Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018
Qualificare come impianti pilota solo quelle soluzioni tecnologiche per cui il contributo di innovazione e sperimentazione sia attestato da specifico brevetto nazionale
Non risultano atti del governo che richiedano un brevetto nazionale per qualificare un impianto geotermico come «pilota». La definizione di impianto pilota resta quella dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 22/2010: reiniezione del fluido nelle stesse formazioni, emissioni di processo nulle, potenza non superiore a 5 MW per centrale. Il testo non richiede brevetti.
- Fonte: programma elettorale, capitolo "Energia", paragrafo "La geotermia", p. 13
- Prova: Testo del d.lgs. 22/2010, art. 1, commi 3-bis e 3-bis.1: i requisiti degli impianti pilota riguardano reiniezione, emissioni e potenza, non brevetti.
Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026