Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006
va riconosciuta una piena responsabilità dell’impresa appaltante nei confronti dei lavoratori delle imprese appaltatrici
La legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 911) ha riscritto l'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 276/2003. Prima il committente rispondeva in solido con l'appaltatore solo negli appalti di servizi ed entro un anno. Ora, negli appalti di opere e di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro risponde in solido con l'appaltatore e con ciascun subappaltatore, entro due anni dalla fine dell'appalto, delle retribuzioni e dei contributi previdenziali dovuti ai lavoratori. Il comma 910 ha esteso la responsabilità solidale del committente ai danni subiti dai lavoratori dell'appaltatore o del subappaltatore e non indennizzati dall'INAIL.
- Fonte: programma elettorale, sezione "Una piena e buona occupazione", p. 162
- Prova: Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 910 e 911: responsabilità solidale del committente con appaltatore e subappaltatori per retribuzioni e contributi (entro due anni dalla cessazione dell'appalto) e per i danni non indennizzati dall'INAIL. Testo originario dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003: https://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/03276dl.htm
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