Programma 1996 · valutata sul governo D'Alema I · 6 dicembre 1995
l'accordo tra le parti deve intervenire nel corso delle indagini o al massimo prima della conclusione dell'udienza preliminare
L'art. 33 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (GU n. 296 del 18 dicembre 1999, in vigore dal 2 gennaio 2000) ha sostituito il comma 1 dell'art. 446 del codice di procedura penale. Da allora le parti possono chiedere il patteggiamento «fino alla presentazione delle conclusioni» nell'udienza preliminare. Prima il limite era l'apertura del dibattimento di primo grado. Il termine più ampio resta solo per il giudizio direttissimo, e per il giudizio immediato valgono i termini dell'art. 458. La regola generale promessa, cioè accordo entro l'udienza preliminare, è quindi diventata legge: la legge è stata promulgata durante il governo D'Alema I ed è entrata in vigore all'inizio del governo D'Alema II.
- Fonte: programma elettorale, Tesi n. 20 "Dei delitti e delle pene"
- Prova: Legge 16 dicembre 1999, n. 479, art. 33: nuovo comma 1 dell'art. 446 c.p.p. (richiesta di applicazione della pena fino alle conclusioni nell'udienza preliminare) (Normattiva)
Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026