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Tutte le promesse elettorali

Il programma · M5S

Movimento 5 Stelle, 2018

Principali partiti: Movimento 5 Stelle

Governi valutati: Governo Conte I, Governo Conte II, Governo Draghi

Il programma era pubblicato in 24 file, uno per capitolo; l'impronta digitale si riferisce all'elenco delle impronte dei singoli file.

  • 65 mantenute
  • 153 in parte
  • 445 non mantenute
  • 0 in corso
  • 9 non valutabili
Leggi le 810 promesse troppo generiche per essere verificate

105 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

103 schede

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Riteniamo prioritario garantire, a enti e cittadini, la possibilità di esercitare azioni contrarie a provvedimenti già assunti dai soggetti procedenti

Il programma voleva garantire a enti e cittadini la possibilità di agire contro provvedimenti già assunti, chiedendo l'intervento dei poteri pubblici per prevenire pregiudizi all'ambiente. Gli articoli 309 e 310 del decreto legislativo 152/2006 (richiesta di intervento statale e ricorsi in materia di danno ambientale) esistevano già e il loro testo vigente al 22 ottobre 2022 è identico a quello del 1° giugno 2018. Non risultano atti del governo o leggi approvate nella legislatura che introducano un nuovo strumento di azione per enti e cittadini.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Reinserire fra i SIN le seguenti aree: - Litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano

Il programma chiedeva di reinserire tra i siti di interesse nazionale (SIN) il Litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano, la cui competenza era passata alla Regione con il decreto ministeriale dell'11 gennaio 2013. Il sito non è stato reinserito nel suo insieme. L'articolo 53, comma 3-bis, del decreto-legge 76/2020, aggiunto in Parlamento durante la conversione (legge 11 settembre 2020, n. 120, Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2020), ha però individuato come SIN l'area con discariche e impianti di trattamento dei rifiuti compresa nel sito dell'Area vasta di Giugliano (Napoli), comune che faceva parte dell'ex SIN. È stata quindi reinserita solo una porzione limitata dell'ex SIN, e la sua perimetrazione è stata fissata con un decreto del 29 luglio 2025, dopo la fine dei governi valutati.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Pianura (dichiarato SIN con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 aprile 2008);

Il programma chiedeva di reinserire tra i SIN l'area Pianura (decreto ministeriale 11 aprile 2008), trasferita alle Regioni dal decreto ministeriale dell'11 gennaio 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2013). Nel periodo dal 1° giugno 2018 al 22 ottobre 2022 non risulta alcun atto che la reinserisca: la tabella ISPRA dei riferimenti normativi sui SIN (aggiornata al 31 dicembre 2025) riporta ancora come ultimo atto il trasferimento del 2013, e l'elenco dei SIN in Campania del Ministero comprende solo Napoli Orientale, Napoli Bagnoli-Coroglio e Area vasta di Giugliano. Non risultano atti del governo che la reinseriscano.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Bacino Idrografico del fiume Sarno (dichiarato SIN con legge 23 dicembre 2005, n. 266);

Il programma chiedeva di reinserire tra i SIN l'area Bacino idrografico del fiume Sarno (legge 266/2005), trasferita alle Regioni dal decreto ministeriale dell'11 gennaio 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2013). Nel periodo dal 1° giugno 2018 al 22 ottobre 2022 non risulta alcun atto che la reinserisca: la tabella ISPRA dei riferimenti normativi sui SIN (aggiornata al 31 dicembre 2025) riporta ancora come ultimo atto il trasferimento del 2013, e l'elenco dei SIN in Campania del Ministero comprende solo Napoli Orientale, Napoli Bagnoli-Coroglio e Area vasta di Giugliano. Non risultano atti del governo che la reinseriscano.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Aree del litorale Vesuviano (individuato come SIN dalla legge 31 luglio 2002, n. 179).

Il programma chiedeva di reinserire tra i SIN l'area Aree del litorale vesuviano (legge 179/2002), trasferita alle Regioni dal decreto ministeriale dell'11 gennaio 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2013). Nel periodo dal 1° giugno 2018 al 22 ottobre 2022 non risulta alcun atto che la reinserisca: la tabella ISPRA dei riferimenti normativi sui SIN (aggiornata al 31 dicembre 2025) riporta ancora come ultimo atto il trasferimento del 2013, e l'elenco dei SIN in Campania del Ministero comprende solo Napoli Orientale, Napoli Bagnoli-Coroglio e Area vasta di Giugliano. Non risultano atti del governo che la reinseriscano.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

garantire tempi certi per l’adozione dei medesimi, con eventuale esercizio del potere sostitutivo dello Stato in caso di inerzia delle regioni

Il programma proponeva termini certi per i piani regionali di bonifica delle aree a inquinamento diffuso, con potere sostitutivo dello Stato se le Regioni restano inerti. L'articolo 239, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 affida questi piani alle Regioni e il suo testo vigente al 22 ottobre 2022 è identico a quello del 1° giugno 2018: non fissa termini né prevede un potere sostitutivo dello Stato. Il potere sostitutivo in materia di bonifiche modificato nella legislatura riguarda un altro punto, la certificazione di avvenuta bonifica: l'intervento della Regione se la Provincia non provvede, già previsto dall'articolo 242, è stato spostato nell'articolo 248 e ridefinito dal decreto-legge 77/2021 (articolo 37). Non risultano atti del governo che introducano quanto promesso.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Si stabilisce, inoltre, che lo Stato rediga delle linee guida, dei criteri generali e degli standard per la bonifica dei siti inquinati

Il programma prevedeva che lo Stato redigesse linee guida, criteri generali e standard per la bonifica dei siti inquinati, anche per i piani regionali sull'inquinamento diffuso. Per una categoria di siti questo è avvenuto: il regolamento del Ministero dell'ambiente 1° marzo 2019, n. 46 (Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2019), previsto dall'articolo 241 del decreto legislativo 152/2006, fissa per le aree agricole e di allevamento i criteri generali per la caratterizzazione e per la valutazione del rischio, le concentrazioni soglia di contaminazione dei suoli e le tipologie di intervento. Per gli altri siti non risultano nuove linee guida o standard statali: l'articolo 239 del decreto legislativo 152/2006 ha lo stesso testo nel 2018 e nel 2022, e le altre novità della legislatura (decreti-legge 76/2020 e 77/2021) riguardano soprattutto la semplificazione delle procedure e, per i soli SIN, la previsione di decreti ministeriali sui modelli delle istanze e sulle norme tecniche per la caratterizzazione.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Proponiamo, quindi, di rivedere le definizioni normative [...] Verranno introdotte nuove definizioni relative a contesti [...] (perimetrazione, contaminazioni pregresse, valori di fondo, responsabile della contaminazione

Il programma proponeva di introdurre nuove definizioni nella disciplina delle bonifiche (perimetrazione, contaminazioni pregresse, valori di fondo, responsabile della contaminazione e altre). L'articolo 240 del decreto legislativo 152/2006, che contiene le definizioni, ha nel testo vigente al 22 ottobre 2022 lo stesso contenuto di quello del 1° giugno 2018. Sul solo punto dei valori di fondo ci sono state due novità limitate: il regolamento sulle aree agricole (decreto ministeriale 1° marzo 2019, n. 46) definisce, ai soli propri fini, il «valore di fondo geochimico», e il decreto-legge 77/2021 (articolo 37, integrato in conversione dalla legge 108/2021) ha aggiunto all'articolo 242 una procedura con cui l'ARPA definisce i valori di fondo di un sito (comma 13-ter). Le altre definizioni promesse non sono state introdotte. Non risultano atti del governo che aggiungano al Codice dell'ambiente le definizioni promesse.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

vogliamo eliminare la certificazione di avvenuta bonifica da parte della Provincia e sostituirla con la relazione dell’ARPA.

Il programma voleva eliminare la certificazione di avvenuta bonifica rilasciata dalla Provincia e sostituirla con la relazione dell'ARPA. L'articolo 248, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, nel testo vigente al 22 ottobre 2022, affida ancora alla Provincia la certificazione, sulla base di una relazione tecnica dell'ARPA. Il decreto-legge 77/2021 (articolo 37) ha modificato la disciplina senza toglierla alla Provincia: ha spostato nell'articolo 248 l'intervento sostitutivo della Regione, già previsto dall'articolo 242, con nuovi termini (trenta giorni per la Provincia, poi la Regione entro sessanta giorni previa diffida), e ha introdotto la certificazione limitata a suolo e sottosuolo quando la bonifica della falda non è ancora conclusa. Non risultano atti del governo che abbiano sostituito la certificazione con la relazione dell'ARPA.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Riteniamo di dover sopprimere l’art. 242-bis del TUA

Il programma proponeva di abrogare l'articolo 242-bis del Codice dell'ambiente (procedura semplificata di bonifica). L'articolo non è stato abrogato: il suo testo vigente al 22 ottobre 2022 è identico a quello in vigore il 1° giugno 2018. Non risultano atti del governo o leggi approvate nella legislatura che lo abbiano soppresso.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Nell'ambito del Fondo Unico Giustizia istituire il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia, a destinazione obbligata e vincolante

Non risultano atti del governo che istituiscano un Fondo nazionale ambiente giustizia nell'ambito del Fondo unico giustizia. Al 22 ottobre 2022 l'art. 2, comma 7, del decreto-legge 143/2008 continuava a destinare le risorse del Fondo per almeno un terzo al Ministero dell'interno e per almeno un terzo al Ministero della giustizia, con il resto al bilancio dello Stato, senza alcuna quota vincolata a bonifiche o al ripristino ambientale. La legge di bilancio 2020 (legge 160/2019, commi 428-430) ha modificato il Fondo solo per la gestione delle giacenze in tesoreria.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Istituire un tavolo tecnico permanente, che funga da cabina di regia, presso il Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare

Il 19 novembre 2018 il presidente del Consiglio Conte, il ministro dell'ambiente Costa e altri ministri hanno firmato a Caserta con la Regione Campania il protocollo d'intesa sulla Terra dei fuochi. L'art. 2 istituisce un'Unità di coordinamento con compiti di impulso e raccordo tra amministrazioni, ma la colloca presso la Presidenza del Consiglio, non presso il Ministero dell'ambiente. Il protocollo dura 24 mesi (art. 4), prorogabili: non è un tavolo permanente. Un organismo di regia sulla Terra dei fuochi è stato quindi creato, ma con sede e durata diverse da quelle promesse.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

appare necessario procedere all’applicazione dei sistemi di restituzione dei beni già utilizzati a partire dal cd “vuoto a rendere” per specifiche tipologie di imballaggio

Il d.lgs. 116/2020 (Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020) ha riscritto l'art. 219-bis del d.lgs. 152/2006, chiedendo agli operatori di aumentare gli imballaggi riutilizzabili anche con sistemi di restituzione con cauzione. La legge di bilancio 2021 (legge 178/2020, commi 760-766) ha promosso in via sperimentale il vuoto a rendere per gli imballaggi di bevande nelle zone economiche ambientali, con contributi e un credito d'imposta per il 2021 e il 2022. Il decreto-legge 77/2021 (art. 35, comma 1, lettera i-bis, inserita dalla legge di conversione 108/2021) ha reso obbligatori i sistemi di restituzione con cauzione per gli imballaggi in plastica, vetro e metallo di acqua e altre bevande, rinviando a un regolamento ministeriale da adottare entro 120 giorni. Al 22 ottobre 2022 il regolamento non era stato adottato: il Ministero aveva solo avviato, il 28 luglio 2022, una consultazione con le imprese. L'obbligo era quindi previsto per legge ma non ancora applicato.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Il CONAI dovrà essere sostituito da un Agenzia del Riciclo pubblica

Il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) non è stato sostituito da un'agenzia pubblica. Al 22 ottobre 2022 l'art. 224 del d.lgs. 152/2006 lo disciplinava ancora come consorzio con personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro; il d.lgs. 116/2020 e il decreto-legge 36/2022 (art. 25-bis, aggiunto dalla legge di conversione 79/2022) ne hanno modificato alcune regole senza toccarne la natura. Non risultano disegni di legge del governo per istituire un'Agenzia del riciclo pubblica. Un disegno di legge d'iniziativa parlamentare con questo obiettivo (S. 166, presentato al Senato il 27 marzo 2018) non è diventato legge.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

si prevede l'esclusione dal calcolo delle percentuali per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata delle quantità residuali eventualmente destinate a [...] smaltimento tramite combustione

Il d.lgs. 116/2020 (Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020, art. 2, comma 4) ha inserito l'art. 205-bis nel d.lgs. 152/2006. Gli obiettivi di riciclaggio si calcolano sul peso dei rifiuti urbani effettivamente immessi nel riciclaggio, al netto degli scarti di selezione, e i materiali destinati a essere bruciati non contano come riciclati (salvo i metalli recuperati dopo l'incenerimento). La norma recepisce regole europee e riguarda gli obiettivi di riciclaggio dell'art. 181. Le percentuali di raccolta differenziata dell'art. 205 non sono state modificate.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Dovrà essere pagato dal produttore per intero e dovrà essere riportato in etichetta

Il d.lgs. 116/2020 (Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020), che recepisce la direttiva (UE) 2018/851, ha riscritto l'art. 178-bis del d.lgs. 152/2006 e ha inserito l'art. 178-ter: nei regimi di responsabilità estesa i produttori versano un contributo che copre i costi di raccolta differenziata, trasporto, cernita e trattamento, di informazione e di raccolta dati. Con autorizzazione ministeriale la copertura può essere ridotta, purché i produttori sostengano almeno l'80% dei costi nei regimi di origine europea. Per gli imballaggi, il decreto-legge 36/2022 (art. 25-bis, aggiunto dalla legge di conversione 79/2022) ha inserito nell'art. 224 il comma 5-ter sulla copertura dei costi di raccolta e gestione. Le norme sull'etichettatura degli imballaggi chiedono di indicare i materiali usati, ma non risulta alcun obbligo di riportare in etichetta il costo ambientale.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

la prima azione sarà mettere a punto un piano nazionale con incentivi per l’estensione della raccolta differenziata domiciliare (cosiddetto ‘porta a porta’) con tariffa puntuale

Non risulta un piano nazionale che incentivi il porta a porta con tariffa puntuale. Il Programma nazionale di gestione dei rifiuti (decreto del Ministro della transizione ecologica n. 257 del 24 giugno 2022) non prevede incentivi alla raccolta domiciliare né alla tariffa puntuale. La legge di bilancio 2021 (legge 178/2020, commi 767-769) ha però istituito in via sperimentale un Fondo per la promozione della tariffazione puntuale, con 5 milioni di euro nel 2021 e nel 2022, riservato ai comuni delle zone economiche ambientali (parchi nazionali). Il decreto n. 396 del 28 settembre 2021, attuativo del PNRR, assegna inoltre 600 milioni di euro al miglioramento e alla meccanizzazione della raccolta differenziata, senza riferimento specifico al porta a porta.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

E’ necessario che sia chiarito normativamente il perimetro della c.d. “economia circolare”

Non risultano atti normativi che definiscano il perimetro dell'«economia circolare». Il d.lgs. 116/2020 (Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020) recepisce le direttive europee sui rifiuti e richiama l'economia circolare tra le finalità, ma non la definisce. Nel giugno 2022 il Ministero della transizione ecologica ha pubblicato la Strategia nazionale per l'economia circolare: è un documento programmatico, non una norma.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Fondamentale sarà anche favorire il compostaggio, sia attraverso l’educazione ambientale scolastica sia attraverso sgravi fiscali ad agricoltori

Non risultano sgravi fiscali per gli agricoltori che usano compost né iniziative scolastiche dedicate al compostaggio. L'art. 182-ter del d.lgs. 152/2006, riscritto dal d.lgs. 116/2020, impegna ministeri e regioni a favorire il compostaggio «nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente». Il compostaggio è stato sostenuto per altre vie: la legge di bilancio 2021 (legge 178/2020, commi 770-771) ha finanziato con 5 milioni l'anno le compostiere di comunità dei comuni nelle zone economiche ambientali, e la legge di bilancio 2022 (legge 234/2021, commi 831-833) ha previsto un credito d'imposta per gli impianti di compostaggio dei centri agroalimentari di sei regioni del Sud. I fondi per l'educazione ambientale nelle scuole (decreto-legge 111/2019, art. 1-ter) riguardano i temi ambientali in generale.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Il Piano logistico nazionale deve essere un piano chiaro, pubblico e aggiornato che regoli finalmente i flussi di urbani e speciali da una regione all'altra

Non risulta un piano logistico nazionale che regoli i flussi di rifiuti urbani e speciali da una regione all'altra. Il Programma nazionale di gestione dei rifiuti (decreto del Ministro della transizione ecologica n. 257 del 24 giugno 2022), previsto dal d.lgs. 116/2020, ricostruisce i flussi e gli impianti ma, come dichiara, non reca interventi puntuali. Per i flussi tra regioni si limita a ribadire i principi di autosufficienza e prossimità già in vigore, chiedendo a ogni regione di gestire in proprio i rifiuti urbani indifferenziati e rinviando ad accordi tra regioni; per i rifiuti speciali non fissa regole. La pianificazione resta ai piani regionali.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

il M5S propone un piano organico che tenga conto non solo del fabbisogno di inceneritori, ma di tutti i tipi di impianti

Il governo Draghi ha adottato un programma nazionale che considera tutti i tipi di impianti, non solo gli inceneritori: il Programma nazionale di gestione dei rifiuti (decreto del Ministro della transizione ecologica n. 257 del 24 giugno 2022) contiene una ricognizione degli impianti per tipologia e regione e indica per ciascun flusso di rifiuti il fabbisogno impiantistico da definire (organico, scarti, recupero energetico, discarica). Il programma non quantifica però i nuovi impianti: dichiara di non recare interventi puntuali, demandati ai piani regionali da adottare entro 18 mesi. Non risulta un atto del governo che abbia sostituito il decreto del Presidente del Consiglio del 10 agosto 2016 sugli inceneritori.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Per bloccare la costruzione dei nuovi inceneritori e arrivare, entro un ragionevole lasso di tempo, alla chiusura di tutti gli impianti di incenerimento oggi esistenti

Non risultano atti del governo che blocchino la costruzione di nuovi inceneritori. Al 22 ottobre 2022 restava in vigore l'art. 35 del decreto-legge 133/2014, che prevede l'individuazione degli impianti di incenerimento con recupero energetico da realizzare per il fabbisogno residuo (attuata con il decreto del Presidente del Consiglio del 10 agosto 2016) e li qualifica come infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale; non risulta un atto del governo che revochi il decreto del 2016. Il Programma nazionale di gestione dei rifiuti del giugno 2022 chiede di definire il fabbisogno residuo di recupero energetico. Il decreto-legge 50/2022 (art. 13) ha inoltre affidato al Commissario straordinario per il Giubileo, per Roma, il potere di approvare e realizzare nuovi impianti di gestione dei rifiuti.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

L’abolizione degli incentivi, armonizzando la posizione degli imprenditori

Non risultano atti dei governi del periodo che aboliscano gli incentivi agli impianti di incenerimento dei rifiuti. L'articolo 21 della legge 3 maggio 2019, n. 37 (legge europea 2018) ha abrogato i commi 149-151 dell'articolo 1 della legge 208/2015, che estendevano il periodo di incentivazione degli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi: riguarda la bioenergia, non l'incenerimento dei rifiuti. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019 (decreto «FER 1») ha regolato gli incentivi per impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione, senza includere gli impianti a rifiuti, ma non ha revocato gli incentivi già riconosciuti.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Oltre a ridisegnare la mappa degli ATO dovremo determinare anche gli ambiti di raccolta

Non risultano atti dei governi del periodo che ridisegnino la mappa degli ambiti territoriali ottimali (ATO) dei rifiuti o determinino gli ambiti di raccolta. Al 1° ottobre 2022 l'articolo 3-bis del decreto-legge 138/2011 affidava ancora alle regioni la definizione di ambiti e bacini, di norma non inferiori alla provincia. La legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale per la concorrenza 2021) ha delegato il governo a definire, tra l'altro, i criteri per l'organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali, compresi i rifiuti, ma il decreto legislativo attuativo è stato adottato nel dicembre 2022, dopo la fine del periodo valutato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026