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Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrodestra

Lega, 2018

Principali partiti: Lega

Governi valutati: Governo Conte I, Governo Draghi

  • 33 mantenute
  • 68 in parte
  • 224 non mantenute
  • 0 in corso
  • 9 non valutabili
Leggi le 283 promesse troppo generiche per essere verificate

57 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

68 schede

in partesicurezza

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Obbligo di sensori anti abbandono sui seggiolini dei bambini in auto

La legge 1° ottobre 2018, n. 117 (Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2018), nata da una proposta parlamentare e approvata durante il governo Conte I, ha introdotto nel codice della strada l'obbligo, per chi trasporta un bambino sotto i quattro anni, di usare un dispositivo di allarme contro l'abbandono nel veicolo. La legge affidava a un decreto del Ministero delle infrastrutture, da emanare entro sessanta giorni, le caratteristiche dei dispositivi, e senza quel decreto l'obbligo non poteva essere applicato. Il decreto (2 ottobre 2019, n. 122, in vigore dal 7 novembre 2019) e il rinvio delle sanzioni al 6 marzo 2020 sono stati adottati dopo la fine del governo Conte I, dal governo Conte II. Durante il governo Draghi l'obbligo era in vigore, senza nuovi atti di quel governo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

preveda, nei confronti del soggetto ammonito per stalking che reitera la condotta, l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare quale misura precautelare

Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (GU n. 231 del 4 ottobre 2018), art. 16, confermato dalla legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132, ha esteso agli atti persecutori (art. 612-bis del codice penale) e ai maltrattamenti l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare (art. 384-bis del codice di procedura penale). La polizia giudiziaria può disporlo, con l'autorizzazione del pubblico ministero, verso chi è colto in flagranza di un reato commesso contro familiari o conviventi, se c'è pericolo che lo ripeta. La legge 19 luglio 2019, n. 69, art. 4, ha poi punito con la reclusione da sei mesi a tre anni chi viola l'ordine. La misura però non è collegata all'ammonimento del questore, come chiedeva la promessa, e richiede la flagranza.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteeconomia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Garanzia dei trasferimenti necessari agli Enti Locali e contestuale cessazione delle politiche di taglio compiute dagli ultimi Governi.

Il programma chiedeva trasferimenti garantiti agli enti locali e la fine dei tagli. Nel Conte I la legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1) ha confermato per il 2019 il Fondo di solidarietà comunale del 2018 (comma 921), ha dato contributi per investimenti ai comuni (400 milioni nel 2019, comma 107) e alle province (250 milioni l'anno dal 2019 al 2033, comma 889) e ha tolto agli enti locali i vincoli del pareggio di bilancio (commi 819-823); il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ha aggiunto 500 milioni per l'efficienza energetica dei comuni (art. 30). La stessa legge 145/2018 ha però ridotto il ristoro ai comuni per il gettito perso con la TASI da 300 milioni nel 2018 a 190 milioni l'anno, vincolati agli investimenti (comma 892). Nel governo Draghi sono arrivati un fondo di 660 milioni per gli enti locali con disavanzo (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, art. 52, nel testo convertito), contributi crescenti per le funzioni fondamentali di province e città metropolitane (legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 561: da 80 milioni nel 2022 a 600 dal 2031) e 170 milioni per il costo dell'energia (decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, art. 40). Il concorso alla finanza pubblica chiesto a province e città metropolitane dalla legge 190/2014 è rimasto in vigore.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteistituzioni

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

È bene che Camera e Senato vengano ridotti nel numero da 630 a 400 e da 315 a 200.

Entro la fine del governo Conte I (5 settembre 2019) erano state votate tre delle quattro deliberazioni richieste dall'articolo 138 della Costituzione per ridurre i deputati a 400 e i senatori elettivi a 200. Il Senato aveva approvato il testo (tra i proponenti i senatori della Lega Calderoli e Romeo) e lo aveva trasmesso alla Camera l'8 febbraio 2019; la Camera lo aveva approvato il 9 maggio e il Senato in seconda deliberazione l'11 luglio 2019. Nello stesso periodo la legge 27 maggio 2019, n. 51 (Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2019) aveva reso la legge elettorale applicabile a qualunque numero di parlamentari. Il voto finale della Camera (8 ottobre 2019) e la legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 (Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020) sono del governo Conte II, di cui la Lega non faceva parte, e valgono qui solo come contesto, anche se la riduzione si è applicata dalle elezioni del 25 settembre 2022, durante il governo Draghi.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteinfrastrutture

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

è fondamentale procedere alla mappatura, e ai relativi interventi di sistemazione, delle inefficienze della rete idrica del Paese e alla pianificazione, mirata, di invasi irrigui

Sugli invasi la promessa ha avuto seguito con il governo Conte I: il Piano straordinario del dicembre 2018 (decreto interministeriale n. 526, circa 250 milioni per invasi multiobiettivo e risparmio d'acqua negli usi agricoli e civili) e il primo stralcio della sezione «invasi» del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico (DPCM 17 aprile 2019, Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 2019, 260 milioni). Con il governo Draghi il decreto ministeriale n. 517 del 16 dicembre 2021 ha ripartito 2 miliardi del PNRR tra interventi sulle infrastrutture idriche primarie (derivazione, accumulo e adduzione dell'acqua). Con un avviso del 9 marzo 2022 il ministero ha poi messo a disposizione 900 milioni per ridurre le perdite delle reti di distribuzione, anche con la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti: ad agosto 2022 i primi 607 milioni sono stati assegnati a 21 interventi. Non risulta però una mappatura nazionale delle inefficienze della rete: gli interventi sono stati scelti tra le proposte presentate dagli enti competenti. La promessa è quindi attuata solo in parte.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteeconomia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Risarcimenti immediati agli obbligazionisti subordinati azzerati con riconoscimento del valore di acquisto dei titoli e ristoro pagato in titoli di stato di piccolo taglio (minibot)

Il governo Conte I ha adottato un indennizzo per gli obbligazionisti subordinati, ma diverso da quello promesso. La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 1, commi 493-507) ha istituito il Fondo indennizzo risparmiatori, con 525 milioni di euro l'anno per il 2019-2021. Agli obbligazionisti subordinati di banche poste in liquidazione coatta tra il 16 novembre 2015 e il 1° gennaio 2018 riconosce il 95% del costo di acquisto, oneri fiscali inclusi, fino a 100.000 euro per risparmiatore, al netto dei rimborsi già ricevuti e del maggior rendimento delle cedole rispetto ai titoli di Stato. Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (art. 36, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) ha previsto un indennizzo forfettario con accertamento semplificato per chi ha un patrimonio mobiliare sotto 100.000 euro o un reddito sotto 35.000 euro. Le norme non prevedono il pagamento in titoli di Stato di piccolo taglio (minibot) né il riconoscimento dell'intero valore di acquisto.

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in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Revisione composizione del sistema elettorale del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) [...] istituzione di una commissione disciplinare esterna e l’eliminazione delle logiche correntizie

Il sistema elettorale del CSM è stato riformato durante il governo Draghi, ma non è stata creata una commissione disciplinare esterna. La legge 17 giugno 2022, n. 71 (GU n. 142 del 20 giugno 2022) ha riscritto l'art. 23 della legge 195/1958: i 20 componenti eletti dai magistrati sono scelti in collegi territoriali e nazionali, con almeno sei candidature per collegio e metà dei candidati per ciascun genere. La sezione disciplinare resta invece interna al CSM: sei componenti effettivi e cinque supplenti eletti dal Consiglio tra i propri membri, presieduta dal vicepresidente (art. 23 della legge 71/2022). Il testo nasce dal disegno di legge A.C. 2681, presentato dal governo Conte II nel settembre 2020 e approvato nel mandato Draghi. Sull'eliminazione delle logiche correntizie non esiste un atto misurabile.

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in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Incompatibilità tra la permanenza nell’ordine giudiziario e l’assunzione di incarichi elettivi

Il governo Draghi ha limitato il passaggio dei magistrati alla politica, senza però prevedere l'uscita dall'ordine giudiziario. La legge 17 giugno 2022, n. 71 (artt. 15-20) rende i magistrati ineleggibili nei territori in cui hanno prestato servizio negli ultimi tre anni e li obbliga all'aspettativa senza assegni per candidarsi o assumere incarichi di governo. Per le cariche assunte dopo il 21 giugno 2022, al termine del mandato elettivo i magistrati sono collocati fuori ruolo o destinati a funzioni non giurisdizionali, quindi non tornano a fare i giudici o i pubblici ministeri; i candidati non eletti rientrano invece in ruolo con limiti per tre anni. In ogni caso i magistrati restano nell'ordine giudiziario, mentre il programma chiedeva l'incompatibilità tra la permanenza nell'ordine e l'incarico elettivo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

abrogazione della riforma Orlando della MO e riscrittura della stessa attraverso il contributo dei 5000 magistrati onorari

La riforma della magistratura onoraria del 2017 (decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116) non è stata abrogata. Il governo Conte I ha presentato al Senato, il 29 luglio 2019, un disegno di legge di modifica (S. 1438), che non è stato approvato. Con il governo Draghi la legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 629-633; in vigore dal 1° gennaio 2022) ha riscritto la disciplina dei magistrati onorari già in servizio: possono essere confermati fino a 70 anni dopo una procedura valutativa, con un compenso parametrato agli stipendi del personale amministrativo giudiziario e con disposizioni previdenziali. Le altre norme del decreto del 2017 sono rimaste in vigore.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Aumentare le pene in relazione ai reati corruttivi e prevedere un sistema che non consenta di accedere per questi reati ai riti alternativi

La legge 9 gennaio 2019, n. 3 (GU n. 13 del 16 gennaio 2019, in vigore dal 31 gennaio) ha aumentato le pene per alcuni reati contro la pubblica amministrazione: la corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) passa da uno-sei a tre-otto anni e il traffico di influenze illecite (art. 346-bis) a uno-quattro anni e sei mesi. Non ha invece escluso i riti alternativi: ha lasciato il patteggiamento e, per questi reati, ha solo previsto che chi lo chiede possa subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie o all'estensione della sospensione condizionale a queste (art. 444, comma 3-bis, c.p.p.) e che il giudice possa applicare le pene accessorie (art. 445, comma 1-ter). Non risultano atti dei governi valutati che escludano i riti alternativi per la corruzione.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Riportare l’affidamento in prova ai tre anni e quindi galera certa per i corrotti

Il limite dell'affidamento in prova al servizio sociale non è stato riportato a tre anni: l'art. 47 della legge 354/1975, nel testo vigente dal 2019 a tutto il 2022, prevede tre anni di pena inflitta e, al comma 3-bis, quattro anni di pena anche residua. Il Conte I ha però perseguito lo stesso scopo per un'altra via: la legge 3/2019 (art. 1, comma 6) ha inserito i principali reati contro la pubblica amministrazione (artt. 314, primo comma, 317, 318, 319 e seguenti) tra quelli dell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, per i quali le misure alternative, tra cui l'affidamento, sono ammesse solo se il condannato collabora con la giustizia. Per gli stessi reati l'esecuzione della pena non può essere sospesa in attesa della decisione sulle misure alternative (art. 656, comma 9, del codice di procedura penale). La norma è in vigore dal 31 gennaio 2019.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Introduzione della figura dell’agente provocatore in materia dei reati corruttivi

La legge 9 gennaio 2019, n. 3 (art. 1, comma 8) ha esteso le operazioni sotto copertura dell'art. 9 della legge 146/2006 ai delitti di concussione, corruzione, induzione indebita, traffico di influenze illecite e turbativa d'asta. Gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate possono, al solo fine di acquisire prove, dare o promettere denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale, pagare in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri e compiere attività prodromiche e strumentali, senza essere punibili. Non è però l'agente provocatore promesso dal programma: la norma non prevede che l'agente induca altri a commettere il reato. In vigore dal 31 gennaio 2019. La scheda corrispondente di «Il conto», che riguardava il rafforzamento degli agenti sotto copertura, è «mantenuta»; qui la promessa è diversa.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Modifica della legge Severino sia sulla parte della prevenzione sia sulla parte della repressione.

Sul fronte della repressione il governo Conte I è intervenuto sui reati che la legge 190/2012 (legge Severino) aveva introdotto o modificato nel codice penale: la legge 9 gennaio 2019, n. 3 (GU n. 13 del 16 gennaio 2019) ha aumentato le pene della corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318) e del traffico di influenze illecite (art. 346-bis), ha riformulato quest'ultimo reato, ha riscritto l'art. 317-bis sulle pene accessorie e ha rafforzato gli strumenti di indagine. Sul fronte della prevenzione il testo della legge 190/2012 non è stato modificato nei periodi valutati, e lo stesso vale per il decreto legislativo 235/2012 sull'incandidabilità. Il governo Draghi ha solo fatto confluire il piano anticorruzione delle amministrazioni con più di cinquanta dipendenti nel Piano integrato di attività e organizzazione (DPR 24 giugno 2022, n. 81, attuativo del decreto-legge 80/2021), un riordino degli adempimenti che non cambia il testo della legge.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Riforma del codice di procedura civile al fine di snellire il processo anche improntando il rito ordinario alle norme del rito del lavoro

Il governo Draghi ha riformato il processo civile: la legge 26 novembre 2021, n. 206 (GU n. 292 del 9 dicembre 2021) ha delegato il governo e il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (GU n. 243 del 17 ottobre 2022, in vigore dal 18 ottobre) ha riscritto parti del codice di procedura civile. Il rito ordinario resta introdotto con atto di citazione e distinto dal rito del lavoro, ma si avvicina al suo modello: le parti devono definire domande, eccezioni e prove con memorie da depositare 40, 20 e 10 giorni prima della prima udienza (art. 171-ter), ed è introdotto un procedimento semplificato di cognizione che si avvia con ricorso (art. 281-decies e seguenti). Le nuove norme, nel testo originario del decreto (art. 35), si applicano ai procedimenti instaurati dopo il 30 giugno 2023, data poi anticipata al 28 febbraio 2023 dal governo successivo: in ogni caso dopo la fine del mandato. Per questo l'esito è «in parte», a differenza della scheda corrispondente di «Il conto» sulla semplificazione generale delle norme procedurali.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Valorizzazione ed obbligatorietà dell’istituto di conciliazione davanti al giudice il quale deve formulare una proposta conciliativa alle parti

Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022), attuativo della legge delega 26 novembre 2021, n. 206, ha rafforzato la conciliazione nel processo civile. Ha allungato il periodo in cui il giudice può formulare la proposta conciliativa (art. 185-bis del codice di procedura civile: fino a quando fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione) e ha riscritto la mediazione demandata dal giudice, già prevista dal 2013, nel nuovo art. 5-quater del decreto legislativo 28/2010: se il giudice la dispone, è condizione di procedibilità della domanda. La proposta del giudice è però rimasta una facoltà, da formulare «ove possibile»: non è stato introdotto l'obbligo di formularla. Le nuove regole si applicano dopo la fine del mandato: ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023 e, per la mediazione, dal 30 giugno 2023.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Riforma dei riti cautelari e dei riti speciali, uniformando il sistema a norme snelle

Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022), attuativo della legge delega 26 novembre 2021, n. 206, ha riformato i riti civili: ha introdotto il procedimento semplificato di cognizione (artt. 281-decies e seguenti del codice di procedura civile), che sostituisce il rito sommario, e un rito unico per le persone, i minorenni e le famiglie (artt. 473-bis e seguenti). Sul cautelare ha invece fatto solo ritocchi (agli artt. 669-octies, 669-novies e 669-decies) e molti riti speciali sono rimasti distinti. Le nuove regole si applicano ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023 (inizialmente dopo il 30 giugno 2023), quindi dopo la fine del mandato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Uniformare i riti della procedura di separazione e di divorzio

Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022) ha dato attuazione alla delega della legge 26 novembre 2021, n. 206. Ha riunito in un unico procedimento, regolato dagli artt. 473-bis.47 e seguenti del codice di procedura civile, le domande di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione della responsabilità genitoriale per i figli nati fuori dal matrimonio, e ha consentito di proporre separazione e divorzio nello stesso atto introduttivo (art. 473-bis.49). La sostanza della promessa è quindi stata adottata nel mandato, ma le nuove regole si applicano ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023 (inizialmente dopo il 30 giugno 2023), cioè dopo la fine del mandato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Riforma dell’intero sistema sull’esecuzione forzata oggi farraginoso e lento

Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022) ha modificato in più punti il processo di esecuzione forzata, attuando la delega della legge 26 novembre 2021, n. 206 (art. 1, comma 12): custode giudiziario nominato entro quindici giorni dal deposito della documentazione (art. 559 del codice di procedura civile), vendita diretta su istanza del debitore (artt. 568-bis e 569-bis), delega delle operazioni di vendita con almeno tre esperimenti di vendita entro un anno (art. 591-bis). Sono interventi mirati, non un rifacimento dell'intero sistema, e si applicano ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023 (inizialmente dopo il 30 giugno 2023), cioè dopo la fine del mandato. Già la legge 206/2021 (art. 1, comma 32) aveva modificato l'art. 543 sul pignoramento presso terzi, per i procedimenti instaurati dal 22 giugno 2022.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Modifica dell’articolo 2043 del codice civile al fine di precludere la possibilità per i malviventi e per i loro familiari di chiedere i danni

La legge 26 aprile 2019, n. 36 sulla legittima difesa (Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2019, in vigore dal 18 maggio 2019), approvata durante il governo Conte I, non ha modificato l'art. 2043 del codice civile ma ha aggiunto due commi all'art. 2044 (art. 7). Nei casi di legittima difesa domiciliare previsti dall'art. 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale la responsabilità di chi ha agito è esclusa, quindi il danneggiato non può chiedere il risarcimento. Nei casi di eccesso colposo per grave turbamento (art. 55, secondo comma, del codice penale) al danneggiato è dovuta solo un'indennità, fissata dal giudice in via equitativa. La regola riguarda solo questi casi, non chiunque subisca un danno mentre commette un reato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

revisione totale nel nuovo progetto di modifica dell’ordinamento penitenziario in via di approvazione in sede legislativa [...] ivi compreso il regime del 41 bis

Il governo Conte I non ha adottato lo schema di decreto principale sulla riforma dell'ordinamento penitenziario lasciato dal governo precedente e il 2 agosto 2018 ne ha approvato in via preliminare uno nuovo e più ridotto, divenuto il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123. Il 27 settembre 2018 ha approvato in via definitiva anche i decreti legislativi nn. 121 (detenuti minorenni) e 124 (vita detentiva e lavoro penitenziario), già approvati in via preliminare dal governo precedente il 22 febbraio 2018; i tre decreti, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2018, sono in vigore dal 10 novembre 2018. Rispetto al progetto del governo precedente è stata tolta la parte sulle misure alternative alla detenzione e sull'eliminazione di preclusioni e automatismi nell'accesso ai benefici. Il regime del 41-bis non è stato toccato: la legge delega lo faceva espressamente salvo («fermo restando») e i decreti non lo modificano. Il progetto è stato quindi ridotto in modo rilevante, ma non sottoposto a una revisione totale.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteambiente

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Amianto: si deve prevedere un nuovo censimento su base regionale degli edifici a rischio e concedere incentivi che ne permettano la rimozione e lo smaltimento.

Non risulta un nuovo censimento regionale degli edifici con amianto. Il governo Conte I ha introdotto un incentivo che copre anche la rimozione dell'amianto, ma solo per gli edifici pubblici: la legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 156-161) ha previsto un credito d'imposta del 65 per cento sulle donazioni in denaro per interventi di bonifica ambientale su edifici e terreni pubblici, «compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici». Il decreto attuativo è stato adottato dal governo Draghi (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 febbraio 2022). L'incentivo non riguarda gli edifici privati. Nel 2019 il Ministero dell'ambiente ha inoltre assegnato, con il decreto direttoriale n. 307 del 1° agosto 2019, contributi per progettare bonifiche dall'amianto in edifici pubblici, a valere su un fondo già esistente (legge 221/2015, art. 56).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteambiente

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Interventi normativi per semplificare e tutelare maggiormente la gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali.

Il governo Conte I è intervenuto sui fanghi di depurazione con l'articolo 41 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Per l'uso dei fanghi in agricoltura la norma conferma i limiti dell'allegato IB del decreto legislativo 99/1992, che riguardano sei metalli pesanti, e fissa un limite per gli idrocarburi (C10-C40); la legge di conversione ha aggiunto limiti per altre sostanze (IPA, diossine e furani, PCB, toluene, selenio, berillio, arsenico, cromo totale e cromo VI). L'intervento riguarda solo l'uso agricolo e vale «nelle more di una revisione organica della normativa di settore», che i governi Conte I e Draghi non hanno adottato: il decreto legislativo 99/1992 è rimasto invariato. È quindi un intervento parziale e provvisorio sulla gestione dei fanghi.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteambiente

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Si considera prioritaria l’istituzione di un fondo nazionale per la transizione energetica, che sostenga cambiamenti concreti attraverso meccanismi premiali ed incentivi.

Non è stato istituito un fondo nazionale generale per la transizione energetica, ma due fondi limitati all'industria. Il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 (Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2019, art. 13), adottato dal governo Conte I, ha istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, alimentato con una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione (fino a 100 milioni nel 2020 e 150 milioni l'anno dal 2021) per la decarbonizzazione e l'efficienza energetica dell'industria, rinviando i criteri a decreti ministeriali. La legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 478-479), con il governo Draghi, ha istituito il Fondo per il sostegno alla transizione industriale, con 150 milioni di euro l'anno dal 2022, per agevolare gli investimenti delle imprese in efficienza energetica e riuso di materie prime; il decreto attuativo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo il 21 dicembre 2022. Il Fondo italiano per il clima (comma 488) finanzia invece interventi nei Paesi in via di sviluppo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

vanno adottate misure di semplificazione che consentano interventi rapidi ed efficaci [...] sulla base di un Piano Nazionale delle Bonifiche

Un Piano nazionale delle bonifiche non è stato adottato, ma sono state approvate semplificazioni e un piano per i siti orfani. Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (art. 37, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) ha semplificato le procedure di bonifica (certificazione anche a stralcio, interventi PNRR nei siti in bonifica). Il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (art. 17) ha previsto il Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani, adottato con il decreto ministeriale 4 agosto 2022 (Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2022). Restano fuori un piano nazionale complessivo e le bonifiche non orfane.

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