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Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrodestra

Lega, 2018

Principali partiti: Lega

Governi valutati: Governo Conte I, Governo Draghi

  • 33 mantenute
  • 68 in parte
  • 224 non mantenute
  • 0 in corso
  • 9 non valutabili
Leggi le 283 promesse troppo generiche per essere verificate

57 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

224 schede

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Il costo del fallimento di una banca deve essere sopportato da Banca d’Italia

Non risultano atti dei governi Conte I e Draghi che pongano a carico della Banca d'Italia il costo del fallimento di una banca. Nei due periodi è rimasto in vigore il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 sulla risoluzione delle crisi bancarie, secondo cui le perdite sono subite dagli azionisti e dai creditori (art. 22, comma 1, lettera a). La Banca d'Italia vi compare come autorità di risoluzione, che esercita i suoi poteri tenendo conto anche del contenimento degli oneri a carico delle finanze pubbliche (art. 21). Il governo Conte I ha invece istituito un fondo statale di indennizzo per i risparmiatori (legge 145/2018, art. 1, commi 493-507), con 525 milioni di euro l'anno per il 2019-2021.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

I conti correnti devono essere garantiti da uno schema analogo alla garanzia federale americana sui depositi FDIC sino a 200.000 euro.

Non risultano atti dei governi Conte I e Draghi che abbiano portato la garanzia sui depositi bancari a 200.000 euro. L'art. 96-bis.1, comma 3, del testo unico bancario (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385) fissa il rimborso massimo in 100.000 euro per depositante, limite che si adegua secondo la direttiva europea 2014/49/UE, e ha lo stesso testo nel 2018 e nel 2022. La tutela resta affidata ai sistemi di garanzia dei depositanti, che hanno natura di diritto privato e sono finanziati dalle banche aderenti (art. 96): non è stata creata una garanzia pubblica sul modello della FDIC americana.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Separazione netta delle carriere dei magistrati, con modalità tali da garantire l’assoluta indipendenza del giudice

La separazione delle carriere dei magistrati non è stata introdotta. La proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare A.C. 14, che la prevedeva, è stata esaminata dalla Commissione Affari costituzionali della Camera dal 20 febbraio 2019. La Commissione ne ha concluso l'esame il 23 luglio 2020 senza votare né gli emendamenti né il mandato al relatore; l'Assemblea l'ha rinviata in Commissione il 30 luglio 2020 e, dopo due ulteriori sedute nel settembre 2021, l'esame non ha avuto seguito. La legge 17 giugno 2022, n. 71 (art. 12) ha solo limitato a una volta nella carriera, con condizioni, il passaggio tra funzioni giudicanti e requirenti, lasciando unici il concorso e il Consiglio superiore della magistratura.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Prevedere due Consigli Superiori della Magistratura (CSM) distinti uno per i pubblici ministeri ed uno per i magistrati giudicanti

Il Consiglio superiore della magistratura è rimasto unico. La proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare A.C. 14 prevedeva due organi di governo distinti, uno per la magistratura requirente e uno per la giudicante, ma non è stata approvata: la Commissione Affari costituzionali della Camera ne ha concluso l'esame il 23 luglio 2020 senza mandato al relatore e, dopo il rinvio in Commissione e due sedute nel settembre 2021, il testo non è andato oltre. La legge 17 giugno 2022, n. 71 (art. 21) ha mantenuto un solo CSM e ne ha aumentato i componenti elettivi: da 16 a 20 quelli eletti dai magistrati e da 8 a 10 quelli eletti dal Parlamento.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Modificare l’attuale responsabilità civile dei magistrati, in modo da poter assicurare una normativa chiara e applicabile

Non risultano atti dei governi Conte I e Draghi né leggi approvate nei loro periodi che abbiano modificato la responsabilità civile dei magistrati. La disciplina è rimasta quella della legge 13 aprile 1988, n. 117, come riformata dalla legge 27 febbraio 2015, n. 18: il testo in vigore il 21 ottobre 2022 coincide con quello del giugno 2018. Le proposte di legge di modifica presentate alla Camera (A.C. 1847 del 2019 e A.C. 3120 del 2021) non sono state esaminate. La legge 71/2022 sull'ordinamento giudiziario interviene sugli illeciti disciplinari, non sulla responsabilità civile.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Determinare da parte del potere legislativo (Parlamento) i criteri per stabilire le priorità dell’azione penale

Il Parlamento non ha fissato con legge i criteri di priorità dell'azione penale. La legge 17 giugno 2022, n. 71 (art. 13) ha previsto che i criteri di priorità per le notizie di reato siano definiti dal procuratore, nel progetto organizzativo dell'ufficio, «nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge». Anche la legge delega sul processo penale (legge 27 settembre 2021, n. 134, art. 1, comma 9, lettera i) e il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (GU del 17 ottobre 2022, art. 41, che introduce l'art. 3-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale) rinviano ai criteri dei progetti organizzativi delle procure. Le proposte di legge presentate nella legislatura per fissare i criteri non sono state approvate e fino alla fine del mandato Draghi nessuna legge li ha indicati.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Revisione delle circoscrizioni giudiziarie, prevendendo una modifica della soppressione avvenuta con i D.lgs. 155 e 156 del 2012 degli oltre 1000 uffici giudiziari

Non risultano atti dei governi Conte I e Draghi che abbiano rivisto la geografia giudiziaria del 2012. I due governi hanno solo rinviato termini già previsti: la legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1139) e il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (art. 8, comma 4-quinquies, inserito in sede di conversione) hanno spostato, prima al 14 settembre 2021 e poi al 1° gennaio 2024, l'efficacia delle modifiche alle circoscrizioni dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, legate al terremoto; il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 ha prorogato le sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio. Le soppressioni disposte dai decreti legislativi 155 e 156 del 2012 non sono state modificate. Una proposta di legge di delega al Governo sulla distribuzione territoriale degli uffici giudiziari (A.C. 2839, presentata il 22 dicembre 2020) era ancora all'esame della Commissione Giustizia il 30 maggio 2022 e non è stata approvata.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Modificare le norme dell’ordinamento penale in modo che si possa procedere sin da subito allo svolgimento delle indagini preliminari da parte della polizia giudiziaria

Non risultano atti dei governi Conte I e Draghi che attribuiscano alla polizia giudiziaria indagini preliminari autonome dal pubblico ministero. Gli articoli 327 e 348 del codice di procedura penale, per cui il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria, sono rimasti nel testo in vigore dal 4 maggio 2001. La legge 19 luglio 2019, n. 69 (Codice rosso, GU n. 173 del 25 luglio 2019) è andata in senso opposto per i reati di violenza domestica e di genere: obbliga la polizia giudiziaria a riferire subito la notizia di reato al pubblico ministero (art. 1) e a compiere senza ritardo gli atti da lui delegati (art. 3).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Reintrodurre nel TU Stupefacenti la possibilità per spaccio di lieve entità di poter procedere alla custodia cautelare in carcere

Non risultano atti del governo o leggi nei periodi valutati che consentano la custodia cautelare in carcere per lo spaccio di lieve entità. L'art. 73, comma 5, del testo unico stupefacenti (reclusione da sei mesi a quattro anni) è rimasto invariato. L'art. 280, comma 2, c.p.p. ammette la custodia in carcere solo per i delitti con pena massima non inferiore a cinque anni e, nel testo vigente al 20 ottobre 2022, è invariato dal 2013 per questo requisito.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Modificare l’art. 275 c.p.p. (carcerazione preventiva)

Il programma chiedeva di eliminare dall'art. 275 del codice di procedura penale il divieto di custodia cautelare in carcere quando il giudice prevede una pena non superiore a tre anni, ampliando i casi di custodia in carcere. Questo divieto è rimasto. L'unica modifica dell'articolo nei periodi valutati è della legge 19 luglio 2019, n. 69 (Codice rosso, art. 16; in vigore dal 9 agosto 2019, governo Conte I): ha aggiunto alle eccezioni al divieto il nuovo reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter del codice penale), introdotto dalla stessa legge. Non risultano altri atti dei governi Conte I e Draghi che amplino i casi di custodia in carcere.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Procedere alla modifica della legge n. 47 del 2015 per espungere ai fini dell’applicabilità della misura della custodia cautelare [...] l’attualità del pericolo

Non risultano atti del governo o leggi nei periodi valutati che abbiano eliminato il requisito dell'attualità del pericolo per le misure cautelari. L'art. 274 c.p.p., come modificato dalla legge 47/2015, è rimasto invariato (testo in vigore dall'8 maggio 2015) e al 20 ottobre 2022 continua a richiedere il pericolo «concreto e attuale» di commissione di gravi delitti.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Modificare l’attuale normativa non consentendo l’applicazione automatica per determinati reati gravi della diminuzione di pena ex art. 98 c.p. commessi da persona minorenne

Non risultano atti dei governi Conte I e Draghi che modifichino la diminuzione di pena per i minorenni. L'art. 98 del codice penale è rimasto nel testo in vigore dal 7 febbraio 2014: per chi ha tra 14 e 18 anni ed è imputabile la pena è sempre diminuita, senza esclusioni per i reati gravi.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Modifica/abrogazione della legge Mancino affinché sia assicurata la libertà di pensiero e libertà di opinione

Non risultano atti dei governi Conte I e Draghi che abbiano modificato o abrogato la legge Mancino (decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205). Le norme penali sulla discriminazione da essa modificate sono state trasferite negli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale dal decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, in vigore dal 6 aprile 2018, prima dei governi valutati. Entrambi gli articoli sono rimasti invariati per tutto il periodo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Abrogazione della legge Merlin e regolamentazione del fenomeno della prostituzione

Non risultano atti del governo o leggi nei periodi valutati che abroghino la legge Merlin (legge 75/1958) o regolamentino la prostituzione. Il testo della legge su Normattiva risulta con ultimo aggiornamento al 31 dicembre 1999 e quindi invariato al 20 ottobre 2022.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

aumentare in modo considerevole l’indennizzo delle vittime di reati violenti [...] modificando la legge 122 istitutiva del fondo medesimo (il fondo diventerà autonomo)

Nei periodi valutati la legge 7 luglio 2016, n. 122 è stata modificata per allargare l'indennizzo, non per aumentarne gli importi. La legge di bilancio 2019 (legge 145/2018, art. 1, commi 593-596) ha esteso l'indennizzo in misura fissa alle lesioni gravissime, ha indicato i familiari aventi diritto in caso di morte della vittima, ha riaperto i termini per le domande fino al 30 settembre 2019 e ha permesso il ricalcolo degli indennizzi già liquidati, ma nel limite delle risorse già disponibili; la legge 69/2019 (art. 20) lo ha esteso alla deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso. I nuovi importi sono stati fissati dal decreto ministeriale del 22 novembre 2019 (GU n. 18 del 23 gennaio 2020), dopo la fine del governo Conte I. Il fondo non è diventato autonomo: nel testo vigente al 21 ottobre 2022 l'art. 14 della legge 122/2016 lo lascia condiviso con le vittime di mafia, estorsione e usura, con un contributo statale di 4 milioni di euro l'anno dal 2018. La scheda corrispondente di «Il conto», su una promessa più generica di «equo indennizzo», è «in parte»; qui la promessa riguarda l'aumento considerevole degli importi e l'autonomia del fondo, che nei periodi valutati non ci sono stati.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

abrogare i decreti legislativi nn. 7 e 8 del 2016 che hanno depenalizzato una lunga serie di reati

I decreti legislativi 15 gennaio 2016, n. 7 e n. 8 (GU n. 17 del 22 gennaio 2016), che hanno abrogato alcuni reati e ne hanno depenalizzati altri, non sono stati abrogati. Nel testo vigente al 21 ottobre 2022 restano in vigore entrambi; il n. 7 non risulta modificato dopo il 2016 e il n. 8 non risulta modificato nei periodi valutati. Non risultano atti dei governi Conte I e Draghi che li abroghino o ripristinino i reati depenalizzati.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Modificare il D.lgs. n. 28 del 2015 abrogando le ipotesi previste di non punibilità per particolare tenuità del fatto

L'art. 131-bis del codice penale (non punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotto dal decreto legislativo 28/2015) non è stato abrogato. Il governo Conte I lo ha solo ristretto: il decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 (art. 16), come modificato in sede di conversione dalla legge 77/2019, lo ha escluso per i delitti commessi in occasione di manifestazioni sportive puniti con più di due anni e sei mesi e per violenza, resistenza e oltraggio a un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni. Il governo Draghi lo ha invece esteso: il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia, GU n. 243 del 17 ottobre 2022, art. 1, comma 1, lettera c) lo applica ai reati con pena minima non superiore a due anni, al posto del limite di cinque anni nel massimo, e tiene conto anche della condotta successiva al reato. Alla fine del mandato il decreto non era ancora in vigore: il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, del governo successivo, ne ha fissato l'entrata in vigore al 30 dicembre 2022.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Abrogare gli articoli del codice penale e di procedura penale che hanno introdotto l’istituto della messa alla prova

Gli articoli del codice penale e del codice di procedura penale sulla sospensione del procedimento con messa alla prova (artt. 168-bis e seguenti c.p., 464-bis e seguenti c.p.p.) non sono stati abrogati e sono in vigore al 21 ottobre 2022. Il governo Draghi ha confermato l'istituto: il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (GU n. 243 del 17 ottobre 2022, art. 1, comma 1, lettera m) modifica l'art. 168-bis prevedendo che l'imputato possa chiedere la messa alla prova anche su proposta del pubblico ministero; il decreto è entrato in vigore il 30 dicembre 2022, data fissata dal governo successivo. Nel Conte I non risultano atti che abroghino l'istituto.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Abrogare l’articolo 162-ter del codice penale in tema di estinzione del reato per condotte riparatorie

L'art. 162-ter del codice penale (estinzione del reato per condotte riparatorie, introdotto dalla legge 103/2017) non è stato abrogato. Il testo vigente al 21 ottobre 2022 è quello in vigore dal 6 dicembre 2017, con l'esclusione dello stalking (art. 612-bis). Non risultano atti dei governi Conte I e Draghi che lo abroghino.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Impignorabilità della prima casa;

Non risultano atti del governo o leggi, nei periodi del Conte I e del Draghi, che rendano impignorabile la prima casa in generale. Il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (art. 4), convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ha previsto che il debitore e i familiari conviventi non perdano il possesso dell'immobile pignorato fino al decreto di trasferimento (art. 560 del codice di procedura civile): la casa però resta pignorabile e può essere venduta. Per i debiti con il fisco esisteva già un limite: l'art. 76 del DPR 602/1973 vieta all'agente della riscossione di espropriare l'unico immobile del debitore, adibito ad abitazione dove risiede, escluse le abitazioni di lusso e le categorie A/8 e A/9. Quella regola è rimasta invariata nel periodo e non è stata estesa agli altri creditori; il decreto legislativo 149/2022 sull'esecuzione forzata civile non tocca la questione.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Modificare il sistema attuale che consente alle banche di aggiudicarsi direttamente gli immobili pignorati [...] nel caso di aste deserte

Non risultano atti del governo che abbiano modificato la disciplina dell'assegnazione dell'immobile pignorato al creditore in caso di aste deserte (artt. 588-591 del codice di procedura civile). Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 ha riscritto altre parti dell'espropriazione immobiliare (custodia, vendita diretta, delega delle vendite) ma non gli artt. 588, 589, 590 e 591. Quegli articoli risultano modificati l'ultima volta dal decreto-legge 83/2015 e dal decreto-legge 59/2016, prima del periodo valutato.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Rideterminazione dei valori dei contributi unificati (che sono quelli che si versano per poter iniziare una causa) oggi molto elevati

Gli importi del contributo unificato (art. 13, comma 1, del d.P.R. 115/2002: da 43 euro per le cause fino a 1.100 euro a 1.686 euro per quelle oltre 520.000 euro) non sono stati rideterminati: sono gli stessi nel testo vigente durante il governo Conte I (la scheda corrispondente di «Il conto» ne rileva l'invarianza dal novembre 2014) e nel testo in vigore dal 1° dicembre 2020 al 17 ottobre 2022. Il decreto legislativo 149/2022 ha cambiato le modalità di pagamento, ha previsto un'esenzione per un caso di ricorso in Cassazione e ha introdotto un credito d'imposta legato al contributo unificato per chi chiude la causa con una conciliazione, senza ridurre gli importi.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Rivisitazione e riforma degli istituti di diritto di famiglia in sede di separazione e divorzio in merito all’affidamento condiviso dei figli [...] renderlo effettivo

Non risulta approvata alcuna riforma dell'affidamento condiviso con tempi paritari tra i genitori. Il disegno di legge sul tema, il S. 735 del senatore Pillon (Lega), è stato assegnato nell'agosto 2018 alla commissione Giustizia del Senato, è rimasto all'esame della commissione e non è stato approvato prima della fine della legislatura. Il decreto legislativo 149/2022 ha modificato l'art. 337-ter del codice civile solo per valorizzare gli accordi tra i genitori raggiunti con la mediazione familiare e per ritocchi minori, senza cambiare i criteri dell'affidamento. La legge 206/2021 (art. 1, comma 33) ha rafforzato le sanzioni per il genitore che non rispetta i provvedimenti del giudice (art. 709-ter del codice di procedura civile), ma non ha cambiato l'affidamento condiviso.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

ripristinare il servizio di sentinelle di sorveglianza dalle mura del carcere

Non risultano atti del governo che ripristinino il servizio di sentinelle di sorveglianza dalle mura delle carceri. I decreti legislativi 2 ottobre 2018, nn. 121, 123 e 124, con cui il governo Conte I ha riformato in parte l'ordinamento penitenziario, non contengono norme sulle sentinelle o sulle garitte di sorveglianza. Nemmeno per il periodo del governo Draghi risultano atti pubblici in materia.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026