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Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrodestra

Lega, 2018

Principali partiti: Lega

Governi valutati: Governo Conte I, Governo Draghi

  • 33 mantenute
  • 68 in parte
  • 224 non mantenute
  • 0 in corso
  • 9 non valutabili
Leggi le 283 promesse troppo generiche per essere verificate

57 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

69 schede

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Introduzione della figura dell’agente provocatore in materia dei reati corruttivi

La legge 9 gennaio 2019, n. 3 (art. 1, comma 8) ha esteso le operazioni sotto copertura dell'art. 9 della legge 146/2006 ai delitti di concussione, corruzione, induzione indebita, traffico di influenze illecite e turbativa d'asta. Gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate possono, al solo fine di acquisire prove, dare o promettere denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale, pagare in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri e compiere attività prodromiche e strumentali, senza essere punibili. Non è però l'agente provocatore promesso dal programma: la norma non prevede che l'agente induca altri a commettere il reato. In vigore dal 31 gennaio 2019. La scheda corrispondente di «Il conto», che riguardava il rafforzamento degli agenti sotto copertura, è «mantenuta»; qui la promessa è diversa.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Modifica della legge Severino sia sulla parte della prevenzione sia sulla parte della repressione.

Sul fronte della repressione il governo Conte I è intervenuto sui reati che la legge 190/2012 (legge Severino) aveva introdotto o modificato nel codice penale: la legge 9 gennaio 2019, n. 3 (GU n. 13 del 16 gennaio 2019) ha aumentato le pene della corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318) e del traffico di influenze illecite (art. 346-bis), ha riformulato quest'ultimo reato, ha riscritto l'art. 317-bis sulle pene accessorie e ha rafforzato gli strumenti di indagine. Sul fronte della prevenzione il testo della legge 190/2012 non è stato modificato nei periodi valutati, e lo stesso vale per il decreto legislativo 235/2012 sull'incandidabilità. Il governo Draghi ha solo fatto confluire il piano anticorruzione delle amministrazioni con più di cinquanta dipendenti nel Piano integrato di attività e organizzazione (DPR 24 giugno 2022, n. 81, attuativo del decreto-legge 80/2021), un riordino degli adempimenti che non cambia il testo della legge.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Riforma del codice di procedura civile al fine di snellire il processo anche improntando il rito ordinario alle norme del rito del lavoro

Il governo Draghi ha riformato il processo civile: la legge 26 novembre 2021, n. 206 (GU n. 292 del 9 dicembre 2021) ha delegato il governo e il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (GU n. 243 del 17 ottobre 2022, in vigore dal 18 ottobre) ha riscritto parti del codice di procedura civile. Il rito ordinario resta introdotto con atto di citazione e distinto dal rito del lavoro, ma si avvicina al suo modello: le parti devono definire domande, eccezioni e prove con memorie da depositare 40, 20 e 10 giorni prima della prima udienza (art. 171-ter), ed è introdotto un procedimento semplificato di cognizione che si avvia con ricorso (art. 281-decies e seguenti). Le nuove norme, nel testo originario del decreto (art. 35), si applicano ai procedimenti instaurati dopo il 30 giugno 2023, data poi anticipata al 28 febbraio 2023 dal governo successivo: in ogni caso dopo la fine del mandato. Per questo l'esito è «in parte», a differenza della scheda corrispondente di «Il conto» sulla semplificazione generale delle norme procedurali.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Valorizzazione ed obbligatorietà dell’istituto di conciliazione davanti al giudice il quale deve formulare una proposta conciliativa alle parti

Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022), attuativo della legge delega 26 novembre 2021, n. 206, ha rafforzato la conciliazione nel processo civile. Ha allungato il periodo in cui il giudice può formulare la proposta conciliativa (art. 185-bis del codice di procedura civile: fino a quando fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione) e ha riscritto la mediazione demandata dal giudice, già prevista dal 2013, nel nuovo art. 5-quater del decreto legislativo 28/2010: se il giudice la dispone, è condizione di procedibilità della domanda. La proposta del giudice è però rimasta una facoltà, da formulare «ove possibile»: non è stato introdotto l'obbligo di formularla. Le nuove regole si applicano dopo la fine del mandato: ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023 e, per la mediazione, dal 30 giugno 2023.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Riforma dei riti cautelari e dei riti speciali, uniformando il sistema a norme snelle

Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022), attuativo della legge delega 26 novembre 2021, n. 206, ha riformato i riti civili: ha introdotto il procedimento semplificato di cognizione (artt. 281-decies e seguenti del codice di procedura civile), che sostituisce il rito sommario, e un rito unico per le persone, i minorenni e le famiglie (artt. 473-bis e seguenti). Sul cautelare ha invece fatto solo ritocchi (agli artt. 669-octies, 669-novies e 669-decies) e molti riti speciali sono rimasti distinti. Le nuove regole si applicano ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023 (inizialmente dopo il 30 giugno 2023), quindi dopo la fine del mandato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Uniformare i riti della procedura di separazione e di divorzio

Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022) ha dato attuazione alla delega della legge 26 novembre 2021, n. 206. Ha riunito in un unico procedimento, regolato dagli artt. 473-bis.47 e seguenti del codice di procedura civile, le domande di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione della responsabilità genitoriale per i figli nati fuori dal matrimonio, e ha consentito di proporre separazione e divorzio nello stesso atto introduttivo (art. 473-bis.49). La sostanza della promessa è quindi stata adottata nel mandato, ma le nuove regole si applicano ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023 (inizialmente dopo il 30 giugno 2023), cioè dopo la fine del mandato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Riforma dell’intero sistema sull’esecuzione forzata oggi farraginoso e lento

Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022) ha modificato in più punti il processo di esecuzione forzata, attuando la delega della legge 26 novembre 2021, n. 206 (art. 1, comma 12): custode giudiziario nominato entro quindici giorni dal deposito della documentazione (art. 559 del codice di procedura civile), vendita diretta su istanza del debitore (artt. 568-bis e 569-bis), delega delle operazioni di vendita con almeno tre esperimenti di vendita entro un anno (art. 591-bis). Sono interventi mirati, non un rifacimento dell'intero sistema, e si applicano ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023 (inizialmente dopo il 30 giugno 2023), cioè dopo la fine del mandato. Già la legge 206/2021 (art. 1, comma 32) aveva modificato l'art. 543 sul pignoramento presso terzi, per i procedimenti instaurati dal 22 giugno 2022.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Impignorabilità della prima casa;

Non risultano atti del governo o leggi, nei periodi del Conte I e del Draghi, che rendano impignorabile la prima casa in generale. Il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (art. 4), convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ha previsto che il debitore e i familiari conviventi non perdano il possesso dell'immobile pignorato fino al decreto di trasferimento (art. 560 del codice di procedura civile): la casa però resta pignorabile e può essere venduta. Per i debiti con il fisco esisteva già un limite: l'art. 76 del DPR 602/1973 vieta all'agente della riscossione di espropriare l'unico immobile del debitore, adibito ad abitazione dove risiede, escluse le abitazioni di lusso e le categorie A/8 e A/9. Quella regola è rimasta invariata nel periodo e non è stata estesa agli altri creditori; il decreto legislativo 149/2022 sull'esecuzione forzata civile non tocca la questione.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Modificare il sistema attuale che consente alle banche di aggiudicarsi direttamente gli immobili pignorati [...] nel caso di aste deserte

Non risultano atti del governo che abbiano modificato la disciplina dell'assegnazione dell'immobile pignorato al creditore in caso di aste deserte (artt. 588-591 del codice di procedura civile). Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 ha riscritto altre parti dell'espropriazione immobiliare (custodia, vendita diretta, delega delle vendite) ma non gli artt. 588, 589, 590 e 591. Quegli articoli risultano modificati l'ultima volta dal decreto-legge 83/2015 e dal decreto-legge 59/2016, prima del periodo valutato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Sviluppare ulteriormente l’istituto della “class action” in modo da tutelare maggiormente i consumatori;

La legge 12 aprile 2019, n. 31 (GU n. 92 del 18 aprile 2019), approvata durante il governo Conte I, ha riformato l'azione di classe inserendone la disciplina nel codice di procedura civile (artt. 840-bis e seguenti): non è più limitata ai consumatori ma tutela i diritti individuali omogenei, e prevede anche l'azione inibitoria collettiva. L'entrata in vigore, fissata al 19 aprile 2020, è stata rinviata con atti successivi (decreti-legge 162/2019 e 137/2020) fino al 19 maggio 2021, quindi nel periodo del governo Draghi.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Rideterminazione dei valori dei contributi unificati (che sono quelli che si versano per poter iniziare una causa) oggi molto elevati

Gli importi del contributo unificato (art. 13, comma 1, del d.P.R. 115/2002: da 43 euro per le cause fino a 1.100 euro a 1.686 euro per quelle oltre 520.000 euro) non sono stati rideterminati: sono gli stessi nel testo vigente durante il governo Conte I (la scheda corrispondente di «Il conto» ne rileva l'invarianza dal novembre 2014) e nel testo in vigore dal 1° dicembre 2020 al 17 ottobre 2022. Il decreto legislativo 149/2022 ha cambiato le modalità di pagamento, ha previsto un'esenzione per un caso di ricorso in Cassazione e ha introdotto un credito d'imposta legato al contributo unificato per chi chiude la causa con una conciliazione, senza ridurre gli importi.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Modifica dell’articolo 2043 del codice civile al fine di precludere la possibilità per i malviventi e per i loro familiari di chiedere i danni

La legge 26 aprile 2019, n. 36 sulla legittima difesa (Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2019, in vigore dal 18 maggio 2019), approvata durante il governo Conte I, non ha modificato l'art. 2043 del codice civile ma ha aggiunto due commi all'art. 2044 (art. 7). Nei casi di legittima difesa domiciliare previsti dall'art. 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale la responsabilità di chi ha agito è esclusa, quindi il danneggiato non può chiedere il risarcimento. Nei casi di eccesso colposo per grave turbamento (art. 55, secondo comma, del codice penale) al danneggiato è dovuta solo un'indennità, fissata dal giudice in via equitativa. La regola riguarda solo questi casi, non chiunque subisca un danno mentre commette un reato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Rivisitazione e riforma degli istituti di diritto di famiglia in sede di separazione e divorzio in merito all’affidamento condiviso dei figli [...] renderlo effettivo

Non risulta approvata alcuna riforma dell'affidamento condiviso con tempi paritari tra i genitori. Il disegno di legge sul tema, il S. 735 del senatore Pillon (Lega), è stato assegnato nell'agosto 2018 alla commissione Giustizia del Senato, è rimasto all'esame della commissione e non è stato approvato prima della fine della legislatura. Il decreto legislativo 149/2022 ha modificato l'art. 337-ter del codice civile solo per valorizzare gli accordi tra i genitori raggiunti con la mediazione familiare e per ritocchi minori, senza cambiare i criteri dell'affidamento. La legge 206/2021 (art. 1, comma 33) ha rafforzato le sanzioni per il genitore che non rispetta i provvedimenti del giudice (art. 709-ter del codice di procedura civile), ma non ha cambiato l'affidamento condiviso.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

si proceda al rinnovo del contratto di lavoro ormai scaduto da quasi 10 anni oltre ad una corretta rimodulazione del provvedimento di “riordino delle carriere”

Il governo Draghi ha rinnovato il contratto della Polizia penitenziaria per il triennio 2019-2021 con il d.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 (GU n. 126 del 31 maggio 2022, S.O. n. 21/L), che recepisce l'accordo sindacale per le Forze di polizia a ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo di polizia penitenziaria). Il precedente accordo (triennio 2016-2018) era già stato recepito con il d.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, pubblicato il 2 maggio 2018, prima del governo Conte I. Quanto al riordino delle carriere, il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 (GU n. 255 del 2 novembre 2018), emanato dal governo Conte I, ha corretto il d.lgs. 95/2017 e ha modificato ruoli e carriere del Corpo di polizia penitenziaria (capo IV, art. 11 e seguenti).

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

rivedere il sistema di vigilanza dinamica (rivedere l’apertura delle celle per 8 ore al giorno) all’interno delle carceri [...] al fine di prevederne l’eliminazione

Il regime delle celle aperte e della sorveglianza dinamica nelle carceri è regolato da circolari interne del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, non da leggi o decreti. Nei periodi del Conte I e del Draghi non risultano leggi che l'abbiano modificato. Il 18 luglio 2022 il Dipartimento ha emanato la circolare «Circuito media sicurezza – Direttive per il rilancio del regime penitenziario e del trattamento penitenziario», applicata in via sperimentale in alcuni provveditorati regionali e i cui effetti sono stati valutati dopo la fine del governo. Il testo della circolare non è pubblicato in forma consultabile, quindi non si può stabilire su atti pubblici se e in che misura abbia ridotto la vigilanza dinamica.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

ripristinare il servizio di sentinelle di sorveglianza dalle mura del carcere

Non risultano atti del governo che ripristinino il servizio di sentinelle di sorveglianza dalle mura delle carceri. I decreti legislativi 2 ottobre 2018, nn. 121, 123 e 124, con cui il governo Conte I ha riformato in parte l'ordinamento penitenziario, non contengono norme sulle sentinelle o sulle garitte di sorveglianza. Nemmeno per il periodo del governo Draghi risultano atti pubblici in materia.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

cancellazione del “reato di Tortura” penalizzante per l’attività delle forze dell’ordine

Il reato di tortura, introdotto dalla legge 14 luglio 2017, n. 110 (articoli 613-bis e 613-ter del codice penale), non è stato cancellato. Nel testo del codice penale vigente al 21 ottobre 2022, ultimo giorno del governo Draghi, gli articoli 613-bis e 613-ter sono ancora presenti. Durante il governo Conte I e il governo Draghi non risultano disegni di legge del governo né leggi che abroghino la norma.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

revisione totale nel nuovo progetto di modifica dell’ordinamento penitenziario in via di approvazione in sede legislativa [...] ivi compreso il regime del 41 bis

Il governo Conte I non ha adottato lo schema di decreto principale sulla riforma dell'ordinamento penitenziario lasciato dal governo precedente e il 2 agosto 2018 ne ha approvato in via preliminare uno nuovo e più ridotto, divenuto il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123. Il 27 settembre 2018 ha approvato in via definitiva anche i decreti legislativi nn. 121 (detenuti minorenni) e 124 (vita detentiva e lavoro penitenziario), già approvati in via preliminare dal governo precedente il 22 febbraio 2018; i tre decreti, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2018, sono in vigore dal 10 novembre 2018. Rispetto al progetto del governo precedente è stata tolta la parte sulle misure alternative alla detenzione e sull'eliminazione di preclusioni e automatismi nell'accesso ai benefici. Il regime del 41-bis non è stato toccato: la legge delega lo faceva espressamente salvo («fermo restando») e i decreti non lo modificano. Il progetto è stato quindi ridotto in modo rilevante, ma non sottoposto a una revisione totale.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

E’ fondamentale riscrivere la legge che regolamenta la professione di “Guida Turistica”

Non risultano atti del governo Conte I o del governo Draghi che riscrivano la legge sulla professione di guida turistica. Al Senato, nella XVIII legislatura, erano in esame in commissione due disegni di legge di iniziativa parlamentare: A.S. 1921 (presentato il 6 agosto 2020 da senatori della Lega, primo firmatario Paolo Ripamonti) e A.S. 2087 (presentato il 9 febbraio 2021 dal senatore Marco Croatti, M5S). Entrambi sono rimasti «in corso di esame in commissione», con ultima data di iter il 12 luglio 2022, e non sono stati approvati. La disciplina organica è arrivata con la legge 13 dicembre 2023, n. 190, su disegno di legge del governo presentato al Senato il 2 agosto 2023 (A.S. 833) e approvato in via definitiva il 7 dicembre 2023, dopo la fine dei periodi valutati.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Deve essere istituito un Albo Nazionale e una certificazione apposita.

Non risultano atti del governo Conte I o del governo Draghi che istituiscano un albo nazionale delle guide turistiche con certificazione apposita. Il disegno di legge A.S. 1921, presentato il 6 agosto 2020 da senatori della Lega, prevedeva un elenco nazionale delle guide turistiche presso il Ministero e un esame di abilitazione, ma è rimasto in esame in commissione al Senato (ultima data di iter 12 luglio 2022) senza essere approvato. La disciplina nazionale è stata approvata con la legge 13 dicembre 2023, n. 190, dopo la fine del governo Draghi (22/10/2022), quindi solo come contesto.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

modificare l’attuale sistema premiale previsto dalle norme relative alle persone minorenni e contenute nella legislazione del Tribunale per i minorenni

Non risultano atti del governo che modifichino il sistema premiale previsto per i minorenni nel processo penale. L'art. 98 del codice penale (diminuzione di pena per il minore tra i quattordici e i diciotto anni) e il decreto del Presidente della Repubblica 448/1988 sul processo penale minorile hanno nei testi vigenti al 1° giugno 2018 e al 22 ottobre 2022 le stesse disposizioni sostanziali; cambia soltanto la denominazione del tribunale e delle sue sezioni, disposta dal decreto legislativo 149/2022. Il decreto legislativo 121/2018 (governo Conte I, Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2018) ha disciplinato l'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, senza modificare il processo penale minorile né l'art. 98 del codice penale.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026