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Tutte le promesse elettorali

Il programma · M5S

Movimento 5 Stelle, 2018

Principali partiti: Movimento 5 Stelle

Governi valutati: Governo Conte I, Governo Conte II, Governo Draghi

Il programma era pubblicato in 24 file, uno per capitolo; l'impronta digitale si riferisce all'elenco delle impronte dei singoli file.

  • 65 mantenute
  • 153 in parte
  • 445 non mantenute
  • 0 in corso
  • 9 non valutabili
Leggi le 810 promesse troppo generiche per essere verificate

105 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

70 schede

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

determinare una revisione del sistema di riparto del Fondo di finanziamento ordinario delle Università (FFO) tenendo conto dei seguenti criteri

Il riparto del Fondo di finanziamento ordinario è stato definito ogni anno con decreto ministeriale, ma la sua struttura (quota base, quota premiale, intervento perequativo) esisteva già prima del 2018 (decreto-legge 180/2008, decreto-legge 69/2013, articolo 11 della legge 240/2010) e non è stata riscritta. Nel periodo ci sono state modifiche mirate: la quota ripartita con il costo standard è passata dal 20% del 2017 al 22% del 2018 (decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 585) e al 30% del 2022 (decreto n. 1015 del 4 agosto 2021), con la componente perequativa che il decreto-legge 91/2017 aveva già previsto; il 20% della quota premiale, che nel 2018 si basava su indicatori scelti da ciascun ateneo, è stato ripartito dal 2020 sugli indicatori fissati dai decreti di programmazione (n. 989/2019 e n. 289 del 25 marzo 2021), che comprendono l'accesso alla formazione, la ricerca, i servizi agli studenti, l'internazionalizzazione, i giovani ricercatori e, tra gli indicatori, gli occupati a un anno dal titolo. Il decreto n. 581 del 24 giugno 2022 conserva la spesa storica nella quota base, la valutazione della ricerca (VQR 2015-2019) e delle politiche di reclutamento nella quota premiale e un intervento perequativo con soglia minima e aumento massimo del 6% rispetto al 2021. Non risulta però una revisione complessiva sui dieci criteri indicati dal programma: per esempio non c'è un criterio sui docenti di ruolo improduttivi.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

completare il quadro normativo sulla didattica online con il fine di colmare le attuali lacune legislative e regolamentari;

Il quadro sulla didattica a distanza è stato aggiornato con atti ministeriali, non con una legge, e non risultano interventi legislativi dedicati. Il decreto 7 gennaio 2019, n. 6 (governo Conte I) ha sostituito il decreto 12 dicembre 2016, n. 987 sull'accreditamento di sedi e corsi, rivedendo i requisiti di docenza e di tutorato dei corsi a distanza in attuazione del decreto 2 marzo 2018, n. 196, e le regole per l'accreditamento periodico delle università telematiche. Il decreto 25 marzo 2021, n. 289 (governo Draghi) ha riportato le tipologie di corsi già previste dal decreto 635/2016 (convenzionali, misti, prevalentemente e integralmente a distanza) e ha confermato che le telematiche possono istituire solo i corsi prevalentemente o integralmente a distanza. Il decreto 14 ottobre 2021, n. 1154 ha sostituito il decreto 6/2019 dall'offerta formativa 2022/23 e rinvia a un successivo decreto le modalità di erogazione per ciascuna classe di corsi. Gran parte delle regole (tipologie, soglie minime di docenti e tutor, scala di giudizio per le telematiche) era già in vigore prima del 2018; il programma non indica quali lacune intendesse colmare.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introdurre meccanismi di accreditamento e di controllo più stringenti sui corsi privati online;

L'accreditamento delle università e dei corsi telematici è regolato da decreti ministeriali, in gran parte già in vigore prima del 2018: il decreto 12 dicembre 2016, n. 987 prevedeva già una scala di giudizio propria per le telematiche, requisiti specifici sulla didattica a distanza e soglie minime di docenti e tutor per i corsi a distanza. Nel periodo il decreto 7 gennaio 2019, n. 6 (governo Conte I) ha riscritto la disciplina confermando quelle soglie e aggiungendo, per i corsi a distanza, la regola che triplica le numerosità massime di studenti; il decreto 25 ottobre 2019, n. 989 ha escluso le telematiche dalle nuove istituzioni universitarie non statali proponibili; il decreto 25 marzo 2021, n. 289 (governo Draghi) consente alle telematiche solo corsi prevalentemente o integralmente a distanza, richiede il parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento e, per le sedi distaccate dove si svolgono gli esami, un docente ogni 30 studenti; il decreto 14 ottobre 2021, n. 1154, dalla definizione dell'offerta formativa 2022/23, non riprende il triplicamento e limita i docenti a contratto. Alcune misure sono quindi più restrittive, ma non risulta un inasprimento complessivo dei controlli rispetto al 2016.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

mantenutaistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

richiedere alle università telematiche private un organico docente di ruolo stabile;

Per i corsi a distanza, compresi quelli delle università telematiche, i decreti di accreditamento richiedono un organico minimo di ruolo: 7 docenti di riferimento (di cui almeno 3 professori a tempo indeterminato) per la laurea, 5 (almeno 2) per la magistrale e 12 (almeno 5) per quella a ciclo unico, oltre ai tutor. Queste soglie erano già nel decreto 12 dicembre 2016, n. 987 e sono state confermate dal decreto 7 gennaio 2019, n. 6 (governo Conte I) e dal decreto 14 ottobre 2021, n. 1154 (governo Draghi). Il decreto 1154, dalla definizione dell'offerta formativa 2022/23, limita inoltre i docenti a contratto alla metà della quota di docenza di riferimento non riservata ai professori a tempo indeterminato, e a un terzo del totale insieme agli altri docenti non strutturati; nel decreto 6/2019 non risulta un limite analogo. Il requisito vale per ogni corso e per tutte le università, non solo per le telematiche, e non è un obbligo di organico complessivo dell'ateneo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introdurre un testo unico per l'Università;

Non risultano atti del governo che abbiano introdotto un testo unico per l'Università. Il 19 giugno 2019 il governo Conte I ha presentato al Senato un disegno di legge di delega per la semplificazione e la codificazione in materia di istruzione, università, alta formazione artistica musicale e coreutica e di ricerca (Atto Senato 1349); il disegno di legge è stato assegnato alla commissione il 10 luglio 2019 e l'esame non è mai iniziato. Nel periodo sono stati adottati solo interventi settoriali (decreti-legge 126/2019 e 1/2020, leggi di bilancio, decreti ministeriali su accreditamento e fondo di finanziamento), senza un riordino organico della normativa universitaria. Tra gli altri disegni di legge di iniziativa del governo della XVIII legislatura, presentati alla Camera o al Senato, nessuno ha per oggetto un testo unico o un riordino dell'università. La legge 30 dicembre 2010, n. 240 è rimasta la base dell'ordinamento universitario.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

ridisegnare il ruolo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), del CUN e del CNSU;

Non risultano atti del governo che abbiano ridisegnato il ruolo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU). Il governo Conte I ha presentato il 19 giugno 2019 al Senato la delega sulla codificazione in materia di istruzione, università e ricerca (Atto Senato 1349), che prevedeva tra i criteri di razionalizzare, anche con fusioni o soppressioni, gli enti preposti alla valutazione di scuola e università e di ridurre i componenti degli organi collegiali degli enti vigilati dal ministero; il disegno di legge non è stato esaminato. Le leggi di bilancio 2019-2022 non modificano compiti o composizione dei tre organi; il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, nel testo convertito, ha soltanto aumentato di dieci unità l'organico dell'ANVUR (art. 2, comma 1-bis), e il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (art. 14, comma 4-bis) ha portato da quattro a sei anni il mandato del consiglio direttivo dell'ANVUR. L'Agenzia nazionale per la ricerca, istituita dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (art. 1, commi 240-248 e 250-252), non ha ridefinito l'ANVUR e i commi 240-248 sono stati abrogati dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (art. 1, comma 314). I tre organi sono rimasti coinvolti nei decreti di riparto del fondo, come nel decreto n. 581/2022 (pareri di CUN, CNSU e ANVUR).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

stabilire che il Rettore non sia il rappresentante della sola comunità scientifica, [...] eletto obbligatoriamente anche con voto del personale amministrativo e degli studenti

Non risultano atti del governo che abbiano stabilito che il Rettore sia eletto anche con il voto obbligatorio del personale amministrativo e degli studenti. L'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 rimette agli statuti le modalità di elezione del rettore, scelto tra i professori ordinari, senza imporre il voto del personale e degli studenti: il testo dell'articolo 2 è identico al 1° giugno 2018 e al 22 ottobre 2022. Nella XVIII legislatura nessun disegno di legge di iniziativa del governo, alla Camera o al Senato, riguarda la governance universitaria o l'elezione del rettore.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

bilanciare i poteri e le competenze del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, con un ridimensionamento delle funzioni di quest’ultimo

Non risultano atti del governo che abbiano riequilibrato i poteri di Senato accademico e Consiglio di amministrazione ridimensionando quest'ultimo. L'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (lettere e-i) attribuisce al Consiglio di amministrazione l'indirizzo strategico, la programmazione finanziaria e del personale e l'approvazione del bilancio, e al Senato accademico proposte e pareri obbligatori su didattica, ricerca e servizi agli studenti e l'approvazione dei regolamenti: il testo dell'articolo 2 è identico al 1° giugno 2018 e al 22 ottobre 2022. Le leggi di bilancio 2019-2022 e i decreti-legge sul settore universitario non toccano la governance degli atenei, e nella XVIII legislatura nessun disegno di legge di iniziativa del governo, alla Camera o al Senato, la riguarda.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

prevedere che la composizione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione siano elettive e rappresentative dell’intera comunità universitaria

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che cambino la composizione del senato accademico e del consiglio di amministrazione degli atenei. L'articolo 2, comma 1, della legge 240/2010 già prevedeva un senato accademico su base elettiva, con rappresentanza elettiva degli studenti, e un consiglio di amministrazione di al massimo undici membri, con almeno tre esterni all'ateneo e gli altri scelti secondo lo statuto. Il testo dell'articolo è identico al 1° giugno 2018 e al 22 ottobre 2022. Nell'elenco dei disegni di legge del governo della XVIII legislatura non c'è alcun testo sulla governance universitaria e le leggi di bilancio 2019-2022 non contengono norme in materia. Gli statuti dei singoli atenei, che applicano questi principi, sono atti autonomi degli atenei e non sono valutati qui.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introdurre il limite di mandato di ogni carica elettiva (rettore, direttori di dipartimento) prevedendo la non rieleggibilità di queste cariche

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che introducano un limite di mandato per le cariche elettive universitarie. Per il rettore il mandato unico di sei anni, non rinnovabile, era già previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 240/2010 e non è stato modificato. Per i direttori di dipartimento la legge nazionale non fissa limiti di mandato, e l'articolo 2 è rimasto identico dal 1° giugno 2018 al 22 ottobre 2022. Nessun disegno di legge del governo sul tema risulta tra quelli della XVIII legislatura. Eventuali limiti previsti dagli statuti dei singoli atenei sono atti autonomi degli atenei e non sono valutati qui.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Revisionare e semplificare il sistema di valutazione della qualità della ricerca (VQR).

La valutazione della ricerca 2015-2019 (VQR) si è svolta con regole riviste rispetto all'esercizio precedente. Le ha fissate il decreto ministeriale 29 novembre 2019, n. 1110, integrato dal DM 444 dell'11 agosto 2020 e dal DM 289/2021; l'ANVUR le ha attuate con il bando, nella versione aggiornata del 25 settembre 2020. Secondo il rapporto finale dell'ANVUR, rispetto alla VQR 2011-2014 sono cambiati il metodo (peer review «informata» da indicatori bibliometrici), il numero di prodotti per ricercatore (non più fisso: totale pari al triplo dei ricercatori, al massimo quattro prodotti ciascuno) e la valutazione della terza missione, introdotta per la prima volta. Il rapporto non presenta questi cambiamenti come una semplificazione: osserva che serve un numero maggiore di esperti e che l'approccio tra le aree va reso più omogeneo. La revisione c'è, la semplificazione promessa non risulta realizzata.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Ridimensionare le competenze, le funzioni e i costi dell’Agenzia Nazionale Valutazione Università e Ricerca.

Gli atti del periodo vanno in direzione opposta. La legge di conversione 5 marzo 2020, n. 12, del decreto-legge 1/2020 ha inserito nel decreto (art. 2, comma 1-bis) un aumento di dieci unità della dotazione organica dell'ANVUR, a carico del bilancio dell'Agenzia (250.000 euro nel 2020, 500.000 annui dal 2021). Il decreto-legge 36/2022, convertito dalla legge 79/2022, ha poi portato da quattro a sei anni la durata del mandato dei componenti del consiglio direttivo (art. 14, comma 4-bis). Il disegno di legge governativo S.1349 del giugno 2019, che avrebbe consentito di razionalizzare o fondere anche gli enti di valutazione, è rimasto assegnato senza che ne iniziasse l'esame.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Stabilire la rappresentatività territoriale e disciplinare nel consiglio direttivo del'ANVUR.

Non risultano atti che impongano una rappresentatività territoriale o disciplinare nel consiglio direttivo dell'ANVUR. La composizione resta quella del DPR 76/2010 (art. 8): sette componenti scelti tra personalità provenienti da una pluralità di ambiti professionali e disciplinari, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su un elenco definito da un comitato di selezione, con almeno due uomini e due donne. Fra il 1° giugno 2018 e il 22 ottobre 2022 l'unica modifica del regolamento riguarda la durata dei mandati, portata da quattro a sei anni dal decreto-legge 36/2022 (legge 79/2022).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Prevedere una profonda revisione dei criteri «bibliometrici» (basati sul numero di pubblicazioni e sul numero di citazioni ricevute), e dei parametri stabiliti dall’ANVUR.

Per la valutazione della ricerca 2015-2019 (VQR) i criteri bibliometrici sono stati rivisti. Il decreto ministeriale 29 novembre 2019, n. 1110 (art. 5, comma 1) prevede la peer review «informata» da indici citazionali, che non possono sostituirsi a una valutazione di merito né tradursi nell'assegnazione automatica del prodotto a una categoria. Il rapporto finale dell'ANVUR la presenta come differenza importante rispetto all'esercizio precedente, in cui la valutazione bibliometrica aveva un ruolo centrale. Per l'abilitazione scientifica nazionale, invece, non risultano atti che abbiano sostituito i parametri: i valori-soglia degli indicatori di impatto della produzione scientifica sono quelli fissati con il decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 589. La revisione riguarda quindi la VQR e non tutti gli strumenti di valutazione, e non si può dire «profonda» nel complesso.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

potenziare la ricerca attraverso maggiori finanziamenti pubblici, incentivando gli enti privati

Nel periodo i finanziamenti pubblici alla ricerca sono aumentati. Il decreto-legge 34/2020 (art. 238), convertito dalla legge 77/2020, ha incrementato di 200 milioni annui dal 2021 il fondo di finanziamento ordinario delle università e di 50 milioni annui il fondo ordinario degli enti di ricerca, per assumere ricercatori, e ha aggiunto 250 milioni nel 2021 e 300 nel 2022 al fondo FIRST per i progetti di rilevante interesse nazionale. La legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) ha portato il fondo delle università a +865 milioni annui dal 2026 (740 dei quali per assunzioni), ha rafforzato il Fondo italiano per la scienza e ha istituito il Fondo italiano per le scienze applicate, che valorizza i progetti con più cofinanziamento privato. Per i privati, la legge di bilancio 2021 (L. 178/2020, comma 1064) ha esteso fino al 2022 il credito d'imposta per ricerca e sviluppo della legge 160/2019, alzando per la ricerca l'aliquota dal 12% al 20%. Secondo l'ISTAT, la spesa in ricerca e sviluppo finanziata dal settore pubblico è passata da 8,2 miliardi nel 2018 (32,8% del totale) a 8,4 nel 2020 e a 9,7 nel 2022 (35,6%).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

abolire la quota premiale intra-finanziamento ordinario;

La promessa riguarda il fondo ordinario degli enti pubblici di ricerca (FOE), da cui il programma lamenta che fossero sottratte risorse per la quota premiale. Quella quota, non inferiore al 7% del fondo, era già stata soppressa dal d.lgs. 218/2016 (art. 20), prima dei governi valutati. Secondo il dossier della Camera dei deputati sul riparto del FOE 2021, dal 2018 non ci sono risorse specificamente destinate al finanziamento premiale: le somme della «ex premialità» sono confluite nelle assegnazioni ordinarie, e il decreto ministeriale 568 del 26 luglio 2018 sul riparto del FOE 2018 ha ripartito in proporzione all'assegnazione ordinaria 68 milioni per la stabilizzazione del personale. Non c'è però stata un'abolizione: l'art. 19, comma 5, del d.lgs. 218/2016 sul finanziamento premiale è rimasto in vigore e la legge di bilancio 2022 (L. 234/2021, comma 313) ha stanziato 30 milioni per il 2023 per questa finalità, da ripartire tenendo conto anche della VQR.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

disciplinare la figura del ricercatore degli enti di ricerca.

La promessa non specifica quale disciplina del ricercatore degli enti di ricerca si intenda introdurre né quale risultato debba raggiungere, e il decreto legislativo 218/2016 già regolava il personale degli enti pubblici di ricerca. Nel periodo sono stati adottati atti su singoli aspetti dello stato giuridico: la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018, comma 402) ha riscritto la valutazione del merito eccezionale per le chiamate dirette; il decreto-legge 126/2019 (art. 6) ha dettato regole per la stabilizzazione del personale precario degli enti e la legge di conversione 159/2019 ha inserito l'art. 12-bis del d.lgs. 218/2016, che consente di trasformare in rapporti a tempo indeterminato contratti e assegni di ricerca dopo tre anni su cinque; il decreto-legge 36/2022 (art. 14) ha previsto assunzioni per chiamata diretta di vincitori di programmi europei di ricerca. Senza un criterio che dica quanto della materia dovesse essere disciplinato, non è possibile stabilire se la promessa sia stata mantenuta.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

creare un'Agenzia unica per la ricerca controllata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

La legge di bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 240-248 e 250-252) ha istituito l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), con autonomia statutaria e gestionale, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'università e della ricerca, con 25 milioni per il 2020, 200 per il 2021 e 300 annui dal 2022. Secondo il dossier della Camera sulla legge di bilancio 2022 nessuno degli atti attuativi è stato adottato (statuto, nomine). Parte delle risorse è stata usata per altri scopi, e i commi 240-248 sono stati abrogati dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (art. 1, comma 314). L'agenzia è stata istituita per legge ma non è mai entrata in funzione.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

assicurare l’accesso pubblico ai lavori scientifici secondo gli standard di Horizon 2020 per le ricerche sostenute da finanziamenti pubblici.

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che rendano obbligatorio l'accesso pubblico ai lavori scientifici finanziati con fondi pubblici. La norma di riferimento resta l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 91/2013: i soggetti pubblici che finanziano la ricerca devono solo adottare «le misure necessarie per la promozione» dell'accesso aperto, con ripubblicazione in archivi entro 18 mesi (24 per le aree umanistiche e sociali). Il testo è identico al 1° giugno 2018 e al 22 ottobre 2022. Il d.lgs. 200/2021, che recepisce la direttiva europea sui dati aperti, ha introdotto regole sul riutilizzo dei dati della ricerca, con esclusione delle pubblicazioni scientifiche. Il decreto ministeriale 1110/2019 sulla valutazione della ricerca 2015-2019 (art. 1, comma 3) richiede che i prodotti presentati siano accessibili liberamente e gratuitamente in un repertorio, ma vale solo per i prodotti sottoposti a quella valutazione e non è un obbligo generale per le ricerche finanziate con fondi pubblici.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

fondare il reclutamento degli insegnanti e di tutto il personale, anche degli organi di vertice, su procedure selettive pubbliche trasparenti

Il regolamento sul reclutamento del personale delle istituzioni AFAM (DPR 7 agosto 2019, n. 143, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 dicembre 2019) prevede che i docenti a tempo indeterminato siano assunti con selezioni pubbliche per titoli ed esami: bando pubblicato sul sito dell'istituzione e del Ministero, avviso nella Gazzetta Ufficiale (4ª serie speciale), commissioni di tre membri in maggioranza esterni, di cui due sorteggiati dal Ministero. Per il personale amministrativo e tecnico prevede procedure selettive improntate a imparzialità e trasparenza. Resta però riservata alle chiamate dalle graduatorie nazionali per soli titoli almeno il 35% delle risorse per le assunzioni, e il testo non disciplina la selezione degli organi di vertice, che il programma citava. La legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 890) ha rinviato l'applicazione del regolamento all'anno accademico 2022/2023, disponendo che fino ad allora i docenti fossero assunti prioritariamente dalle graduatorie nazionali per titoli.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introdurre dottorati di ricerca e dare in generale impulso alla ricerca;

Il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (art. 3, comma 10) ha previsto che le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica rilascino il dottorato di ricerca, al posto del precedente diploma di formazione alla ricerca. Il regolamento sul dottorato (decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226, in vigore dal 13 gennaio 2022) dedica l'art. 15 ai dottorati AFAM e rinvia a un decreto del Ministro, da adottare entro dodici mesi, per le modalità di accreditamento. Il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (art. 14, comma 4-ter, introdotto dalla legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79) ha istituito nelle istituzioni AFAM il profilo del ricercatore. Al 22 ottobre 2022 però il decreto sull'accreditamento non era stato adottato e nessun corso di dottorato AFAM poteva essere attivato: è arrivato il 21 febbraio 2024, con un governo successivo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

riconoscere il diritto all’assistenza degli studenti con disabilità come previsto per tutti gli studenti universitari;

La legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 742, in vigore dal 1° gennaio 2019) ha esteso alle istituzioni AFAM i servizi e le iniziative per gli studenti con disabilità (art. 12 della legge 104/1992), con invalidità superiore al 66% e con disturbi specifici dell'apprendimento, aumentando di 500.000 euro l'anno i fondi delle istituzioni. La legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 542) ha aggiunto 1 milione di euro l'anno dal 2021 e la figura di un tutor accademico per la didattica musicale inclusiva.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026