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Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrosinistra

L'Unione, 2006

Principali partiti: Democratici di Sinistra, La Margherita, Rifondazione Comunista, Rosa nel Pugno, Comunisti Italiani, Italia dei Valori, Federazione dei Verdi, Popolari UDEUR

Governi valutati: Governo Prodi II

Il file porta la data del 10 febbraio 2006, giorno della presentazione.

  • 64 mantenute
  • 114 in parte
  • 287 non mantenute
  • 0 in corso
  • 13 non valutabili
Leggi le 822 promesse troppo generiche per essere verificate

106 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

114 schede

in parteambiente

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

ci impegniamo a promuovere un programma per le città e le loro periferie

Il governo non ha varato un programma unitario per le città che tenesse insieme centri storici e periferie, come promesso. Ha però adottato misure per i quartieri disagiati. Il decreto del Ministro delle infrastrutture del 26 marzo 2008 ha attivato il «Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile», per aumentare gli alloggi in affitto a canone sostenibile e migliorare le infrastrutture dei quartieri con forte disagio abitativo. Il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ha finanziato con 550 milioni di euro un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica nei comuni ad alta tensione abitativa (art. 21) e ha destinato ai «Contratti di quartiere II» le risorse non impegnate di precedenti programmi (art. 21-bis). Per i centri storici non risultano interventi.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partefisco

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

rendere permanenti gli incentivi fiscali per ristrutturazioni edilizie finalizzandole in particolare al risparmio energetico

Il governo ha prorogato le agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie, ma non le ha rese permanenti. La legge 296/2006 (art. 1, commi 387-388) ha confermato per il 2007 la detrazione del 36% e ha introdotto, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2007, la detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici (commi 344-349). La legge 244/2007 ha esteso il 36% al triennio 2008-2010 (art. 1, comma 17) e il 55% alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010 (comma 20). La stabilizzazione promessa non c'è stata: gli incentivi avevano comunque una scadenza.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in parteambiente

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

L'Unione si impegna inoltre a riorganizzare, rafforzandolo e rendendolo più indipendente ed efficace, il sistema dei controlli ambientali e in particolare dell'Apat

Il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 109 (convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286), ha riordinato l'APAT per razionalizzare i controlli ambientali e rafforzare il coordinamento con le Regioni. L'agenzia è diventata persona giuridica di diritto pubblico ad ordinamento autonomo, con presidente, consiglio di amministrazione (due membri su proposta delle Regioni) e direttore generale; il riordino è stato fatto senza nuovi oneri per la finanza pubblica. La finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 347) l'ha autorizzata ad assumere personale a tempo indeterminato nei limiti della pianta organica esistente. Non risulta invece una riorganizzazione dell'intero sistema dei controlli ambientali con le agenzie regionali. La fusione dell'APAT nell'ISPRA è del decreto-legge 112/2008, del governo successivo.

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in parteambiente

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

incentivare la ricerca nelle aree protette, potenziando il ruolo dell’INFS (Istituto Nazionale Fauna Selvatica) e dell’ICRAM

La legge finanziaria 2007 ha trasferito la vigilanza sull'Istituto nazionale per la fauna selvatica dalla Presidenza del Consiglio al Ministero dell'ambiente e ne ha previsto la riorganizzazione statutaria (legge 296/2006, art. 1, commi 471-472). La finanziaria 2008 ha assegnato all'ICRAM 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, per il funzionamento ordinario e per prevenire emergenze ambientali in mare (legge 244/2007, art. 2, comma 326). Sono interventi sulle due istituzioni, ma nessuna norma consultata incentiva in modo specifico la ricerca nelle aree protette.

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in partesanità

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

la costituzione di un’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Alimentare

La finanziaria 2008 (l. 244/2007, art. 2, comma 356, testo originario) aveva ribattezzato «Autorità nazionale per la sicurezza alimentare» il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, istituito presso il Ministero della salute con decreto del 26 luglio 2007, dotandolo di una sede referente a Foggia e di un contributo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni per il 2010. Il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (art. 11, nel testo della legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31) ha riscritto quel comma: dal 15 gennaio 2008 l'Autorità si trasforma in «Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare», con sede a Foggia e sotto la vigilanza del Ministero della salute, con gli stessi fondi. Organizzazione, funzionamento e amministrazione dovevano essere stabiliti da un decreto del presidente del Consiglio, su proposta del ministro della Salute e di concerto con quello delle Politiche agricole. Non risulta che il decreto sia stato adottato entro la fine del mandato: l'Agenzia è stata istituita per legge ma non è stata resa operativa.

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in partefisco

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

Proponiamo inoltre di introdurre la detraibilità dell’IVA per il turismo d’affari.

La legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 304-305) ha reso detraibile l'IVA sulle prestazioni alberghiere e sui pasti collegati a convegni e congressi, nei giorni di svolgimento: nella misura del 50 per cento nel 2007 e per intero dal 2008. La detraibilità generale dell'IVA su alberghi e ristoranti per i viaggi di lavoro è arrivata solo con il decreto-legge 112/2008 (art. 83, comma 28-bis), dal 1° settembre 2008, quindi dopo la fine del mandato. Nel mandato la misura ha riguardato solo una parte del turismo d'affari.

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in partelavoro

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

Proponiamo la reintroduzione del credito di imposta a favore delle imprese che assumono a tempo indeterminato.

Il credito d'imposta generale per le assunzioni a tempo indeterminato (art. 7 della legge 388/2000) è rimasto applicabile fino al 31 dicembre 2006. Il governo Prodi II ne ha introdotto uno nuovo con la legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi 539-548): 333 euro al mese per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato in più rispetto al 2007 (416 euro per le donne «svantaggiate»), per le assunzioni fatte nel 2008. Vale però solo nelle aree svantaggiate di Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise; le disposizioni attuative sono nel decreto del Ministro dell'economia del 12 marzo 2008 (GU n. 85 del 10 aprile 2008). Non è stato quindi reintrodotto il credito per tutte le imprese.

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in partelavoro

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

tutte le tipologie contrattuali a termine debbano essere motivate sulla base di un oggettivo carattere temporaneo [...] e che non debbano superare una soglia dell’occupazione complessiva

La legge 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, commi 39-40, ha stabilito che il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato e ha fissato in 36 mesi, comprese proroghe e rinnovi, il limite ai contratti a termine successivi per mansioni equivalenti con lo stesso datore di lavoro: oltre il limite il rapporto diventa a tempo indeterminato, salvo un ulteriore contratto, una sola volta, presso la direzione provinciale del lavoro. L'obbligo di ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive era già nel decreto legislativo 368/2001 (art. 1) e la legge non lo ha cambiato. Non è stato invece introdotto per legge un tetto ai contratti a termine rispetto all'occupazione dell'impresa: i limiti quantitativi restano affidati ai contratti collettivi nazionali (art. 10, comma 7, del decreto 368/2001), e il comma 41 si è limitato a ridurre i casi esenti da quei limiti.

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in partelavoro

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

La regolamentazione del lavoro interinale dovrà esser rivista

Il programma prevedeva di rivedere la regolamentazione del lavoro interinale, tenendo conto della disciplina introdotta dal precedente governo di centrosinistra. La legge 24 dicembre 2007, n. 247 (art. 1, comma 46) ha abolito la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (il cosiddetto staff leasing) introdotta dal decreto legislativo 276/2003. La stessa legge non ha invece modificato la disciplina della somministrazione a tempo determinato, e non risultano altri atti del governo che l'abbiano rivista. L'esito è coerente con la scheda corrispondente di «Il conto» sulla revisione della legge 30.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

ci impegniamo a rivedere la normativa in merito agli appalti di opere e di servizi e alla cessione del ramo d’azienda

La legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 910-911) ha rafforzato la disciplina degli appalti: il committente risponde in solido con l'appaltatore e con ogni subappaltatore per retribuzioni e contributi, entro due anni dalla fine dell'appalto. Il comma 910 estende inoltre la responsabilità solidale ai danni da infortuni non indennizzati dall'Inail. Non risultano invece modifiche alla disciplina della cessione di ramo d'azienda, cioè all'articolo 32 del decreto legislativo 276/2003. La revisione promessa è stata quindi fatta per gli appalti e non per la cessione di ramo d'azienda.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

combattere a fondo, con misure preventive e repressive, la piaga del lavoro nero, anche con studi di settore e appositi indici di congruità

Nel decreto-legge 223/2006, convertito dalla legge 248/2006, l'articolo 36-bis ha introdotto la sospensione dei lavori nei cantieri edili con almeno il 20 per cento di lavoratori non risultanti dalle scritture e l'obbligo della tessera di riconoscimento. La legge finanziaria per il 2007 (legge 296/2006) ha reso il documento unico di regolarità contributiva condizione per i benefici contributivi dal 1° luglio 2007 e ha quintuplicato le sanzioni per le violazioni in materia di lavoro introdotte prima del 1999. Gli indici di congruità, previsti dai commi 1173 e 1174 della stessa legge e da definire con decreto entro sei mesi, non risultano adottati nel mandato; i due commi sono stati soppressi dal decreto-legge 112/2008, dopo il governo. Sono state quindi attuate misure preventive e repressive, ma non lo strumento degli indici di congruità.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

Oltre al superamento della legge "Maroni"

La legge 24 dicembre 2007, n. 247 (attuazione del protocollo del 23 luglio 2007) ha modificato il decreto legislativo 276/2003, che attua la legge 30 del 2003 (chiamata «legge Maroni» nel programma). Ha abrogato la disciplina del lavoro intermittente (art. 1, comma 45) e ha abolito la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (comma 46), due delle tipologie che il programma indicava come da cancellare; è rimasto il contratto di inserimento. La stessa legge ha fissato in 36 mesi la durata complessiva massima dei contratti a termine successivi con lo stesso lavoratore (comma 40, che modifica il decreto legislativo 368/2001). La legge 30 non è stata però superata né sostituita e le altre tipologie contrattuali sono rimaste. Stesso esito della scheda corrispondente di «Il conto».

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

all'estensione a tutti i lavoratori delle tutele e dei diritti di base (maternità, paternità, malattia, infortunio, diritti sindacali,etc)

La legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 788) ha riconosciuto dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori a progetto iscritti alla gestione separata dell'INPS un'indennità di malattia pari al 50 per cento di quella per degenza ospedaliera e, a chi ha diritto all'indennità di maternità, tre mesi di congedo parentale con il 30 per cento del reddito di riferimento. In attuazione del comma 791, il decreto del Ministro del lavoro del 12 luglio 2007 ha esteso ai committenti delle lavoratrici a progetto il divieto di adibirle al lavoro nei periodi di astensione obbligatoria per maternità. Le nuove tutele riguardano però i soli iscritti alla gestione separata, e non risultano norme del governo su infortunio e diritti sindacali di questi lavoratori. Non c'è stata quindi un'estensione a tutti i lavoratori delle tutele di base.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

la totalizzazione di tutti i contributi versati, anche in regimi pensionistici diversi

La legge 24 dicembre 2007, n. 247 (art. 1, comma 76) ha esteso la totalizzazione dei contributi dal 1° gennaio 2008. Ha ridotto da sei a tre anni la durata minima dei periodi contributivi richiesta dal d.lgs. 42/2006 (lettera a). Ha inoltre consentito il cumulo previsto dal d.lgs. 184/1997 anche a chi aveva già maturato il diritto alla pensione in una delle gestioni (lettera b). La totalizzazione non è però diventata possibile per tutti i contributi versati: resta un requisito minimo di tre anni per ciascun periodo. Lo stesso comma presenta le modifiche come provvisorie, in attesa di una riforma complessiva dell'istituto, che nel mandato non risulta adottata.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

agli incentivi per l’inserimento e il reinserimento al lavoro dopo periodi di assolvimento di responsabilità genitoriali

La legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1254) ha riscritto l'articolo 9 della legge 53/2000, che già prevedeva contributi per programmi di reinserimento dopo il congedo ma con fondi ridotti a 5 milioni di euro l'anno. Il nuovo testo finanzia i contributi con una quota del Fondo per le politiche della famiglia, li estende alle aziende sanitarie e ospedaliere e aggiunge interventi per il reinserimento e la formazione dei lavoratori con figli minori o familiari a carico. La legge 24 dicembre 2007, n. 247 (art. 1, comma 81) ha poi delegato il governo a riordinare la normativa sull'occupazione femminile, anche con incentivi e sgravi contributivi e con misure per il rientro delle donne nel mercato del lavoro, ma non risultano decreti legislativi adottati nel mandato. Il sostegno resta limitato a contributi per progetti aziendali e non c'è un incentivo generale all'assunzione di chi rientra dopo la cura dei figli.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

il superamento delle normative introdotte dalla "legge 30" e il potenziamento dei centri pubblici per i servizi di inserimento lavorativo mirato delle persone con disabilità

La legge 247/2007 (art. 1, comma 38) ha abrogato l'articolo 14 del decreto legislativo 276/2003, che disciplinava le convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e disabili introdotte con la legge 30, facendo salve quelle in essere. La stessa legge (comma 37) ha riscritto parte delle norme sull'inserimento dei disabili della legge 68/1999. L'abrogazione era in vigore dal 1° gennaio 2008; l'articolo 14 è stato rimesso in vigore con il decreto-legge 112/2008, dopo la fine del governo. Non risultano atti specifici per il potenziamento dei centri pubblici di inserimento mirato.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

riteniamo indifferibile una profonda riforma del sistema degli ammortizzatori sociali

La legge 24 dicembre 2007, n. 247 (art. 1, commi 25-26) ha migliorato dal 1° gennaio 2008 l'indennità ordinaria di disoccupazione: durata di otto mesi (dodici per chi ha almeno 50 anni) e importo al 60% della retribuzione per i primi sei mesi, 50% per i due successivi e 40% poi. Ha rivisto anche l'indennità con requisiti ridotti, portata al 35% per i primi 120 giorni e al 40% fino a un massimo di 180 giorni. I commi 28-29 hanno delegato il governo a riformare la materia entro dodici mesi, con uno strumento unico di sostegno al reddito, ma nel mandato non è stato adottato alcun decreto legislativo di riordino: la legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 46) ha poi riscritto la delega con un nuovo termine. Il riordino complessivo degli ammortizzatori è quindi rimasto da fare.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

l'incremento e l'estensione dell’indennità di disoccupazione a tutti i lavoratori (anche discontinui, economicamente dipendenti e non subordinati)

La legge 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, comma 25, ha aumentato l'indennità ordinaria di disoccupazione dal 1° gennaio 2008. L'indennità è pari al 60% della retribuzione per i primi sei mesi, 50% per i due successivi e 40% oltre. La durata sale a otto mesi sotto i 50 anni e a dodici dai 50 anni. Il comma 26 ha aumentato anche l'indennità a requisiti ridotti. Non è stata invece estesa a tutti i lavoratori, collaboratori e discontinui compresi: la delega per riformare gli ammortizzatori sociali (comma 28) scadeva dopo dodici mesi dall'entrata in vigore della legge e non risulta esercitata entro la fine del governo.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

il riordino e l'armonizzazione dei trattamenti del settore agricolo

La legge 24 dicembre 2007, n. 247, che attua il protocollo sul welfare del 23 luglio 2007, ha riordinato una parte dei trattamenti agricoli. Per i trattamenti che decorrono dal 1° gennaio 2008, l'indennità di disoccupazione degli operai agricoli a tempo determinato, ordinaria e speciale, è fissata nella stessa misura del 40 per cento della retribuzione di riferimento, con regole comuni sui periodi di lavoro validi (art. 1, commi 55-57). La stessa legge ha delegato il governo a riformare gli ammortizzatori sociali entro dodici mesi, con la graduale armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione (art. 1, commi 28-29). Nel mandato del governo, chiuso l'8 maggio 2008, non risulta adottato alcun decreto legislativo; nel 2010 la delega è stata riscritta e riaperta per ventiquattro mesi (legge 183/2010, art. 46).

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in partelavoro

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

la costituzione di una rete di sicurezza universale che protegga tutti i lavoratori nei casi di crisi produttive

Una rete di sicurezza universale per le crisi produttive non è stata creata; sono state adottate misure transitorie e una delega. La legge finanziaria 2007 (legge 296/2006, art. 1, comma 1156, lettera c) ha esteso, «in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali» e fino al 31 dicembre 2007, la cassa integrazione straordinaria e la mobilità a imprese prima escluse (commercio e agenzie di viaggio con più di 50 dipendenti, vigilanza con più di 15), con una spesa massima di 45 milioni di euro; la finanziaria 2008 (legge 244/2007, art. 2, comma 523) ha prorogato la misura al 2008. Le stesse leggi hanno stanziato 460 milioni di euro per anno per trattamenti in deroga nelle crisi occupazionali (legge 296/2006, art. 1, comma 1190; legge 244/2007, art. 2, comma 521). La legge 247/2007 (art. 1, commi 28-29) ha delegato il governo a creare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore (1° gennaio 2008), uno strumento unico di sostegno al reddito senza distinzione di settore o dimensione d'impresa e a estendere gradualmente la cassa integrazione, ma nel mandato non risultano adottati decreti legislativi.

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in partewelfare

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

estendere a tutti i pensionati l'integrazione al trattamento minimo, premiando chi ha versato più contributi

Il governo Prodi non ha esteso l'integrazione al trattamento minimo a tutti i pensionati. Ha però introdotto con il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 (art. 5, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127) una somma aggiuntiva annua per i pensionati con almeno 64 anni e un reddito individuale fino a una volta e mezza il minimo. L'importo cresce con gli anni di contributi: nel 2007 da 262 a 392 euro, dal 2008 da 336 a 504 euro. È una misura legata ai contributi versati, come chiedeva il programma, ma è un bonus annuale a una platea limitata e non l'estensione dell'integrazione al minimo.

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in partelavoro

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

eliminare l’inaccettabile “gradino” e la riduzione del numero delle finestre che innalzano bruscamente [...] l’età pensionabile

La legge 247 del 24 dicembre 2007 ha eliminato il «gradino» della legge 243/2004, che dal 2008 portava a 60 anni l'età minima per la pensione di anzianità dei lavoratori dipendenti con 35 anni di contributi. Al suo posto ha fissato 58 anni dal gennaio 2008 al giugno 2009 e poi un sistema di quote (somma di età e contributi): 95 con almeno 59 anni dal luglio 2009, 96 con almeno 60 dal 2011, 97 con almeno 61 dal 2013. Sulle finestre di uscita l'intervento è stato parziale: le quattro finestre trimestrali sono tornate solo per chi va in pensione con 40 anni di contributi, mentre per la pensione di anzianità con 35 anni di contributi sono rimaste le due finestre annuali introdotte dalla legge del 2004.

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in partewelfare

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

crediamo che debba essere riconsiderato il sistema di indicizzazione delle pensioni. [...] verso le fasce inferiori dei trattamenti pensionistici

Il sistema di indicizzazione è stato modificato solo in modo temporaneo. Il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 (convertito dalla legge 127/2007), all'art. 5, comma 6, ha esteso per il triennio 2008-2010 la rivalutazione piena, al 100 per cento, alle fasce di pensione tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, prima rivalutate al 90 per cento. La legge 24 dicembre 2007, n. 247 (art. 1, comma 19) ha escluso dalla rivalutazione automatica per il 2008 le pensioni superiori a otto volte il minimo. Lo stesso decreto ha introdotto una somma aggiuntiva annua per i pensionati di almeno 64 anni con redditi bassi (art. 5, comma 1). Sono interventi a favore delle fasce più basse, ma limitati nel tempo: la struttura della rivalutazione e il trattamento delle pensioni minime non sono cambiati.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partewelfare

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

va anche previsto l’aumento degli assegni sociali e dei trattamenti di invalidità civile più bassi

Il decreto-legge 81/2007 (convertito dalla legge 127/2007), all'art. 5, comma 5, dal 1° gennaio 2008 ha aumentato le maggiorazioni sociali previste dall'art. 38 della legge 448/2001 fino a garantire un reddito di 580 euro al mese per tredici mensilità, con limite di reddito annuo portato a 7.540 euro. L'aumento riguarda i titolari di assegno sociale, pensione sociale e pensioni integrate al minimo con almeno 70 anni (età ridotta fino a cinque anni in base ai contributi versati) e, dai 60 anni, gli invalidi civili totali, i sordomuti e i ciechi civili assoluti titolari di pensione. Ne restano esclusi i titolari di assegno sociale tra i 65 e i 69 anni senza contributi, gli invalidi civili totali sotto i 60 anni e gli invalidi civili parziali, il cui assegno mensile è tra i trattamenti di invalidità più bassi. Lo stesso articolo ha previsto dal 2007 una somma aggiuntiva per i pensionati con almeno 64 anni e redditi bassi, ma solo sulle pensioni da contributi. L'aumento, entrato in vigore prima della fine del mandato, copre quindi una parte significativa dei trattamenti indicati, non tutti.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026