Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995
messa a punto di opportuni incentivi alle famiglie per rendere effettivo il diritto dell'anziano a restare nel proprio nucleo familiare
La legge quadro 8 novembre 2000, n. 328 (governo Amato II) ha previsto una quota annuale del Fondo nazionale per le politiche sociali per i servizi agli anziani non autosufficienti, per favorirne l'autonomia e sostenere la famiglia nell'assistenza domiciliare (art. 15). Ha inoltre dato priorità a prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici economici, per le famiglie che curano anziani (art. 16). La legge 21 novembre 2000, n. 342 (art. 30) ha reso deducibili, fino a 3 milioni di lire, i contributi versati per gli addetti all'assistenza personale o familiare, una misura non riservata agli anziani. Il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003, adottato con DPR 3 maggio 2001, ha fissato come obiettivo la permanenza degli anziani a casa. L'attuazione concreta dei benefici economici è però rimessa a regioni ed enti locali, e non risultano incentivi nazionali specifici per le famiglie che tengono l'anziano in casa.
- Fonte: programma elettorale, Tesi n. 74 "I diritti degli anziani"
- Prova: Art. 15 della legge 328/2000 su Normattiva: quota del Fondo nazionale per le politiche sociali per il sostegno domiciliare degli anziani non autosufficienti e delle loro famiglie; l'art. 16, comma 3, lett. d), dà priorità a prestazioni di sostegno domiciliare, anche economiche, per le famiglie che curano anziani.
Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026