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Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrosinistra

L'Unione, 2006

Principali partiti: Democratici di Sinistra, La Margherita, Rifondazione Comunista, Rosa nel Pugno, Comunisti Italiani, Italia dei Valori, Federazione dei Verdi, Popolari UDEUR

Governi valutati: Governo Prodi II

Il file porta la data del 10 febbraio 2006, giorno della presentazione.

  • 64 mantenute
  • 114 in parte
  • 287 non mantenute
  • 0 in corso
  • 13 non valutabili
Leggi le 822 promesse troppo generiche per essere verificate

106 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

114 schede

in parteistruzione

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

la revisione dei criteri per il riconoscimento dei nuovi atenei, che va condizionato alla disponibilità di una massa critica di corpo docente a tempo indeterminato

Il governo Prodi ha reso più restrittive le regole sui nuovi atenei, ma non ha introdotto la condizione indicata dal programma, cioè una massa critica di docenti a tempo indeterminato come requisito per il riconoscimento. Il decreto-legge 262/2006 (art. 2, comma 148) ha sospeso l'autorizzazione di nuove università telematiche fino all'adozione di un regolamento. La legge 296/2006 (art. 1, comma 653) ha vietato nel 2007-2009 di istituire facoltà o corsi fuori dal comune sede dell'ateneo, salvo eccezioni. Il decreto ministeriale 3 luglio 2007, n. 362, ha limitato le proposte di nuove università non statali ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario, rinviando a un successivo decreto i parametri di valutazione. Il decreto ministeriale 26 luglio 2007, n. 386, ha chiesto per l'attivazione dei corsi di studio un numero minimo di docenti di ruolo, ma con norme particolari per le università di nuova istituzione, che nella fase di avvio non ne dispongono. Non risulta un atto che condizioni il riconoscimento dei nuovi atenei a una massa critica di docenti a tempo indeterminato.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in parteistruzione

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

la revisione dei criteri e delle metodologie dei finanziamenti ministeriali alle università (in particolare del fondo di finanziamento ordinario)

Il ministro Mussi ha mantenuto il modello teorico di riparto del Comitato per la valutazione del sistema universitario e ha aggiunto correttivi limitati. Il decreto 8 maggio 2007, n. 246 ha lasciato a ogni ateneo il 100 per cento del fondo consolidato 2006 e ha destinato 60,7 milioni di euro a riequilibrio e incentivi: 40,7 milioni per i risultati della didattica e della ricerca, 10 milioni agli atenei con minori spese fisse di personale e 10 milioni per accelerare il riequilibrio degli atenei sottofinanziati oltre il 5 per cento. Il decreto interministeriale del 30 aprile 2008 ha poi ripartito i 550 milioni del nuovo fondo previsto dalla legge 244/2007 (art. 2, comma 428): oltre alla copertura degli oneri contrattuali, la quota residua, non inferiore a 199 milioni, è andata per l'80 per cento in base al modello e per il 20 per cento agli atenei sottofinanziati oltre il 3 per cento, con condizioni sulle spese di personale. La base del fondo è rimasta storica (95,15 per cento del fondo consolidato nel 2008), quindi i criteri non sono stati rivisti in modo complessivo.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in parteistruzione

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

un’Agenzia indipendente per la valutazione della ricerca, della didattica, delle funzioni di gestione delle istituzioni universitarie e di ricerca

Il decreto-legge 262/2006 (art. 2, commi 138-140, convertito dalla legge 286/2006) ha costituito l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con il compito di valutare università, enti di ricerca e programmi statali di finanziamento della ricerca; i risultati diventano criterio di riferimento per ripartire i fondi statali. Il regolamento sulla struttura e il funzionamento è stato emanato con il DPR 21 febbraio 2008, n. 64, in vigore dal 24 aprile 2008, ma nel mandato non risultano nominati gli organi e l'Agenzia non è diventata operativa; il regolamento è stato poi sostituito nel 2010. La legge non prevede la valutazione dei singoli docenti e ricercatori chiesta dal programma, e il programma annuale di valutazione è approvato dal ministro.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in parteistruzione

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

la riorganizzazione dell’attuale Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca

Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233) ha diviso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in due: il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca. Il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, art. 2, commi 138-140) ha istituito l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), i cui risultati sono un criterio per assegnare i fondi statali; il regolamento dell'Agenzia è stato adottato con il DPR 21 febbraio 2008, n. 64, poco prima della fine del mandato, e poi sostituito dal governo successivo. Le agenzie pubbliche indipendenti incaricate di scegliere i finanziamenti della ricerca, chieste dal programma, non sono state create.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in parteistruzione

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

la previsione di una “quota di garanzia” per i bilanci universitari e degli enti a copertura degli incrementi di spesa decisi a livello centrale

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha messo a carico dello Stato una parte degli incrementi di spesa per il personale decisi a livello centrale. L'art. 3, comma 140, pone a carico del bilancio dello Stato i maggiori oneri del biennio contrattuale 2006-2007 delle amministrazioni pubbliche non statali, tra cui università ed enti di ricerca (272 milioni di euro nel 2008, di cui 205 per le università). L'art. 2, comma 428, istituisce per il 2008-2010 un fondo di 550 milioni all'anno che aumenta il fondo di finanziamento ordinario delle università e copre anche i loro rinnovi contrattuali 2008-2009. Per gli altri enti i rinnovi 2008-2009 restano a carico dei rispettivi bilanci (art. 3, comma 146) e non è prevista una «quota di garanzia» stabile.

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in parteistruzione

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

la stabilità nel tempo dei finanziamenti “ordinari” per le università e per gli enti di ricerca [...] oltre ad una quota variabile legata alla valutazione

Per le università la legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi 428-429) ha istituito un fondo di 550 milioni di euro l'anno per il 2008, il 2009 e il 2010, destinato ad aumentare il Fondo di finanziamento ordinario (FFO) soprattutto per le spese di personale, e ripartito per il 2008 con il decreto interministeriale del 30 aprile 2008. La quota legata ai risultati, assegnata con il modello del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e tenendo conto della valutazione della ricerca del CIVR, è rimasta limitata: 40,7 milioni di euro nel 2007 (decreto ministeriale 8 maggio 2007, n. 246, che confermava a ogni ateneo il 100 per cento dell'FFO dell'anno prima) e almeno 159 milioni nel 2008. Per gli enti di ricerca la legge 27 settembre 2007, n. 165 ha delegato il governo ad assegnare le risorse anche in base alla valutazione dell'ANVUR, ma i decreti legislativi non sono stati adottati entro la fine del governo. Stabilità pluriennale e quota legata alla valutazione sono state quindi introdotte solo in parte.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in parteistituzioni

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

apertura dei tavoli di consultazione con le parti sociali e con le Regioni e le autonomie locali 60 giorni

Il programma prometteva di aprire entro 60 giorni, cioè intorno a metà luglio 2006, i tavoli di consultazione sulla semplificazione con le parti sociali, le Regioni e le autonomie locali. Il governo ha istituito il comitato interministeriale per la semplificazione con un decreto del Presidente del Consiglio del 12 settembre 2006. Il Tavolo permanente per la semplificazione, sede stabile di consultazione con le categorie produttive, le associazioni di utenti e consumatori, le Regioni e gli enti locali, è stato costituito presso la Conferenza unificata con il decreto del Presidente del Consiglio dell'8 marzo 2007 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 maggio 2007), quasi otto mesi dopo il termine; il 29 marzo 2007 Governo, Regioni e autonomie locali hanno firmato in Conferenza unificata un accordo sulla semplificazione. Il Piano di azione per la semplificazione è stato preparato con la consultazione svolta nel Tavolo.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partesicurezza

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

graduare le misure di espulsione, modulandole sul grado di integrazione e situazione personale

Il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, sul ricongiungimento familiare (art. 2) ha stabilito che, nell'espellere lo straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento o il familiare ricongiunto, il prefetto tenga conto dei vincoli familiari, della durata del soggiorno in Italia e dei legami con il paese d'origine (art. 13, comma 2-bis, del testo unico sull'immigrazione). Per i cittadini dell'Unione e i loro familiari il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (art. 20, comma 5) ha previsto una valutazione simile, che considera anche l'integrazione sociale. La riforma generale è invece rimasta incompiuta: il disegno di legge delega del governo presentato alla Camera il 30 luglio 2007 (A.C. 2976), che graduava i rimpatri e le sanzioni soprattutto in base ai motivi dell'espulsione e alla gravità delle violazioni, è stato esaminato in commissione Affari costituzionali dal 26 settembre al 6 novembre 2007 e non è stato approvato prima dello scioglimento delle Camere del 6 febbraio 2008.

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in parteistituzioni

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

rimozione degli ostacoli normativi che impediscono di effettuare on line le procedure amministrative entro 1 anno

Il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 9, ha introdotto la comunicazione unica per la nascita dell'impresa: un solo atto presentato al registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico, che sostituisce gli adempimenti per l'iscrizione e vale anche ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali e per ottenere codice fiscale e partita IVA; si applica anche alle modifiche e alla cessazione dell'attività. Il modello è stato approvato con il decreto ministeriale 2 novembre 2007 (Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 2007) e la procedura è partita in via facoltativa il 19 febbraio 2008, oltre un anno dopo l'insediamento del governo. Riguarda però una sola procedura: non risulta una norma generale che rimuova gli ostacoli all'on line per le altre procedure amministrative. Il disegno di legge del governo sulla modernizzazione delle amministrazioni pubbliche (A.C. 2161), approvato dalla Camera nell'ottobre 2007, era ancora all'esame della commissione Affari costituzionali del Senato (A.S. 1859) nel gennaio 2008 e non è stato approvato prima dello scioglimento delle Camere (6 febbraio 2008).

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in partesicurezza

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

l’acquisizione della carta di soggiorno, da rilasciare – senza vincoli riferiti a requisiti di reddito e abitativi – dopo un periodo di tempo, inferiore all’attuale

Il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, che ha recepito la direttiva europea 2003/109/CE ed è in vigore dal 14 febbraio 2007, ha sostituito la carta di soggiorno con il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, a tempo indeterminato. Il periodo di soggiorno regolare richiesto è sceso da sei a cinque anni, la durata prevista dalla direttiva, come chiedeva il programma. Sono rimasti invece i vincoli di reddito che il programma voleva eliminare: serve un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, se la richiesta riguarda anche i familiari, un reddito adeguato e un alloggio idoneo. La circolare del Dipartimento della pubblica sicurezza del 16 febbraio 2007 indica i requisiti di reddito e alloggio come «invariati».

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in partesicurezza

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

Approveremo senza ulteriori ritardi una legge organica di attuazione dell’articolo 10 della Costituzione

Una legge organica di attuazione dell'articolo 10 della Costituzione non è stata approvata. Nella XV legislatura le sei proposte sul diritto d'asilo esaminate dalla commissione Affari costituzionali della Camera (A.C. 191 e abbinate) erano di iniziativa parlamentare, e l'esame in sede referente, avviato il 13 giugno 2007, non si è concluso; non risulta un disegno di legge del governo sul tema. Il governo ha però recepito le direttive europee con due decreti legislativi: il n. 251 del 19 novembre 2007 (qualifica di rifugiato e protezione sussidiaria, in vigore dal 19 gennaio 2008) e il n. 25 del 28 gennaio 2008 (procedure di riconoscimento dello status, in vigore dal 2 marzo 2008). Questi atti disciplinano in modo organico lo status e le procedure, ma non sono la legge organica promessa.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partesicurezza

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

L’esame delle domande deve essere più rapido

Il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, che ha recepito la direttiva europea sulle procedure d'asilo, ha lasciato invariati i tempi ordinari: colloquio entro trenta giorni e decisione nei tre giorni feriali successivi, come già prevedevano la legge 189/2002 e il regolamento del 2004. Ha però accelerato l'esame di una parte delle domande: esame prioritario per quelle palesemente fondate, per le persone vulnerabili e per chi è accolto o trattenuto nei centri, e per i trattenuti nei centri di permanenza audizione entro sette giorni e decisione nei due giorni successivi, invece di quindici più tre. Ha inoltre portato fino a dieci le Commissioni territoriali, che il regolamento del 2004 fissava in sette. Non ci sono dati pubblici sui tempi effettivi di esame nei mesi successivi.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partesicurezza

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

la definizione, in linea con la normativa comunitaria, dello status giuridico del titolare di protezione umanitaria

Il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (in vigore dal 19 gennaio 2008), che recepisce la direttiva europea 2004/83/CE, ha definito lo status di protezione sussidiaria. Il suo permesso di soggiorno dura tre anni ed è rinnovabile (art. 23), consente l'accesso al lavoro e allo studio ed è convertibile per motivi di lavoro. L'art. 34 estende i diritti della protezione sussidiaria ai titolari del vecchio permesso umanitario rilasciato in sede di esame della domanda di asilo. Il permesso umanitario previsto dal testo unico sull'immigrazione (art. 5, comma 6) non è stato disciplinato in modo nuovo, e la conversione riguarda il lavoro e non lo studio.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in parteeconomia

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

Rafforzeremo i poteri di intervento e sanzione affidati all’Authority indipendente

Il governo ha rafforzato i poteri di sanzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nelle comunicazioni elettroniche. Il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (art. 2, comma 136, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286) ha moltiplicato per dieci gli importi delle sanzioni previste dall'art. 98 del codice delle comunicazioni elettroniche ed escluso il pagamento in misura ridotta per le sanzioni dell'Autorità. Il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (art. 1, comma 4) le ha affidato la vigilanza e le sanzioni sulle nuove regole per la telefonia. Il disegno di legge sul settore televisivo (A.C. 1825, presentato il 16 ottobre 2006), che le attribuiva nuovi poteri di vigilanza e sanzione fino al 5 per cento del fatturato e alla sospensione dell'attività, è stato esaminato dalle commissioni ma non è stato votato dalla Camera prima della fine della legislatura.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in parteistituzioni

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

Prevediamo quindi la stipulazione di un Patto per l'Innovazione tra Governo, Regioni, Enti Locali e Parti Sociali

Nel settembre 2007 la Conferenza unificata, la sede in cui governo, regioni ed enti locali concordano le politiche comuni, ha approvato il documento «Progetto Paese – Patto per l'attuazione del sistema nazionale di e-government nelle regioni e negli enti locali». Il patto coordina le azioni per l'innovazione tra i diversi livelli di governo secondo un modello cooperativo, come chiedeva il programma. Non risulta però che le parti sociali, che il programma includeva tra i firmatari, vi abbiano partecipato. La promessa è quindi attuata per la parte istituzionale.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partecultura

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

prevedere la destinazione alla produzione di spettacolo e di cinema [...] di una quota degli introiti delle transazioni pubblicitarie delle emittenti televisive nazionali

La legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 301) ha sostituito il comma 3 dell'articolo 44 del testo unico della radiotelevisione. Le emittenti devono riservare almeno il 10 per cento dei propri introiti netti annui, compresi quelli da pubblicità, alla produzione e all'acquisto di opere europee di produttori indipendenti e, se trasmettono in chiaro, almeno il 30 per cento di tale quota a film di espressione originale italiana; la Rai deve destinare il 15 per cento dei ricavi da canone e pubblicità, con una riserva di almeno il 20 per cento per i film italiani. La norma precedente vincolava già almeno il 10 per cento degli introiti pubblicitari netti a produzioni europee, con almeno il 40 per cento di film: la novità è la base più ampia e la quota riservata al cinema italiano. Il vincolo non riguarda lo spettacolo dal vivo.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partecultura

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

riportare gli stanziamenti del Fondo Unico dello Spettacolo almeno al livello previsto per il 2001, garantendone la stabilità triennale

Il governo Prodi ha aumentato il Fondo unico per lo spettacolo senza riportarlo al livello del 2001 negli anni del mandato. Il decreto-legge 223/2006 (art. 18, comma 3) lo ha integrato di 50 milioni di euro l'anno per il 2006-2008. Secondo il Ministero per i beni e le attività culturali, il Fondo valeva 530,3 milioni nel 2001, 427,3 nel 2006, 441,3 nel 2007 e 471,3 nel 2008. La legge finanziaria 2008 aveva stanziato 511,5 milioni per il 2008 e 567,3 e 563,3 milioni per il 2009 e il 2010, oltre il livello del 2001. Le risorse effettive del 2008 sono però scese a 471,3 milioni per gli accantonamenti previsti dalla legge finanziaria 2007 (legge 296/2006, art. 1, comma 507). Gli stanziamenti degli anni successivi restavano rideterminabili ogni anno: non risultano atti che abbiano garantito al Fondo una stabilità triennale.

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in partecultura

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

stabilire l’obiettivo dell’1% del PIL di risorse pubbliche destinate alla cultura nel medio - lungo periodo

Il governo Prodi ha fissato un obiettivo dell'1 per cento per la cultura, ma riferito al bilancio dello Stato e non al PIL. Il Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011, deliberato dal Consiglio dei ministri il 28 giugno 2007, si propone di adeguare l'incidenza delle risorse per le politiche culturali sul bilancio dello Stato, allora pari allo 0,26 per cento, «in direzione dell'obiettivo strategico dell'1 per cento»: un traguardo più basso di quello promesso, perché il bilancio dello Stato è una frazione del PIL. Secondo i conti delle amministrazioni pubbliche per funzione (classificazione COFOG), la spesa pubblica per i servizi culturali è rimasta intorno allo 0,3 per cento del PIL (0,31 nel 2006, 0,32 nel 2007), quella per attività ricreative, culturali e di culto intorno allo 0,7 per cento. La legge finanziaria per il 2007 (legge 296/2006, art. 1, comma 1142) ha autorizzato 79 milioni di euro per il 2007 e 87 milioni annui dal 2008 per interventi del Ministero per i beni e le attività culturali.

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in partecultura

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

aiutare la cultura con incentivi fiscali e tax shelter (scudo fiscale)

La legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, commi 325-343), approvata nel mandato del governo, ha introdotto incentivi fiscali per il cinema: crediti d'imposta per produzione, distribuzione ed esercizio (comma 327), per chi investe da settori esterni (comma 325) e per le produzioni estere girate in Italia (comma 335), e il tax shelter, cioè la detassazione degli utili reinvestiti nei film (commi 338-339). Gli incentivi riguardano solo il cinema e non le altre attività culturali. Inoltre la loro efficacia era subordinata all'autorizzazione della Commissione europea (commi 334 e 343), arrivata il 18 dicembre 2008 e il 22 luglio 2009, con i decreti applicativi del 2009 e del 2010: sono diventati operativi solo dopo la fine del governo.

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in partecultura

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

sospensione della vendita di beni culturali pubblici prevista dal governo Berlusconi e ripristino del vaglio delle Soprintendenze secondo il regolamento Melandri del 2000

Il decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62 (Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2008, in vigore dal 24 aprile 2008) ha modificato il Codice dei beni culturali sulle vendite di beni pubblici. L'autorizzazione del Ministero a vendere beni del demanio culturale esisteva già; il decreto ha stabilito che sia rilasciata su parere del soprintendente, sulla base di un programma di conservazione, degli obiettivi di valorizzazione e della destinazione d'uso prevista, e che sia negata per usi incompatibili con il carattere storico e artistico del bene. La dottrina vi ha riconosciuto un recupero della disciplina del regolamento del 2000 (d.P.R. 283/2000). Non risulta invece un atto del governo che abbia sospeso le vendite di beni culturali pubblici.

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in partecultura

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

il potenziamento e completamento degli Istituti Centrali

Il regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali (decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233) ha ridisegnato la rete degli istituti centrali. L'art. 15 ne elenca sette, tra cui il nuovo Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi, che subentra alla Discoteca di Stato, e quello per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, che assorbe due strutture preesistenti; l'Istituto centrale del restauro diventa un istituto dotato di autonomia speciale. L'organizzazione dei singoli istituti è stata però rinviata a regolamenti successivi, adottati dopo la fine del governo, e non risultano atti del mandato che abbiano aumentato risorse o personale degli istituti centrali.

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in partecultura

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

riformando l’Ente teatrale italinao (ETI), depurandolo da funzioni improprie

Il 2 aprile 2007 il ministro per i beni e le attività culturali Francesco Rutelli ha firmato un atto di indirizzo sull'attività dell'Ente teatrale italiano per il 2007, che ne ridefiniva il ruolo: promozione del teatro italiano all'estero d'intesa con le istituzioni straniere, nessuna sovrapposizione con le funzioni di altri soggetti né attività di concorrenza e distribuzione sul mercato, dismissione progressiva dei teatri di proprietà o in gestione dell'ente. L'atto è una direttiva annuale che non ha modificato lo statuto né la legge che disciplina l'ETI. Nel mandato non risulta adottata una riforma normativa dell'ente.

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in partecultura

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

stabilire regole di programmazione dello spettacolo dal vivo italiano ed europeo sulle reti televisive e radiofoniche nazionali

Il contratto di servizio tra il ministero delle Comunicazioni e la Rai per il 2007-2009, approvato con decreto del 6 aprile 2007 (GU n. 123 del 29 maggio 2007), ha fissato regole per la programmazione dello spettacolo dal vivo, ma solo per il servizio pubblico. L'articolo 4 inserisce tra i generi dell'offerta lo «Spettacolo», con attenzione a teatro, danza, lirica, prosa e musica. L'articolo 10 impone alla Rai di destinare almeno il 15% dei ricavi annui a investimenti che comprendono anche le trasmissioni culturali sullo spettacolo dal vivo. Non risultano regole analoghe per le altre reti televisive e radiofoniche nazionali, che erano comprese nella promessa.

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in partecultura

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

l’attribuzione all’autorità di garanzia del compito di vigilare, con poteri sanzionatori, sull’applicazione delle nuove norme di vigilanza nell’intera filiera

Nel mandato non è stata approvata una nuova legge sul cinema e tra i disegni di legge del governo non ne risulta una. La legge finanziaria 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 301) ha però riscritto l'art. 44 del testo unico della radiotelevisione. Ha fissato nuove quote di programmazione e di investimento in opere europee e in film italiani per emittenti televisive, fornitori di contenuti e di pay-per-view, e ha chiesto agli operatori dei servizi a richiesta di contribuire alle opere europee. Lo stesso comma ha affidato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un regolamento sulla verifica degli obblighi e «le sanzioni in caso di inadempienza». La vigilanza con poteri sanzionatori riguarda quindi la parte televisiva e audiovisiva della filiera, non l'intera filiera del cinema prevista dal programma.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026