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Tutte le promesse elettorali

Il programma · M5S

Movimento 5 Stelle, 2018

Principali partiti: Movimento 5 Stelle

Governi valutati: Governo Conte I, Governo Conte II, Governo Draghi

Il programma era pubblicato in 24 file, uno per capitolo; l'impronta digitale si riferisce all'elenco delle impronte dei singoli file.

  • 65 mantenute
  • 153 in parte
  • 445 non mantenute
  • 0 in corso
  • 9 non valutabili
Leggi le 810 promesse troppo generiche per essere verificate

105 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

124 schede

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

si propone, di comprimere il termine di prescrizione attualmente sancito.

Nel periodo 1° giugno 2018 - 22 ottobre 2022 i termini che limitano l'azione di riduzione e la restituzione contro i terzi non sono stati accorciati. L'art. 563 del codice civile, nel testo in vigore dal 2005 e valido fino al 2025, prevede ancora venti anni dalla trascrizione della donazione. Una modifica degli artt. 561-563 c.c. è arrivata solo con la legge 2 dicembre 2025, n. 182, per le successioni aperte dopo la sua entrata in vigore: è un atto successivo al periodo valutato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

assicurando una maggiore omogeneità nelle liquidazioni attraverso il recepimento per via legislativa degli orientamenti della Corte di cassazione

Non risultano atti che abbiano recepito per legge le tabelle di Milano per il danno non patrimoniale né eliminato le tabelle del codice delle assicurazioni. L'art. 138 del codice delle assicurazioni private prevede tabelle uniche nazionali per le lesioni da 10 a 100 punti, da adottare con decreto del Presidente della Repubblica. Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (art. 3-ter, inserito dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15) ha previsto due decreti distinti e fissato il termine al 1° maggio 2022, ma entro il 22 ottobre 2022 nessuna tabella è stata adottata. La tabella del valore del punto è arrivata solo con il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, n. 12, sotto il governo successivo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione perpetue per chi è stato condannato definitivamente per un reato contro la P.A.

La legge 9 gennaio 2019, n. 3 (GU n. 13 del 16 gennaio 2019, in vigore dal 31 gennaio 2019), art. 1, comma 1, lettera m), ha sostituito l'art. 317-bis del codice penale. Prima la condanna comportava l'interdizione perpetua dai pubblici uffici solo per peculato, concussione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari. Ora la condanna per i principali reati contro la pubblica amministrazione (tra cui anche corruzione per l'esercizio della funzione, induzione indebita e traffico di influenze illecite) comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Le due sanzioni sono temporanee se la reclusione non supera due anni o se il fatto è di particolare tenuità (da cinque a sette anni) e per chi collabora (da uno a cinque anni). Non tutti i reati contro la pubblica amministrazione sono elencati (non c'è, per esempio, l'abuso d'ufficio).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

aumento delle pene per tutti i reati contro la Pubblica amministrazione, riallineando le fattispecie e recuperando la logica delle sanzioni nel codice

La legge 9 gennaio 2019, n. 3 (in vigore dal 31 gennaio 2019) ha aumentato le pene di alcuni reati contro la pubblica amministrazione: la corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) passa dalla reclusione da uno a sei anni a quella da tre a otto; il traffico di influenze illecite (art. 346-bis) è punito con la reclusione da uno a quattro anni e sei mesi; l'indebita percezione di erogazioni (art. 316-ter) ha una pena da uno a quattro anni se commessa da un pubblico ufficiale. Il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75 ha aumentato le pene di alcuni reati (artt. 316, 316-ter e 319-quater) solo quando ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea per più di 100.000 euro. Le pene di peculato, concussione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari non sono cambiate, le fattispecie non sono state riordinate e il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (art. 23) ha ristretto l'abuso d'ufficio. La scheda corrispondente di «Il conto», che riguarda la promessa generica di aumentare le pene, è «mantenuta»; il programma prometteva invece l'aumento per tutti i reati contro la pubblica amministrazione.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introduzione per i reati contro la P.A. della figura dell’ “agente sotto copertura” e dell’ “agente provocatore”

La legge 9 gennaio 2019, n. 3 (in vigore dal 31 gennaio 2019), art. 1, comma 8, ha riscritto l'art. 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146 sulle operazioni sotto copertura. Gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate non sono punibili per le condotte svolte, al solo fine di acquisire prove, anche per i delitti di concussione, corruzione, induzione indebita e traffico di influenze illecite (artt. 317-322-bis e 346-bis c.p.); tra le condotte ammesse c'è promettere o dare denaro richiesto da un pubblico ufficiale. La figura dell'agente sotto copertura è quindi stata introdotta per questi reati. Non lo è quella dell'agente provocatore: la legge non consente di indurre altri a commettere il reato. La scheda corrispondente di «Il conto», che riguarda solo gli agenti sotto copertura, è «mantenuta».

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

l’abolizione della clausola di esclusione della punibilità nei casi di mera utilizzazione o godimento personale

La clausola che esclude la punibilità dell'autoriciclaggio quando i beni sono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale (art. 648-ter.1, quarto comma, del codice penale, quinto dal dicembre 2021) è rimasta in vigore. L'unico intervento sull'articolo nel periodo è il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 195 (GU n. 285 del 30 novembre 2021, in vigore dal 15 dicembre 2021), che attua la direttiva (UE) 2018/1673. Il decreto ha esteso il reato ai beni che derivano da delitti colposi e da alcune contravvenzioni e non ha toccato la clausola di non punibilità. La legge 3/2019, che ha riformato altri reati contro la pubblica amministrazione, non ha modificato l'articolo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

l’abolizione della diminuzione di pena prevista, analogamente a quanto avviene per il reato di riciclaggio

La diminuzione di pena per l'autoriciclaggio quando i beni provengono da un delitto punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni (art. 648-ter.1 del codice penale) non è stata abolita. Fino al 2021 per questi casi l'articolo prevedeva una pena più bassa, la reclusione da uno a quattro anni. Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 195 del governo Draghi (GU n. 285 del 30 novembre 2021, in vigore dal 15 dicembre 2021), art. 1, lettera f), l'ha sostituita con una diminuzione generica della pena ordinaria («La pena è diminuita»), come per il riciclaggio: lo sconto è più contenuto, ma resta. Non risultano altri atti del governo o leggi del periodo che lo eliminino.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

individuazione di procedure certe per i criteri di declassificazione dal regime di [...] sicurezza” in tutte le carceri in cui è previsto

Il circuito di alta sicurezza non è disciplinato dalla legge, ma da circolari dell'amministrazione penitenziaria: secondo una nota del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, le regole sull'assegnazione al circuito sono nelle circolari del 21 aprile 2009 (che lo divide in tre livelli, AS1, AS2 e AS3) e del 5 maggio 2015. Non risultano leggi, atti del governo o circolari dell'amministrazione penitenziaria adottati tra il 1 giugno 2018 e il 22 ottobre 2022 che fissino nuove procedure o criteri per la declassificazione dall'alta sicurezza.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

affidare la perizia medica non ad un solo professionista ma ad una commissione di tre specialisti, composta da medici iscritti ad un apposito elenco

L'art. 221 del codice di procedura penale prevede che il giudice nomini il perito tra gli iscritti agli albi o tra persone di particolare competenza. Affida la perizia a più persone solo quando le indagini sono di notevole complessità o richiedono competenze diverse. Nel periodo 1 giugno 2018 - 22 ottobre 2022 l'articolo non è stato modificato e non risultano atti del governo o leggi che impongano, per i detenuti pericolosi, una commissione di tre specialisti scelti da un apposito elenco.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

medici che [...] appartengano a Regioni diverse da quella in cui si tiene il processo stesso e siano tra loro sconosciuti

Il codice di procedura penale (art. 221) non prevede che i periti nominati per i detenuti pericolosi siano medici di Regioni diverse da quella del processo e sconosciuti tra loro. Il testo non è stato modificato tra il 1 giugno 2018 e il 22 ottobre 2022. Non risultano atti del governo o leggi del periodo che introducano questa regola di nomina.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

proponiamo la revisione dell’errata tipizzazione del 416-ter del codice penale, così da poter finalmente punire lo scambio elettorale politico-mafioso

La legge 21 maggio 2019, n. 43 (GU n. 122 del 27 maggio 2019, in vigore dall'11 giugno 2019) ha sostituito l'art. 416-ter del codice penale sullo scambio elettorale politico-mafioso. Ora punisce con la reclusione prevista per l'associazione mafiosa (da dieci a quindici anni) chi accetta, anche tramite intermediari, la promessa di voti da appartenenti ad associazioni mafiose o con metodo mafioso, in cambio di denaro, altra utilità o disponibilità a soddisfare gli interessi del sodalizio. La pena è aumentata della metà se il politico è eletto. La legge è nata da un disegno di legge di iniziativa parlamentare (A.S. 510, primo firmatario il senatore Giarrusso, del M5S).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

ripristinare le soglie di punibilità, soppresse dal Governo Renzi, per i reati fiscali

Il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, art. 39, comma 1, lettere e) ed f), convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (GU n. 301 del 24 dicembre 2019) e in vigore su questo punto dal 25 dicembre 2019, ha abbassato le soglie di punibilità della dichiarazione infedele (art. 4 del d.lgs. 74/2000): l'imposta evasa da 150.000 a 100.000 euro e gli elementi attivi sottratti da 3 a 2 milioni di euro. Prima del decreto legislativo 158/2015 le soglie erano 50.000 euro e 2 milioni. Il decreto abbassava anche le soglie dell'omesso versamento di ritenute e di IVA, ma la legge di conversione ha soppresso quelle modifiche. Le altre soglie innalzate nel 2015 sono rimaste invariate: 50.000 euro per l'omessa dichiarazione (30.000 prima del 2015), 1,5 milioni di elementi attivi sottratti per la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (1 milione), 150.000 euro per l'omesso versamento di ritenute e 250.000 per l'omesso versamento di IVA (50.000). Nessuna di queste è tornata al valore precedente al 2015.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

inasprimento del reato di violenza sessuale tramite la creazione di una fattispecie aggravata che prevede pene più severe nel caso di penetrazione

La legge 19 luglio 2019, n. 69 (GU n. 173 del 25 luglio 2019, in vigore dal 9 agosto 2019), art. 13, ha alzato la pena base per la violenza sessuale (art. 609-bis del codice penale) da cinque-dieci a sei-dodici anni e quella per la violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies) da sei-dodici a otto-quattordici anni. Ha inoltre previsto aumenti di pena per i fatti commessi su minori: aumento della metà sotto i quattordici anni, pena raddoppiata sotto i dieci. Non è stata invece creata la fattispecie aggravata legata alla penetrazione indicata nel programma.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

sarà quindi necessario rivedere le condotte di furto, rapina e truffa in modo da potenziarle e renderle adeguate a scoraggiare questo tipo di odiosi reati

La legge 26 aprile 2019, n. 36 (GU n. 102 del 3 maggio 2019, in vigore dal 18 maggio 2019), approvata su iniziativa parlamentare, ha aumentato le pene del furto in abitazione e con strappo (art. 624-bis del codice penale: reclusione da quattro a sette anni, prima da tre a sei; da cinque a dieci anni nelle ipotesi aggravate, prima da quattro a dieci) e della rapina (art. 628: da cinque a dieci anni, prima da quattro a dieci; da sei a venti anni nelle ipotesi aggravate, prima da cinque a venti). Le pene della truffa (art. 640) e del furto semplice e aggravato (artt. 624 e 625) non sono state aumentate: per la truffa il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75 ha solo esteso l'aggravante del danno allo Stato ai fatti a danno dell'Unione europea. Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma del processo penale, GU n. 243 del 17 ottobre 2022, in vigore dal 30 dicembre 2022) ha poi reso procedibili a querela della persona offesa, salvo eccezioni, anche il furto aggravato e la truffa con danno di rilevante gravità.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

la colpa dell'agente (cittadino che si difende) sarà sempre esclusa quando l’entità dell’offesa non sia, per condizioni di tempo o luogo, [...] immediatamente percepibile dall’agente

La legge 26 aprile 2019, n. 36 (GU n. 102 del 3 maggio 2019, in vigore dal 18 maggio 2019), art. 2, ha aggiunto all'art. 55 del codice penale (eccesso colposo) che nei casi di legittima difesa nel domicilio e nei luoghi di lavoro la punibilità è esclusa se chi si difende ha agito nelle condizioni di minorata difesa dovute a circostanze di tempo, di luogo o di persona (art. 61, n. 5) oppure in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo. La norma interviene sulla zona d'ombra indicata dal programma, l'intrusione in casa quando non si può prevedere l'offesa, ma con una formula diversa: non usa il criterio della percepibilità dell'entità dell'offesa. La stessa legge ha stabilito che chi respinge un'intrusione con violenza o minaccia agisce «sempre» in legittima difesa (art. 1, che modifica l'art. 52) e ha posto a carico dello Stato le spese di difesa di chi è archiviato o prosciolto per legittima difesa nel domicilio, salvo successiva condanna (art. 8).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

si propone la regolamentazione della coltivazione per uso personale [...] ed in parallelo del mercato della cannabis, disciplinandone la vendita controllata dallo Stato

Non risultano atti del governo né leggi che regolamentino la coltivazione della cannabis per uso personale o ne disciplinino la vendita controllata dallo Stato. Il testo unificato delle proposte di legge A.C. 2307 (Magi e altri) e A.C. 2965 (Licatini, M5S), che tra l'altro consentiva ai maggiorenni di coltivare per uso personale non più di quattro piante femmine di cannabis, è stato adottato come testo base dalla Commissione Giustizia della Camera l'8 settembre 2021, con relatore Mario Perantoni (M5S), ed è arrivato in Assemblea il 29 giugno 2022, ma non è stato approvato prima della fine della legislatura. Quel testo non prevedeva comunque un mercato con vendita controllata dallo Stato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Il bene da tutelare non sarà più “il sentimento umano” nei confronti degli animali, ma l’animale come essere senziente.

Non risultano atti che abbiano cambiato il bene tutelato dai reati contro gli animali. Nel codice penale vigente al 12 ottobre 2022 il titolo IX-bis si intitola ancora «Dei delitti contro il sentimento per gli animali». La legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 ha aggiunto all'art. 9 della Costituzione che «la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali», ma non ha modificato il codice penale né ha qualificato gli animali come esseri senzienti.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

inasprire le pene di reati come l’uccisione, il maltrattamento, l’abbandono, le manifestazioni vietate, il bracconaggio, le violazioni delle norme sulla caccia

Non risultano atti dei governi valutati che abbiano inasprito le pene per i reati indicati. A fine periodo le pene per l'uccisione (art. 544-bis del codice penale) e il maltrattamento di animali (art. 544-ter) erano quelle in vigore dal 4 dicembre 2010; quelle per gli spettacoli vietati (art. 544-quater) e per l'abbandono (art. 727) quelle in vigore dal 1° agosto 2004. Anche le sanzioni penali per le violazioni della disciplina della caccia (art. 30 della legge 157/1992) non sono state modificate nel periodo. Il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135 ha aggiunto all'art. 727-bis del codice penale, sulle specie selvatiche protette, una nuova contravvenzione per chi ne viola i divieti di commercio, ma non ha cambiato le pene per l'uccisione o la cattura.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

punire gli spettatori e i finanziatori delle manifestazioni vietate con animali

Non risultano atti dei governi valutati che puniscano gli spettatori o i finanziatori delle manifestazioni vietate con animali. Nel testo vigente al 12 ottobre 2022 l'art. 544-quater del codice penale punisce solo chi organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportano sevizie per gli animali, e l'art. 544-quinquies chi promuove, organizza o dirige combattimenti, i proprietari consenzienti e chi organizza o effettua scommesse. Entrambi sono nel testo in vigore dal 1° agosto 2004.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

punire più severamente la zoorastia (ovvero gli atti sessuali con animali e i relativi spettacoli)

Non risultano atti dei governi valutati che puniscano più severamente la zoorastia, cioè gli atti sessuali con animali e i relativi spettacoli. Nel testo vigente al 12 ottobre 2022 i delitti contro gli animali del codice penale (artt. 544-bis - 544-sexies) non contengono una fattispecie specifica su questi fatti e, come prima, sono quelli in vigore dal 2004 e dal 2010.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

punire chi sparge esche avvelenate, punire anche a titolo colposo le uccisioni o i maltrattamenti nei confronti degli animali

Non risultano leggi né atti del governo che abbiano introdotto nuovi reati per chi sparge esche avvelenate o per l'uccisione e il maltrattamento di animali a titolo colposo. Il divieto di usare, preparare e abbandonare esche e bocconi avvelenati era già previsto, prima del periodo, da ordinanze temporanee del Ministro della salute; nel periodo è stato prorogato (ordinanza 25 giugno 2018), rinnovato con l'ordinanza 12 luglio 2019 (GU n. 196 del 22 agosto 2019, efficace per dodici mesi) e poi prorogato più volte, da ultimo con l'ordinanza 8 agosto 2022 (GU n. 207 del 5 settembre 2022). Le ordinanze non creano reati: chi viola il divieto risponde dei reati già previsti dal codice penale. Gli artt. 544-bis e 544-ter puniscono ancora solo chi agisce «per crudeltà o senza necessità» e restano nel testo in vigore dal 2010.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

punire chi introduce e libera animali che possono danneggiare la nostra flora e fauna, punire che vende o utilizza collari che portano sofferenze agli animali

Il governo Draghi, con il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135 (GU n. 213 del 12 settembre 2022, in vigore dal 27 settembre 2022), ha vietato di importare, detenere e commerciare animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati in natura (art. 3) e di detenere specie pericolose anche per la biodiversità, da elencare con decreto ministeriale (art. 4), punendo le violazioni con l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda da 20.000 a 150.000 euro (art. 14). Già prima del periodo il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 (in vigore dal 14 febbraio 2018) puniva con l'arresto fino a tre anni o l'ammenda chi rilascia nell'ambiente, vende o alleva specie esotiche invasive (art. 25), mentre la loro introduzione è sanzionata in via amministrativa; nel periodo non è stato modificato. Non risulta invece alcuna norma statale che punisca chi vende o usa collari che provocano sofferenza agli animali.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

prevedere l’arresto facoltativo in flagranza per gravi reati contro gli animali

Non risultano atti dei governi valutati che abbiano previsto l'arresto facoltativo in flagranza per gravi reati contro gli animali. Nel testo vigente a fine periodo l'art. 381 del codice di procedura penale, in vigore dal 25 marzo 2016, consente l'arresto facoltativo per i delitti non colposi puniti con la reclusione superiore nel massimo a tre anni e per l'elenco di delitti del comma 2, nel quale non figurano i reati contro gli animali. Le pene massime dei principali reati contro gli animali, due anni per l'uccisione (art. 544-bis del codice penale) e diciotto mesi per il maltrattamento (art. 544-ter), restano sotto quella soglia.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

istituire banche dati per monitorare i reati contro gli animali

Non risultano leggi o atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che abbiano istituito banche dati per monitorare i reati contro gli animali. Il disegno di legge S. 1078, presentato il 19 febbraio 2019 da senatori del Movimento 5 Stelle sulla tutela degli animali, non è stato approvato prima della fine della legislatura.

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