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Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrosinistra

L'Unione, 2006

Principali partiti: Democratici di Sinistra, La Margherita, Rifondazione Comunista, Rosa nel Pugno, Comunisti Italiani, Italia dei Valori, Federazione dei Verdi, Popolari UDEUR

Governi valutati: Governo Prodi II

Il file porta la data del 10 febbraio 2006, giorno della presentazione.

  • 64 mantenute
  • 114 in parte
  • 287 non mantenute
  • 0 in corso
  • 13 non valutabili
Leggi le 822 promesse troppo generiche per essere verificate

106 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

287 schede

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

riconoscere le nuove professioni e le loro associazioni

Il governo ha presentato alla Camera il 24 gennaio 2007 un disegno di legge delega sulle professioni intellettuali (A.C. 2160, ministri Mastella e Bersani), che all'articolo 8 prevedeva il riconoscimento delle associazioni professionali. Le commissioni Giustizia e Attività produttive ne hanno adottato un testo base il 15 gennaio 2008, e il disegno di legge non è stato approvato prima dello scioglimento anticipato delle Camere. Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (art. 26) prevede soltanto che le associazioni rappresentative delle professioni non regolamentate siano sentite sulle «piattaforme comuni» europee per il riconoscimento delle qualifiche: un ruolo consultivo ai fini europei, non il riconoscimento delle nuove professioni. Nel periodo del governo non è stata adottata una legge che riconosca le nuove professioni e le loro associazioni.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

affidare agli ordini professionali le funzioni di formazione dei loro associati e la fissazione di standard di qualità dei servizi

Il governo ha presentato alla Camera il 24 gennaio 2007 un disegno di legge delega sulle professioni intellettuali (A.C. 2160). L'articolo 4 prevedeva tra i compiti degli ordini la verifica della qualificazione e dell'aggiornamento professionale degli iscritti. Il testo è stato esaminato dalle commissioni riunite Giustizia e Attività produttive insieme ad altre proposte: l'ultima seduta, il 15 gennaio 2008, ha adottato un testo base unificato, ma l'esame non è andato oltre le commissioni prima dello scioglimento anticipato delle Camere. Non è stato emanato alcun decreto legislativo e non risultano altri atti che abbiano affidato agli ordini la formazione degli iscritti e la fissazione di standard di qualità dei servizi.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

riqualificare gli aspetti formativi del praticantato, prevedendo altresì un equo compenso

Il governo ha presentato alla Camera il disegno di legge delega sulle professioni intellettuali (A.C. 2160, 24 gennaio 2007). Secondo la relazione illustrativa riportata dal Servizio studi, la delega prevedeva un tirocinio retribuito con un compenso minimo proporzionato al contributo del tirocinante. Il disegno di legge non è stato approvato: nelle statistiche del Senato sui ddl del governo Prodi II risulta «in corso di esame in commissione». Entro il mandato nessuna norma sul compenso dei praticanti è quindi entrata in vigore.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

la richiesta di criteri di professionalità non solo per i sindaci, ma anche per gli amministratori

Non risultano atti del governo Prodi che abbiano introdotto requisiti di professionalità per gli amministratori delle società quotate. L'art. 147-quinquies del Testo unico della finanza, nel testo vigente dal 12 gennaio 2006, impone agli amministratori solo i requisiti di onorabilità stabiliti per i sindaci. Un richiamo alla professionalità compare nell'art. 147-ter, ma riguarda soltanto il consigliere espresso dalla lista di minoranza nel sistema monistico, ed era già presente nella versione del 12 gennaio 2006. Le modifiche entrate in vigore il 25 gennaio 2007 non hanno esteso il requisito agli amministratori in generale.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

la previsione che i patti di sindacato debbano limitarsi a questioni proprietarie e non gestionali

Non risultano atti del governo Prodi che abbiano limitato i patti di sindacato alle questioni proprietarie. L'art. 122 del Testo unico della finanza (d.lgs. 58/1998), che disciplina i patti parasociali nelle società quotate, nel testo in vigore durante il mandato prevede obblighi di comunicazione alla Consob, pubblicazione e deposito per i patti sul voto, sulla consultazione preventiva, sui limiti al trasferimento delle azioni e sull'influenza dominante, senza alcun limite di oggetto che escluda le questioni gestionali. L'unica modifica del periodo, introdotta dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229 sulle offerte pubbliche di acquisto, ha esteso gli stessi obblighi ai patti volti a favorire o a contrastare un'offerta, senza limitarne l'oggetto. La legge sul risparmio (legge 28 dicembre 2005, n. 262) è del governo precedente.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

imporre una rigorosa separazione societaria, anche nell’ambito del gruppo bancario, per la fornitura dei vari servizi finanziari non tradizionali

Non risultano atti del governo che abbiano imposto la separazione societaria dei servizi finanziari non tradizionali nei gruppi bancari. Il governo ha modificato la disciplina in due occasioni: con il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303, che ha coordinato i testi unici bancario e finanziario con la legge sul risparmio 28 dicembre 2005, n. 262, e con il decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, che ha recepito la direttiva europea sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID). Entrambi trattano i conflitti di interesse con regole di organizzazione e di gestione affidate a Banca d'Italia e Consob, non con l'obbligo di svolgere questi servizi in società separate.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

vietare agli analisti finanziari di gruppi bancari di offrire un servizio di valutazione su titoli tra i quali vi siano titoli da loro posseduti

Non risulta un divieto per gli analisti dei gruppi bancari di valutare titoli posseduti dal gruppo. Il decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, che ha recepito la direttiva europea sui mercati degli strumenti finanziari, ha riscritto l'articolo 21 del Testo unico della finanza imponendo agli intermediari di identificare e gestire i conflitti di interesse e di informarne i clienti. Il regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob del 29 ottobre 2007 (artt. 27 e 28) ha poi fissato regole per chi produce ricerche in materia di investimenti: vieta agli analisti le operazioni personali sugli strumenti trattati, l'accettazione di incentivi e le promesse di trattamenti di favore agli emittenti, ma non vieta la valutazione di titoli detenuti dal gruppo bancario. Quella disciplina è dunque più limitata di quanto promesso.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

vietare [...] al gruppo bancario di vendere all’investitore non professionale azioni o obbligazioni di società di cui ha curato la ristrutturazione del debito

Non risultano atti del governo che vietino ai gruppi bancari di vendere a investitori non professionali azioni o obbligazioni di società di cui hanno curato la ristrutturazione del debito. Il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303, di coordinamento con la legge sul risparmio del 2005, non contiene questo divieto. Lo stesso vale per il decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, che ha recepito la direttiva MiFID: per i conflitti di interesse chiede agli intermediari di identificarli, gestirli con misure organizzative e informarne i clienti, senza vietare operazioni. La disciplina è rimasta basata sulla gestione e sulla trasparenza dei conflitti.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

non mantenutaeconomia

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

debbano essere sottoposti a rigorosi limiti quantitativi i finanziamenti che una banca può erogare a un azionista con una partecipazione superiore all’1%

Nel mandato non risultano limiti quantitativi vincolanti per i finanziamenti che una banca può erogare a un azionista con più dell'1%. Il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303 ha sostituito il comma 4 dell'articolo 53 del Testo unico bancario, affidando alla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, condizioni e limiti per le attività di rischio verso chi può influire sulla gestione della banca e i soggetti collegati. Nell'agosto 2007 la Banca d'Italia ha posto in consultazione le nuove regole, con limiti fino al 20% del patrimonio di vigilanza e una soglia di partecipazione rilevante fino al 5%, non all'1%. La delibera del CICR è del 29 luglio 2008, dopo la fine del governo.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

non mantenutaeconomia

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

le modalità di concessione di questi finanziamenti debbano essere indicate in bilancio e rese note alle Autorità preposte

Non risultano atti del governo Prodi che abbiano introdotto l'obbligo di indicare in bilancio e comunicare alle autorità di vigilanza le modalità dei finanziamenti delle banche agli azionisti con più dell'1 per cento. Il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303 ha sostituito il comma 4 dell'articolo 53 del Testo unico bancario: affida alla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, la disciplina di condizioni e limiti per le attività di rischio verso chi può influire sulla gestione della banca e verso i soggetti collegati. Il decreto non prevede la pubblicità in bilancio di questi finanziamenti né un potere delle autorità di opporsi alla loro concessione.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

noi crediamo opportuno l’affidamento al giudice di un effettivo ruolo di controllo a tutela degli interessi generali

Il governo non ha rafforzato il ruolo di controllo del giudice nella procedura fallimentare. Il decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (correttivo della riforma fallimentare, in vigore dal 1° gennaio 2008) ha anzi spostato l'approvazione del programma di liquidazione dal giudice delegato al comitato dei creditori (art. 104-ter della legge fallimentare) e ha affidato al comitato anche l'autorizzazione delle deleghe del curatore (art. 32). Al giudice è rimasto il compito di autorizzare l'esecuzione degli atti conformi al programma approvato, insieme al reclamo contro gli atti di curatore e comitato già previsto dalla riforma del 2006. La gestione della liquidazione è rimasta quindi affidata soprattutto al curatore e ai creditori.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

comminare pene meno severe per le società nelle quali i soci amministratori rispondono in proprio

Non risultano atti del governo Prodi che abbiano attenuato le pene per le società in cui i soci amministratori rispondono in proprio. Nel mandato fu adottato il decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2007, in vigore dal 1° gennaio 2008), che corregge la riforma della legge fallimentare del 2006. I suoi 22 articoli modificano le norme su fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa, ma non toccano le disposizioni penali della legge fallimentare (articoli 216 e seguenti), che fissano le pene per la bancarotta.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

attenuare le pene per l’amministratore che risarcisce o comunque aiuta il curatore a recuperare attivo

Non risultano atti del governo Prodi che attenuino le pene per l'amministratore che risarcisce o aiuta il curatore a recuperare l'attivo. Nel mandato la legge fallimentare è stata modificata dal decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, che integra e corregge la riforma del 2006: il decreto interviene sulle procedure (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa) ma non modifica le disposizioni penali sulla bancarotta e sugli altri reati fallimentari (articoli 216 e seguenti della legge fallimentare), che sono rimaste quelle già in vigore.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

la bancarotta preferenziale va considerata reato solo quando l’amministratore ha agito per perseguire un interesse proprio

Non risultano atti del governo che limitino il reato di bancarotta preferenziale ai casi in cui l'amministratore ha agito nel proprio interesse. L'articolo 216, terzo comma, della legge fallimentare (regio decreto 267/1942) punisce il fallito che, prima o durante la procedura, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione per favorire alcuni creditori a danno degli altri, e l'articolo 223 estende la stessa pena agli amministratori di società fallite. Secondo Normattiva il testo dell'articolo 216 è rimasto quello originario dal 1942 al dicembre 2018: non lo hanno modificato né la riforma della legge fallimentare del 2006 (decreto legislativo 5/2006) né il decreto correttivo adottato dal governo nel 2007 (decreto legislativo 169/2007).

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

proponiamo di modificare profondamente la "legge obiettivo", [...] per rendere generalizzato e inderogabile il ricorso alla valutazione di impatto ambientale

Non risultano atti del governo Prodi che abbiano modificato in profondità la «legge obiettivo» (legge 21 dicembre 2001, n. 443) o reso generalizzato e inderogabile il ricorso alla valutazione di impatto ambientale. Il decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113 ha corretto il capo del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 163/2006) sulle infrastrutture strategiche con ritocchi su studi di fattibilità, finanziamento, controlli antimafia e monitoraggio. Sulla VIA è intervenuto in un solo punto: la commissione speciale VIA deve riferire al ministro dell'Ambiente ogni volta che il progetto definitivo è diverso dal preliminare, non più solo quando ne è «sensibilmente» diverso. Il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, che ha riscritto le norme generali su VIA e VAS del Codice dell'ambiente, non contiene modifiche alla legge obiettivo né alla procedura speciale per le infrastrutture strategiche.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

la consultazione, la partecipazione e l'informazione a livello locale verranno garantite anche attraverso il finanziamento del programma Agenda 21

Non risultano atti del governo Prodi che abbiano finanziato il programma Agenda 21. Le leggi finanziarie 2007 e 2008 (legge 296/2006 e legge 244/2007) non lo nominano. La legge 296/2006 (art. 1, commi 1124-1125) ha istituito presso il Ministero dell'ambiente un Fondo per lo sviluppo sostenibile, con 25 milioni di euro l'anno per il 2007-2009, destinato tra l'altro all'educazione e all'informazione ambientale, ma non risulta che sia stato destinato alle Agende 21 locali.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

regolare e finanziare i "Piani urbani delle mobilità" da attuare da parte delle amministrazioni locali

Non risultano atti del governo che abbiano regolato o finanziato i Piani urbani della mobilità in quanto tali: l'articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340, che li disciplina e ne prevede il cofinanziamento statale, non è stato modificato nel mandato. La legge finanziaria per il 2007 (legge 296/2006, art. 1) ha istituito il Fondo per la mobilità sostenibile, con 90 milioni di euro l'anno per il 2007, il 2008 e il 2009, destinato a misure per la qualità dell'aria nelle aree urbane e il trasporto pubblico (commi 1121-1122), e un fondo di 100 milioni l'anno per l'acquisto di mezzi del trasporto pubblico locale (comma 1031). Nessuno dei due fondi è legato ai Piani urbani della mobilità o ne finanzia l'attuazione.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

procedere ad una riforma organica del nuovo Codice della Strada, secondo i princìpi e i criteri direttivi della legge-delega del governo di centrosinistra

Il governo ha presentato alla Camera il 29 marzo 2007 un disegno di legge sulla sicurezza stradale (A.C. 2480) che conteneva anche una delega per la revisione complessiva del codice della strada. Il testo è stato approvato dalla Camera il 27 giugno 2007 e, con modifiche, dal Senato il 19 settembre 2007, ma il nuovo esame alla Camera non si è concluso prima della fine anticipata della legislatura. Nel frattempo il decreto-legge 117 del 3 agosto 2007, convertito nella legge 160 del 2 ottobre 2007, ha ripreso alcune norme del disegno di legge e modificato in modo mirato il codice (sanzioni per velocità, alcol e droga, limiti per i neopatentati). La riforma organica del codice non è stata adottata.

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non mantenutainfrastrutture

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

abolire tutte le recenti disposizioni che hanno innalzato i limiti di velocità degli autoveicoli

Non risultano atti adottati dal governo Prodi che abbiano abrogato le norme sull'innalzamento dei limiti di velocità. Tra queste c'è la possibilità, per gli enti proprietari o i concessionari, di portare il limite fino a 150 km/h sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza, introdotta dal decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (art. 9), cioè dal governo Berlusconi II; il testo dell'art. 142 del codice della strada in vigore all'8 maggio 2008 la riporta ancora. Il disegno di legge del governo sulla sicurezza stradale (A.C. 2480, presentato il 29 marzo 2007) non toccava i limiti; il Senato, approvandolo con modifiche il 19 settembre 2007, vi inserì tra i criteri di una delega per la riforma del codice l'«esclusione della facoltà» di elevare il limite massimo in autostrada oltre 130 km/h, ma il testo tornato alla Camera (A.C. 2480-B) rimase all'esame della commissione Trasporti e decadde con la fine anticipata della legislatura. Con il decreto-legge 117/2007 (convertito dalla l. 160/2007, art. 3) il governo intervenne sulla velocità solo per inasprire le sanzioni oltre i limiti e ammettere la rilevazione della velocità media, senza toccare i limiti massimi.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

potenziare gli organici della Polizia Stradale

Non risultano atti del governo Prodi rivolti a potenziare gli organici della Polizia stradale, né dati pubblici sugli addetti nel 2006-2008. La legge finanziaria 2007 (legge 296/2006, art. 1) ha autorizzato per il 2007 assunzioni nei Corpi di polizia per un massimo di 2.000 unità, comprensive di 1.316 agenti della Polizia di Stato già trattenuti in servizio, senza alcuna destinazione alla Polizia stradale (comma 513). La stessa legge ha chiesto, per ridurre la spesa, di razionalizzare i presidi dei settori specialistici della Polizia di Stato (comma 431) e di riorganizzare i presidi territoriali delle forze di polizia (comma 435). Il decreto-legge 117/2007 sulla sicurezza stradale non contiene norme sugli organici.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

crediamo che vada istituita una "Autorità dei trasporti", che abbia lo scopo di definire le tariffe autostradali

Non risultano atti del governo Prodi che abbiano istituito una «Autorità dei trasporti». Il disegno di legge del governo sul riordino delle autorità indipendenti (A.S. 1366, «Disposizioni in materia di regolazione e vigilanza sui mercati e di funzionamento delle Autorità indipendenti preposte ai medesimi», presentato il 5 marzo 2007) è rimasto all'esame della commissione del Senato e non è stato approvato prima dello scioglimento delle Camere. Nel periodo del governo la disciplina delle tariffe autostradali è rimasta affidata al ministero: l'art. 2, commi 82 e 83, del decreto-legge 262/2006 (convertito dalla legge 286/2006) prevede una convenzione unica con ciascun concessionario, curata dal ministro delle Infrastrutture di concerto con il ministro dell'Economia, che fissa tra l'altro il saggio di adeguamento annuo delle tariffe. Un'Autorità di regolazione dei trasporti, competente anche sui pedaggi autostradali, è stata istituita solo dal governo successivo, con l'art. 37 del decreto-legge 201/2011 nel testo modificato nel 2012. L'esito è coerente con quello della scheda corrispondente di «Il conto» sul riordino delle autorità indipendenti.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

le società che gestiscono la rete di trasporto siano separate dalle imprese produttrici di energia e mantenute pubbliche

Il programma chiedeva che le società delle reti di trasporto dell'energia fossero separate dai produttori e restassero pubbliche. Per l'elettricità, l'unificazione di proprietà e gestione della rete era stata disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 maggio 2004, prima del mandato. Per il gas, la legge in vigore all'inizio del mandato vietava alle imprese del settore di detenere più del 20% delle società proprietarie della rete nazionale di trasporto dal 31 dicembre 2008 (art. 1-ter, comma 4, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, con la proroga della legge 23 dicembre 2005, n. 266). La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, commi 905 e 906) ha sostituito quel termine con un periodo di 24 mesi dall'entrata in vigore di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, senza fissare una scadenza per il decreto. Il governo Prodi non lo ha adottato: nel 2012 il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (art. 15) ne imponeva ancora l'emanazione entro sei mesi, e la separazione proprietaria di Snam da Eni è stata disposta con il decreto del 25 maggio 2012.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

restituire all'Autorità garante per il gas e l'energia elettrica la pienezza dei suoi poteri originari

Il programma chiedeva di restituire all'Autorità per l'energia elettrica e il gas i poteri intaccati da provvedimenti degli anni precedenti. Il governo ha presentato al Senato, il 28 giugno 2006, un disegno di legge (A.S. 691) che ridefiniva i poteri dell'Autorità e abrogava, tra l'altro, il potere sostitutivo del governo previsto dall'art. 1, comma 14, della legge 23 agosto 2004, n. 239; la commissione ha concluso l'esame il 23 maggio 2007 togliendo quell'abrogazione, e il testo non è mai stato votato dall'Aula. Il comma 14 è rimasto in vigore per tutto il mandato. Il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (art. 1, comma 3) ha affidato all'Autorità compiti nuovi e specifici, come indicare condizioni standard e prezzi di riferimento per le forniture ai clienti domestici, senza un ripristino generale dei poteri.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

proponiamo la realizzazione di un Programma energetico-ambientale, nazionale e regionale, concertato fra lo Stato e le Regioni

Non risulta che il governo Prodi II abbia adottato un Programma energetico-ambientale nazionale e regionale concertato con le Regioni, con valutazione ambientale strategica, Consiglio superiore per l'energia e Agenzia nazionale per l'energia e l'ambiente, come descritto nel programma. Nel 2007 il governo ha presentato alla Commissione europea il piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica previsto dalla direttiva 2006/32/CE, che riguarda solo il risparmio negli usi finali. L'Agenzia internazionale dell'energia, nell'esame sull'Italia del 2009, osserva che nel recente passato alla politica energetica italiana mancava una visione di lungo termine chiara e integrata. Una Strategia energetica nazionale è stata prevista solo dal governo successivo, con l'art. 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e poi con la legge 23 luglio 2009, n. 99.

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