Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018
Introduzione della figura dell’agente provocatore in materia dei reati corruttivi
La legge 9 gennaio 2019, n. 3 (art. 1, comma 8) ha esteso le operazioni sotto copertura dell'art. 9 della legge 146/2006 ai delitti di concussione, corruzione, induzione indebita, traffico di influenze illecite e turbativa d'asta. Gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate possono, al solo fine di acquisire prove, dare o promettere denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale, pagare in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri e compiere attività prodromiche e strumentali, senza essere punibili. Non è però l'agente provocatore promesso dal programma: la norma non prevede che l'agente induca altri a commettere il reato. In vigore dal 31 gennaio 2019. La scheda corrispondente di «Il conto», che riguardava il rafforzamento degli agenti sotto copertura, è «mantenuta»; qui la promessa è diversa.
- Fonte: programma elettorale, sezione "GIUSTIZIA", Corruzione, p. 33
- Prova: Legge 9 gennaio 2019, n. 3, art. 1, comma 8: nuova lettera a) dell'art. 9, comma 1, della legge 146/2006 (operazioni sotto copertura per i delitti degli artt. 317-322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis c.p.; pagamenti solo se richiesti dal pubblico ufficiale o in esecuzione di un accordo già concluso da altri), Normattiva.
Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026