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Tutte le promesse elettorali

Il programma · M5S

Movimento 5 Stelle, 2018

Principali partiti: Movimento 5 Stelle

Governi valutati: Governo Conte I, Governo Conte II, Governo Draghi

Il programma era pubblicato in 24 file, uno per capitolo; l'impronta digitale si riferisce all'elenco delle impronte dei singoli file.

  • 65 mantenute
  • 153 in parte
  • 445 non mantenute
  • 0 in corso
  • 9 non valutabili
Leggi le 810 promesse troppo generiche per essere verificate

105 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

76 schede

in partesanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

piano ordinario ed esaustivo di assunzioni dei sanitari mancanti

Il governo non ha adottato un piano ordinario e complessivo di assunzioni dei sanitari mancanti. Ha invece alzato il tetto di spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale (decreto-legge 35/2019, art. 11) e ha consentito per l'emergenza Covid assunzioni straordinarie in deroga ai limiti di spesa: la legge di bilancio 2021 (legge 178/2020, art. 1, comma 423) le ha prorogate al 2021 e quella 2022 (legge 234/2021, art. 1, comma 268) ha permesso di assumere a tempo indeterminato, dal 1° luglio 2022, il personale sanitario reclutato a termine con almeno diciotto mesi di servizio. Si tratta di misure su porzioni del personale e in gran parte temporanee, non di un piano che copra tutti i posti mancanti.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

consentire che il medico neolaureato abbia accesso nella struttura sanitaria per conseguire le abilità teoriche e tecnico-pratiche necessarie allo svolgimento della specializzazione medica prescelta

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che permettano al medico neolaureato di formarsi alla specializzazione scelta all'interno della struttura sanitaria. L'accesso alla formazione specialistica resta quello del decreto legislativo 368/1999, per concorso e presso le scuole universitarie. La misura più vicina riguarda i medici già iscritti a una scuola di specializzazione. La legge 145/2018 (art. 1, commi 547-548-bis, come modificati dal decreto-legge 35/2019) li ammette ai concorsi del Servizio sanitario nazionale, nel testo vigente a ottobre 2022 dal terzo anno di corso. Consente inoltre alle aziende di assumerli a tempo parziale, con la formazione pratica in azienda, e di inquadrarli a tempo indeterminato quando conseguono il titolo. Il decreto-legge 18/2020 (art. 102) ha reso abilitante la laurea in medicina, senza cambiare l'accesso alla specializzazione.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

realizzare il cosiddetto "Ospedale d'insegnamento" integrato da un punto di vista didattico-formativo da parte degli Atenei

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che istituiscano l'«Ospedale d'insegnamento» o affidino la formazione specialistica alle strutture sanitarie al posto delle università. La formazione resta disciplinata dal decreto legislativo 368/1999: scuole di specializzazione universitarie, con una rete formativa di strutture accreditate. Nel periodo è stata adottata una misura più limitata. Il decreto-legge 35/2019, convertito dalla legge 60/2019, ha inserito nella legge 145/2018 il comma 548-bis. Le aziende sanitarie possono assumere a tempo parziale gli specializzandi idonei ai concorsi, ammessi dal terzo anno di corso, con la formazione pratica svolta in azienda. Gli specializzandi restano iscritti alla scuola e la formazione teorica resta alle università.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

l'istituzione di un organismo indipendente che definisca il fabbisogno formativo del servizio sanitario nazionale

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che istituiscano un organismo indipendente per definire il fabbisogno formativo del Servizio sanitario nazionale. Resta in vigore la procedura dell'articolo 35 del decreto legislativo 368/1999: le Regioni indicano il fabbisogno di specialisti e il Ministro della salute, con università ed economia, determina ogni anno il numero da formare. La legge 145/2018 (art. 1, comma 516, lettera c) e il decreto-legge 35/2019 (art. 11) prevedono la valutazione dei fabbisogni di personale e una metodologia, ma senza creare un organismo indipendente.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introdurre sistemi di controllo regionale della qualità dell’insegnamento universitario basati sul coinvolgimento diretto degli specializzandi

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che introducano nuovi sistemi regionali di controllo della qualità dell'insegnamento nella formazione specialistica, basati sugli specializzandi e accompagnati da sanzioni per gli atenei. L'assetto è rimasto quello del decreto legislativo 368/1999. L'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica fissa gli standard e monitora i risultati (art. 43). In ogni Regione con scuole di specializzazione opera già dal 1999 un osservatorio regionale, con tre rappresentanti dei medici in formazione, che verifica le attività assistenziali degli specializzandi (art. 44). Le leggi di bilancio del periodo non hanno modificato queste norme.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

rompere il legame esistente tra aziende produttrici di prodotti e servizi della salute e i professionisti che vi operano, vietando ogni legame promozionale diretto

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che vietino i legami promozionali diretti tra aziende produttrici e professionisti che operano nel pubblico. La legge 31 maggio 2022, n. 62 (Sunshine Act, di iniziativa parlamentare, in vigore dal 26 giugno 2022) impone invece la pubblicità delle erogazioni e degli accordi delle imprese verso operatori e organizzazioni sanitarie. È una norma di trasparenza, che fa salve le regole già esistenti sulla pubblicità dei farmaci (titolo VIII del decreto legislativo 219/2006) e non introduce divieti nuovi.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partesanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introdurre l’obbligo di dichiarazione pubblica affinché siano rese conoscibili tutte le relazioni e/o interessi che possono coinvolgere i professionisti dell’area sanitaria e amministrativa

La legge 31 maggio 2022, n. 62 (cosiddetto Sunshine Act, di iniziativa parlamentare, in vigore dal 26 giugno 2022) rende conoscibili i rapporti economici tra imprese e operatori sanitari. Le erogazioni sopra i 100 euro, o sopra i 1.000 euro l'anno, e gli accordi di consulenza, docenza o partecipazione a eventi vanno pubblicati in un registro telematico pubblico del Ministero della salute, «Sanità trasparente». L'obbligo di comunicazione è però delle imprese, non dei professionisti. Il registro doveva essere istituito entro sei mesi, con modalità fissate da un decreto del Ministro della salute. Gli obblighi si applicano dal secondo semestre successivo all'avviso di avvio del registro in Gazzetta Ufficiale, quindi non potevano operare entro il 22 ottobre 2022, fine del periodo valutato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

estendendo la tracciabilità dei flussi finanziari, previste dall’art. 3 della legge 136 del 2010, anche ai servizi sanitari e sociali erogati da strutture private accreditate

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che estendano la tracciabilità dei flussi finanziari della legge 136/2010 ai servizi sanitari e sociali erogati da strutture private accreditate. L'articolo 3 della legge, nel testo vigente al 22 ottobre 2022, riguarda appaltatori, subappaltatori e concessionari di finanziamenti pubblici legati a lavori, servizi e forniture pubblici, e non cita le strutture accreditate. Le leggi di bilancio 2019-2022 non contengono modifiche in questo senso.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partesanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introdurre rigorosi strumenti di verifica che consentano di annullare l’accreditamento e il convenzionamento laddove non siano rispettate tutte le condizione contrattuali

La legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 118, art. 15, in vigore dal 27 agosto 2022) ha modificato le regole su accreditamento e accordi contrattuali delle strutture private. Per le nuove strutture e attività, l'accreditamento tiene conto anche dei risultati già ottenuti e degli esiti dei controlli. Le strutture con cui stipulare gli accordi si scelgono periodicamente con avviso pubblico, valutando l'attività svolta e gli esiti dei controlli. Non alimentare il fascicolo sanitario elettronico è «grave inadempimento» degli accordi. Le modalità dei controlli sono rimesse a un decreto del Ministro della salute, il cui termine scadeva il 25 novembre 2022, dopo il periodo valutato. Non c'è un sistema generale che revochi accreditamento e convenzionamento per qualsiasi condizione contrattuale violata.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partesanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

l’introduzione di misure volte a rendere uniforme, pubblico e tracciabile l’intero processo dell’e-procurement

La legge di bilancio 2018 (legge 205/2017, art. 1, commi 411-415) aveva previsto ordini elettronici per gli acquisti degli enti del Servizio sanitario nazionale. Il governo Conte I li ha attuati con il decreto del Ministro dell'economia del 7 dicembre 2018 (Gazzetta Ufficiale n. 298 del 24 dicembre 2018). Il decreto fa passare gli ordini di beni e servizi dal Nodo di smistamento degli ordini (NSO) della Ragioneria generale dello Stato. Il decreto del 27 dicembre 2019 (Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2020) ha reso obbligatorio il sistema dal 1° febbraio 2020 per i beni e dal 1° gennaio 2021 per i servizi. Dal 2021 per i beni e dal 2022 per i servizi non si possono pagare fatture senza gli estremi dell'ordine. Il regolamento 12 agosto 2021, n. 148 ha poi disciplinato la digitalizzazione e la tracciabilità delle procedure di gara per tutte le amministrazioni. Restano fuori la programmazione dei fabbisogni, la logistica e le giacenze, e non c'è una pubblicazione dell'intera filiera degli acquisti.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Rivedere la tecnica di finanziamento dell’edilizia sanitaria ammettendo il project financing solo se sussistono gli elementi e/o le condizioni giustappunto rilevate dalla Corte dei Conti

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che rivedano il finanziamento dell'edilizia sanitaria limitando la finanza di progetto alle condizioni indicate dalla Corte dei conti. Le leggi di bilancio 2019, 2020, 2021 e 2022 non contengono norme sulla finanza di progetto in sanità. Le regole generali restano quelle dell'art. 180 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 50/2016), già in vigore prima del 2018 e non modificate su questi punti nel periodo. Il contributo pubblico non può superare il 49% del costo dell'investimento e il rischio di costruzione passa al privato. Gli interventi del periodo sull'edilizia ospedaliera riguardano il finanziamento degli investimenti, non le condizioni per usare la finanza di progetto.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

riformare e riordinare gli ordini professionali della sanità, in un’ottica di diffuso e rilevante accorpamento per area

Il riordino degli ordini sanitari è stato fatto con la legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2018, in vigore dal 15 febbraio 2018), cioè prima del programma (21 febbraio 2018) e prima dell'inizio del governo Conte I (1 giugno 2018). L'articolo 4 della legge ha riscritto la disciplina degli ordini: elenca gli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; gli ordini delle professioni infermieristiche e dei tecnici sanitari comprendono più professioni, ciascuna con il proprio albo. Nel periodo 1 giugno 2018 - 22 ottobre 2022 non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che abbiano proseguito il riordino con ulteriori accorpamenti per area. Risultano solo decreti attuativi della legge 3/2018, come il decreto del Ministro della salute dell'11 giugno 2019 sulla composizione del consiglio direttivo degli Ordini delle professioni infermieristiche, che applicano l'assetto già stabilito dalla legge.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

riduzione del 50% della tassa dovuta dagli iscritti

Il riordino degli ordini sanitari è stato fatto con la legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2018, in vigore dal 15 febbraio 2018), cioè prima del programma (21 febbraio 2018) e prima dell'inizio del governo Conte I (1 giugno 2018). La legge lascia agli ordini la proposta della tassa annuale, da approvare in assemblea, e stabilisce che sono finanziati solo con i contributi degli iscritti. Non risultano atti, nel periodo 1 giugno 2018 - 22 ottobre 2022, che abbiano imposto una riduzione del 50% della tassa.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

assoggettamento alla tesoreria unica e al controllo della Corte dei Conti

Il riordino degli ordini sanitari è stato fatto con la legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2018, in vigore dal 15 febbraio 2018), cioè prima del programma (21 febbraio 2018) e prima dell'inizio del governo Conte I (1 giugno 2018). Gli ordini sono definiti enti dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute e finanziati solo dai contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica. La legge non li assoggetta alla tesoreria unica né a un controllo della Corte dei conti. Nel periodo 1 giugno 2018 - 22 ottobre 2022 non risultano atti che l'abbiano fatto.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

obbligo di iscrizione e di versamento della tassa d’iscrizione solo per chi fattivamente lavori

Il riordino degli ordini sanitari è stato fatto con la legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2018, in vigore dal 15 febbraio 2018), cioè prima del programma (21 febbraio 2018) e prima dell'inizio del governo Conte I (1 giugno 2018). La legge richiede l'iscrizione all'albo per esercitare ciascuna professione sanitaria e lascia agli ordini la proposta della tassa annuale, approvata dall'assemblea degli iscritti, che può essere diversificata tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti. Non prevede però che l'obbligo di iscrizione e di versamento della tassa valga solo per chi lavora effettivamente: la cancellazione dall'albo avviene per i casi elencati dalla legge, tra cui la rinunzia e la morosità nel pagamento dei contributi. Nel periodo 1 giugno 2018 - 22 ottobre 2022 non risultano atti dei governi valutati che abbiano introdotto questa limitazione.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

riduzione del numero dei componenti dei consigli

Il riordino degli ordini sanitari è stato fatto con la legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2018, in vigore dal 15 febbraio 2018), cioè prima del programma (21 febbraio 2018) e prima dell'inizio del governo Conte I (1 giugno 2018). La legge fissa il consiglio direttivo di ogni ordine a sette, nove o quindici componenti secondo il numero di iscritti, salvo il rinvio a un decreto del Ministro della salute per i tecnici sanitari e per le professioni infermieristiche. Il decreto dell'11 giugno 2019 sulle professioni infermieristiche ha mantenuto le stesse tre fasce. Nel periodo 1 giugno 2018 - 22 ottobre 2022 non risultano atti dei governi valutati che abbiano ridotto ulteriormente i componenti dei consigli.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

eliminare i ticket sui farmaci senza che ciò pesi sulle tasche dei cittadini italiani

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che abbiano eliminato i ticket sui farmaci. L'unica abolizione di una quota di compartecipazione è quella sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale (il cosiddetto superticket), disposta dalla legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 446) con effetto dal 1° settembre 2020: riguarda visite ed esami, non i medicinali.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introdurre l'obbligo di trasparenza e pubblicità nella contrattazione del prezzo dei farmaci fra l'agenzia italiana del farmaco e le case farmaceutiche

Il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 2 agosto 2019 (firmato dalla ministra Grillo, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2019 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 185 del 24 luglio 2020), previsto dalla legge di bilancio 2019 (legge 145/2018, art. 1, comma 553), ha fissato per via normativa criteri e fasi con cui l'Aifa negozia i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale e richiama nelle premesse la necessaria trasparenza. Impone alle aziende di fornire all'Aifa informazioni su prezzi e condizioni di rimborso in altri Paesi, contributi pubblici alla ricerca e, a regime, dati annui di vendita, fatturato, costi di marketing e status brevettuale. Il decreto però non prevede la pubblicazione degli accordi negoziali: la trasparenza riguarda la procedura e le informazioni dovute all'Aifa, non l'esito per il pubblico.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partesanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

prevedere che le case farmaceutiche forniscano tutta la documentazione disponibile relativa alle fasi di ricerca e sviluppo di un medicinale

Il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2019 (Gazzetta Ufficiale n. 185 del 24 luglio 2020) impone alle aziende, per accedere alla negoziazione di prezzo e rimborso, di presentare all'Aifa la documentazione scientifica ed economica, la quantificazione dei contributi pubblici ai programmi di ricerca e sviluppo e ogni altra informazione utile, incluso lo status brevettuale (art. 2, comma 2). Quando non esistono medicinali comparatori, l'azienda deve motivare la proposta di prezzo anche in funzione dei costi di ricerca e sviluppo e di produzione sostenuti (art. 3, comma 7). Il decreto però non obbliga a consegnare in ogni caso tutta la documentazione disponibile sulle fasi di ricerca e sviluppo del medicinale.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introdurre, con legge ordinaria, la licenza obbligatoria quando per problemi di sanità pubblica, la tutela della salute dei cittadini deve prevalere

La legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione del decreto-legge 77/2021, ha inserito nel codice della proprietà industriale l'art. 70-bis (art. 56-quater del decreto), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 luglio 2021. La norma consente licenze obbligatorie su brevetti rilevanti per medicinali e dispositivi medici essenziali, concesse con decreto del Ministro della salute e del Ministro dello sviluppo economico, con adeguata remunerazione al titolare. È però limitata ai casi di emergenza nazionale sanitaria dichiarata e a difficoltà di approvvigionamento, non a ogni caso in cui la salute pubblica debba prevalere sulla proprietà intellettuale.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

avviando un processo di riordino della governance politica e dirigenziale dell’AIFA affinché sia garantita trasparenza, separazione di funzioni

Nel periodo 1 giugno 2018 - 22 ottobre 2022 non risulta un riordino della governance dell'Aifa orientato a trasparenza, separazione delle funzioni e decisioni collegiali. Risultano solo due interventi: l'art. 13, comma 1-bis, del decreto-legge 35/2019 (introdotto dalla legge 25 giugno 2019, n. 60), che ha istituito i posti di direttore amministrativo e di direttore tecnico-scientifico a supporto del direttore generale, al fine di monitorare le carenze di medicinali, rinviando a un decreto l'adeguamento dell'organizzazione; e il Patto per la salute 2019-2021 (18 dicembre 2019), che prevede soltanto di definire una strategia di riordino di Aifa, Istituto superiore di sanità e Agenas per superare frammentazione e duplicazioni. Le funzioni e le modalità di nomina dei due direttori sono state disciplinate solo dal decreto del Ministro della salute 8 gennaio 2024, n. 3, successivo al periodo valutato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introdurre un nuovo aggiornamento del prontuario farmaceutico nazionale (che dovrebbe avere cadenza annuale)

Non risultano atti dei governi valutati che abbiano disposto un nuovo aggiornamento del prontuario farmaceutico nazionale con la rinegoziazione di tutte le categorie terapeutiche di farmaci, come chiedeva il programma. La legge di bilancio 2019 (legge 145/2018, art. 1, commi 553-554) ha disciplinato i criteri della negoziazione dei prezzi e la possibilità per l'Aifa di riavviare le trattative sugli accordi in essere, citando il prontuario solo come termine di confronto. L'obbligo per l'Aifa di rivedere e aggiornare ogni anno il prontuario è stato introdotto solo dalla legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 376), fuori dal periodo valutato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

rimuovere i vincoli alle procedure di registrazione dei medicinali equivalenti alla scadenza del brevetto («patent linkage»)

L'articolo 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, presentata dal governo Draghi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2022 e in vigore dal 27 agosto) ha abrogato il comma 1-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 158/2012. Quella norma vietava di classificare i farmaci equivalenti a carico del Servizio sanitario nazionale con decorrenza anteriore alla scadenza del brevetto, legando di fatto le procedure alla scadenza. Ora i produttori possono chiedere all'AIFA l'autorizzazione all'immissione in commercio, il prezzo e la classificazione ai fini della rimborsabilità prima della scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare. Il rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale parte dalla scadenza della protezione sul principio attivo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

assicurare la liberalizzazione della vendita dei medicinali di fascia C presso le parafarmacie

Non risultano atti del governo che consentano la vendita in parafarmacia dei medicinali di fascia C soggetti a ricetta medica. Le leggi di bilancio 2019, 2020, 2021 e 2022 (leggi 145/2018, 160/2019, 178/2020 e 234/2021) e la legge annuale sulla concorrenza 2021 (legge 118/2022) non contengono disposizioni in tal senso. Restano le regole precedenti: le parafarmacie vendono i farmaci senza obbligo di ricetta (decreto-legge 223/2006, art. 5) e, dal 2011, i farmaci di fascia C venduti senza ricetta, esclusi quelli di un elenco del Ministero della salute per cui l'obbligo di ricetta permane (decreto-legge 201/2011, art. 32).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026