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Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrosinistra

L'Ulivo, 1996

Principali partiti: Partito Democratico della Sinistra, Partito Popolare Italiano, Rinnovamento Italiano, Federazione dei Verdi, Socialisti Italiani

Governi valutati: Governo Prodi I, Governo D'Alema I, Governo D'Alema II, Governo Amato II

La copia d'archivio è del 1998; il testo porta la data del 6 dicembre 1995.

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  • 79 in parte
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Le schede

Promessa per promessa

8 schede

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

l'istituzione di una scuola per le attività giurisdizionali che formi i futuri magistrati ed avvocati

La legge 15 maggio 1997, n. 127 (art. 17, commi 113-114) ha delegato il governo a introdurre gradualmente il diploma di una scuola di specializzazione come condizione di ammissione al concorso in magistratura, con insegnamenti affidabili anche a magistrati, notai e avvocati. Il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 (GU n. 269 del 18 novembre 1997, art. 16) ha istituito la scuola biennale di specializzazione per le professioni legali, con una formazione comune per magistratura, avvocatura e notariato. Il decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537 (GU n. 24 del 31 gennaio 2000) ne ha stabilito l'istituzione nelle università a partire dall'anno accademico 2000/2001, cioè nel mandato del governo Amato II.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

È necessario creare una circoscrizione giudiziaria di base, il circondario, che unifichi i tribunali e le preture

Il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (governo Prodi I) ha istituito il giudice unico di primo grado, attuando la delega della legge 16 luglio 1997, n. 254. L'art. 1 sopprime l'ufficio del pretore e trasferisce le sue competenze al tribunale; l'art. 2 sopprime l'ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale. Il decreto disciplina anche le sezioni distaccate del tribunale. La riforma è diventata efficace il 2 giugno 1999 per il civile e all'inizio del 2000 per il penale, sotto il governo D'Alema.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

è necessario potenziare le sezioni-stralcio, per definire l'ingente arretrato pendente in sede civile

La legge 22 luglio 1997, n. 276 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1997) ha istituito le sezioni stralcio nei tribunali per definire i procedimenti civili pendenti al 30 aprile 1995. Ha previsto la nomina di mille giudici onorari aggregati, con l'obiettivo di chiudere l'arretrato in cinque anni. Il decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, convertito dalla legge 19 novembre 1998, n. 399, ha poi modificato i requisiti per la nomina dei giudici destinati alle sezioni stralcio. La promessa era potenziare questo strumento per smaltire l'arretrato civile: la legge lo ha fatto.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

a proposito dell'abuso d'ufficio, bisogna distinguere fra l'illecito soltanto amministrativo e l'abuso penalmente rilevante

La legge 16 luglio 1997, n. 234 (Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 1997, in vigore dal 9 agosto 1997) ha riscritto l'articolo 323 del codice penale sull'abuso d'ufficio. Il reato richiede ora che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio agisca in violazione di norme di legge o di regolamento, o non si astenga in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, e procuri intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o arrechi ad altri un danno ingiusto. Le irregolarità amministrative prive di questi elementi non sono più reato. La distinzione tra illecito solo amministrativo e abuso penalmente rilevante è stata dunque tracciata dalla legge durante il governo Prodi I.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

la giustizia penale minore, che può essere affidata al giudice di pace snellendo le forme processuali

La legge 24 novembre 1999, n. 468 (GU n. 293 del 15 dicembre 1999) ha delegato il governo a disciplinare la competenza penale del giudice di pace. La delega è stata esercitata con il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (GU n. 234 del 6 ottobre 2000, S.O. n. 166), che attribuisce al giudice di pace la competenza penale per i reati minori con un procedimento semplificato e sanzioni proprie. La data di entrata in vigore, inizialmente il 4 aprile 2001, è stata poi rinviata al 2 gennaio 2002, dopo la fine del mandato. L'atto che realizza la promessa è però stato adottato entro il mandato.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

verrà introdotta la figura del giudice monocratico in primo grado

Il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 ha istituito il giudice unico di primo grado: ha soppresso l'ufficio del pretore, trasferendone le competenze al tribunale, e ha introdotto il tribunale in composizione monocratica sia nel processo civile (nuovo articolo 50-bis del codice di procedura civile) sia in quello penale. Il decreto è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 48 alla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1998 ed è diventato efficace il 2 giugno 1999. Per la ripartizione dei reati tra giudice collegiale e monocratico un decreto-legge del 1999 ha poi differito le norme al 2 gennaio 2000, sempre durante il mandato.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sul governo D'Alema I · 6 dicembre 1995

l'accordo tra le parti deve intervenire nel corso delle indagini o al massimo prima della conclusione dell'udienza preliminare

L'art. 33 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (GU n. 296 del 18 dicembre 1999, in vigore dal 2 gennaio 2000) ha sostituito il comma 1 dell'art. 446 del codice di procedura penale. Da allora le parti possono chiedere il patteggiamento «fino alla presentazione delle conclusioni» nell'udienza preliminare. Prima il limite era l'apertura del dibattimento di primo grado. Il termine più ampio resta solo per il giudizio direttissimo, e per il giudizio immediato valgono i termini dell'art. 458. La regola generale promessa, cioè accordo entro l'udienza preliminare, è quindi diventata legge: la legge è stata promulgata durante il governo D'Alema I ed è entrata in vigore all'inizio del governo D'Alema II.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

la creazione di circuiti differenziali per soggetti appartenenti alla criminalità organizzata, per soggetti a bassa pericolosità

Il regolamento penitenziario, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (governo Amato II), all'art. 115 prevede in ogni regione un sistema di istituti differenziato per tipologia detentiva, con regimi di «custodia attenuata» per detenuti di non rilevante pericolosità e istituti o sezioni a trattamento intensificato per tossicodipendenti e malati; l'art. 32 prevede istituti o sezioni appositi per i detenuti che richiedono particolari cautele. Per la criminalità organizzata, la circolare dell'amministrazione penitenziaria del 9 luglio 1998, n. 3479 (governo Prodi I), ha istituito il circuito a elevato indice di vigilanza, per detenuti per terrorismo ed eversione e per mafiosi usciti dal regime del 41-bis. Una prima differenziazione in circuiti esisteva già dalla circolare del 21 aprile 1993: nel mandato è stata riorganizzata e ha avuto una base regolamentare.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026