Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995
avrebbero l'obbligo di accettazione della prima chiamata al lavoro o di svolgere lavori socialmente utili
La promessa prevedeva che i lavoratori in mobilità con sussidio avessero l'obbligo di accettare la prima chiamata al lavoro o di svolgere lavori socialmente utili. Un obbligo di questo tipo esisteva già: l'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223 prevedeva la cancellazione dalla lista di mobilità e la perdita dell'indennità per chi rifiutava un lavoro equivalente o l'impiego in opere o servizi di pubblica utilità. Il decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 lo ha confermato nella nuova disciplina dei lavori socialmente utili: i percettori dell'indennità di mobilità e della cassa integrazione straordinaria a zero ore possono esservi assegnati (artt. 4 e 7) e il rifiuto ingiustificato comporta la perdita del trattamento e la cancellazione dalla lista di mobilità (art. 9). Il fondo per la mobilità che avrebbe sostituito la cassa integrazione, citato nella stessa tesi, è oggetto della scheda corrispondente di «Il conto» e non è stato istituito.
- Fonte: programma elettorale, Tesi n. 43 "Una Repubblica fondata davvero sul lavoro"
- Prova: Testo del d.lgs. 1° dicembre 1997, n. 468 (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1998): l'art. 9 stabilisce che l'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione ai lavori socialmente utili da parte dei percettori di trattamenti previdenziali comporta la perdita del trattamento e la cancellazione dalla lista di mobilità.
Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026