Salta al contenuto
Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrosinistra

L'Ulivo, 1996

Principali partiti: Partito Democratico della Sinistra, Partito Popolare Italiano, Rinnovamento Italiano, Federazione dei Verdi, Socialisti Italiani

Governi valutati: Governo Prodi I, Governo D'Alema I, Governo D'Alema II, Governo Amato II

La copia d'archivio è del 1998; il testo porta la data del 6 dicembre 1995.

  • 82 mantenute
  • 79 in parte
  • 88 non mantenute
  • 0 in corso
  • 1 non valutabile
Leggi le 391 promesse troppo generiche per essere verificate

59 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

11 schede

mantenutawelfare

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

procedere nella liberalizzazione delle locazioni

La legge 9 dicembre 1998, n. 431 (governo D'Alema I, in vigore dal 30 dicembre 1998) ha superato l'equo canone: l'art. 14 abroga gli artt. 12-26 e altri articoli della legge 392/1978 e l'art. 11 del decreto-legge 333/1992 (patti in deroga). I contratti in corso sono proseguiti con le vecchie regole fino alla scadenza.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

mantenutawelfare

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

la costituzione di un servizio civile: [...] che preveda l'accesso ai giovani di leva che optano per il servizio civile, agli obiettori di coscienza, alle ragazze

La legge 6 marzo 2001, n. 64 (governo Amato II, in vigore dal 6 aprile 2001) ha istituito il servizio civile nazionale. Per il periodo in cui la leva restava obbligatoria, l'art. 5 vi ammette gli obiettori di coscienza, i giovani abili alla leva che preferiscono il servizio civile a quello militare e, su base volontaria per dodici mesi, le cittadine tra i 18 e i 26 anni. Dopo la sospensione della leva il servizio si presta solo su base volontaria, aperto a uomini e donne (art. 2).

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

mantenutawelfare

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

adeguare l'Assegno sociale per i meno abbienti e, in particolare, per gli anziani

L'assegno sociale è stato aumentato tre volte con le leggi finanziarie del mandato, oltre la rivalutazione automatica. La legge 23 dicembre 1998, n. 448 (art. 67) lo ha elevato di 100.000 lire al mese dal 1° gennaio 1999 e la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (art. 52) di altre 18.000 lire al mese dal 1° gennaio 2000; gli stessi aumenti valgono per la pensione sociale. La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 70) ha poi concesso dal 1° gennaio 2001 una maggiorazione di 25.000 lire al mese sotto i 75 anni e di 40.000 lire al mese dai 75 anni in su, entro limiti di reddito.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

mantenutawelfare

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

modulare l'importo degli assegni prendendo come base il numero dei figli minori presenti nel nucleo; maggiorare l'assegno quando c'è un solo genitore

La promessa chiedeva di modulare l'assegno al nucleo familiare sul numero dei figli minori e di maggiorarlo per i nuclei con un solo genitore. La legge 27 dicembre 1997, n. 450 (art. 3, comma 2) ha destinato le risorse della restituzione del drenaggio fiscale ad aumentare l'assegno per i nuclei con figli, «con particolare riferimento a quelli monoparentali» e a quelli con più di un figlio. Il decreto del Ministro del lavoro del 13 maggio 1998 ha applicato la norma dal 1° gennaio 1998: aumenti riservati ai nuclei con figli minori o inabili, tabelle distinte per i nuclei con un solo genitore e un ulteriore aumento per questi ultimi, limiti di reddito più alti di un milione di lire. L'assegno resta calcolato sul numero dei componenti e sul reddito, ma da allora gli importi crescono in modo distinto per i nuclei con figli e quelli con un solo genitore hanno una maggiorazione propria.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

mantenutawelfare

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

aumentare gli assegni per i nuclei a più basso reddito; elevare le soglie di esclusione per allargare la platea dei beneficiari

La promessa era aumentare gli assegni per i nuclei a reddito più basso e alzare le soglie di esclusione per allargare la platea dei beneficiari. La legge 23 dicembre 1996, n. 663 (art. 3, comma 2, lettera a) ha usato le risorse della restituzione del drenaggio fiscale per aumentare fino al 20 per cento gli importi dell'assegno al nucleo familiare e fino al 20 per cento i beneficiari, con fasce di reddito distinte per numero di componenti. Il decreto del Ministro del lavoro del 19 marzo 1997 l'ha applicata dal 1° gennaio 1997: importi più alti per i nuclei con figli minori o con inabili e accesso all'assegno per redditi oltre le fasce fino ad allora previste. La legge 27 dicembre 1997, n. 450 (art. 3, comma 2) e il decreto del 13 maggio 1998 hanno aggiunto dal 1° gennaio 1998 nuovi aumenti per i nuclei con figli e limiti di reddito più alti di un milione di lire, ammettendo nuclei prima esclusi. Gli aumenti hanno riguardato i nuclei con figli, non quelli senza figli. La legge 23 dicembre 1998, n. 448 (art. 65) ha poi introdotto anche un assegno comunale per i nuclei con almeno tre figli minori e basse risorse.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

mantenutawelfare

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Va completato l'attuale sistema di tutela della maternità che, ad oggi, vede scoperte le casalinghe, le studentesse, le disoccupate

La promessa chiedeva di completare la tutela della maternità, che lasciava scoperte casalinghe, studentesse e disoccupate. L'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha istituito, per i figli nati dal 1° luglio 1999, un assegno di maternità erogato dai comuni alle madri che non ricevono l'indennità di maternità, entro un limite di reddito del nucleo familiare (ISE). La legge 23 dicembre 2000, n. 388 lo ha esteso dal 2001 alle cittadine comunitarie e alle straniere con carta di soggiorno, e la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (art. 49) ha aggiunto un assegno per le lavoratrici atipiche e discontinue, comprese quelle che hanno perso da poco il lavoro. Il testo unico sulla maternità (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, artt. 74 e 75) ha riunito le due misure. Le madri prive di copertura previdenziale hanno dunque una tutela economica, sottoposta a un limite di reddito.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

mantenutawelfare

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

va affrontato il tema del valore del lavoro casalingo [...] la questione della copertura assicurativa dal rischio di incidenti domestici

La legge 3 dicembre 1999, n. 493 (GU n. 303 del 28 dicembre 1999, in vigore dal 12 gennaio 2000) riconosce il valore sociale ed economico del lavoro svolto in ambito domestico (art. 6) e istituisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici, gestita dall'INAIL (art. 7). L'obbligo riguarda le persone tra 18 e 65 anni che svolgono in via esclusiva lavoro domestico, per infortuni che causano un'inabilità permanente di almeno il 33 per cento. Il premio è di 25.000 lire l'anno ed è a carico dello Stato per chi ha redditi bassi (art. 8). Con i decreti ministeriali del 15 settembre 2000 l'assicurazione è partita il 1° marzo 2001, durante il governo Amato II.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

mantenutawelfare

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Particolare cura deve essere posta (anche con opportune modifiche alla legge 184/83 sull'adozione) per [...] favorire [...] le coppie intenzionate ad adottare minorenni all'estero

La promessa prevedeva modifiche alla legge 184/1983 sull'adozione per favorire, con rapidità, onestà e sicurezza, le coppie intenzionate ad adottare minorenni all'estero. La legge 31 dicembre 1998, n. 476 (GU n. 8 del 12 gennaio 1999) ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 1993 sull'adozione internazionale e, all'art. 3, ha sostituito per intero il Capo I del Titolo III della legge 184/1983, dedicato all'adozione di minori stranieri. La nuova disciplina regola l'informazione degli aspiranti, il decreto di idoneità del tribunale per i minorenni, l'incarico a enti autorizzati e l'intervento di una Commissione per le adozioni internazionali. La legge è stata approvata e promulgata durante il governo D'Alema I.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

mantenutawelfare

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

proponiamo una legge quadro di riforma socio-assistenziale

La legge 8 novembre 2000, n. 328, «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» (Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2000, in vigore dal 28 novembre 2000, governo Amato II), è la legge quadro di riforma dell'assistenza sociale promessa dal programma, nel rispetto delle competenze di regioni ed enti locali (art. 1). Il testo è partito dal disegno di legge C. 4931, presentato alla Camera il 28 maggio 1998, ed è stato approvato definitivamente il 18 ottobre 2000. La scheda corrispondente di «Il conto» per il solo governo Prodi I è «non mantenuta» perché la legge è stata approvata dopo la fine di quel governo; qui il programma è valutato su tutti i governi della legislatura.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

mantenutawelfare

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

prevedere un regime fiscale specifico per le imprese non-profit lungo le linee del disegno di legge predisposto dal Ministero delle Finanze

La promessa era un regime fiscale specifico per le imprese non profit. Il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, emanato con la delega della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, c. 186-189), ha riordinato la disciplina tributaria degli enti non commerciali e ha creato le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), con un regime fiscale agevolato. È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1998.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

mantenutawelfare

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Va incentivata la costituzione di fondi e di strutture creditizie finalizzati, esclusivamente o prevalentemente, al finanziamento delle organizzazioni non-profit

Il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (G.U. n. 1 del 2 gennaio 1998), art. 29, ha creato i «titoli di solidarietà». Gli enti emittenti deducono dal reddito d'impresa la differenza tra il tasso praticato e un tasso di riferimento, purché i fondi raccolti, in gestione separata, siano destinati a finanziare le ONLUS. Il regolamento di attuazione è il decreto del Ministro del tesoro 8 giugno 1999, n. 328 (G.U. n. 224 del 23 settembre 1999). La legge 7 dicembre 2000, n. 383 (art. 24) ha inoltre esteso le provvidenze creditizie e fideiussorie previste per le cooperative alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato che abbiano ottenuto l'approvazione di progetti nell'ambito delle convenzioni previste dalla stessa legge.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026