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Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrodestra

Lega, 2018

Principali partiti: Lega

Governi valutati: Governo Conte I, Governo Draghi

  • 33 mantenute
  • 68 in parte
  • 224 non mantenute
  • 0 in corso
  • 9 non valutabili
Leggi le 283 promesse troppo generiche per essere verificate

57 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

27 schede

non mantenutaistituzioni

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

ha l’obbligo di concludere i procedimenti avviati su istanza di imprese e cittadini nel termine di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza

Non risultano atti del governo che fissino in sessanta giorni il termine per concludere i procedimenti su istanza di cittadini e imprese. L'art. 2 della legge 241/1990 prevede ancora il termine generale di trenta giorni, con termini fino a novanta o centottanta giorni fissati con decreto, e il testo vigente il 5 settembre 2019 è identico a quello del 1° giugno 2018. Nel periodo del governo Draghi il decreto-legge 77/2021 è intervenuto sul silenzio assenso (art. 62, attestazione del decorso dei termini) e sull'annullamento d'ufficio (art. 63), ma non sul termine dei procedimenti. Il disegno di legge del governo Conte I su semplificazione e codificazione (Camera, atto 1812, 30 aprile 2019) non prevedeva questa misura e non è stato approvato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaistituzioni

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

il responsabile del procedimento ed il dipendente che ha curato l’istruttoria sono responsabili in solido per eventuali danni arrecati a terzi

Non risultano norme che rendano il responsabile del procedimento e il dipendente istruttore responsabili in solido dei danni a terzi causati da un atto tacito illegittimo. La legge 241/1990, nel testo vigente nel periodo valutato, prevede solo che la mancata o tardiva emanazione del provvedimento rilevi per la performance e per la responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario (art. 2, comma 9). Il testo vigente al 5 settembre 2019 coincide con quello del 1° giugno 2018, e le modifiche del governo Draghi (decreto-legge 77/2021, artt. 62 e 63) riguardano l'attestazione del silenzio assenso e il termine per l'annullamento d'ufficio, non la responsabilità dei dipendenti.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteistituzioni

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Sui provvedimenti assentiti in modo tacito le pubbliche amministrazioni non possono esercitare il potere di revoca o di auto-annullamento

Non risulta una norma che escluda la revoca e l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti formati per silenzio assenso: l'art. 20, comma 3, della legge 241/1990 continua a consentire all'amministrazione le determinazioni in autotutela ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies. Il decreto-legge 77/2021 (governo Draghi, art. 63) ha però ridotto da diciotto a dodici mesi il termine massimo per l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, compresi quelli formati per silenzio assenso, e il testo di conversione ha esteso la riduzione al comma 2-bis. Il testo vigente al 13 febbraio 2021 prevedeva ancora diciotto mesi. Il potere di autotutela resta, mentre la promessa era di escluderlo, salvo il caso di elementi falsi o erronei forniti dall'istante: è stata attuata solo la parte che restringe il tempo in cui può essere esercitato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026