Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006
Si dovrà prevedere che la Comunità montana sia l’unico strumento associativo dei Comuni montani rivedendone, nel contempo, anche i meccanismi elettivi
La comunità montana non è diventata l'unico strumento associativo dei comuni montani. La legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi 17-22) ha chiesto alle regioni di riordinare per legge le comunità montane entro sei mesi, riducendone il numero, la spesa e i componenti degli organi. Solo per le regioni che non avessero provveduto, la legge prevedeva l'uscita dei comuni capoluogo, costieri e con più di 20.000 abitanti, la soppressione di una parte delle comunità e un nuovo sistema di elezione dei consigli, scelti dall'assemblea dei consiglieri comunali con voto limitato. La revisione dei meccanismi elettivi era quindi una regola sostitutiva, non una riforma generale, e la legge ha ridotto il ruolo delle comunità montane invece di farne lo strumento associativo unico. Queste regole sostitutive sono state poi dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 237 del 2009.
- Fonte: programma elettorale, sezione "La nuova alleanza con la natura: ambiente e territorio per lo sviluppo", p. 147
- Prova: Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi 17-22: riordino delle comunità montane affidato alle regioni; il comma 20 fissa gli effetti in caso di mancato riordino, tra cui la nuova composizione dei consigli (lett. d); nelle note, la sentenza della Corte costituzionale n. 237 del 2009
Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026