Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018
sostituzione dei coefficienti di redditività prevedendo la deducibilità analitica di spese, oneri e componenti negativi di reddito, secondo il principio di cassa
Non risultano atti che abbiano sostituito i coefficienti di redditività del regime forfettario con la deduzione analitica delle spese. Nel testo della legge 190/2014 vigente al 1° giugno 2022 il comma 64 prevede ancora che il reddito imponibile si determini applicando ai ricavi o ai compensi il coefficiente di redditività dell'allegato 4, come alla data del voto. La legge di bilancio 2019 (legge 145/2018, art. 1, commi 9-10) ha cambiato la soglia di accesso e sostituito l'allegato con i nuovi coefficienti, senza cambiare il metodo di calcolo.
- Fonte: programma elettorale, capitolo "Fisco", Revisione dei regimi forfettari e “regime dei minimi”, p. 6
- Prova: Legge 190/2014 nel testo vigente al 1° giugno 2022: il comma 64 mantiene la determinazione del reddito forfettario con il coefficiente di redditività.
Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026