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Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrosinistra

L'Ulivo, 1996

Principali partiti: Partito Democratico della Sinistra, Partito Popolare Italiano, Rinnovamento Italiano, Federazione dei Verdi, Socialisti Italiani

Governi valutati: Governo Prodi I, Governo D'Alema I, Governo D'Alema II, Governo Amato II

La copia d'archivio è del 1998; il testo porta la data del 6 dicembre 1995.

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Le schede

Promessa per promessa

15 schede

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

la soppressione: [...] dei contributi sanitari, della tassa sulla salute, dell'ILOR e dell'ICIAP (da assorbire in una imposta regionale)

Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (governo Prodi I) ha istituito l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e, dal 1° gennaio 1998, ha abolito (art. 36) i contributi per il Servizio sanitario nazionale, l'ILOR e l'ICIAP. Tra i contributi aboliti c'era anche il contributo sanitario chiamato comunemente «tassa sulla salute». Le imposte soppresse sono state sostituite in gran parte dall'IRAP; per i contributi a carico di lavoratori dipendenti e pensionati la compensazione è passata dalla revisione dell'IRPEF. La soppressione delle voci indicate nelle Tesi, con il passaggio a un'imposta regionale, è stata attuata.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

la radicale riorganizzazione: [...] della imposta di successione

L'imposta di successione è stata riscritta dalla legge 21 novembre 2000, n. 342 (art. 69), del governo Amato II. La legge ha abrogato la tariffa allegata al testo unico (d.lgs. 346/1990) e l'ha sostituita con aliquote proporzionali sulla quota di ciascun erede: 4, 6 e 8 per cento secondo il grado di parentela. L'imposta si applica solo sulla parte della quota che supera 350 milioni di lire, o 1 miliardo per i discendenti minorenni e le persone con handicap grave. Anche l'imposta sulle donazioni è stata riordinata con aliquote del 3, 5 e 7 per cento. La legge ha inoltre abrogato altre norme del testo unico e modificato i criteri di determinazione dell'attivo ereditario. Le nuove regole si applicano alle successioni con dichiarazione in scadenza dopo il 31 dicembre 2000 e alle donazioni dal 1° gennaio 2001.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

L'introduzione nella amministrazione di una unica e telematica "rete fiscale e contributiva"

Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (G.U. n. 174 del 28 luglio 1997) attua la delega della legge 662/1996, che chiedeva di modernizzare la gestione delle dichiarazioni «in modo da assicurare la gestione unitaria delle posizioni dei singoli contribuenti». Ha introdotto la dichiarazione unificata annuale e ha previsto che i contributi INPS e i premi INAIL siano determinati nella dichiarazione dei redditi. Ha disciplinato la presentazione delle dichiarazioni per via telematica, obbligatoria per i centri di assistenza fiscale dal 1998, e il versamento unitario di imposte e contributi dovuti a Stato, regioni ed enti previdenziali, con compensazione dei crediti. Una struttura di gestione ripartisce poi le somme tra gli enti. Il sistema unisce così per via telematica gestione fiscale e contributiva, come prometteva il programma.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

possibilità di pagare le imposte con qualunque mezzo di pagamento (assegni, carte di credito, bonifici bancari, ecc.)

La legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 134, lettera e) ha delegato il governo a razionalizzare i versamenti delle imposte con «mezzi di pagamento diversificati, quali bonifici bancari, carte di credito e assegni». Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ha introdotto il versamento unificato con delega a banche convenzionate (art. 19), estendibile a Poste Italiane. All'art. 23 stabilisce che i contribuenti possono pagare anche con carte di debito, di credito e prepagate, con assegni bancari e circolari o con altri sistemi di pagamento. Le modalità operative sono rinviate a una convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

L'autonomia tributaria regionale dovrà realizzarsi con forme di compartecipazioni ai grandi tributi erariali (IRPEF e/o IVA)

Il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (GU n. 62 del 15 marzo 2000), emanato dal governo D'Alema II, ha soppresso dal 2001 alcuni trasferimenti erariali alle Regioni a statuto ordinario, tra cui quelli per la spesa sanitaria (art. 1). Li ha sostituiti con una compartecipazione regionale all'IVA, pari al 25,7 per cento del gettito del penultimo anno (art. 2), con l'aumento dell'addizionale regionale all'IRPEF dallo 0,5 allo 0,9 per cento e dall'1 all'1,4 per cento, compensato da una riduzione di 0,4 punti delle aliquote IRPEF statali (art. 3), e con una quota più alta dell'accisa sulla benzina (art. 4). La promessa chiedeva compartecipazioni a IRPEF e/o IVA: è stata realizzata con l'IVA. Il decreto è in vigore dal 30 marzo 2000; la compartecipazione si applica dal 2001.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Ci si muoverà verso il superamento della Tosap e la sua trasformazione in un sistema di canoni e tariffe

La promessa era di muoversi verso il superamento della Tosap e la sua trasformazione in un sistema di canoni e tariffe da gestire in autonomia. L'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (GU n. 298 del 23 dicembre 1997, in vigore dal 1° gennaio 1998) ha consentito a comuni e province di escludere con regolamento la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di sostituirla con un canone a carico del titolare della concessione, determinato in base a una tariffa fissata dall'ente. La norma è una facoltà degli enti, non un obbligo.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Per le Province dovrebbe bastare l'attribuzione delle imposta di trascrizione al PRA e sulle assicurazioni RC auto

Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (governo Prodi I) ha attribuito alle Province i due tributi indicati dalla tesi. L'art. 56 ha consentito alle Province di istituire con regolamento un'imposta provinciale di trascrizione sulle formalità al Pubblico registro automobilistico, con gettito alla Provincia e tariffe maggiorabili fino al 20 per cento. L'art. 60 ha assegnato alle Province, dal 1° gennaio 1999, il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile auto.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

un aumento delle detrazioni di imposta sui redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo

Le detrazioni IRPEF per i redditi da lavoro sono state aumentate per entrambe le categorie. Nel 1997 la detrazione per il lavoro dipendente era di 784.634 lire, più un'ulteriore detrazione fino a 312.000 lire per i redditi più bassi, e quella per il lavoro autonomo e d'impresa di 213.570 lire. L'articolo 48 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ha riscritto l'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi dal periodo d'imposta 1998, portandole fino a 1.680.000 lire per il lavoro dipendente e a 700.000 lire per il lavoro autonomo e d'impresa; lo stesso decreto ha fissato al 18,5% l'aliquota del primo scaglione. La legge 488/1999, il decreto-legge 268/2000 e la legge 388/2000 hanno poi alzato gli importi massimi a 2.220.000 e 1.110.000 lire.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

una revisione del sistema di detrazioni per carichi familiari al fine di aumentarne l'entità per il coniuge a carico, ma soprattutto [...] per i figli

Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (governo Prodi I), all'articolo 47, ha riscritto dal 1998 le detrazioni per carichi di famiglia: per ogni figlio e per ogni altro familiare a carico indicato dall'articolo 433 del codice civile, come i genitori conviventi, ha fissato 336.000 lire, contro le 94.437 lire per figlio e le 130.592 lire per altro familiare in vigore fino ad allora. La legge finanziaria 2000 (legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 6), approvata dal Parlamento il 18 dicembre 1999, ha portato lo stesso importo a 408.000 lire per il 2000, 516.000 per il 2001 e 552.000 dal 2002, con 240.000 lire in più per ogni figlio sotto i tre anni. La finanziaria 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 2) lo ha aumentato ancora per i redditi fino a 100 milioni di lire: 552.000 lire per il 2001 e 588.000 dal 2002, e 616.000 e 652.000 per i figli successivi al primo. Per il coniuge a carico, il decreto del Presidente del Consiglio 26 luglio 1996 ha portato dal 1996 la detrazione da 817.552 lire a un importo che scende con il reddito, da 1.057.552 lire fino a 30 milioni a 817.552 oltre i 100 milioni. Gli aumenti hanno riguardato il coniuge e, in misura molto maggiore, i figli e gli altri familiari a carico, come chiedeva il programma.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

la nostra proposta concentra l'imposizione in capo agli intermediari

Il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (governo Prodi I, in attuazione della delega della legge 662/1996) ha riordinato la tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria. Ha introdotto i regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito (artt. 6 e 7), nei quali l'imposta sostitutiva è applicata e versata da banche, società di intermediazione e gestori, senza che il contribuente debba dichiarare quei redditi. I due regimi sono a scelta del contribuente, in alternativa alla dichiarazione. Il decreto è entrato in vigore il 1° luglio 1998.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

la tassazione delle attività finanziarie sia estesa non solo agli interessi, ma anche al risultato netto delle gestioni finanziarie

Il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (governo Prodi I), in vigore dal 1° luglio 1998, ha esteso la tassazione dei redditi finanziari oltre gli interessi. Ha introdotto un regime opzionale per le gestioni patrimoniali, con imposta sostitutiva del 12,5% sul risultato maturato nell'anno, cioè sulla differenza tra il valore del patrimonio a fine e a inizio anno al netto di oneri e commissioni (art. 7). Il decreto ha riscritto anche la tassazione delle plusvalenze e dei redditi da strumenti derivati (art. 3).

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Riteniamo percorribile la via della suddivisione del reddito di impresa in due componenti da sottoporre a diversa imposizione

Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466 (governo Prodi I, Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1998) ha introdotto la «dual income tax», che divide il reddito d'impresa in due parti. L'art. 1 tassa al 19 per cento la parte corrispondente alla remunerazione ordinaria dell'aumento del capitale investito rispetto al 30 settembre 1996, fissata ogni anno con decreto ministeriale; il resto del reddito sconta l'aliquota ordinaria, con un'aliquota media non inferiore al 27 per cento. A differenza della tesi, l'agevolazione riguardava solo i nuovi apporti di capitale e non tutto il capitale proprio. Il decreto è stato abrogato dal d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Per le case date in affitto, proponiamo: [...] la riduzione di imponibile per morosità dell'inquilino

La legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 8, comma 5, ha aggiunto all'art. 23 del Tuir una norma sui canoni di locazione abitativa non percepiti. I redditi da locazione di immobili abitativi, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte già versate sui canoni scaduti e non percepiti è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Per le case abitate dai proprietari proponiamo una progressiva riduzione dell'imposta di registro sui trasferimenti

La legge finanziaria 2000 (legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 7, comma 6) ha ridotto dal 4 al 3 per cento l'aliquota dell'imposta di registro che si applicava, tra l'altro, all'acquisto agevolato della prima casa. All'inizio del mandato l'aliquota per le case di abitazione non di lusso acquistate con i requisiti per l'agevolazione era del 4 per cento. Lo stesso articolo ha ridotto di un quarto anche l'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) per i trasferimenti di abitazioni. La riduzione è avvenuta in un solo passaggio nel mandato, non in più tappe come lasciava intendere «progressiva».

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Per le case abitate dai proprietari proponiamo [...] un ampliamento della deducibilità IRPEF

La legge 13 maggio 1999, n. 133 (art. 18) ha sostituito la precedente agevolazione per l'abitazione principale con una deduzione dal reddito complessivo fino a 1.100.000 lire, elevata a 1.400.000 lire per il 1999. La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 2) ha poi portato la deduzione, dal periodo d'imposta 2000, da 1.800.000 lire fino all'intera rendita catastale dell'abitazione principale e delle sue pertinenze. Già la legge 27 dicembre 1997, n. 449 aveva introdotto la detrazione del 41 per cento delle spese di recupero edilizio e quella del 19 per cento degli interessi sui mutui per costruire l'abitazione principale. La deducibilità IRPEF per la casa abitata dal proprietario è stata dunque ampliata, come promesso.

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