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Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrosinistra

L'Ulivo, 1996

Principali partiti: Partito Democratico della Sinistra, Partito Popolare Italiano, Rinnovamento Italiano, Federazione dei Verdi, Socialisti Italiani

Governi valutati: Governo Prodi I, Governo D'Alema I, Governo D'Alema II, Governo Amato II

La copia d'archivio è del 1998; il testo porta la data del 6 dicembre 1995.

  • 82 mantenute
  • 79 in parte
  • 88 non mantenute
  • 0 in corso
  • 1 non valutabile
Leggi le 391 promesse troppo generiche per essere verificate

59 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

79 schede

in parteambiente

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Sottoporre a valutazione di impatto ambientale tutti gli impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi, le discariche per i rifiuti urbani [...] superiore alle 25000 tonnellate

La valutazione di impatto ambientale di competenza delle regioni era stata disciplinata dal DPR 12 aprile 1996, un atto di indirizzo adottato dal governo Dini prima del mandato e pubblicato nella GU n. 210 del 7 settembre 1996. Nel mandato il decreto del Presidente del Consiglio 3 settembre 1999 (GU n. 302 del 27 dicembre 1999) ne ha riscritto le categorie sui rifiuti. Sono sottoposti a VIA tutti gli impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi, gli impianti di incenerimento o trattamento di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 100 tonnellate al giorno e le discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità superiore a 100.000 metri cubi. Per gli impianti più piccoli, come le discariche sotto questa soglia e gli inceneritori di rifiuti urbani oltre 10 tonnellate al giorno, è prevista una verifica preliminare che decide se serve la VIA. Per i rifiuti pericolosi la promessa è realizzata; per discariche e inceneritori le soglie sono espresse in modo diverso dalle 25.000 tonnellate del programma e sotto soglia la VIA non è obbligatoria.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in parteinfrastrutture

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Il lancio di un piano di opere di "pubblica utilità" [...] miri al restauro, alla manutenzione, al recupero territoriale e urbano

Il governo ha promosso programmi di riqualificazione urbana, ma non un piano nazionale di opere di pubblica utilità rivolto al restauro, alla manutenzione e al recupero come descritto dal programma. Il decreto del ministro dei Lavori pubblici 8 ottobre 1998 (GU n. 278 del 27 novembre 1998) ha promosso i programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST). Con il decreto del 19 aprile 2000 (GU n. 136 del 13 giugno 2000) sono stati ammessi al finanziamento 48 programmi, poi altri 2 con il decreto del 14 dicembre 2000 e altri 28 con il decreto del 28 marzo 2001. La legge finanziaria 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 145, comma 32) ha stanziato 30 miliardi di lire per il 2001, 205 per il 2002 e 295 per il 2003 per i programmi di riqualificazione urbana. Gli interventi riguardano però programmi selezionati con bando, e non risulta un piano complessivo di restauro e manutenzione.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in parteistruzione

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Istituzione di agenzie indipendenti e rafforzamento degli strumenti legislativi esistenti per lo sviluppo e la valutazione della qualità del sistema formativo

Il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258 (governo D'Alema I) ha trasformato il Centro europeo dell'educazione nell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INValSI), con compiti di valutazione di efficienza ed efficacia del sistema scolastico. La legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 2, ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, con autonomia operativa. L'INValSI è vigilato dal Ministero e il Comitato opera con autonomia operativa: non sono agenzie indipendenti in senso pieno.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in parteistruzione

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

innalzamento a 10 anni della durata dell'obbligo scolastico, rispetto agli attuali 8 anni, con diritto formativo fino a 18 anni

La legge 20 gennaio 1999, n. 9 (governo D'Alema I) ha elevato l'obbligo di istruzione da otto a dieci anni dall'anno scolastico 1999-2000, ma in prima applicazione, fino a un riordino generale del sistema scolastico, ne ha fissato la durata a nove anni. La legge 10 febbraio 2000, n. 30, che ha riordinato i cicli, ha poi fissato l'obbligo scolastico dal sesto al quindicesimo anno di età, cioè sempre nove anni. Il diritto-dovere alla formazione fino a 18 anni è stato introdotto dall'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, in modo progressivo dal 1999-2000. Nel mandato l'obbligo di istruzione è dunque salito a nove anni, non a dieci.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in parteistruzione

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Correzione e miglioramento della riforma della scuola elementare (Legge 148/90). In particolare, un impegno a realizzare l'unitarietà dell'insegnamento

La promessa era correggere e migliorare la riforma della scuola elementare della legge 5 giugno 1990, n. 148, in particolare realizzando l'unitarietà dell'insegnamento. Il regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche (d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275) ha abrogato dal 1° settembre 2000 le norme del testo unico della scuola (d.lgs. 297/1994) che riprendevano la legge del 1990 sui moduli organizzativi di tre docenti su due classi (art. 121) e buona parte delle regole sulla programmazione didattica (art. 128), lasciando l'organizzazione alle scuole. È rimasta la contitolarità della classe tra i docenti del modulo (art. 128, c. 4). Non risultano atti dei governi valutati che abbiano disciplinato in modo specifico l'unitarietà dell'insegnamento. La legge 10 febbraio 2000, n. 30 sul riordino dei cicli, in vigore dal 9 marzo 2000, prevedeva una scuola di base di sette anni con un «percorso educativo unitario», ma ne affidava l'attuazione a un programma quinquennale e a regolamenti successivi; è stata abrogata dalla legge 28 marzo 2003, n. 53.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partelavoro

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

L'introduzione di un moderno sistema di apprendistato (da costruirsi ex-novo rispetto all'attuale istituto)

La legge 24 giugno 1997, n. 196 (art. 16) ha riformato l'apprendistato: consentito in tutti i settori ai giovani dai 16 ai 24 anni (26 nelle aree degli obiettivi 1 e 2 dei fondi strutturali europei), con durata da 18 mesi a 4 anni, formazione esterna all'azienda obbligatoria per ottenere gli sgravi contributivi (normalmente almeno 120 ore medie l'anno) e agevolazioni sperimentali per i tutori. La legge 17 maggio 1999, n. 144 (art. 68) ha inserito l'apprendistato tra i canali per assolvere l'obbligo formativo fino ai 18 anni. L'istituto non è stato però costruito ex novo: l'art. 16 modifica la legge 25/1955, abrogandone solo due norme, e non estende l'apprendistato ai livelli professionali medio-alti né prevede diplomi come indicato dal programma.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in parteistruzione

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

istituire un sistema di valutazione dei risultati delle strutture, gestito da una Agenzia che sia soggetto terzo rispetto a governo e autonomie universitarie

La promessa chiedeva un sistema di valutazione delle università gestito da un'agenzia terza rispetto a governo e atenei. La legge 19 ottobre 1999, n. 370 ha riordinato la valutazione: nuclei di valutazione obbligatori in ogni ateneo (art. 1) e un Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario di nove membri, al posto del precedente Osservatorio (art. 2). Il Comitato ha autonomia operativa e i suoi membri sono nominati sentite le Commissioni parlamentari, ma la nomina spetta al ministro, il programma annuale di valutazioni esterne è approvato dal ministro e il Comitato svolge anche compiti consultivi su sua richiesta. Non è dunque l'agenzia terza promessa.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in parteistruzione

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

il legislatore delibera il principio del numero programmato per tutta l'istituzione universitaria

La promessa chiedeva che il legislatore adottasse il principio del numero programmato per l'intero sistema universitario. La legge 2 agosto 1999, n. 264 (G.U. n. 183 del 6 agosto 1999) programma a livello nazionale gli accessi a medicina e chirurgia, veterinaria, odontoiatria, architettura, alle professioni sanitarie, a scienze della formazione primaria e ad alcune scuole di specializzazione, oltre che ai corsi di nuova istituzione (art. 1). Prevede inoltre che le università programmino gli accessi ai corsi che richiedono laboratori ad alta specializzazione, sistemi informatici o posti-studio personalizzati, o con tirocinio obbligatorio (art. 2). La stessa legge vieta di introdurre altri corsi ad accesso programmato oltre a quelli previsti (art. 4, comma 2): la programmazione riguarda quindi solo i corsi elencati e non tutta l'istituzione universitaria.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in parteistruzione

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Riformare le modalità di selezione dei docenti, separando i posti (lasciati alle decisioni autonome delle università) dalla certificazione delle capacità dei candidati

La legge 3 luglio 1998, n. 210 (Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 1998) ha trasferito alle università le procedure per coprire i posti di professore e di ricercatore e le nomine; le modalità sono state fissate dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390. Per i professori la commissione di ogni valutazione comparativa propone fino a due idonei per posto: l'università che ha bandito il posto può nominarne uno o nessuno, e gli idonei possono essere chiamati anche da altre università entro tre anni. La legge ha quindi lasciato agli atenei la scelta dei posti e ha in parte distinto il giudizio di idoneità dal singolo posto, ma l'idoneità resta legata a una procedura bandita per un posto e limitata a due candidati: non è stata istituita una certificazione delle capacità separata dai posti.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in parteistruzione

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

facendo in modo che le risorse finanziarie dello Stato siano distribuite tra gli atenei [...] sulla base di criteri di produttività scientifica e didattica

La promessa era che le risorse dello Stato fossero distribuite tra gli atenei in base a produttività scientifica e didattica, qualità dei servizi ed efficienza. Il fondo di finanziamento ordinario aveva già una quota di riequilibrio dalla legge 537/1993. Durante i governi valutati la quota è stata ripartita con decreti ministeriali annuali e, dal 1998, con un nuovo modello dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario: 55% sulla domanda di formazione, 20% sui risultati della formazione e 25% su quelli della ricerca. La componente di ricerca non è mai stata applicata per mancanza di indicatori, e il riparto si è basato per il 70% sugli studenti e per il 30% sui risultati della didattica. Inoltre la quota di riequilibrio valeva solo tra il 7,0% (1997) e l'8,5% (2001) del fondo: il resto restava ripartito sulla spesa storica.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partelavoro

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

rimuovere i vincoli all'esercizio in forma associata delle professioni e alla mobilità sia nazionale che internazionale

L'art. 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (governo Prodi I) ha abrogato l'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, che vietava di costituire società di assistenza e consulenza professionale in forma diversa dallo studio associato. Il decreto che doveva fissare i requisiti per l'esercizio in forma societaria non è stato emanato, dopo il parere negativo del Consiglio di Stato. Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (governo Amato II) ha disciplinato lo stabilimento in Italia degli avvocati di altri Paesi dell'Unione europea e ha istituito la società tra avvocati, ma solo per quella professione. Per le altre professioni la rimozione dei vincoli è rimasta incompiuta: la legge del 1939 è stata abrogata del tutto solo nel 2011.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partelavoro

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

la flessibilità intertemporale dei tempi di lavoro, prevedendo a tale scopo un Fondo Nazionale per la riorganizzazione degli orari di lavoro

La legge 24 giugno 1997, n. 196 (art. 13) ha permesso ai contratti collettivi di calcolare l'orario normale come media su un periodo fino a un anno e ha previsto incentivi contributivi alla riduzione e rimodulazione degli orari, nei limiti delle risorse del Fondo per l'occupazione. La legge 8 marzo 2000, n. 53 (art. 9) ha destinato, nello stesso Fondo, fino a 40 miliardi di lire l'anno dal 2000 a contributi per le aziende che applicano accordi sulla flessibilità degli orari a favore dei genitori; per l'annualità 2001 sono stati approvati i primi 13 progetti. Non è stato però istituito un fondo nazionale autonomo per la riorganizzazione degli orari di lavoro: si tratta di quote di un fondo esistente, con finalità più ristrette. La promessa è attuata in parte.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partelavoro

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

specifiche incentivazioni per favorire il reingresso al lavoro delle persone ultraquarantenni e in particolare delle donne con figli

La legge 24 giugno 1997, n. 196 (art. 13, comma 4, governo Prodi I) ha previsto uno sgravio contributivo maggiorato per i contratti a tempo parziale con lavoratrici che rientrano nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività, da definire con decreto ministeriale. Il decreto interministeriale 12 aprile 2000 ha concesso sgravi per le assunzioni a tempo parziale e indeterminato, considerando a parte le donne con figli minori. La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 7, governo Amato II) ha introdotto un credito d'imposta per l'assunzione stabile di persone con almeno 25 anni senza lavoro a tempo indeterminato da almeno due anni. Non risultano invece incentivi riservati alle persone sopra i quarant'anni.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partewelfare

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

messa a punto di opportuni incentivi alle famiglie per rendere effettivo il diritto dell'anziano a restare nel proprio nucleo familiare

La legge quadro 8 novembre 2000, n. 328 (governo Amato II) ha previsto una quota annuale del Fondo nazionale per le politiche sociali per i servizi agli anziani non autosufficienti, per favorirne l'autonomia e sostenere la famiglia nell'assistenza domiciliare (art. 15). Ha inoltre dato priorità a prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici economici, per le famiglie che curano anziani (art. 16). La legge 21 novembre 2000, n. 342 (art. 30) ha reso deducibili, fino a 3 milioni di lire, i contributi versati per gli addetti all'assistenza personale o familiare, una misura non riservata agli anziani. Il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003, adottato con DPR 3 maggio 2001, ha fissato come obiettivo la permanenza degli anziani a casa. L'attuazione concreta dei benefici economici è però rimessa a regioni ed enti locali, e non risultano incentivi nazionali specifici per le famiglie che tengono l'anziano in casa.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partewelfare

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

istituire una funzione di osservazione a livello nazionale collegata a osservatori territoriali sulla condizione degli anziani e sulle politiche sociali

La promessa era istituire a livello nazionale una funzione di osservazione, collegata a osservatori territoriali, sulla condizione degli anziani e sulle politiche sociali, per il monitoraggio necessario a programmare gli interventi. La legge 8 novembre 2000, n. 328, legge quadro sui servizi sociali, prevede all'art. 21 un sistema informativo dei servizi sociali istituito da Stato, Regioni, Province e Comuni, per conoscere i bisogni sociali e disporre dei dati necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, e una commissione tecnica nominata dal Ministro per la solidarietà sociale per definirne il modello. Il sistema riguarda le politiche sociali in generale: non risultano atti dei governi valutati che abbiano istituito un osservatorio dedicato alla condizione degli anziani.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partewelfare

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Estendere a tutti i cittadini (non solo ai lavoratori dipendenti) l'assegno al nucleo familiare (con corrispettivi contributi)

La legge 27 dicembre 1997, n. 449 (art. 59, comma 16) ha esteso l'assegno per il nucleo familiare agli iscritti alla gestione separata dell'INPS, cioè collaboratori e professionisti senza una propria cassa, finanziandolo con un contributo aggiuntivo dello 0,5 per cento. Il decreto interministeriale 27 maggio 1998 (G.U. n. 171 del 24 luglio 1998) ne ha dato attuazione, e la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 80, comma 12) ha stabilito che l'assegno spetti nelle forme previste per i lavoratori dipendenti. Non risulta invece un'estensione agli altri lavoratori autonomi né a tutti i cittadini. La legge 23 dicembre 1998, n. 448 (art. 65) ha introdotto anche un assegno comunale per i nuclei con almeno tre figli minori e risorse sotto una soglia ISE, che è però una prestazione assistenziale senza contributi.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partesicurezza

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

controllare le frontiere e realizzare alle frontiere i centri di orientamento

Il governo ha potenziato il controllo delle frontiere e ha previsto per legge servizi di orientamento ai valichi, ma non è documentato che siano stati realizzati nel mandato. La legge 6 marzo 1998, n. 40 (governo Prodi I), poi confluita nel testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 11), ha previsto un piano di potenziamento dei controlli e il coordinamento dei controlli di frontiera da parte dei prefetti. Il decreto legislativo 19 ottobre 1998, n. 380 ha aggiunto all'articolo 11 la collaborazione con i Paesi interessati e i servizi di accoglienza presso i valichi di frontiera, per fornire informazioni e assistenza a chi voglia chiedere asilo o entrare in Italia per più di tre mesi. Il regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, art. 24) li prevede ai valichi con il maggior numero di domande di asilo o di ingressi, nei limiti delle risorse disponibili. Le fonti consultate non mostrano quando e dove i servizi siano stati effettivamente attivati.

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in parteesteri

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Occorre rivedere la normativa relativa alle organizzazioni non governative di volontariato internazionale

La legge 26 febbraio 1987, n. 49 disciplina il riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative, i volontari e i cooperanti (artt. 28-33). Questi articoli non sono stati modificati tra il 1996 e il 2001, e la legge è stata abrogata solo dalla legge 11 agosto 2014, n. 125. Il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che ha riordinato il regime fiscale del non profit, ha però considerato ONLUS in ogni caso le ONG riconosciute idonee ai sensi della legge 49/1987 (art. 10, comma 8). La normativa sulle ONG è stata quindi aggiornata sul piano fiscale, ma non riscritta.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partewelfare

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Bisogna ora operare per realizzare la riforma, la cui applicazione concreta è affidata al varo dei decreti attuativi di undici deleghe

La promessa chiedeva di attuare la riforma pensionistica del 1995 con i decreti delle deleghe previste dalla legge 8 agosto 1995, n. 335. Due deleghe erano già state esercitate prima del mandato (decreti legislativi 10 febbraio 1996, n. 103, sui liberi professionisti, e 16 febbraio 1996, n. 104, sul patrimonio immobiliare degli enti). Con il termine prorogato al 30 aprile 1997 dalla legge 8 agosto 1996, n. 417, il governo Prodi I ha esercitato gran parte delle altre, tra l'altro con i decreti legislativi 16 settembre 1996, n. 564 (contribuzione figurativa) e n. 565 (Mutualità pensioni), 16 aprile 1997, n. 146 (previdenza agricola), 24 aprile 1997, n. 181 (dirigenti industriali) e 30 aprile 1997, n. 165 (militari e forze di polizia), n. 180 (opzione per il sistema contributivo) e n. 184 (ricongiunzione e riscatto). Il riordino delle prestazioni di invalidità e inabilità è stato attuato solo per la parte sui controlli (decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157), e non risulta adottato il riordino in un solo provvedimento delle norme su contribuzione e procedure previsto dall'art. 3, comma 21. L'attuazione è quindi ampia ma non completa.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partewelfare

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

la copertura degli intervalli tra periodi di lavoro e di non lavoro specie quando essi siano impiegati in attività formative

La promessa era la copertura previdenziale degli intervalli tra periodi di lavoro e di non lavoro, specie quando dedicati alla formazione. Il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 ha permesso di riscattare, per i periodi successivi al 1996, le interruzioni o sospensioni del rapporto di lavoro (art. 5), i periodi di formazione professionale, studio o ricerca (art. 6) e quelli tra un lavoro e l'altro per chi lavora in modo stagionale, temporaneo o discontinuo (art. 7), oppure di coprirli con versamenti volontari. La legge 8 marzo 2000, n. 53 (art. 5) ha poi istituito i congedi per la formazione, anch'essi riscattabili o coperti con versamenti volontari. La copertura è dunque prevista, ma a carico del lavoratore, che paga la riserva matematica o i contributi volontari: non risulta per questi periodi una copertura senza oneri per il lavoratore.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in parteistituzioni

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

la revisione della legge sul cinema attualmente bloccata da troppi impacci burocratici

Nel mandato la legge sul cinema (legge 4 novembre 1965, n. 1213, modificata nel 1994) è stata rivista solo in parte. Il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3 ha riordinato le commissioni del Dipartimento dello spettacolo e riscritto le norme della legge sulle commissioni di esperti. Il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492 ha modificato altre parti della legge: ha affidato diversi provvedimenti al capo del Dipartimento dello spettacolo invece che ai pareri delle commissioni, ha consentito di attestare la nazionalità italiana dei film con una dichiarazione del produttore e ha abrogato vecchie leggi di settore. La legge 2 ottobre 1997, n. 346 ha permesso acconti fino al 70 per cento sui contributi. Una riforma organica della disciplina è arrivata solo con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, dopo la fine dei governi valutati.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in parteistruzione

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Va inoltre riformato l'attuale finanziamento pubblico per lo spettacolo, prevedendo un sistema misto Stato-Regioni

La promessa era di riformare il finanziamento pubblico dello spettacolo con un sistema misto Stato-Regioni. Il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 ha trasformato gli enti lirici in fondazioni di diritto privato a cui possono concorrere, oltre allo Stato, altri soggetti pubblici e privati, con un rappresentante della regione nel consiglio di amministrazione e criteri di riparto della quota statale fissati sentita la Conferenza Stato-regioni. Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (art. 156) ha lasciato allo Stato i compiti di rilievo nazionale e ha previsto che lo Stato programmi e promuova, insieme a regioni ed enti locali, la presenza di teatro, musica e danza sul territorio, con i fondi della legge 163 del 1985. Il Fondo unico per lo spettacolo è però rimasto un fondo statale ripartito dal Ministero, senza quote affidate alle regioni: non risulta una riforma complessiva del finanziamento.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in parteambiente

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Realizzare un piano di opere di pubblica utilità finalizzato alla custodia e alla divulgazione del patrimonio artistico e culturale

La promessa era un piano di opere di pubblica utilità per la custodia e la divulgazione del patrimonio artistico e culturale; il programma lo descriveva come riuso di complessi edili in disuso in una rete diffusa di biblioteche, teatri, laboratori e musei, basato sulla buona manutenzione dell'esistente. La legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 83) ha riservato al Ministero per i beni culturali e ambientali una quota degli utili della nuova estrazione del Lotto, non superiore a 300 miliardi di lire, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari. Con questi fondi è stato finanziato un primo piano 1998-2000 di circa duecento interventi di restauro. Non risulta invece un piano di riuso di edifici dismessi come rete diffusa di biblioteche, teatri e musei.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in parteistituzioni

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Rafforzare l'autonomia dei musei statali (quelli civici sono già autonomi)

Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, che ha istituito il Ministero per i beni e le attività culturali, ha previsto all'art. 8 che l'autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile, attribuibile alle soprintendenze che gestiscono beni di eccezionale valore, possa essere data anche ai musei. Il regolamento di organizzazione del ministero (d.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441, art. 12) ha inserito i musei dotati di autonomia tra gli uffici periferici e ha affidato a un decreto del ministro l'individuazione delle gestioni autonome. I decreti che hanno reso autonomi i poli museali di Roma, Napoli, Firenze e Venezia sono però dell'11 dicembre 2001, dopo la fine del mandato. Nel mandato è stato quindi costruito il quadro normativo, ma nessun museo statale risulta aver ottenuto l'autonomia.

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