Salta al contenuto
Tutte le promesse elettorali

Il programma · M5S

Movimento 5 Stelle, 2018

Principali partiti: Movimento 5 Stelle

Governi valutati: Governo Conte I, Governo Conte II, Governo Draghi

Il programma era pubblicato in 24 file, uno per capitolo; l'impronta digitale si riferisce all'elenco delle impronte dei singoli file.

  • 65 mantenute
  • 153 in parte
  • 445 non mantenute
  • 0 in corso
  • 9 non valutabili
Leggi le 810 promesse troppo generiche per essere verificate

105 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

124 schede

non valutabilegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

fare in modo che tutte le forze dell’ordine possano occuparsi, senza distinzione dei reati contro gli animali, quando richiesto il loro intervento

La promessa non indica un atto preciso e, sul piano delle norme, la competenza che chiede esiste già: tutti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria devono prendere notizia di qualunque reato, compresi quelli contro gli animali (articoli 55 e 57 del codice di procedura penale). La legge 20 luglio 2004, n. 189 (articolo 6) prevede già il coordinamento di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e polizie locali su questi reati, con lo stesso testo per tutto il periodo 2018-2022. Se e quanto le forze dell'ordine intervengano davvero è una questione di prassi, sulla quale non ci sono dati pubblici.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

abrogare l’articolo 842 del codice civile riguardante la possibilità per i cacciatori di andare sui fondi dei privati senza alcuna autorizzazione o comunicazione

L'articolo 842 del codice civile, che impedisce al proprietario di vietare l'ingresso nel fondo per la caccia (salvo fondo chiuso o colture in atto), non è stato abrogato né modificato nel periodo valutato. Il testo vigente al 12 ottobre 2022 è identico a quello originario. Non risultano atti del governo che ne propongano l'abrogazione.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

prevedere interdizioni pesanti per i professionisti, in particolare dei veterinari, che si macchiano di reati contro gli animali

Non risultano leggi o atti del governo, nel periodo valutato, che abbiano introdotto interdizioni specifiche per i veterinari o altri professionisti condannati per reati contro gli animali. L'articolo 544-sexies del codice penale (legge 189/2004) prevede la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, commercio o allevamento di animali, con interdizione in caso di recidiva, ma non cita le professioni sanitarie. Il testo è identico il 1° giugno 2018 e il 12 ottobre 2022.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

prevedere la confisca obbligatoria per chi commette reati nei confronti degli animali

La confisca dell'animale è già prevista dall'articolo 544-sexies del codice penale dal 2004 (legge 189/2004), per i soli delitti degli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies. Nel periodo valutato non risultano leggi o atti del governo che l'abbiano estesa agli altri reati contro gli animali, come l'uccisione (544-bis) o l'abbandono. Il testo è identico il 1° giugno 2018 e il 12 ottobre 2022.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

inasprimento sanzionatorio, con l’introduzione di profili penali, nei confronti di diverse categorie di soggetti abusivi a partire dai venditori, parcheggiatori

Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, ha inserito l'articolo 21-sexies, che riscrive l'articolo 7, comma 15-bis, del codice della strada. Per i parcheggiatori abusivi la sanzione amministrativa è di 771-3.101 euro e, se impiegano minori o sono già stati sanzionati in via definitiva, scatta l'arresto da sei mesi a un anno con ammenda da 2.000 a 7.000 euro. L'articolo 21-ter ha previsto l'arresto per chi viola il divieto di accesso a determinate aree urbane disposto dal questore dopo condotte reiterate, tra cui il commercio e il parcheggio abusivi. Per la vendita abusiva in sé la sanzione resta amministrativa (articolo 29 del decreto legislativo 114/1998, testo identico nel 2018 e nel 2022): un profilo penale diretto è stato introdotto solo per i parcheggiatori.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introdurre nel codice penale la fattispecie [...] «induzione indebita tra privati a dare o promettere utilità» (629 bis) [...] reclusione da due a sei anni

Nel periodo valutato non è stato introdotto nel codice penale il reato di «induzione indebita tra privati a dare o promettere utilità». Il testo vigente al 12 ottobre 2022 passa dall'articolo 629 (estorsione) all'articolo 630 senza un articolo 629-bis. Non risultano atti del governo che propongano questa fattispecie.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

modifica del reato per rendere la fattispecie efficace e chiara, prevedendo che sia qualificabile come tortura anche una singola violenza o minaccia non reiterata

Il reato di tortura (articolo 613-bis del codice penale, introdotto dalla legge 110/2017) non è stato modificato nel periodo valutato: il testo vigente al 12 ottobre 2022 è identico a quello del 1° giugno 2018. Richiede ancora più condotte oppure un trattamento inumano e degradante, quindi una singola violenza o minaccia non basta. Non risultano atti del governo che propongano la modifica promessa.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

abbassamento della soglia di punibilità a 12 anni

La soglia di imputabilità resta fissata a quattordici anni: l'articolo 97 del codice penale ha lo stesso testo il 1° giugno 2018 e il 12 ottobre 2022. Nel periodo valutato non risultano leggi o atti del governo che propongano di abbassarla a dodici anni.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Depenalizzazione del reato di ingresso e soggiorno illegale in Italia [...] riteniamo che il cd. reato di immigrazione clandestina, sia una norma inutile e dannosa

Il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (articolo 10-bis del d.lgs. 286/1998, ammenda da 5.000 a 10.000 euro) non è stato depenalizzato nel periodo valutato. Il testo vigente al 12 ottobre 2022 è identico nella sostanza a quello del 1° giugno 2018 e mantiene la fattispecie. Anche il decreto-legge 130/2020 del governo Conte II, che ha rivisto i decreti sicurezza, ha lasciato in vigore il reato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Abrogazione dell’obbligo da parte della Polizia Giudiziaria di informare i superiori gerarchici delle notizie di reato di cui vengono in possesso

L'obbligo per i comandi dell'Arma dei carabinieri di informare la scala gerarchica delle informative di reato trasmesse all'autorità giudiziaria è rimasto in vigore (articolo 237 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, testo identico nel 2018 e nel 2022). L'estensione a tutte le forze di polizia, prevista dall'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 177/2016 tramite istruzioni dei rispettivi vertici, è venuta meno per la sentenza della Corte costituzionale n. 229 del 2018 (depositata il 6 dicembre 2018), che ha dichiarato che non spettava al Governo adottare quella parte della norma e l'ha annullata. Non si tratta quindi di un atto dei governi o del Parlamento, e non risultano atti che abroghino l'obbligo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Proponiamo che lo Stato [...] dovrà concedere la detraibilità fiscale delle spese legali sostenute per la difesa, in tre quote annuali di pari importo

La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (bilancio 2021), articolo 1, commi 1015-1022, riconosce all'imputato assolto con sentenza irrevocabile (il fatto non sussiste, non l'ha commesso, non costituisce reato o non è previsto come reato) il rimborso delle spese legali fino a 10.500 euro. Il rimborso è ripartito in tre quote annuali di pari importo dall'anno successivo all'irrevocabilità, non è tassato, richiede la fattura del difensore e il parere di congruità, ed è escluso in caso di condanna per altri capi, amnistia, prescrizione o depenalizzazione. Vale per le assoluzioni divenute irrevocabili dopo il 1° gennaio 2021, nei limiti di un fondo di 8 milioni di euro l'anno. Lo strumento è un rimborso e non una detrazione fiscale, ma condizioni e tempi ricalcano la proposta. Il decreto interministeriale del 20 dicembre 2021 (Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2022) ha fissato criteri e modalità.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

si propone di rimuovere i limiti al diritto all'accesso alla giustizia per i ricorrenti, in particolare la limitazione nella dimensione degli atti del ricorso

Il programma chiedeva di eliminare i limiti di accesso alla giustizia amministrativa: i limiti dimensionali degli atti, le sanzioni per chi perde, la cauzione in sede cautelare e i costi. Tra il 1° giugno 2018 e il 22 ottobre 2022 nessuno è stato rimosso. L'art. 13-ter delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo (limiti alle dimensioni degli atti, fissati dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016), l'art. 26 (sanzione per chi agisce o resiste temerariamente) e l'art. 55, comma 2 (cauzione cautelare) hanno nel testo in vigore al 21 ottobre 2022 lo stesso contenuto del testo in vigore al 1° giugno 2018. Anche gli importi del contributo unificato davanti a TAR e Consiglio di Stato (art. 13, comma 6-bis, DPR 115/2002) sono rimasti gli stessi.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Nessuna nomina governativa, per un Consiglio che sarà così composto 60% dei consiglieri proverrà per anzianità dai TAR [...] ed il 40% arriverà per concorso esterno.

La composizione del Consiglio di Stato non è stata modificata. L'art. 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186, nel testo in vigore al 21 ottobre 2022, assegna i posti vacanti di consigliere di Stato per metà a consiglieri di TAR, per un quarto a nomina del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei ministri e per un quarto per concorso pubblico. Quindi restano le nomine governative e le quote non sono il 60% dai TAR e il 40% per concorso esterno. L'articolo è identico al testo in vigore al 1° giugno 2018. Non risultano atti del governo che l'abbiano modificato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Lo stesso Presidente del Consiglio di Stato sarà nominato dal Presidente della Repubblica, non più su proposta del presidente del Consiglio dei ministri

La nomina del presidente del Consiglio di Stato non è cambiata. L'art. 22 della legge 27 aprile 1982, n. 186, nel testo in vigore al 21 ottobre 2022, prevede che sia nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentito il parere del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. La proposta resta quindi del Presidente del Consiglio, come nel testo del 1° giugno 2018. Non risultano atti del governo che abbiano cambiato questa procedura.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

prevedere la incompatibilità del ruolo con lo svolgimento, la supervisione e la collaborazione a corsi di formazione e preparazione ai concorsi pubblici

Non risultano leggi né atti del governo, tra il 1° giugno 2018 e il 22 ottobre 2022, che abbiano reso incompatibile per i magistrati amministrativi l'insegnamento o la collaborazione a corsi di preparazione ai concorsi pubblici. La legge 17 giugno 2022, n. 71 (riforma dell'ordinamento giudiziario) non contiene questo divieto. Nel periodo questi incarichi restavano consentiti: nella seduta del 19 novembre 2021 il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ha autorizzato diversi magistrati amministrativi a insegnare in corsi privati di preparazione al concorso in magistratura ordinaria e ad altri concorsi pubblici.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Parificare il termine per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (che peraltro dovrà essere limitato ad alcune materie) al termine per impugnazione al TAR

I termini non sono stati parificati. Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica si propone entro 120 giorni (art. 9 del DPR 1199/1971), mentre l'azione di annullamento davanti al TAR si propone entro 60 giorni (art. 29 del codice del processo amministrativo). Entrambe le norme hanno nel testo in vigore al 21 ottobre 2022 lo stesso contenuto del 1° giugno 2018, e l'art. 8 del DPR 1199/1971 non limita il ricorso a determinate materie. Non risultano atti del governo che abbiano modificato la disciplina.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

si propone la diminuzione dei casi di compensazione delle spese di lite

Le regole sulla compensazione delle spese non sono state ristrette. Nel processo amministrativo l'art. 26, comma 1, del codice (d.lgs. 104/2010) rinvia agli articoli 91-97 del codice di procedura civile. L'art. 92 del codice di procedura civile consente la compensazione per soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza. Il testo dell'art. 26 e quello dell'art. 92 in vigore al 21 ottobre 2022 coincidono con quelli in vigore al 1° giugno 2018. Non risultano atti del governo che abbiano ridotto i casi di compensazione.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

si propone di migliorare l’efficienza dell’apparato giustizia sopprimendo i citati organi giurisdizionali

I Tribunali regionali delle acque pubbliche e il Tribunale superiore delle acque pubbliche non sono stati soppressi. Nel testo unico sulle acque (regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775), in vigore al 21 ottobre 2022, l'art. 138 prevede otto Tribunali regionali presso sedi di corte d'appello e gli artt. 139 e seguenti disciplinano il Tribunale superiore, con la competenza sulle cause di acque pubbliche. Le modifiche del testo unico tra il 1° giugno 2018 e il 22 ottobre 2022 riguardano concessioni, sanzioni e sovracanoni, non questi organi. Non risultano atti del governo che li sopprimano.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

In via sperimentale per 5 anni, laddove non è presente più di una corte d’appello, si prevedranno le cd. “corti d’appello condivise”

Non risultano leggi né atti del governo, tra il 1° giugno 2018 e il 22 ottobre 2022, che abbiano previsto corti d'appello «condivise» in via sperimentale. L'ordinamento giudiziario (regio decreto 12/1941), nel testo in vigore al 21 ottobre 2022, non contiene questa figura, e non la prevedono le riforme della giustizia penale e civile del 2021 (leggi 134/2021 e 206/2021). Alla Camera una proposta di legge di deputati del Movimento 5 Stelle per una sezione distaccata della corte d'appello dell'Aquila a Pescara (A.C. 768, presentata il 22 giugno 2018) è rimasta all'esame della commissione e non è stata approvata.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

concorsi straordinari per ulteriori 500 posti all’anno fino a colmare la scopertura organica che oggi presenta 1300 posti vacanti

Il programma chiedeva concorsi straordinari per altri 500 magistrati l'anno finché non si fosse colmata la scopertura di 1.300 posti. La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 1, commi 377-380) ha autorizzato l'assunzione dei vincitori dei concorsi già banditi, ha aumentato l'organico dei magistrati ordinari di 600 unità e ha consentito di assumere in più fino a 200 magistrati l'anno nel triennio 2020-2022. Le leggi di bilancio per il 2020, il 2021 e il 2022 hanno autorizzato altre assunzioni di vincitori di concorsi già banditi, e la legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha aumentato l'organico di altri 82 posti. Nel periodo sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale concorsi ordinari da 330 posti (novembre 2018), 310 (novembre 2019), 500 (dicembre 2021) e 400 (21 ottobre 2022). Non c'è stato però un piano di concorsi straordinari per 500 magistrati in più ogni anno, e l'aumento dell'organico ha ampliato i posti da coprire.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

con l’ingresso di circa ulteriori 3000 unità fino al completamento, entro la prossima legislatura dell’intera pianta organica

Il programma chiedeva circa 3.000 nuovi amministrativi nella giustizia e la copertura dell'intera pianta organica entro la legislatura. La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 1, comma 307) ha autorizzato fino a 3.000 assunzioni di personale amministrativo non dirigenziale nel triennio 2019-2021, in aggiunta alle assunzioni ordinarie. La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (art. 1, comma 858) ne ha autorizzate altre 3.000 dal 1° gennaio 2023, poi ridotte a 1.820 dalla legge 134/2021 per finanziare 1.000 funzionari, anch'essi dal 2023. Secondo il Piano dei fabbisogni 2023-2025 del Ministero della giustizia, i funzionari del concorso RIPAM in servizio al 31 dicembre 2022 erano 1.636, e con le facoltà ordinarie del triennio 2019-2021 erano state assunte altre 2.767 unità. La pianta organica non è stata completata: al 31 dicembre 2022, poco dopo la fine del periodo, i posti vacanti erano 10.623, circa il 24% dei 43.468 previsti. L'esito è lo stesso della scheda corrispondente di «Il conto» sul personale amministrativo del governo Draghi.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

il meccanismo di elezione dovrà prevedere l’autocandidatura [...] con un successivo sorteggio [...] dal Parlamento in seduta comune, all’interno di una rosa di 20/30 candidati

Il meccanismo proposto (autocandidatura, sorteggio e voto del Parlamento su una rosa di 20-30 nomi) non è stato introdotto. La legge 17 giugno 2022, n. 71 (art. 30) ha riscritto l'art. 22 della legge 195/1958 stabilendo che i componenti laici del CSM sono scelti tra professori ordinari di materie giuridiche e avvocati con quindici anni di esercizio «secondo procedure trasparenti di candidatura», nel rispetto della parità di genere. La legge non prevede il sorteggio né una rosa di 20-30 candidati, e lascia l'elezione al Parlamento in seduta comune con la maggioranza dei tre quinti.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Sarà in ogni caso preclusa la candidatura di membri di Governo nazionali e regionali, parlamentari, consiglieri regionali e sindaci [...] negli ultimi 10 anni.

Non è stata introdotta l'esclusione dalla candidatura a consigliere laico del CSM di chi negli ultimi dieci anni è stato membro del governo, parlamentare, consigliere regionale o sindaco. L'unica modifica del periodo sui componenti eletti dal Parlamento è l'art. 30 della legge 17 giugno 2022, n. 71, che riscrive l'art. 22 della legge 195/1958 richiedendo i requisiti professionali (professori ordinari di materie giuridiche o avvocati con quindici anni di esercizio) e «procedure trasparenti di candidatura». Non contiene alcun divieto legato alle cariche politiche precedenti.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

si prevede la modalità della candidatura singola e del successivo sorteggio che porti ad una rosa di nomi (almeno 5 volte il numero da eleggere)

La legge 17 giugno 2022, n. 71 (Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2022), approvata durante il governo Draghi, ha riscritto il sistema elettorale dei consiglieri togati del Consiglio superiore della magistratura senza introdurre il sorteggio di una rosa di candidati. Le candidature restano libere e individuali e ogni magistrato vota un solo candidato per collegio. Il sorteggio è previsto solo per integrare le candidature quando in un collegio sono meno di sei o non rispettano il rapporto tra i generi: si estraggono magistrati in numero pari al triplo di quelli mancanti, che diventano candidati in ordine di estrazione fino a coprire i posti necessari. Non esiste quindi una rosa sorteggiata pari ad almeno cinque volte i seggi da eleggere.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026