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Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrosinistra

L'Unione, 2006

Principali partiti: Democratici di Sinistra, La Margherita, Rifondazione Comunista, Rosa nel Pugno, Comunisti Italiani, Italia dei Valori, Federazione dei Verdi, Popolari UDEUR

Governi valutati: Governo Prodi II

Il file porta la data del 10 febbraio 2006, giorno della presentazione.

  • 64 mantenute
  • 114 in parte
  • 287 non mantenute
  • 0 in corso
  • 13 non valutabili
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106 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

64 schede

mantenutasicurezza

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

La riforma del sistema di intelligence non è più rinviabile. [...] la realizzeremo in via prioritaria.

La legge 3 agosto 2007, n. 124 («Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto») ha riformato i servizi di informazione. Ha istituito il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza presso la Presidenza del Consiglio, l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e l'Agenzia informazioni e sicurezza interna, e il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. L'articolo 44 abroga la legge 24 ottobre 1977, n. 801, lasciando operare i vecchi servizi fino all'adozione dei regolamenti attuativi. La legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2007 ed è in vigore dal 12 ottobre 2007, nel corso del mandato del governo.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

mantenutasicurezza

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

un modello che si fondi su un’unica e diretta dipendenza dal Presidente del Consiglio, che terrà [...] la direzione di un nuovo e ristretto comitato interministeriale

La legge 3 agosto 2007, n. 124, in vigore dal 12 ottobre 2007, ha riformato il sistema dei servizi di informazione e ha abrogato la legge 801/1977. L'articolo 1 attribuisce in via esclusiva al Presidente del Consiglio l'alta direzione e la responsabilità generale della politica dell'informazione per la sicurezza e la nomina dei vertici dei servizi; gli articoli 6 e 7 stabiliscono che le due nuove agenzie (AISE e AISI) rispondono al Presidente del Consiglio, mentre prima il SISMI dipendeva dal ministro della Difesa e il SISDE da quello dell'Interno. L'articolo 5 istituisce presso la Presidenza del Consiglio il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), presieduto dal Presidente del Consiglio e composto, nel testo del 2007, dall'Autorità delegata e dai ministri degli Esteri, dell'Interno, della Difesa, della Giustizia e dell'Economia.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

mantenutasicurezza

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

definire in maniera compiuta le garanzie funzionali, cioè quali fattispecie di comportamenti possano essere ammesse ai fini investigativi

La legge 3 agosto 2007, n. 124 (GU n. 187 del 13 agosto 2007, in vigore dal 12 ottobre 2007) ha riformato il sistema di informazione per la sicurezza. L'articolo 17 stabilisce che non è punibile il personale dei servizi che compie condotte previste come reato, legittimamente autorizzate caso per caso perché indispensabili ai fini istituzionali, nel rispetto delle procedure dell'articolo 18. Lo stesso articolo esclude i delitti contro la vita, l'integrità fisica, la libertà e la personalità individuale, vieta tali condotte nelle sedi di partiti, sindacati e verso giornalisti professionisti, e fissa requisiti di proporzionalità e di minor danno possibile.

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mantenutasicurezza

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

riformare il segreto di stato [...] prevedendo entro un termine definito la sua decadenza obbligatoria e automatica

La legge 3 agosto 2007, n. 124 (Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2007), approvata nel mandato del governo Prodi, ha riscritto la disciplina del segreto di Stato. L'art. 39 prevede che, decorsi quindici anni dall'apposizione del segreto, chiunque vi abbia interesse possa chiedere l'accesso alle informazioni coperte. Entro trenta giorni il Presidente del Consiglio deve consentire l'accesso o disporre con atto motivato una proroga, ma la durata complessiva del vincolo «non può essere superiore a trenta anni» (comma 8). Il termine massimo è quindi fissato per legge e vincolante. La decadenza non scatta in automatico a quindici anni, ma al limite dei trenta.

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mantenutaesteri

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

Se vinceremo le elezioni, immediatamente proporremo al Parlamento italiano il conseguente rientro dei nostri soldati nei tempi tecnicamente necessari

La legge 4 agosto 2006, n. 247 (art. 2, comma 1) ha autorizzato la spesa per la fase di rientro, entro l'autunno 2006, del contingente italiano della missione in Iraq «Antica Babilonia»; la missione si è conclusa a fine 2006. Il ritiro era stato annunciato già dal governo precedente, che aveva avviato la riduzione del contingente, ma l'atto che ne ha finanziato e portato a termine il rientro è del governo Prodi. L'esito è lo stesso della scheda corrispondente di «Il conto».

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mantenutafisco

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

consentendo di rivalutare gli assets materiali e immateriali a seguito della fusione [...] e di usare i maggior valori come ammortamenti fiscalmente deducibili

Il governo Prodi ha introdotto due misure di questo tipo. La legge finanziaria 2007 (l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 242-249) ha stabilito che per le fusioni e le scissioni effettuate nel 2007 e nel 2008 si considera riconosciuto ai fini fiscali, senza imposta, il valore attribuito in bilancio all'avviamento e ai beni strumentali materiali e immateriali per effetto del disavanzo da concambio, fino a 5 milioni di euro complessivi. Il beneficio valeva solo per imprese operative da almeno due anni e non appartenenti allo stesso gruppo, richiedeva un interpello preventivo all'Agenzia delle entrate e decadeva se nei quattro anni successivi si facevano altre operazioni straordinarie o si cedevano i beni. La legge finanziaria 2008 (l. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, commi 46-47) ha poi esteso alle fusioni il regime dell'imposta sostitutiva già previsto per i conferimenti: la società incorporante o risultante dalla fusione può ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio sulle immobilizzazioni materiali e immateriali (nuovo art. 172, comma 10-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi), pagando un'imposta sostitutiva del 12% fino a 5 milioni di euro, del 14% tra 5 e 10 milioni e del 16% oltre. I maggiori valori così assoggettati sono riconosciuti ai fini dell'ammortamento dal periodo d'imposta in cui si esercita l'opzione; la norma vale per le operazioni dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

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mantenutaeconomia

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

Il secondo strumento è il credito di imposta automatico sulle spese di ricerca

La legge finanziaria per il 2007 (legge 296/2006, art. 1, commi 280-283) ha istituito per i periodi d'imposta dal 2007 al 2009 un credito d'imposta del 10 per cento dei costi di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, del 15 per cento per i contratti con università ed enti pubblici di ricerca. Il credito si indica nella dichiarazione dei redditi e si usa in compensazione, senza domanda preventiva. La finanziaria per il 2008 (legge 244/2007, art. 1, comma 66) ha portato al 40 per cento la misura per i contratti con università ed enti di ricerca e a 50 milioni il tetto dei costi; il decreto attuativo (28 marzo 2008, n. 76) è stato pubblicato il 18 aprile 2008. La scheda corrispondente di «Il conto» ha esito «in parte» perché riguarda anche le agevolazioni per le assunzioni di ricercatori, che qui non sono in questione.

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mantenutaeconomia

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

Questo sforzo deve accompagnarsi a un rafforzamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust)

La legge 4 agosto 2006, n. 248 (conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223), art. 14, ha ampliato i poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato: ha aggiunto alla legge 287/1990 le misure cautelari d'urgenza (art. 14-bis, con sanzioni fino al 3 per cento del fatturato per chi non le rispetta) e gli impegni delle imprese resi obbligatori dall'Autorità (art. 14-ter, con sanzioni fino al 10 per cento del fatturato in caso di violazione), e le ha affidato la definizione dei casi in cui ridurre o escludere le sanzioni per chi collabora (art. 15, comma 2-bis). Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146 le ha poi attribuito la tutela dei consumatori contro le pratiche commerciali scorrette, con il potere di vietarle, di sospenderle in via cautelare e di applicare sanzioni da 5.000 a 500.000 euro.

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mantenutaeconomia

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

potenziare il sistema delle sanzioni [...] introducendo programmi di clemenza per le imprese che contribuiscono alla individuazione dei cartelli

La legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha convertito il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ha introdotto nell'ordinamento i programmi di clemenza per le imprese che collaborano all'individuazione dei cartelli. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha approvato le regole operative del programma il 15 febbraio 2007, dopo una consultazione pubblica, e lo ha reso operativo il 19 febbraio 2007. L'impresa che per prima fornisce prove decisive su un cartello segreto non noto all'Autorità ottiene l'immunità. Alle altre può essere riconosciuta una riduzione della sanzione, di regola non superiore al 50%.

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mantenutaeconomia

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

Politiche di liberalizzazione e trasparenza crediamo vadano attuate [...] anche nei settori della distribuzione dei farmaci e dei taxi.

Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), art. 5, ha consentito agli esercizi commerciali di vendere i farmaci da banco e tutti i farmaci non soggetti a prescrizione, in un reparto apposito con farmacisti, e ha reso libero lo sconto sul prezzo; ha inoltre allargato le regole sulla titolarità delle farmacie da parte di società. L'art. 6 ha dato ai comuni gli strumenti per aumentare l'offerta di taxi: turni integrativi, concorsi straordinari per nuove licenze anche in deroga alla programmazione numerica, licenze temporanee o stagionali. La liberalizzazione ha dei limiti: i farmaci con ricetta restano alle farmacie, i comuni hanno la facoltà e non l'obbligo di usare questi strumenti, e restano il divieto di cumulo di più licenze taxi e la programmazione numerica ordinaria.

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mantenutaeconomia

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

abolire le tariffe minime, tranne casi limitati alle attività riservate e il divieto di pubblicità

Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (decreto Bersani), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha abrogato per le attività libero-professionali e intellettuali le norme che imponevano tariffe fisse o minime (art. 2, comma 1, lettera a). La stessa norma ha abrogato il divieto, anche parziale, di fare pubblicità informativa su titoli, specializzazioni, caratteristiche del servizio e prezzi, purché trasparente e veritiera (lettera b). Restano fatte salve le tariffe massime fissate in via generale a tutela degli utenti. L'abrogazione ha avuto effetto dal 4 luglio 2006, giorno di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

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mantenutaeconomia

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

consentire la fornitura di servizi multidisciplinari e interprofessionali da parte di professionisti associati o di società di professionisti

Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 («decreto Bersani»), convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all'articolo 2 abroga il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti. La norma pone condizioni: l'oggetto sociale deve essere esclusivo, ciascun professionista può partecipare a una sola società e ogni prestazione deve essere resa da soci professionisti indicati e personalmente responsabili. L'abrogazione ha effetto dall'entrata in vigore del decreto, nel luglio 2006, nei primi mesi del mandato. Il testo riguarda società di persone e associazioni: le società tra professionisti in forma di società di capitali non sono previste.

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mantenutainfrastrutture

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

Prioritario è anche il rifinanziamento degli incentivi per l’intermodalità e il sostegno alle attività delle imprese armatoriali

Gli incentivi all'intermodalità sono stati rifinanziati nelle due leggi finanziarie del governo. La legge 296/2006 (art. 1, c. 916) ha destinato il 40 per cento del fondo per l'autotrasporto alle strutture logistiche intermodali di primo livello. La legge 244/2007 ha autorizzato 77 milioni di euro l'anno per il 2008-2010 per gli incentivi che spostano il traffico pesante dalla strada al mare (art. 2, c. 232) e 15 milioni l'anno per lo stesso triennio per il fondo sul trasporto ferroviario combinato (c. 243). La stessa legge ha sostenuto anche le imprese armatoriali: ha prorogato per il 2008 gli sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo «per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane» (c. 221) e ha istituito un fondo per l'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni delle navi passeggeri (c. 210).

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mantenutainfrastrutture

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

Proponiamo inoltre l'adozione di un programma pluriennale di investimento sul materiale rotabile

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) ha istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo per gli investimenti nel trasporto pubblico locale, con 100 milioni di euro l'anno per il 2007, 2008 e 2009 (art. 1, comma 1031). I contributi, fino al 75 per cento, vanno all'acquisto di veicoli ferroviari per i servizi regionali, di veicoli per metropolitane, tram e filobus e di autobus a minore impatto ambientale. Il comma 1032 prevede un piano di riparto tra le regioni, approvato con decreto del Ministro, con priorità alla vetustà dei parchi veicolari.

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mantenutainfrastrutture

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

rifinanziare il Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale, destinando annualmente ad esso le risorse

Il Piano nazionale della sicurezza stradale è stato rifinanziato. L'articolo 1, comma 1035, della legge finanziaria 2007 (legge 296/2006) ha disposto l'aggiornamento del Piano e autorizzato la spesa di 53 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. La finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 247) ha autorizzato altri stanziamenti per attuare il Piano: 35 milioni nel 2008, 25 nel 2009, 30 nel 2010, 49 nel 2011, 56 nel 2012 e 4 nel 2013.

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mantenutainfrastrutture

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

riguardo al ponte sullo Stretto di Messina, proponiamo di sospendere l’iter procedurale in atto

Il governo Prodi non ha dato avvio ai lavori del ponte sullo Stretto, il cui contratto con il contraente generale era stato firmato il 27 marzo 2006. Il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, nel testo convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 (art. 2, commi 91-93), ha previsto il passaggio della società Stretto di Messina da Fintecna ad altre società pubbliche e ha attribuito al Ministero dell'economia le risorse che Fintecna aveva impegnato per il ponte, destinandole a opere infrastrutturali e a interventi ambientali in Sicilia (70 per cento) e in Calabria (30 per cento). Secondo la Corte dei conti quelle risorse ammontavano a circa 1,5 miliardi di euro e, per effetto di queste norme, la società non ha potuto impartire al contraente generale l'ordine di inizio attività. Il contratto non è stato però risolto e dal 2007 la società è passata sotto il controllo dell'Anas: il progetto è ripartito con il governo successivo, dal maggio 2008.

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mantenutaeconomia

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

vogliamo un sistema di regolazione che preveda, attraverso appropriati soggetti istituzionali, la tutela tariffaria e la sicurezza del servizio per gli utenti domestici

Il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, art. 1, ha aperto dal 1° luglio 2007 la scelta del fornitore di elettricità ai clienti domestici e ha mantenuto per chi non cambia un regime di tutela: l'Acquirente Unico continua a svolgere l'approvvigionamento e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas fissa le condizioni standard del servizio e, in via transitoria, prezzi di riferimento in base ai costi effettivi, sia per l'elettricità sia per il gas naturale dei clienti domestici. La tutela comprende anche le piccole imprese in bassa tensione (meno di 50 dipendenti e fino a 10 milioni di fatturato). Il comma 4 prevede inoltre un servizio di salvaguardia per i clienti senza fornitore.

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mantenutaeconomia

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

Proponiamo inoltre una riforma della tariffa sociale dell'elettricità che aggiorni l'attuale meccanismo

Il decreto del ministro dello Sviluppo economico del 28 dicembre 2007, firmato di concerto con i ministri dell'Economia, delle Politiche per la famiglia e della Solidarietà sociale e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, ha attuato l'art. 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Quella norma chiedeva di riservare le tariffe agevolate dell'elettricità ai clienti economicamente svantaggiati, rivedendo la «fascia di protezione sociale». Il decreto ha introdotto il «bonus elettrico», una compensazione della spesa per le famiglie in disagio economico individuate con l'ISEE e per chi usa apparecchiature medicali salvavita. Secondo l'Autorità di regolazione (ARERA), la soglia iniziale era di 7.500 euro di ISEE e lo sconto indicativo del 20% della spesa netta, finanziato da una componente in bolletta applicata dal 2008. Le modalità operative sono state fissate dall'Autorità con la deliberazione del 6 agosto 2008, dopo la fine del mandato, ma la riforma è stata decisa con l'atto del governo.

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mantenutaambiente

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

Basta con i condoni edilizi: ci impegniamo a non varare nuovi condoni

L'ultimo condono edilizio generale è quello del 2003 (articolo 32 del decreto-legge 269/2003, convertito dalla legge 326/2003), dopo quelli del 1985 e del 1994. Durante il governo Prodi II (17 maggio 2006 - 8 maggio 2008) non risultano nuovi condoni edilizi: nei testi delle leggi finanziarie per il 2007 e per il 2008 non compaiono sanatorie edilizie. Gli atti del governo sono andati nella direzione opposta: la legge finanziaria per il 2007 ha finanziato un programma triennale di demolizione delle opere abusive nelle aree naturali protette, e quella per il 2008 ha aumentato di 10 milioni di euro il fondo per le demolizioni. L'impegno a non varare nuovi condoni risulta rispettato.

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mantenutaambiente

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

attuare, in conformità con le indicazioni europee, la Valutazione Ambientale Strategica dei piani e dei programmi

Il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 ha sostituito l'intera parte seconda del decreto legislativo 152/2006, che comprende la disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS) dei piani e dei programmi. Il testo riscritto dichiara di dare attuazione alla direttiva 2001/42/CE. È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008, supplemento ordinario, ed è entrato in vigore il 13 febbraio 2008, cioè durante il mandato.

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mantenutaeconomia

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

la costituzione di un "Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali"

Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ha incluso tra i ministeri il «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali». La denominazione ha sostituito, ovunque presente, quella di «Ministero delle politiche agricole e forestali». La denominazione è la stessa indicata nel programma.

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mantenutaistituzioni

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

rafforzare la Direzione del turismo [...] con la creazione di un Dipartimento e il riconoscimento di un Viceministro con delega al turismo

Il programma proponeva un Dipartimento del turismo e un viceministro con delega al turismo. Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 ha attribuito alla Presidenza del Consiglio le funzioni statali in materia di turismo. Il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (art. 2, comma 98, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286) ha poi istituito presso la Presidenza il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, che ha sostituito la soppressa Direzione generale del turismo. Con decreto del Presidente del Consiglio del 13 luglio 2006 le funzioni sul turismo erano state delegate al vicepresidente del Consiglio Francesco Rutelli. Non c'è stato un viceministro, ma la delega è andata a un incarico di rango più alto.

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mantenutalavoro

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

Proponiamo che le tipologie di lavoro flessibile siano numericamente contenute e cancellate quelle più precarizzanti: ad esempio il job on call, lo staff leasing

La legge 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, ha abrogato gli articoli da 33 a 40 del decreto legislativo 276/2003, cioè il lavoro intermittente o «a chiamata» (comma 45). Ha inoltre abolito la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, detta staff leasing (comma 46). Sono quindi state cancellate le due forme che il programma citava come esempio. Il comma 47 ha lasciato ai contratti collettivi del turismo e dello spettacolo la possibilità di prevedere rapporti specifici per prestazioni discontinue. Dopo la fine del governo il decreto-legge 112/2008 ha abrogato i commi 45 e da 47 a 50 della stessa legge.

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mantenutalavoro

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

Per quanto riguarda il lavoro a progetto, [...] puntiamo ad eliminarne l’utilizzo distorto, [...] con una graduale armonizzazione dei contributi sociali

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, comma 770) ha portato dal 1° gennaio 2007 al 23 per cento l'aliquota pensionistica degli iscritti alla gestione separata non assicurati altrove, tra cui i collaboratori a progetto, stabilendo che l'aumento non potesse ridurre il loro compenso netto di più di un terzo dell'aumento (comma 772). La legge 24 dicembre 2007, n. 247 (art. 1, comma 79) ha fissato un percorso graduale: 24 per cento nel 2008, 25 nel 2009 e 26 dal 2010, contro un'aliquota del lavoro dipendente che la stessa legge 296/2006 (comma 769) porta fino al 33 per cento. La legge 296/2006 (commi 1202-1208) ha inoltre promosso accordi per trasformare le collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, in contratti di lavoro subordinato. L'avvicinamento ai contributi del lavoro dipendente è stato avviato con atti di legge e programmato per più anni, pur senza arrivare alla parità.

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