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Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrosinistra

L'Ulivo, 1996

Principali partiti: Partito Democratico della Sinistra, Partito Popolare Italiano, Rinnovamento Italiano, Federazione dei Verdi, Socialisti Italiani

Governi valutati: Governo Prodi I, Governo D'Alema I, Governo D'Alema II, Governo Amato II

La copia d'archivio è del 1998; il testo porta la data del 6 dicembre 1995.

  • 82 mantenute
  • 79 in parte
  • 88 non mantenute
  • 0 in corso
  • 1 non valutabile
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59 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

31 schede

mantenutagiustizia

Programma 1996 · valutata sul governo D'Alema I · 6 dicembre 1995

l'accordo tra le parti deve intervenire nel corso delle indagini o al massimo prima della conclusione dell'udienza preliminare

L'art. 33 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (GU n. 296 del 18 dicembre 1999, in vigore dal 2 gennaio 2000) ha sostituito il comma 1 dell'art. 446 del codice di procedura penale. Da allora le parti possono chiedere il patteggiamento «fino alla presentazione delle conclusioni» nell'udienza preliminare. Prima il limite era l'apertura del dibattimento di primo grado. Il termine più ampio resta solo per il giudizio direttissimo, e per il giudizio immediato valgono i termini dell'art. 458. La regola generale promessa, cioè accordo entro l'udienza preliminare, è quindi diventata legge: la legge è stata promulgata durante il governo D'Alema I ed è entrata in vigore all'inizio del governo D'Alema II.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

l'appello dovrebbe essere limitato alla prospettazione della violazione di regole procedurali e di valutazione

Non risultano atti del governo che abbiano limitato l'appello penale alla violazione di regole procedurali e di valutazione: nel mandato l'appello è rimasto un giudizio di merito. La legge 16 dicembre 1999, n. 479 è andata anzi nella direzione opposta per il giudizio abbreviato, abrogando il comma 2 dell'articolo 443 del codice di procedura penale, che impediva all'imputato di appellare le condanne alla sola pena pecuniaria, e togliendo il limite all'appello contro le sentenze che applicavano sanzioni sostitutive. La prima limitazione di rilievo all'appello è la legge 20 febbraio 2006, n. 46, dopo la fine dei governi valutati, che ha reso in via generale inappellabili le sentenze di proscioglimento: una misura diversa da quella proposta dal programma.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

La custodia cautelare dovrà attuarsi in circuito separato da quello dell'espiazione di pena

La legge sull'ordinamento penitenziario del 1975 (legge 26 luglio 1975, n. 354) distingueva già gli istituti di custodia preventiva da quelli per l'esecuzione delle pene (artt. 59 e 60) e prevedeva la separazione degli imputati dai condannati (art. 14). Il nuovo regolamento penitenziario, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (governo Amato II), organizza in sezioni gli istituti di custodia cautelare (art. 31), ma non istituisce un circuito distinto. Non risultano atti dei governi valutati che abbiano realizzato un circuito per la custodia cautelare separato da quello dell'esecuzione delle pene.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

l'esecuzione della pena, che potrà essere anticipata sotto forma di custodia cautelare [...] dopo condanne di primo grado superiori a 5-10 anni

Non risultano atti dei governi valutati che abbiano introdotto l'esecuzione anticipata della pena dopo condanne di primo grado di una certa entità. Il governo Amato II ha rafforzato il legame tra condanna e custodia cautelare: con il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 e poi con la legge 26 marzo 2001, n. 128 (art. 14), il giudice che condanna deve valutare le esigenze cautelari tenendo conto anche dell'esito del processo, e dopo una condanna in appello la misura è obbligatoria per alcuni delitti gravi commessi da recidivi. La custodia resta però subordinata alle esigenze cautelari e non è legata all'entità della pena inflitta in primo grado, come proponeva il programma.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

si dovranno potenziare le pene non detentive già esistenti, come la pena pecuniaria, proporzionata al reddito del condannato

Il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (governo Amato II), sulla competenza penale del giudice di pace, ha previsto la pena pecuniaria anche per i reati di sua competenza puniti con il solo carcere, in alternativa alle nuove pene della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità (art. 52); il decreto è entrato in vigore il 2 gennaio 2002. Le multe previste hanno però importi fissi in lire, ad esempio da 1 a 5 milioni. Non è stato introdotto un sistema in cui la multa sia proporzionata al reddito: è rimasta la regola del codice penale in vigore dal 1981 (art. 133-bis), che consente al giudice di aumentare la multa fino al triplo o di ridurla fino a un terzo secondo le condizioni economiche del condannato. La pena pecuniaria è stata quindi estesa, ma non resa proporzionata al reddito.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

mantenutagiustizia

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

la creazione di circuiti differenziali per soggetti appartenenti alla criminalità organizzata, per soggetti a bassa pericolosità

Il regolamento penitenziario, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (governo Amato II), all'art. 115 prevede in ogni regione un sistema di istituti differenziato per tipologia detentiva, con regimi di «custodia attenuata» per detenuti di non rilevante pericolosità e istituti o sezioni a trattamento intensificato per tossicodipendenti e malati; l'art. 32 prevede istituti o sezioni appositi per i detenuti che richiedono particolari cautele. Per la criminalità organizzata, la circolare dell'amministrazione penitenziaria del 9 luglio 1998, n. 3479 (governo Prodi I), ha istituito il circuito a elevato indice di vigilanza, per detenuti per terrorismo ed eversione e per mafiosi usciti dal regime del 41-bis. Una prima differenziazione in circuiti esisteva già dalla circolare del 21 aprile 1993: nel mandato è stata riorganizzata e ha avuto una base regolamentare.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Promuovere una legge a favore delle vittime di tutte le forme di criminalità, con possibilità di riparazione diretta del danno da parte dei colpevoli

Nel mandato sono state approvate leggi per categorie specifiche di vittime, non una legge per le vittime di tutte le forme di criminalità. La legge 23 novembre 1998, n. 407 ha dettato nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; la legge 23 febbraio 1999, n. 44 ha disciplinato il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, con una somma a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale per i danneggiati da attività estorsive. La legge 22 dicembre 1999, n. 512 ha istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, con 20 miliardi di lire l'anno. La riparazione del danno da parte del colpevole è stata prevista solo nel processo davanti al giudice di pace: il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (art. 35) estingue il reato se l'imputato ha risarcito e riparato il danno, ma è entrato in vigore il 2 gennaio 2002.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026