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Tutte le promesse elettorali

Il programma · M5S

Movimento 5 Stelle, 2018

Principali partiti: Movimento 5 Stelle

Governi valutati: Governo Conte I, Governo Conte II, Governo Draghi

Il programma era pubblicato in 24 file, uno per capitolo; l'impronta digitale si riferisce all'elenco delle impronte dei singoli file.

  • 65 mantenute
  • 153 in parte
  • 445 non mantenute
  • 0 in corso
  • 9 non valutabili
Leggi le 810 promesse troppo generiche per essere verificate

105 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

28 schede

in partelavoro

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

l'introduzione della staffetta generazionale nelle aziende

Non è stata introdotta una «staffetta generazionale» generale per tutte le aziende. La legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha convertito il decreto-legge 34/2019 (art. 26-quater, GU n. 151 del 29 giugno 2019), ha però introdotto il contratto di espansione (art. 41 del decreto legislativo 148/2015). Le imprese possono concordare con il ministero del Lavoro e i sindacati l'assunzione di nuovi lavoratori a tempo indeterminato e, in cambio, l'uscita anticipata, fino a 60 mesi prima della pensione, di lavoratori anziani, con indennità a carico dell'azienda, e riduzioni d'orario. All'inizio la misura era sperimentale per il 2019 e il 2020 e riservata alle imprese con più di 1.000 dipendenti. È stata poi prorogata al 2021 con soglie più basse e, con la legge di bilancio 2022 (legge 234/2021, art. 1, comma 215), al 2022 e al 2023 per le imprese con almeno 50 dipendenti. Resta uno strumento volontario e temporaneo, legato a piani di riorganizzazione, diverso da una staffetta estesa a tutte le aziende.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

mantenutalavoro

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

un allargamento della possibilità di usufruire della cosiddetta "opzione donna"

L'«opzione donna», la pensione anticipata calcolata interamente con il sistema contributivo prevista dalla legge 243/2004 (art. 1, comma 9), era riservata alle lavoratrici che avevano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2015. L'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26) l'ha riaperta alle lavoratrici con almeno 35 anni di contributi e 58 anni di età (59 per le autonome) maturati entro il 31 dicembre 2018, senza adeguamento alla speranza di vita. Le leggi di bilancio successive hanno spostato il termine di un anno ogni volta: al 31 dicembre 2019 (legge 160/2019, art. 1, comma 476), al 31 dicembre 2020 (legge 178/2020, art. 1, comma 336) e al 31 dicembre 2021 (legge 234/2021, art. 1, comma 94). La possibilità di usarla è stata così estesa a quattro nuove leve di lavoratrici, con un'età minima più alta di quella originaria della legge 243/2004 (57 anni per le dipendenti e 58 per le autonome, poi adeguati alla speranza di vita).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partelavoro

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

il blocco dell’adeguamento all’età pensionabile all’aspettativa di vita

L'articolo 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 ha escluso, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita per il requisito contributivo della pensione anticipata (42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne); l'articolo 17 ha fatto lo stesso per i lavoratori precoci. Lo stesso decreto ha escluso dagli adeguamenti il requisito di età di «quota 100» (62 anni, art. 14) e dell'opzione donna (art. 16). Il blocco non riguarda invece la pensione di vecchiaia, il cui requisito di età resta legato agli adeguamenti previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 78/2010. Il blocco è quindi parziale.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutalavoro

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

occorre che le suddette abbiano un comune telaio di regole organizzative e finanziarie al fine di uniformare [...] il rendimento finale delle prestazioni pensionistiche

Non risultano atti del governo né leggi del periodo valutato che diano alle casse previdenziali privatizzate (decreti legislativi 509/1994 e 103/1996) regole organizzative e finanziarie comuni. Le leggi di bilancio 2019-2022 intervengono solo su casi singoli, come il passaggio all'INPS, dal 1° luglio 2022, della gestione sostitutiva dell'INPGI, l'ente di previdenza dei giornalisti (legge 234/2021, art. 1, commi 103-118). Una proposta di legge che delegava il governo a dare una disciplina uniforme a questi enti (Camera, A.C. 3426, presentata il 27 dicembre 2021) era ancora all'esame della commissione Lavoro alla fine della legislatura.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026