Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018
vogliamo prevedere che i processi legati ai reati di competenza delle Direzioni Distrettuali Antimafia, si celebrino tutti nelle 26 sedi di Corte d’Appello
Non risultano atti del governo o del Parlamento che nel periodo 2018-2022 abbiano portato nelle sedi delle Corti d'appello i processi per i reati di competenza delle Direzioni distrettuali antimafia. Nel testo in vigore alla fine del mandato, l'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale affida le indagini alla procura del tribunale del capoluogo del distretto, e l'art. 328, comma 1-bis, affida a un magistrato dello stesso tribunale le funzioni di giudice per le indagini preliminari e, per l'interpretazione fissata dal decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, anche quelle dell'udienza preliminare: questa parte era già in vigore prima del 2018. Il dibattimento resta invece davanti al giudice competente per territorio (art. 51, comma 3-ter), e nessuna norma lo ha spostato nelle sedi di Corte d'appello.
- Fonte: programma elettorale, capitolo "Giustizia", "I processi di mafia nelle sedi delle Corti d'Appello", p. 7
- Prova: Art. 328 del codice di procedura penale nel testo vigente al 21 ottobre 2022: comma 1-bis e nota sull'interpretazione del decreto-legge 82/2000 (giudice per le indagini preliminari e udienza preliminare presso il tribunale del capoluogo del distretto); l'art. 51, commi 3-bis e 3-ter, nello stesso testo, lascia il dibattimento al giudice competente.
Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026