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Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrosinistra

L'Ulivo, 1996

Principali partiti: Partito Democratico della Sinistra, Partito Popolare Italiano, Rinnovamento Italiano, Federazione dei Verdi, Socialisti Italiani

Governi valutati: Governo Prodi I, Governo D'Alema I, Governo D'Alema II, Governo Amato II

La copia d'archivio è del 1998; il testo porta la data del 6 dicembre 1995.

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Le schede

Promessa per promessa

7 schede

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

avrebbero l'obbligo di accettazione della prima chiamata al lavoro o di svolgere lavori socialmente utili

La promessa prevedeva che i lavoratori in mobilità con sussidio avessero l'obbligo di accettare la prima chiamata al lavoro o di svolgere lavori socialmente utili. Un obbligo di questo tipo esisteva già: l'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223 prevedeva la cancellazione dalla lista di mobilità e la perdita dell'indennità per chi rifiutava un lavoro equivalente o l'impiego in opere o servizi di pubblica utilità. Il decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 lo ha confermato nella nuova disciplina dei lavori socialmente utili: i percettori dell'indennità di mobilità e della cassa integrazione straordinaria a zero ore possono esservi assegnati (artt. 4 e 7) e il rifiuto ingiustificato comporta la perdita del trattamento e la cancellazione dalla lista di mobilità (art. 9). Il fondo per la mobilità che avrebbe sostituito la cassa integrazione, citato nella stessa tesi, è oggetto della scheda corrispondente di «Il conto» e non è stato istituito.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

prevedendo la possibilità per il lavoratore di usufruire di periodi di congedo autofinanziati

La promessa prevedeva la possibilità per il lavoratore di usufruire di periodi di congedo autofinanziati. La legge 8 marzo 2000, n. 53 (GU n. 60 del 13 marzo 2000), approvata durante il governo D'Alema II, all'art. 5 permette ai lavoratori con almeno cinque anni di anzianità nella stessa azienda o amministrazione di chiedere un congedo per la formazione fino a undici mesi, continuativi o frazionati, nell'arco della vita lavorativa. Il congedo non è retribuito e il lavoratore può riscattare il periodo o versare i contributi a proprio carico. Il datore può differire o respingere la richiesta per comprovate esigenze organizzative. L'art. 6 prevede inoltre congedi per la formazione continua, con monte ore e retribuzione definiti dai contratti collettivi.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

adotti una disciplina dei cosiddetti "contratti atipici", per regolamentare il lavoro interinale

La legge 24 giugno 1997, n. 196 (GU n. 154 del 4 luglio 1997, S.O. n. 136), detta «pacchetto Treu», ha introdotto la fornitura di lavoro temporaneo, cioè il lavoro interinale, con una disciplina negli artt. 1-11: il contratto con cui un'impresa autorizzata mette a disposizione di un utilizzatore lavoratori assunti da essa per esigenze temporanee. Gli artt. 1-11 sono stati abrogati solo dal decreto legislativo 276/2003. La promessa di regolare il lavoro interinale è stata quindi attuata dal governo Prodi I.

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Programma 1996 · valutata sui governi D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

incentivare, anche con opportune innovazioni sul modo di calcolo degli oneri sociali, il lavoro a tempo parziale

Il decreto legislativo 61/2000 sul lavoro a tempo parziale, all'art. 5, ha previsto agevolazioni contributive per le assunzioni a tempo indeterminato part-time che aumentano l'occupazione. Il decreto interministeriale Lavoro-Tesoro del 12 aprile 2000 (GU del 3 giugno 2000) le ha rese operative: per tre anni è ridotta l'aliquota contributiva dei datori di lavoro privati che assumono a tempo parziale persone senza occupazione, per contratti stipulati dal 3 giugno al 31 dicembre 2000 (dopo il 30 giugno con autorizzazione europea, arrivata il 4 luglio 2000). L'INPS ne ha dato istruzioni con la circolare n. 145 del 4 agosto 2000. È la riduzione dei contributi sociali per il part-time promessa dal programma, in linea con la scheda corrispondente di «Il conto» sul lavoro a tempo parziale.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Sono da valorizzare inoltre i periodi di tirocinio sul lavoro, prevedendo anche forme di sostegno economico alle imprese

La legge 24 giugno 1997, n. 196 (art. 18) ha introdotto i tirocini formativi e di orientamento, regolati dal decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 (G.U. n. 108 del 12 maggio 1998). L'art. 18, comma 1, lettera g), prevede il rimborso, totale o parziale, degli oneri sostenuti dalle imprese per i tirocini di giovani del Mezzogiorno presso imprese di altre regioni, compresi vitto e alloggio. L'art. 26, comma 6, prevede il rimborso del premio INAIL pagato dai datori di lavoro che hanno attivato tirocini. Un decreto direttoriale del Ministero del lavoro del 22 gennaio 2001 ha disciplinato i rimborsi alle imprese. Il sostegno è però circoscritto ai tirocini dei giovani del Sud e al premio assicurativo.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

prevedere la possibilità per tutti, donne e uomini, di prendersi delle pause attraverso i congedi parentali, familiari, per progetti personali

La legge 8 marzo 2000, n. 53 (governo D'Alema II, Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2000) ha introdotto per lavoratrici e lavoratori i congedi parentali: nei primi otto anni di vita del figlio ciascun genitore può astenersi dal lavoro, fino a dieci mesi in totale tra i due (undici se il padre ne usa almeno tre). L'art. 4 prevede congedi per gravi motivi familiari, fino a due anni, e l'art. 5 congedi per la formazione, fino a undici mesi nell'arco della vita lavorativa, per chi ha almeno cinque anni di anzianità. Queste pause non sono retribuite, tranne l'indennità del 30 per cento per una parte del congedo parentale. Nessuna norma parla di «progetti personali», ma il congedo formativo copre attività scelte dal lavoratore.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

rivedendo quindi i meccanismi di collocamento, per trovare una corretta corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro

La legge 12 marzo 1999, n. 68 (governo D'Alema I, Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1999) ha riformato il collocamento dei disabili, sostituendo la vecchia disciplina. L'art. 2 introduce il «collocamento mirato», che serve a valutare le capacità lavorative delle persone con disabilità e a inserirle «nel posto adatto», con analisi dei posti di lavoro e forme di sostegno. Così il collocamento è legato alle capacità di ciascuno, come chiedeva la tesi.

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