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Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrodestra

Casa delle Libertà, 2001

Principali partiti: Forza Italia, Alleanza Nazionale, Lega Nord, CCD-CDU, Nuovo PSI

Governi valutati: Governo Berlusconi II, Governo Berlusconi III

Il Piano era pubblicato in 51 file; l'impronta digitale si riferisce al testo completo ricomposto nell'ordine dell'indice. Le copie d'archivio del Piano sono del 2003-2005, quella del Contratto è del 2002.

  • 38 mantenute
  • 74 in parte
  • 80 non mantenute
  • 0 in corso
  • 6 non valutabili
Leggi le 217 promesse troppo generiche per essere verificate

111 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

74 schede

in partewelfare

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

sussidi economici famiglie con portatori di handicap

Il Piano prometteva sussidi economici alle famiglie con persone disabili. Non risulta un nuovo sussidio nazionale in denaro, ma nel mandato sono stati ampliati due sostegni economici. La legge 24 dicembre 2003, n. 350 (art. 3, comma 106) ha eliminato il requisito dei cinque anni di riconoscimento dell'handicap grave per accedere al congedo retribuito fino a due anni dei genitori che assistono un figlio disabile, durante il quale spetta un'indennità pari all'ultima retribuzione, entro un tetto annuo. La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (art. 1, comma 349) ha riscritto dal 2005 le agevolazioni per i carichi di famiglia: per ogni figlio con handicap la vecchia detrazione di 774,69 euro è stata sostituita da una deduzione di 3.700 euro, ed è stata introdotta una deduzione fino a 1.820 euro per le spese di assistenza personale delle persone non autosufficienti, anche se familiari non a carico. Sono misure fiscali e di sostegno al lavoro di cura, di importo contenuto, non i sussidi promessi.

Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026

in partewelfare

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Incrementare le pensioni di invalidità reale

Dal 1° gennaio 2002 la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (art. 38) ha garantito un reddito proprio di 516,46 euro al mese, cioè un milione di lire, anche agli invalidi civili totali, ai sordomuti e ai ciechi civili assoluti titolari di pensione e ai titolari di pensione di inabilità. La misura vale per chi ha almeno 60 anni e un reddito personale sotto 6.713,98 euro l'anno, con un limite più alto per i coniugati. Non copre quindi tutte le pensioni di invalidità. Per i più giovani e per chi supera i limiti di reddito non risultano aumenti nel mandato.

Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026

in partewelfare

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Predisporre un piano di riabilitazione continuativa

Il Piano sanitario nazionale 2003-2005, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003, supplemento ordinario n. 95), contiene il paragrafo 3.4 «Sviluppare la riabilitazione». Fissa come obiettivi la presa in carico immediata dei pazienti dopo la terapia intensiva, un «progetto riabilitativo personalizzato» e il funzionamento in rete di servizi ospedalieri, extraospedalieri, residenziali, semiresidenziali e domiciliari. Il paragrafo riguarda soprattutto i gravi traumatizzati e non indica misure, risorse o tempi per evitare che le persone con disabilità perdano le capacità acquisite. Non risulta un piano nazionale specifico di riabilitazione continuativa adottato nel mandato.

Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026

in parteinfrastrutture

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Sviluppare, ammodernare ed equilibrare l'impiantistica sportiva [...] anche attraverso il rafforzamento dell'Istituto per il Credito Sportivo

Il Piano prometteva di sviluppare e ammodernare l'impiantistica sportiva, anche rafforzando l'Istituto per il Credito Sportivo. La legge finanziaria per il 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 90, commi 12-16) ha istituito presso l'Istituto un Fondo di garanzia per i finanziamenti destinati alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura e all'acquisto di impianti sportivi, gestito dall'Istituto in gestione separata e alimentato con una quota dei premi del CONI non riscossi. Non risultano altri atti del governo che abbiano rafforzato l'Istituto nel mandato, come un aumento del suo fondo di dotazione.

Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026

in partesicurezza

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

forze dell'ordine meglio equipaggiate e meglio pagate

Il Piano prometteva forze dell'ordine meglio equipaggiate e meglio pagate. Sul trattamento economico il governo ha recepito il contratto del quadriennio 2002-2005 (biennio economico 2002-2003) con il d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 e ha introdotto con il d.lgs. 30 maggio 2003, n. 193 i parametri stipendiali per il personale non dirigente delle forze di polizia e delle forze armate. La legge finanziaria 2004 (legge 350/2003, art. 3, comma 155) ha stanziato 73 milioni di euro per il 2004, 118 per il 2005 e 122 dal 2006 per il riordino delle carriere del personale non direttivo delle forze armate e di polizia, ma alla fine del 2005 le norme di riordino non erano ancora state approvate. Sull'equipaggiamento l'unico atto specifico trovato è il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45 (art. 5), che mantiene in bilancio le somme non spese per l'ammodernamento dei mezzi delle forze di polizia. Non risultano dati pubblici che confrontino retribuzioni e dotazioni prima e dopo il mandato: la promessa risulta attuata solo in parte.

Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026

in partesicurezza

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Ogni anno, le Regioni, dopo un'analisi congiunta con sindacati e imprese, definiscono le possibilità di accoglienza

Il Piano di governo voleva che ogni anno le Regioni, dopo un'analisi con sindacati e imprese, definissero le possibilità di accoglienza degli immigrati. La legge 30 luglio 2002, n. 189 (Bossi-Fini) ha lasciato la decisione al governo centrale: le quote annuali di ingresso sono fissate con decreto del Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza unificata (art. 3, comma 4, del testo unico sull'immigrazione). È il caso del decreto del 14 febbraio 2006 sui flussi di quell'anno. La stessa legge ha però dato alle Regioni un ruolo: entro il 30 novembre di ogni anno possono inviare alla Presidenza del Consiglio un rapporto con le previsioni sui flussi sostenibili nei tre anni successivi, in base alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo (art. 21, comma 4-ter). Le Regioni danno quindi indicazioni, ma non definiscono le quote.

Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026

in partesicurezza

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Il Governo deve stanziare aiuti finanziari condizionati a programmi concreti e sospendere gli aiuti ai Paesi che non reprimono adeguatamente l'emigrazione clandestina

La legge 30 luglio 2002, n. 189 (Bossi-Fini), art. 1, commi 2 e 3, collega gli aiuti alla collaborazione dei Paesi di origine. Nel definire e rivedere i programmi bilaterali di cooperazione e di aiuto con Paesi non europei si deve tenere conto della collaborazione nel prevenire i flussi illegali. Se i governi interessati non adottano misure contro il rientro illegale degli espulsi, «si può procedere alla revisione» dei programmi. La norma consente quindi di condizionare e rivedere gli aiuti, ma non impone la sospensione, e non risultano sospensioni effettive di aiuti decise nel mandato.

Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026

in partesicurezza

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Creazione di una banca dati per l'identificazione attraverso le impronte digitali

La legge 30 luglio 2002, n. 189 ha stabilito che lo straniero che chiede il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici (commi 2-bis e 4-bis aggiunti all'art. 5 del testo unico sull'immigrazione). Da allora le impronte di tutti gli stranieri che chiedono il permesso sono raccolte per legge. Una banca dati per l'identificazione con le impronte digitali esisteva però già: secondo la Polizia di Stato, il sistema automatico di identificazione AFIS è stato realizzato presso il Servizio Polizia scientifica dal 1995. Non risultano atti del governo che abbiano creato una nuova banca dati: la legge ha esteso la raccolta delle impronte.

Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

prevedendo che la stessa attività istruttoria possa svolgersi senza il suo coinvolgimento

Il governo ha riformato il processo solo per le controversie societarie. Il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (in vigore dal 1° gennaio 2004) ha introdotto un rito in cui la fase iniziale si svolge tra le parti: gli avvocati si scambiano gli atti difensivi, in cui possono formulare le richieste di prova e produrre documenti (art. 6), e notificano l'istanza di fissazione dell'udienza (art. 8); il giudice interviene dopo. L'assunzione delle prove è invece rimasta al giudice: l'art. 16 la affida al tribunale in composizione collegiale, che può delegarla a un suo componente. Il codice di procedura civile, per le cause ordinarie, non è stato riformato in questo senso nel mandato.

Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Abrogazione di quei reati la cui offensività non è più percepita come tale dalla società

Il Piano non elencava i reati da abrogare, ma indicava il criterio dell'offensività «non più percepita» dalla società. Nel mandato non risulta una legge generale di depenalizzazione. La legge 24 febbraio 2006, n. 85 (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006), sui reati di opinione, ha abrogato alcuni delitti del codice penale (articoli 269, 272, 279, 292-bis, 293 e 406, tra cui la propaganda e l'apologia sovversiva) e ha sostituito la reclusione con la multa per altri, come il vilipendio della bandiera (art. 292) e quello delle istituzioni costituzionali (art. 290). L'intervento segue il criterio del Piano, ma riguarda una sola materia.

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in partegiustizia

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Misure sui termini e sulle impugnazioni per assicurare la ragionevole durata

Il Piano prometteva misure sui termini e sulle impugnazioni per assicurare la ragionevole durata dei processi penali. La legge 20 febbraio 2006, n. 46 (in vigore dal 9 marzo 2006) ha limitato l'appello contro le sentenze di proscioglimento, ammesso ormai solo in presenza di una nuova prova decisiva. La legge 5 dicembre 2005, n. 251 ha cambiato la disciplina della prescrizione, cioè i termini entro cui il reato si estingue, insieme a quella della recidiva e delle attenuanti. Nel mandato non risulta invece una revisione dei termini del processo penale. La promessa è stata quindi attuata solo in parte.

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in partegiustizia

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Riduzione dell'area riservata alla pena detentiva, ricorso alla pena pecuniaria e revisione del sistema sanzionatorio

Il Piano prometteva di ridurre l'area della pena detentiva, di ricorrere di più alla pena pecuniaria e di rivedere il sistema sanzionatorio. Nel mandato sono state approvate alcune misure in questa direzione. La legge 1° agosto 2003, n. 207 ha sospeso l'ultima parte della pena detentiva, fino a due anni, per i condannati che ne avevano scontato almeno metà, una sola volta e con alcune esclusioni. La legge 24 febbraio 2006, n. 85 (art. 11) ha sostituito la reclusione con la multa per il vilipendio della Repubblica e della nazione e per l'oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario. La legge 5 dicembre 2005, n. 251 (art. 7) ha previsto la detenzione domiciliare per i condannati con più di settant'anni, con alcune esclusioni. La stessa legge ha però aumentato altre pene, per esempio quella per la partecipazione ad associazione mafiosa da 3-6 a 5-10 anni, e ha limitato i benefici per i recidivi. Il progetto di nuovo codice penale della commissione ministeriale presieduta da Carlo Nordio non è diventato legge e non è stata approvata una revisione organica del sistema sanzionatorio.

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in partegiustizia

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Collocazione fuori dal “comparto ministeri” del personale civile delle carceri e restituzione al direttore del carattere di figura “unica”

Il Piano prometteva di collocare il personale civile delle carceri fuori dal comparto ministeri e di restituire al direttore il carattere di figura unica. La legge 27 luglio 2005, n. 154 ha delegato il governo a creare una carriera dirigenziale penitenziaria per direttori di istituto, direttori di ospedale psichiatrico giudiziario e direttori di servizio sociale, con rapporto di diritto pubblico e un procedimento negoziale proprio. Il d.lgs. 15 febbraio 2006, n. 63 ha attuato la delega: la carriera è unitaria e il dirigente responsabile dell'istituto coordina anche il personale di polizia penitenziaria. La riforma riguarda solo il personale direttivo e dirigenziale: il resto del personale civile è rimasto nelle aree funzionali del contratto dei ministeri, alle quali lo stesso decreto fa riferimento per i concorsi.

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in partegiustizia

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Ogni anno il Ministro della Giustizia e il Ministro degli Interni presenteranno al Parlamento una relazione

Il Ministro dell'interno presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, ma l'obbligo è previsto già dall'art. 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Per la giustizia, la legge 25 luglio 2005, n. 150 (art. 2, comma 29) ha riscritto l'art. 86 dell'ordinamento giudiziario: entro venti giorni dall'inizio di ogni anno giudiziario il Ministro rende comunicazioni alle Camere sull'amministrazione della giustizia e sui programmi legislativi del governo. Il 18 gennaio 2006 il Ministro ha reso alla Camera le comunicazioni previste dalla nuova norma, seguite dal voto di una risoluzione. Non è stata invece istituita una sessione unica su sicurezza e giustizia, con una relazione dei due ministri sul lavoro di procure, tribunali e forze dell'ordine.

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in partegiustizia

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Si prevede un organismo ad hoc, a maggiore garanzia dei magistrati, l'obbligatorietà dell'azione disciplinare, la tipicizzazione degli illeciti

Il decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, adottato in attuazione della legge delega 25 luglio 2005, n. 150 e in vigore dal 5 aprile 2006, ha elencato gli illeciti disciplinari dei magistrati (articoli 2-4) e ha stabilito che il procuratore generale presso la Cassazione «ha l'obbligo di esercitare l'azione disciplinare» (art. 14, comma 3). Il Piano prometteva anche un organismo ad hoc per la materia disciplinare. Il decreto non lo ha creato: i procedimenti sono rimasti alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura (art. 17). Sono dunque attuati due punti su tre.

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in partegiustizia

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Separazione giudici-pubblici ministeri. Immissione dei magistrati in due ruoli distinti dopo un percorso iniziale comune

La legge delega 25 luglio 2005, n. 150 ha riformato l'ordinamento giudiziario e il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 ne ha attuato la parte su accesso e funzioni dei magistrati. La riforma ha distinto le funzioni giudicanti da quelle requirenti: nella domanda per il concorso, che resta unico, il candidato sceglie se accedere ai posti di giudice o di pubblico ministero; il passaggio all'altra funzione è consentito solo entro il terzo anno di esercizio delle prime funzioni, con un concorso per titoli, un corso di formazione e l'assegnazione in un altro distretto, e poi è escluso. Non ha però istituito due ruoli distinti: i magistrati restano in un unico ruolo, con un solo Consiglio superiore della magistratura. Il decreto prevedeva che le sue norme avessero effetto dal novantesimo giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2006, quindi dopo la fine del mandato. Il governo successivo ne ha sospeso l'efficacia (legge 24 ottobre 2006, n. 269) e lo ha poi modificato con la legge 30 luglio 2007, n. 111.

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in parteistruzione

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Le famiglie devono poter scegliere liberamente la scuola [...] attraverso l'introduzione del “buono scuola” che sostenga soprattutto le famiglie meno abbienti

Il Piano prometteva un «buono scuola» per la libera scelta della scuola, a sostegno soprattutto delle famiglie meno abbienti. La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (art. 2, comma 7) ha previsto un contributo alle famiglie per le spese di frequenza delle scuole paritarie, fino a 30 milioni di euro l'anno dal 2003 al 2005. La legge finanziaria 2004 (legge 350/2003, art. 3, comma 94) ha introdotto un limite di reddito per ottenerlo, poi abrogato dal decreto-legge 35/2005. La stessa legge finanziaria 2004 (comma 111) aveva destinato al buono scuola fino a 100 milioni l'anno dal Fondo per le politiche sociali, ma la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma con la sentenza n. 423 del 2004.

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in parteistruzione

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Riconoscimento di un ruolo molto più ampio [...] alle singole Università nelle decisioni sul riordino della struttura delle lauree

Il Piano prometteva un ruolo molto più ampio alle singole università nelle decisioni sul riordino della struttura delle lauree. Il decreto del ministro dell'istruzione 22 ottobre 2004, n. 270 (GU n. 266 del 12 novembre 2004) ha sostituito il regolamento sull'autonomia didattica del 1999 (decreto 3 novembre 1999, n. 509) e ha ristretto la parte dei crediti che i decreti ministeriali sulle classi possono riservare. Il decreto del 1999 consentiva di riservare fino al 66 per cento dei crediti, distribuiti fra sei tipi di attività; quello del 2004 consente di riservare solo crediti delle attività di base e caratterizzanti, fino al 50 per cento per le lauree e al 40 per cento per le lauree magistrali, salvo i corsi che danno accesso alle professioni. Restano però al ministero le classi, gli obiettivi formativi qualificanti e i crediti minimi, e i decreti sulle nuove classi sono stati adottati solo il 16 marzo 2007, dopo la fine dei governi valutati. L'autonomia degli atenei è stata ampliata, ma le decisioni sulla struttura delle lauree sono rimaste in larga parte al ministero.

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in parteistruzione

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Incentivazioni di tipo economico per le Università i cui centri di ricerca dimostrino valori di eccellenza scientifica a livello internazionale

Il governo ha finanziato centri di ricerca universitari selezionati per qualità, ma non ha introdotto un incentivo stabile per gli atenei d'eccellenza. Con il decreto ministeriale 23 novembre 2001, n. 245 il ministero ha avviato il cofinanziamento dei centri di eccellenza della ricerca per il 2001, un programma nato nel 2000. Con il decreto 17 ottobre 2003, n. 193 ha ammesso al cofinanziamento 11 centri di dieci atenei, valutati da una commissione con revisori anonimi, per 17,4 milioni di euro complessivi. Si trattava di progetti di nuovi centri scelti su bando, non di un premio agli atenei in base all'eccellenza internazionale già dimostrata. Una quota del fondo di finanziamento ordinario legata alla qualità della ricerca è stata introdotta solo con il decreto-legge 180/2008.

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in parteeconomia

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Legge Tremonti Per rilanciare lo sviluppo con la detassazione degli investimenti e delle nuove assunzioni di lavoratori

Il Piano annunciava una legge Tremonti per detassare gli investimenti e le nuove assunzioni. La legge 18 ottobre 2001, n. 383 (art. 4, la cosiddetta Tremonti-bis) ha escluso dall'imposizione il 50 per cento degli investimenti in beni strumentali eccedenti la media dei cinque periodi d'imposta precedenti, ma non prevede incentivi alle assunzioni. Per le assunzioni il governo non ha introdotto una nuova detassazione: esisteva già il credito d'imposta della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 7), pari a 800.000 lire al mese per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato. Il decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209 lo ha limitato per il secondo semestre del 2002, e la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (art. 63) lo ha prorogato fino al 2006 riducendone l'importo a 100 euro, o 150 per gli assunti sopra i 45 anni, entro un limite di spesa di 125 milioni di euro l'anno. La scheda corrispondente di «Il conto», che riguarda solo il reinvestimento degli utili d'impresa, è «mantenuta»; qui la promessa comprendeva anche le assunzioni.

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in partelavoro

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Contratto di lavoro europeo Per convergere con l'Europa in materia di contratti di lavoro, garanzie, flessibilità, mobilità, partecipazione

Il Piano prometteva una riforma dei contratti di lavoro per avvicinarli all'Europa in termini di garanzie, flessibilità, mobilità e partecipazione. Sulla flessibilità e sulla mobilità il governo ha agito: il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 ha recepito la direttiva europea sul lavoro a tempo determinato, e la legge delega 14 febbraio 2003, n. 30 con il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ha introdotto la somministrazione di lavoro, il lavoro intermittente, il lavoro a progetto e il lavoro ripartito. Sulle garanzie l'intervento è stato limitato: il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 ha aumentato l'indennità di disoccupazione solo per il 2005 e il 2006, e non risulta approvata una riforma complessiva degli ammortizzatori sociali. Sulla partecipazione dei lavoratori c'è solo il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188, che recepisce la direttiva sulla Società europea.

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in partefisco

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Per riportare nella legalità, in base ad un preciso e conveniente piano di “rientro”, una parte rilevante dell'economia

Il piano di emersione è stato adottato: la legge 18 ottobre 2001, n. 383 ha consentito agli imprenditori di far emergere il lavoro irregolare con una dichiarazione di emersione. Per tre periodi d'imposta l'aumento di reddito dichiarato era tassato con un'imposta sostitutiva di Irpef, Irpeg e Irap del 10, 15 e 20 per cento, con una contribuzione sostitutiva dell'8, 10 e 12 per cento sui redditi di lavoro emersi. I termini sono stati poi prorogati e il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, ha affidato a comitati provinciali i piani di emersione progressiva. I risultati sono stati modesti: rispondendo a un'interrogazione alla Camera il 18 marzo 2003, il governo ha riferito che la fase di emersione progressiva si era chiusa con circa 900 piani individuali, e ha indicato come possibile effetto indiretto della campagna oltre 270.000 nuove posizioni lavorative, senza poterle attribuire con certezza all'emersione. Il piano promesso è stato quindi attuato, ma non risulta che abbia riportato nella legalità una parte rilevante dell'economia.

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in partelavoro

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Per realizzare “portali” su cui domanda ed offerta di lavoro si incrocino liberamente senza l'intermediazione degli uffici di collocamento

Il Piano prometteva «portali» in cui domanda e offerta di lavoro si incrociassero senza passare dagli uffici di collocamento. Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (artt. 15 e 16) ha istituito la borsa continua nazionale del lavoro, un sistema telematico di nodi regionali aperto a lavoratori, imprese e operatori pubblici e privati. Il decreto ministeriale 13 ottobre 2004 (GU n. 262 dell'8 novembre 2004) ne ha fissato standard tecnici e flussi informativi. Il 29 ottobre 2005 la Regione Siciliana ha annunciato di aver firmato la convenzione per aderire, con una fase sperimentale in partenza nei giorni successivi e l'entrata a regime prevista entro la fine dell'anno. Non si è potuto verificare che la borsa fosse pienamente operativa in tutto il Paese prima della fine del mandato.

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in parteeconomia

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Detassazione del “venture capital”

L'Agenda del Piano prevedeva la detassazione del venture capital entro il primo anno di governo, cioè entro l'11 giugno 2002. Entro quella data non risultano atti del governo in materia. Con l'articolo 12 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 il governo ha ridotto dal 12,5 al 5 per cento l'imposta sostitutiva sui fondi e sulle società di investimento che investono almeno due terzi dell'attivo in azioni quotate di piccole e medie società. La Banca d'Italia lo descrive come un primo passo verso incentivi fiscali al venture capital, rivolto però solo a un segmento del settore; nel 2005 la Commissione europea l'ha giudicato un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune. Dal 2004 la riforma dell'imposta sulle società (decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344) ha reso in larga parte esenti le plusvalenze su partecipazioni realizzate dalle società, ma si tratta di una regola generale, non di una misura per il venture capital. Incentivi fiscali specifici per il finanziamento delle nuove imprese sono stati introdotti nel 2008 e nel 2011.

Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026