Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995
Sottoporre a valutazione di impatto ambientale tutti gli impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi, le discariche per i rifiuti urbani [...] superiore alle 25000 tonnellate
La valutazione di impatto ambientale di competenza delle regioni era stata disciplinata dal DPR 12 aprile 1996, un atto di indirizzo adottato dal governo Dini prima del mandato e pubblicato nella GU n. 210 del 7 settembre 1996. Nel mandato il decreto del Presidente del Consiglio 3 settembre 1999 (GU n. 302 del 27 dicembre 1999) ne ha riscritto le categorie sui rifiuti. Sono sottoposti a VIA tutti gli impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi, gli impianti di incenerimento o trattamento di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 100 tonnellate al giorno e le discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità superiore a 100.000 metri cubi. Per gli impianti più piccoli, come le discariche sotto questa soglia e gli inceneritori di rifiuti urbani oltre 10 tonnellate al giorno, è prevista una verifica preliminare che decide se serve la VIA. Per i rifiuti pericolosi la promessa è realizzata; per discariche e inceneritori le soglie sono espresse in modo diverso dalle 25.000 tonnellate del programma e sotto soglia la VIA non è obbligatoria.
- Fonte: programma elettorale, Tesi n. 63 "Rifiuti: uscire dall'emergenza e dall'illegalità"
- Prova: Testo del decreto del Presidente del Consiglio 3 settembre 1999 (GU n. 302 del 27 dicembre 1999), atto di indirizzo e coordinamento che modifica il DPR 12 aprile 1996 sulla VIA: art. 3 sostituisce le lettere i)-o) dell'allegato A (impianti per rifiuti pericolosi, inceneritori e impianti di trattamento oltre 100 t/giorno, discariche oltre 100.000 m3) e le lettere r)-u) dell'allegato B. Stesso articolo sulla Gazzetta Ufficiale: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=3&art.versione=1&art.codiceRedazionale=99A11028&art.dataPubblicazioneGazzetta=1999-12-27&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0
Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026