Programma 1996 · valutata sul governo Prodi I · 6 dicembre 1995
prevedere meccanismi che favoriscano per talune attività l'incontro diretto tra domanda e offerta e liste di prenotazione nei paesi di provenienza
Il testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in vigore dal 2 settembre 1998), che ha raccolto le norme della legge 6 marzo 1998, n. 40, prevedeva nel testo originario all'art. 21 strumenti per far incontrare domanda e offerta di lavoro prima dell'ingresso. Il comma 5 consentiva alle intese bilaterali di prevedere che i lavoratori stranieri si iscrivessero in apposite liste nei paesi di provenienza, indicando qualifiche e mansioni. Il comma 7 affidava al regolamento l'istituzione di un'anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri. L'art. 22 permetteva al datore di lavoro che non conosceva direttamente il lavoratore di chiedere l'autorizzazione per persone iscritte in quelle liste. La disciplina è entrata in vigore durante il governo Prodi I.
- Fonte: programma elettorale, Tesi n. 77 "Governare l'immigrazione"
- Prova: D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 21, testo originario: liste dei lavoratori stranieri nei paesi di provenienza previste dalle intese bilaterali (comma 5) e anagrafe informatizzata delle offerte e richieste di lavoro (comma 7) (GU n. 191 del 18 agosto 1998, S.O.; Normattiva)
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