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Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrodestra

Lega, 2018

Principali partiti: Lega

Governi valutati: Governo Conte I, Governo Draghi

  • 33 mantenute
  • 68 in parte
  • 224 non mantenute
  • 0 in corso
  • 9 non valutabili
Leggi le 283 promesse troppo generiche per essere verificate

57 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

69 schede

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Modificare l’attuale responsabilità civile dei magistrati, in modo da poter assicurare una normativa chiara e applicabile

Non risultano atti dei governi Conte I e Draghi né leggi approvate nei loro periodi che abbiano modificato la responsabilità civile dei magistrati. La disciplina è rimasta quella della legge 13 aprile 1988, n. 117, come riformata dalla legge 27 febbraio 2015, n. 18: il testo in vigore il 21 ottobre 2022 coincide con quello del giugno 2018. Le proposte di legge di modifica presentate alla Camera (A.C. 1847 del 2019 e A.C. 3120 del 2021) non sono state esaminate. La legge 71/2022 sull'ordinamento giudiziario interviene sugli illeciti disciplinari, non sulla responsabilità civile.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Determinare da parte del potere legislativo (Parlamento) i criteri per stabilire le priorità dell’azione penale

Il Parlamento non ha fissato con legge i criteri di priorità dell'azione penale. La legge 17 giugno 2022, n. 71 (art. 13) ha previsto che i criteri di priorità per le notizie di reato siano definiti dal procuratore, nel progetto organizzativo dell'ufficio, «nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge». Anche la legge delega sul processo penale (legge 27 settembre 2021, n. 134, art. 1, comma 9, lettera i) e il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (GU del 17 ottobre 2022, art. 41, che introduce l'art. 3-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale) rinviano ai criteri dei progetti organizzativi delle procure. Le proposte di legge presentate nella legislatura per fissare i criteri non sono state approvate e fino alla fine del mandato Draghi nessuna legge li ha indicati.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Revisione delle circoscrizioni giudiziarie, prevendendo una modifica della soppressione avvenuta con i D.lgs. 155 e 156 del 2012 degli oltre 1000 uffici giudiziari

Non risultano atti dei governi Conte I e Draghi che abbiano rivisto la geografia giudiziaria del 2012. I due governi hanno solo rinviato termini già previsti: la legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1139) e il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (art. 8, comma 4-quinquies, inserito in sede di conversione) hanno spostato, prima al 14 settembre 2021 e poi al 1° gennaio 2024, l'efficacia delle modifiche alle circoscrizioni dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, legate al terremoto; il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 ha prorogato le sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio. Le soppressioni disposte dai decreti legislativi 155 e 156 del 2012 non sono state modificate. Una proposta di legge di delega al Governo sulla distribuzione territoriale degli uffici giudiziari (A.C. 2839, presentata il 22 dicembre 2020) era ancora all'esame della Commissione Giustizia il 30 maggio 2022 e non è stata approvata.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Previsione di nuovi concorsi per implementare l’organico delle cancellerie e del personale amministrativo.

Entrambi i governi hanno previsto e bandito concorsi per il personale amministrativo degli uffici giudiziari. La legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 307) ha autorizzato il Ministero della giustizia ad assumere fino a 3.000 unità di personale amministrativo nel triennio 2019-2021 e ha stanziato 2 milioni di euro per le procedure concorsuali. Il concorso RIPAM per 2.329 funzionari nei ruoli del Ministero della giustizia è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 59 del 26 luglio 2019, durante il Conte I. Con il governo Draghi il concorso per 8.171 addetti all'ufficio per il processo, a tempo determinato, è uscito nella GU n. 62 del 6 agosto 2021. La promessa riguarda la previsione di nuovi concorsi, non la copertura di tutti i posti vacanti: per questo l'esito differisce da quello, «in parte», della scheda corrispondente di «Il conto» sul personale amministrativo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

abrogazione della riforma Orlando della MO e riscrittura della stessa attraverso il contributo dei 5000 magistrati onorari

La riforma della magistratura onoraria del 2017 (decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116) non è stata abrogata. Il governo Conte I ha presentato al Senato, il 29 luglio 2019, un disegno di legge di modifica (S. 1438), che non è stato approvato. Con il governo Draghi la legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 629-633; in vigore dal 1° gennaio 2022) ha riscritto la disciplina dei magistrati onorari già in servizio: possono essere confermati fino a 70 anni dopo una procedura valutativa, con un compenso parametrato agli stipendi del personale amministrativo giudiziario e con disposizioni previdenziali. Le altre norme del decreto del 2017 sono rimaste in vigore.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Procedere alla revisione del rito abbreviato non consentendo l’applicazione dello stesso ai reati puniti con la pena dell’ergastolo

La legge 12 aprile 2019, n. 33 (GU n. 93 del 19 aprile 2019, in vigore dal 20 aprile 2019, governo Conte I) ha inserito nell'art. 438 del codice di procedura penale il comma 1-bis: «Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo». Il testo non è stato modificato nel periodo valutato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Modificare le norme dell’ordinamento penale in modo che si possa procedere sin da subito allo svolgimento delle indagini preliminari da parte della polizia giudiziaria

Non risultano atti dei governi Conte I e Draghi che attribuiscano alla polizia giudiziaria indagini preliminari autonome dal pubblico ministero. Gli articoli 327 e 348 del codice di procedura penale, per cui il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria, sono rimasti nel testo in vigore dal 4 maggio 2001. La legge 19 luglio 2019, n. 69 (Codice rosso, GU n. 173 del 25 luglio 2019) è andata in senso opposto per i reati di violenza domestica e di genere: obbliga la polizia giudiziaria a riferire subito la notizia di reato al pubblico ministero (art. 1) e a compiere senza ritardo gli atti da lui delegati (art. 3).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Reintrodurre nel TU Stupefacenti la possibilità per spaccio di lieve entità di poter procedere alla custodia cautelare in carcere

Non risultano atti del governo o leggi nei periodi valutati che consentano la custodia cautelare in carcere per lo spaccio di lieve entità. L'art. 73, comma 5, del testo unico stupefacenti (reclusione da sei mesi a quattro anni) è rimasto invariato. L'art. 280, comma 2, c.p.p. ammette la custodia in carcere solo per i delitti con pena massima non inferiore a cinque anni e, nel testo vigente al 20 ottobre 2022, è invariato dal 2013 per questo requisito.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Modificare l’art. 275 c.p.p. (carcerazione preventiva)

Il programma chiedeva di eliminare dall'art. 275 del codice di procedura penale il divieto di custodia cautelare in carcere quando il giudice prevede una pena non superiore a tre anni, ampliando i casi di custodia in carcere. Questo divieto è rimasto. L'unica modifica dell'articolo nei periodi valutati è della legge 19 luglio 2019, n. 69 (Codice rosso, art. 16; in vigore dal 9 agosto 2019, governo Conte I): ha aggiunto alle eccezioni al divieto il nuovo reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter del codice penale), introdotto dalla stessa legge. Non risultano altri atti dei governi Conte I e Draghi che amplino i casi di custodia in carcere.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Procedere alla modifica della legge n. 47 del 2015 per espungere ai fini dell’applicabilità della misura della custodia cautelare [...] l’attualità del pericolo

Non risultano atti del governo o leggi nei periodi valutati che abbiano eliminato il requisito dell'attualità del pericolo per le misure cautelari. L'art. 274 c.p.p., come modificato dalla legge 47/2015, è rimasto invariato (testo in vigore dall'8 maggio 2015) e al 20 ottobre 2022 continua a richiedere il pericolo «concreto e attuale» di commissione di gravi delitti.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Introdurre modifiche all’ordinamento penale per prevenire e reprimere il reato di “femminicidio”

La legge 19 luglio 2019, n. 69 (Codice rosso, GU n. 173 del 25 luglio 2019, in vigore dal 9 agosto 2019), nata da un disegno di legge del governo Conte I, ha modificato il codice penale e quello di procedura penale per la violenza domestica e di genere. Ha esteso le aggravanti dell'omicidio all'uccisione della persona legata al colpevole da relazione affettiva anche senza convivenza, e alle relazioni e convivenze cessate, impedendo che le attenuanti generiche prevalgano (art. 11). Ha portato le pene per i maltrattamenti in famiglia da 3 a 7 anni, per gli atti persecutori da 1 anno a 6 anni e 6 mesi e per la violenza sessuale da 6 a 12 anni, e ha introdotto nuovi reati. Non è stato introdotto un reato autonomo di «femminicidio».

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Modificare l’attuale normativa non consentendo l’applicazione automatica per determinati reati gravi della diminuzione di pena ex art. 98 c.p. commessi da persona minorenne

Non risultano atti dei governi Conte I e Draghi che modifichino la diminuzione di pena per i minorenni. L'art. 98 del codice penale è rimasto nel testo in vigore dal 7 febbraio 2014: per chi ha tra 14 e 18 anni ed è imputabile la pena è sempre diminuita, senza esclusioni per i reati gravi.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Modifica/abrogazione della legge Mancino affinché sia assicurata la libertà di pensiero e libertà di opinione

Non risultano atti dei governi Conte I e Draghi che abbiano modificato o abrogato la legge Mancino (decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205). Le norme penali sulla discriminazione da essa modificate sono state trasferite negli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale dal decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, in vigore dal 6 aprile 2018, prima dei governi valutati. Entrambi gli articoli sono rimasti invariati per tutto il periodo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Introduzione del reato di coercizione del matrimonio di minorenni (spose bambine)

La legge 19 luglio 2019, n. 69 (Codice rosso, art. 7; GU n. 173 del 25 luglio 2019, in vigore dal 9 agosto 2019, governo Conte I) ha introdotto l'art. 558-bis del codice penale, «Costrizione o induzione al matrimonio». Il reato punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi costringe o induce una persona a sposarsi. La pena è aumentata se la vittima è minore di diciotto anni e va da due a sette anni se ha meno di quattordici anni.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Abrogazione della legge Merlin e regolamentazione del fenomeno della prostituzione

Non risultano atti del governo o leggi nei periodi valutati che abroghino la legge Merlin (legge 75/1958) o regolamentino la prostituzione. Il testo della legge su Normattiva risulta con ultimo aggiornamento al 31 dicembre 1999 e quindi invariato al 20 ottobre 2022.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

aumentare in modo considerevole l’indennizzo delle vittime di reati violenti [...] modificando la legge 122 istitutiva del fondo medesimo (il fondo diventerà autonomo)

Nei periodi valutati la legge 7 luglio 2016, n. 122 è stata modificata per allargare l'indennizzo, non per aumentarne gli importi. La legge di bilancio 2019 (legge 145/2018, art. 1, commi 593-596) ha esteso l'indennizzo in misura fissa alle lesioni gravissime, ha indicato i familiari aventi diritto in caso di morte della vittima, ha riaperto i termini per le domande fino al 30 settembre 2019 e ha permesso il ricalcolo degli indennizzi già liquidati, ma nel limite delle risorse già disponibili; la legge 69/2019 (art. 20) lo ha esteso alla deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso. I nuovi importi sono stati fissati dal decreto ministeriale del 22 novembre 2019 (GU n. 18 del 23 gennaio 2020), dopo la fine del governo Conte I. Il fondo non è diventato autonomo: nel testo vigente al 21 ottobre 2022 l'art. 14 della legge 122/2016 lo lascia condiviso con le vittime di mafia, estorsione e usura, con un contributo statale di 4 milioni di euro l'anno dal 2018. La scheda corrispondente di «Il conto», su una promessa più generica di «equo indennizzo», è «in parte»; qui la promessa riguarda l'aumento considerevole degli importi e l'autonomia del fondo, che nei periodi valutati non ci sono stati.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

abrogare i decreti legislativi nn. 7 e 8 del 2016 che hanno depenalizzato una lunga serie di reati

I decreti legislativi 15 gennaio 2016, n. 7 e n. 8 (GU n. 17 del 22 gennaio 2016), che hanno abrogato alcuni reati e ne hanno depenalizzati altri, non sono stati abrogati. Nel testo vigente al 21 ottobre 2022 restano in vigore entrambi; il n. 7 non risulta modificato dopo il 2016 e il n. 8 non risulta modificato nei periodi valutati. Non risultano atti dei governi Conte I e Draghi che li abroghino o ripristinino i reati depenalizzati.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Modificare il D.lgs. n. 28 del 2015 abrogando le ipotesi previste di non punibilità per particolare tenuità del fatto

L'art. 131-bis del codice penale (non punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotto dal decreto legislativo 28/2015) non è stato abrogato. Il governo Conte I lo ha solo ristretto: il decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 (art. 16), come modificato in sede di conversione dalla legge 77/2019, lo ha escluso per i delitti commessi in occasione di manifestazioni sportive puniti con più di due anni e sei mesi e per violenza, resistenza e oltraggio a un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni. Il governo Draghi lo ha invece esteso: il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia, GU n. 243 del 17 ottobre 2022, art. 1, comma 1, lettera c) lo applica ai reati con pena minima non superiore a due anni, al posto del limite di cinque anni nel massimo, e tiene conto anche della condotta successiva al reato. Alla fine del mandato il decreto non era ancora in vigore: il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, del governo successivo, ne ha fissato l'entrata in vigore al 30 dicembre 2022.

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non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Abrogare gli articoli del codice penale e di procedura penale che hanno introdotto l’istituto della messa alla prova

Gli articoli del codice penale e del codice di procedura penale sulla sospensione del procedimento con messa alla prova (artt. 168-bis e seguenti c.p., 464-bis e seguenti c.p.p.) non sono stati abrogati e sono in vigore al 21 ottobre 2022. Il governo Draghi ha confermato l'istituto: il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (GU n. 243 del 17 ottobre 2022, art. 1, comma 1, lettera m) modifica l'art. 168-bis prevedendo che l'imputato possa chiedere la messa alla prova anche su proposta del pubblico ministero; il decreto è entrato in vigore il 30 dicembre 2022, data fissata dal governo successivo. Nel Conte I non risultano atti che abroghino l'istituto.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Abrogare l’articolo 162-ter del codice penale in tema di estinzione del reato per condotte riparatorie

L'art. 162-ter del codice penale (estinzione del reato per condotte riparatorie, introdotto dalla legge 103/2017) non è stato abrogato. Il testo vigente al 21 ottobre 2022 è quello in vigore dal 6 dicembre 2017, con l'esclusione dello stalking (art. 612-bis). Non risultano atti dei governi Conte I e Draghi che lo abroghino.

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in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Aumentare le pene in relazione ai reati corruttivi e prevedere un sistema che non consenta di accedere per questi reati ai riti alternativi

La legge 9 gennaio 2019, n. 3 (GU n. 13 del 16 gennaio 2019, in vigore dal 31 gennaio) ha aumentato le pene per alcuni reati contro la pubblica amministrazione: la corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) passa da uno-sei a tre-otto anni e il traffico di influenze illecite (art. 346-bis) a uno-quattro anni e sei mesi. Non ha invece escluso i riti alternativi: ha lasciato il patteggiamento e, per questi reati, ha solo previsto che chi lo chiede possa subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie o all'estensione della sospensione condizionale a queste (art. 444, comma 3-bis, c.p.p.) e che il giudice possa applicare le pene accessorie (art. 445, comma 1-ter). Non risultano atti dei governi valutati che escludano i riti alternativi per la corruzione.

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mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Interdizione da pubblici uffici per i corrotti (politici e funzionari) a vita;

La legge 9 gennaio 2019, n. 3 (art. 1, comma 1, lettera m) ha riscritto l'art. 317-bis del codice penale: la condanna per peculato, concussione, corruzione, induzione indebita e traffico di influenze illecite comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione. L'interdizione è invece temporanea (da cinque a sette anni) se la reclusione inflitta non supera due anni o se ricorre l'attenuante della particolare tenuità. La stessa legge prevede che la pena accessoria perpetua possa essere dichiarata estinta solo se sono passati almeno sette anni dalla riabilitazione e il condannato ha dato prova di buona condotta (art. 179 del codice penale). La legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2019 ed è in vigore dal 31 gennaio 2019. L'esito è lo stesso della scheda corrispondente di «Il conto» sul Daspo per i corrotti.

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mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Divieto di finanziamento o contributi da cooperative sociali ai politici

La legge 9 gennaio 2019, n. 3 (art. 1, comma 19) ha esteso alle cooperative sociali e ai loro consorzi (legge 381/1991) il divieto, previsto dall'art. 7 della legge 195/1974, di erogare finanziamenti o contributi a partiti, a loro articolazioni politico-organizzative e a gruppi parlamentari, già valido per enti pubblici e società a partecipazione pubblica. Per l'art. 4 della legge 659/1981 lo stesso divieto vale anche per i finanziamenti e i contributi, anche indiretti, ai singoli parlamentari, consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati e a chi ricopre cariche di partito. La legge è in vigore dal 31 gennaio 2019.

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in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Riportare l’affidamento in prova ai tre anni e quindi galera certa per i corrotti

Il limite dell'affidamento in prova al servizio sociale non è stato riportato a tre anni: l'art. 47 della legge 354/1975, nel testo vigente dal 2019 a tutto il 2022, prevede tre anni di pena inflitta e, al comma 3-bis, quattro anni di pena anche residua. Il Conte I ha però perseguito lo stesso scopo per un'altra via: la legge 3/2019 (art. 1, comma 6) ha inserito i principali reati contro la pubblica amministrazione (artt. 314, primo comma, 317, 318, 319 e seguenti) tra quelli dell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, per i quali le misure alternative, tra cui l'affidamento, sono ammesse solo se il condannato collabora con la giustizia. Per gli stessi reati l'esecuzione della pena non può essere sospesa in attesa della decisione sulle misure alternative (art. 656, comma 9, del codice di procedura penale). La norma è in vigore dal 31 gennaio 2019.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026