Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995
limiti ed obblighi del gestore oggi monopolista nella realizzazione e nella gestione di reti TLC e TV-cavo
La promessa era fissare limiti e obblighi per l'operatore allora monopolista nella realizzazione e gestione delle reti di telecomunicazioni e di televisione via cavo. Il regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 (G.U. 22 settembre 1997) affida all'Autorità il compito di assicurare l'interconnessione delle reti pubbliche, comprese quelle televisive via cavo, e obbliga gli operatori a negoziarla (art. 4). Agli operatori con notevole forza di mercato impone in più obblighi di non discriminazione nell'interconnessione (art. 4, comma 7) e la separazione contabile tra reti e servizi (art. 9). L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita con la legge 31 luglio 1997, n. 249, vigila sull'applicazione.
- Fonte: programma elettorale, Tesi n. 52 "Il futuro delle telecomunicazioni"
- Prova: Normattiva, D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, testo originario (in vigore dal 7 ottobre 1997): art. 4 sull'interconnessione delle reti pubbliche, comprese le reti televisive via cavo, e sugli obblighi degli operatori con notevole forza di mercato; art. 9 sulla separazione contabile.
Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026