Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001
Detassazione e incentivi per richiamare i giovani laureati italiani che lavorano all'estero
Il Piano prometteva detassazione e incentivi per far rientrare i giovani laureati italiani che lavorano all'estero. Il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (art. 3), convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha reso imponibile solo per il 10 per cento, nell'anno del rientro e nei due successivi, il reddito dei ricercatori laureati che, dopo almeno due anni di ricerca all'estero presso università o centri di ricerca, venivano a lavorare in Italia, e lo ha escluso dall'IRAP. La legge 4 novembre 2005, n. 230 (art. 1, comma 9) ha consentito alle università di coprire fino al 10 per cento dei posti di professore con la chiamata diretta di studiosi stranieri o italiani impegnati all'estero. Le due misure riguardano solo ricercatori e docenti: un'agevolazione fiscale più ampia per i lavoratori laureati che rientrano è arrivata con la legge 30 dicembre 2010, n. 238, dopo la fine dei governi valutati.
- Fonte: programma elettorale, Piano di governo, Agenda di governo, fase 1 "Entro il primo anno", punto 9 "New Economy" (piano_opere/fase1.pdf), p. 71
- Prova: Normattiva, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, art. 3 «Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero»: redditi imponibili per il 10 per cento ed esclusi dall'IRAP nell'anno del rientro e nei due successivi, per i ricercatori laureati con almeno due anni di attività di ricerca documentata all'estero
Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026