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Tutte le promesse elettorali

Il programma · M5S

Movimento 5 Stelle, 2018

Principali partiti: Movimento 5 Stelle

Governi valutati: Governo Conte I, Governo Conte II, Governo Draghi

Il programma era pubblicato in 24 file, uno per capitolo; l'impronta digitale si riferisce all'elenco delle impronte dei singoli file.

  • 65 mantenute
  • 153 in parte
  • 445 non mantenute
  • 0 in corso
  • 9 non valutabili
Leggi le 810 promesse troppo generiche per essere verificate

105 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

70 schede

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

dirigenti: aumento degli ispettori con concorso nazionale

Il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 (art. 2, comma 3) ha autorizzato il Ministero dell'istruzione a bandire, a decorrere da gennaio 2021, un concorso pubblico per titoli ed esami per 59 dirigenti tecnici (gli ispettori), con una spesa di 7,90 milioni l'anno. La legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159 ha aggiunto, a decorrere dal 2023, altri 87 dirigenti tecnici. Non risulta che il concorso sia stato bandito entro il 22 ottobre 2022: il regolamento sui concorsi (decreto ministeriale 12 giugno 2024, n. 109) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 agosto 2024 e il bando, per 145 posti, è del 9 dicembre 2024. Entro la fine del periodo valutato l'aumento era quindi autorizzato e finanziato dalla legge, ma il concorso nazionale non era stato bandito.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

revisione del Sistema nazionale di valutazione (SNV), promuovendo una maggiore centralità dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca innovativa (INDIRE)

Non risultano atti del governo che abbiano rivisto il Sistema nazionale di valutazione dando maggiore centralità all'INDIRE. Il regolamento del sistema (DPR 28 marzo 2013, n. 80), nel testo in vigore al 22 ottobre 2022, ha come unica novità del periodo la decorrenza dal 1° settembre 2018 di una modifica già fissata dal decreto legislativo 62/2017 (art. 26, comma 2), cioè prima del mandato. I compiti di INVALSI e INDIRE nel sistema restano quelli del 2013.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

l’eliminazione dell'obbligatorietà dell'alternanza scuola-lavoro promuovendo percorsi FORMATIVI più ampi

La legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 784-787) ha ridenominato l'alternanza «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento» e ha ridotto le ore minime rispetto alle 400 (istituti tecnici e professionali) e 200 (licei) fissate dalla legge 107/2015 (art. 1, comma 33): ora sono almeno 210 ore negli istituti professionali, 150 nei tecnici e 90 nei licei. L'obbligo però non è stato eliminato: restano soglie orarie minime e il decreto legislativo 62/2017 continua a prevedere lo svolgimento dell'attività tra i requisiti di ammissione all'esame di Stato (art. 13), requisito di cui il Ministero dell'istruzione ha disposto la deroga per i soli esami del 2021 e del 2022.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

prevedere l'inserimento dei laureati in scienze motorie già a partire dalla scuola primaria

La legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, commi 329-335) ha introdotto l'educazione motoria nella scuola primaria affidata a docenti specialisti. Possono accedere i laureati magistrali nelle classi LM-67, LM-68 e LM-47, con 24 crediti in discipline pedagogiche, attraverso concorsi abilitanti. L'introduzione è graduale e limitata alle classi quarte e quinte: la quinta dal 2022/2023, la quarta dal 2023/2024. Secondo la circolare del Ministero dell'istruzione del 9 settembre 2022, n. 2116, nel 2022/2023 l'insegnamento parte nelle sole classi quinte. Le classi dalla prima alla terza restano senza specialisti.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

potenziare il monte ore dedicato all’insegnamento dell’educazione fisica e sportiva che nelle scuole primarie non deve essere inferiore a tre ore settimanali.

Nessun atto del periodo porta a tre ore settimanali l'educazione fisica e sportiva nella scuola primaria. La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (articolo 1, commi 329-335) ha introdotto l'educazione motoria con docenti specialisti nelle classi quinte dal 2022/2023 e nelle quarte dal 2023/2024, nel limite delle risorse disponibili. Il comma 333 determina il contingente dei docenti in non più di due ore settimanali di insegnamento per le classi che non adottano il tempo pieno; le classi a tempo pieno mantengono l'orario in essere. Il tetto è dunque di due ore, sotto la soglia di tre indicata dal programma, e riguarda due classi su cinque, una sola nel periodo valutato. Secondo la circolare del Ministero dell'istruzione del 9 settembre 2022, n. 2116, le ore degli specialisti sono aggiuntive rispetto all'orario ordinamentale ma, nelle classi quinte, sostituiscono quelle di educazione fisica che le scuole affidavano ai docenti di posto comune: non risulta quindi un aumento del monte ore di educazione fisica fino a tre ore.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Introdurre lo svolgimento obbligatorio di stage e attività laboratoriali nei percorsi di studio che attualmente non lo prevedono;

La legge 8 novembre 2021, n. 163 (in vigore dal 4 dicembre 2021) ha reso abilitanti le lauree magistrali in odontoiatria, farmacia, veterinaria e psicologia e le lauree professionalizzanti per geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale. Per le lauree magistrali richiede almeno 30 crediti di tirocinio pratico-valutativo interno al corso e una prova pratica all'esame finale. La misura riguarda solo alcuni percorsi universitari. Non risulta un obbligo generale di stage e attività laboratoriali nei percorsi che non li prevedono.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Revisionare il sistema della formazione tecnica terziaria, anche attraverso una maggiore sinergia tra le università e gli istituti superiori tecnici e professionali;

La legge 15 luglio 2022, n. 99 (in vigore dal 27 luglio 2022) ha istituito il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui fanno parte gli ITS, ridenominati ITS Academy. L'art. 8 rende organici i raccordi tra ITS Academy e università, con patti federativi e criteri per i passaggi tra percorsi ITS e lauree a orientamento professionale. La riforma attua l'impegno della scheda corrispondente di «Il conto» sugli istituti tecnologici superiori. Il tema è stato quindi affrontato per legge nel periodo valutato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

prevedendo una revisione degli istituti AFAM e assicurando il completamento dei processi di statizzazione degli istituti paritari in sofferenza.

Il programma chiede una revisione degli istituti AFAM e il completamento della statizzazione degli istituti non statali in difficoltà. Sulla statizzazione: il decreto interministeriale 22 febbraio 2019, n. 121 (governo Conte I) ha disciplinato il processo previsto dall'art. 22-bis del decreto-legge 50/2017; il DPCM 9 settembre 2021 (Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 settembre 2021) ha fissato i criteri per le dotazioni organiche e per l'inquadramento del personale nei ruoli dello Stato; il 14 ottobre 2022 la ministra dell'università e della ricerca, con il governo in carica per gli affari correnti, ha emanato 21 decreti che statizzano 22 istituti (accademie di belle arti e conservatori), con effetto dal 1° gennaio 2023. Gli effetti decorrono quindi dopo la fine del periodo valutato, e a ottobre 2022 il Ministero riconosceva che il processo non era concluso. Sulla revisione: il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2019, in vigore dal 31 dicembre 2019) ha adottato il regolamento sulla programmazione e il reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo dell'AFAM, un intervento limitato a un aspetto dell'ordinamento. Non risulta una riforma complessiva degli istituti AFAM nel periodo valutato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

reintroducendo il ruolo del ricercatore a tempo indeterminato [...] abrogando la legge 240 sui ricercatori di tipo A e B

La promessa ha due parti: reintrodurre il ricercatore a tempo indeterminato e abrogare i ricercatori di tipo A e B. L'art. 14, comma 6-decies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, aggiunto in sede di conversione dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 in attuazione di una riforma del PNRR, ha riscritto l'art. 24 della legge 240/2010 e ha sostituito i due contratti con un unico contratto di ricercatore a tempo determinato di sei anni, non rinnovabile. Dalla conclusione del terzo anno l'università può valutare, su istanza del titolare con abilitazione scientifica nazionale, la chiamata come professore associato. La figura di ricercatore a tempo indeterminato non è stata reintrodotta.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introdurre un sistema di programmazione statale per garantire una selezione nazionale di ricercatori sulla base delle esigenze didattiche e di ricerca ipotizzate preventivamente dagli atenei

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che introducano una selezione nazionale dei ricercatori fondata su una programmazione statale dei fabbisogni degli atenei. Il reclutamento è rimasto in capo alle singole università: negli articoli 18 e 24 della legge 240/2010, anche dopo le modifiche del 2022, è l'ateneo a bandire la procedura e a deliberare la chiamata. Lo Stato è intervenuto solo con risorse aggiuntive ripartite tra gli atenei per assumere ricercatori di tipo b (legge 145/2018, art. 1, comma 400; decreto-legge 34/2020, art. 238, 200 milioni annui dal 2021). Sono finanziamenti, non un sistema nazionale di selezione. Nell'elenco dei disegni di legge del governo della Camera non c'è alcun testo sul tema.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

modificare il sistema di programmazione del fabbisogno del personale docente e amministrativo e, contestualmente, abolire i punti organico

Non risultano atti che abbiano abolito i punti organico o sostituito il sistema di programmazione del personale universitario. Il d.lgs. 49/2012 (artt. 4-7) continua a regolare la programmazione triennale dei fabbisogni di ogni ateneo. Il contingente delle assunzioni è ancora espresso in punti organico: il decreto ministeriale n. 1106 del 24 settembre 2022 attribuisce a ciascuna università statale i «Punti Organico 2022». Le modifiche alla programmazione dei fabbisogni introdotte dal decreto-legge 36/2022 (art. 14) riguardano solo le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

semplificare le figure pre-ruolo della docenza eliminando gli assegni di ricerca e creando un'unica figura di post-dottorato

Il decreto-legge 36/2022, nel testo convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2022), ha riscritto l'art. 22 della legge 240/2010 (art. 14, comma 6-septies): gli assegni di ricerca sono sostituiti dal «contratto di ricerca», biennale e rinnovabile una sola volta, riservato a chi ha il dottorato. Gli assegni si potevano bandire ancora per 180 giorni, solo con le risorse già programmate (comma 6-quaterdecies). Lo stesso articolo (comma 6-decies) ha sostituito i due contratti da ricercatore a tempo determinato di tipo a) e b) con un unico contratto di sei anni, non rinnovabile. Le figure pre-ruolo passano così da tre a due: il contratto di ricerca e il contratto da ricercatore a tempo determinato. Gli assegni sono quindi eliminati e le figure semplificate, ma non è stata creata un'unica figura di post-dottorato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

revisionare l'Abilitazione Scientifica Nazionale: introduzione di un meccanismo neutrale e oggettivo con l’accertamento del possesso di predeterminati requisiti

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che abbiano riformato il meccanismo dell'abilitazione scientifica nazionale. Il quadro della legge 240/2010 (art. 16) e del regolamento di cui al d.P.R. 95/2016 è rimasto lo stesso. Gli interventi del periodo sono stati proroghe: durata dei titoli portata da sei a nove anni (decreto-legge 126/2019, art. 5, comma 2) e poi a dieci (decreto-legge 228/2021), commissioni prorogate (decreti-legge 18/2020 e 22/2020), e valori-soglia della tornata 2018-2020 (decreto ministeriale 589/2018). Il decreto-legge 36/2022 ha lasciato la tornata 2021-2023 con le regole previgenti.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introduzione tra i criteri necessari a conseguire l'abilitazione, anche le attività della docenza

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che abbiano introdotto l'attività di docenza tra i criteri necessari per conseguire l'abilitazione scientifica nazionale. Il regolamento sui criteri (decreto ministeriale 120/2016, con testo identico tra il 2018 e il 2022) rende obbligatoria solo la valutazione dell'impatto della produzione scientifica e richiede almeno tre titoli scelti dalla commissione tra quelli dell'allegato A; tra questi figurano già, come titoli facoltativi, gli incarichi di insegnamento nei dottorati accreditati e presso atenei esteri. Nel periodo ci sono solo proroghe di durata e di commissioni (art. 16 della legge 240/2010) e i valori-soglia della tornata 2018-2020 (decreto ministeriale 589/2018), che riguardano gli indicatori della produzione scientifica. Il decreto-legge 36/2022 ha lasciato la tornata 2021-2023 con le regole previgenti.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

revisione dei settori scientifici disciplinari nell’ottica di una loro semplificazione, adeguamento ai tempi e armonizzazione ai settori della ricerca internazionali

Il decreto-legge 36/2022, nel testo convertito dalla legge 79/2022 (Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2022), ha sostituito l'art. 15 della legge 240/2010 (art. 14, comma 6-bis): i settori scientifico-disciplinari sono ricondotti a gruppi scientifico-disciplinari, da definire con decreto ministeriale su proposta del CUN entro 90 giorni, con aggiornamento ogni tre anni. Anche il decreto-legge 152/2021 (art. 14, comma 2) prevedeva la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori. Entro il 22 ottobre 2022 il decreto con i nuovi gruppi non era stato adottato: è il decreto ministeriale 639 del 2 maggio 2024, dopo la fine dei governi valutati.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introdurre una norma ad hoc sui diritti, doveri e incompatibilità dei docenti universitari con meccanismi che limitino i ruoli professionali extra accademici

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che introducano una norma ad hoc sui diritti, doveri e incompatibilità dei docenti universitari con limiti agli incarichi extra accademici. L'art. 6 della legge 240/2010, che disciplina il regime di impegno e le incompatibilità, è rimasto invariato nella sostanza tra il 2018 e il 2022: l'unico ritocco del periodo precisa che le ore di impegno si quantificano su base mensile quando non diversamente richiesto dai finanziatori. Nell'elenco dei disegni di legge del governo della Camera non risulta alcun testo sullo stato giuridico dei docenti.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

sistema di verifica sullo svolgimento effettivo, [...] timbratura obbligatoria e che preveda, in caso di assenza, sanzioni pecuniarie e disciplinari

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che impongano ai docenti universitari la timbratura obbligatoria con sanzioni. La legge 56/2019 (art. 2) aveva introdotto nelle pubbliche amministrazioni sistemi biometrici di verifica dell'orario, ma ne escludeva i dipendenti di cui all'art. 3 del d.lgs. 165/2001, categoria che comprende professori e ricercatori universitari. I commi da 1 a 4 di quell'articolo sono poi stati abrogati dalla legge di bilancio 2021 (legge 178/2020, art. 1, comma 958). Per i docenti restano i registri dell'attività e il regime di impegno della legge 240/2010.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

riformare il sistema di reclutamento dei docenti eliminando le procedure comparative locali e introducendo un meccanismo nazionale di assegnazione dei docenti

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che eliminino le procedure comparative locali o introducano un'assegnazione nazionale dei docenti. Le procedure di chiamata sono rimaste delle singole università: negli artt. 18 e 24 della legge 240/2010, anche dopo la riforma del 2022, l'abilitazione scientifica nazionale è requisito di accesso, ma bando, valutazione e chiamata restano all'ateneo (art. 24, comma 2, lettera d, nel testo del decreto-legge 36/2022). Nell'elenco dei disegni di legge del governo della Camera non c'è alcun testo sul reclutamento universitario.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

assicurare più borse di studio, modificando la disciplina del diritto allo studio universitario per incrementare la platea degli aventi diritto

Nel periodo il governo e il Parlamento hanno aumentato le risorse e la platea del diritto allo studio universitario. La legge di bilancio 2021 (legge 178/2020, art. 1, comma 519) ha portato di 70 milioni di euro annui dal 2021 il fondo integrativo per le borse di studio. Il decreto ministeriale n. 1320 del 17 dicembre 2021, adottato in base al decreto-legge 152/2021 (art. 12) con 500 milioni del PNRR, ha alzato gli importi (fino a 6.157,74 euro per i fuori sede) e rivalutato del 3% le soglie ISEE e ISPE: da 23.626,30 a 24.335,11 euro e da 51.361,58 a 52.902,43 euro. Altri incrementi: 10 milioni per il 2019 (legge 145/2018), 31 milioni per il 2020 (legge 160/2019) e 40 milioni per il 2020 (decreto-legge 34/2020).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

innalzare la soglia di reddito per ottenere l'esenzione dal pagamento della tassa di iscrizione (No Tax Area).

La soglia di reddito per l'esenzione dalle tasse universitarie è stata alzata. Il decreto-legge 34/2020 (art. 236, comma 3) ha stanziato 165 milioni per il 2020 per ampliare gli esoneri, e il decreto ministeriale 234 del 26 giugno 2020 ne ha definito le modalità per l'anno accademico 2020/2021. La legge di bilancio 2021 (legge 178/2020, art. 1, comma 518) ha reso strutturali i 165 milioni annui dal 2021. Con il decreto ministeriale 1014 del 3 agosto 2021, dall'anno accademico 2021/2022 l'esonero totale spetta agli studenti con ISEE fino a 22.000 euro (con gli altri requisiti di merito), invece dei 13.000 della legge 232/2016, e per gli studenti con ISEE tra 22.000 e 30.000 euro l'esonero parziale è graduato con riduzioni del contributo dall'80% al 10% in base alla fascia.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

riformare il sistema del numero chiuso e ad accesso programmato;

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che abbiano riformato il numero chiuso e l'accesso programmato ai corsi universitari. La legge 264/1999, che lo disciplina, ha lo stesso testo alla data del 1° giugno 2018 e al 22 ottobre 2022. Restano affidati a decreti ministeriali annuali, previsti dalla stessa legge, il numero dei posti (per Medicina e Chirurgia aumentato nel periodo) e, per i corsi di Medicina, le modalità e i contenuti della prova (art. 4, comma 1): sono adeguamenti dentro lo stesso sistema, non una sua riforma. Le leggi del periodo sul tema degli accessi, come la legge 163/2021 sui titoli universitari abilitanti, riguardano l'abilitazione alle professioni, non l'ingresso ai corsi. Negli elenchi dei disegni di legge del governo di Camera e Senato non c'è alcun testo sull'accesso programmato. L'abolizione del test di Medicina con il «semestre filtro» è successiva (governo Meloni).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

raddoppiare il numero di studenti stranieri in Italia, portandoli a 100 mila, incentivando la loro presenza presso le Università del Mezzogiorno;

Il programma chiedeva di portare a 100 mila gli studenti stranieri nelle università italiane. Secondo l'Anagrafe nazionale degli studenti del Ministero dell'università e della ricerca, gli studenti internazionali (con diploma di scuola superiore conseguito all'estero) erano 46.924 nell'anno accademico 2017/18 e 70.428 nel 2021/22, l'ultimo intero anno accademico del periodo valutato. La legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 307) ha autorizzato 2 milioni di euro l'anno per il 2022 e il 2023 e 1 milione per il 2024 a favore di Uni-Italia per promuovere la frequenza in Italia di studenti stranieri. Non risultano misure specifiche per le università del Mezzogiorno, e la soglia di 100 mila non è stata raggiunta entro la fine dei governi valutati.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

modificando il recente meccanismo basato sul potenziamento dell'incidenza del costo standard

Il meccanismo che il programma definisce «recente» è quello dell'articolo 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123): il costo standard per studente è il parametro per ripartire una quota crescente del Fondo di finanziamento ordinario, aumentata ogni anno tra 2 e 5 punti percentuali fino a un massimo del 70%, con un importo perequativo per gli atenei di territori con minore capacità contributiva e accessibilità. Nel 2017 la quota era il 20% (decreto ministeriale 9 agosto 2017, n. 610). Il testo dell'articolo 12 è identico al 1° giugno 2018 e al 22 ottobre 2022: nessuna legge del periodo lo ha modificato. Il decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 585 (governo Conte I, Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2018) ha applicato la norma, compresa la componente perequativa, e ha fissato la quota del fondo ripartita con il costo standard al 22% per il 2018, al 24% per il 2019 e al 26% per il 2020. Il decreto 4 agosto 2021, n. 1015 (governo Draghi) ha confermato il modello e ha portato la quota al 28% per il 2021 e al 30% per il 2022. Il peso del costo standard è quindi cresciuto ogni anno: il meccanismo non è stato modificato né ridotto.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

aumentare la quota del Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università (FFO) fino a raggiungere adeguati livelli di finanziamento al sistema universitario

Il Fondo di finanziamento ordinario delle università è stato incrementato più volte. La legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1) lo ha aumentato di 20 milioni per il 2019 e di 58,63 milioni l'anno dal 2020 per l'assunzione di ricercatori (comma 400) e di altri 40 milioni per il 2019 (comma 979). Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha aggiunto 165 milioni per il 2020 per gli esoneri dalle tasse (art. 236, comma 3), 200 milioni l'anno dal 2021 per l'assunzione di ricercatori (art. 238, comma 1) e, per la ricerca, 100 milioni per il 2021 e 200 dal 2022 (art. 238, comma 5). La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (art. 1, comma 518) ha previsto altri 165 milioni l'anno dal 2021 per gli esoneri e la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (art. 1, comma 297) ha aggiunto 250 milioni per il 2022, fino a 865 milioni l'anno dal 2026. Lo stanziamento del capitolo del fondo è passato da circa 7,33 miliardi nel 2018 (decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 587, secondo la relazione dell'Università di Torino) a 7,80 miliardi nel 2020, 8,33 nel 2021 e 8,66 nel 2022 (decreti di riparto n. 442 del 10 agosto 2020, n. 1059 del 9 agosto 2021 e n. 581 del 24 giugno 2022). Parte degli aumenti è destinata a scopi specifici, come gli esoneri dalle tasse e le assunzioni. Il programma non indica quale sia un livello «adeguato» di finanziamento.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026