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Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrosinistra

L'Ulivo, 1996

Principali partiti: Partito Democratico della Sinistra, Partito Popolare Italiano, Rinnovamento Italiano, Federazione dei Verdi, Socialisti Italiani

Governi valutati: Governo Prodi I, Governo D'Alema I, Governo D'Alema II, Governo Amato II

La copia d'archivio è del 1998; il testo porta la data del 6 dicembre 1995.

  • 82 mantenute
  • 79 in parte
  • 88 non mantenute
  • 0 in corso
  • 1 non valutabile
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59 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

5 schede

in partewelfare

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

messa a punto di opportuni incentivi alle famiglie per rendere effettivo il diritto dell'anziano a restare nel proprio nucleo familiare

La legge quadro 8 novembre 2000, n. 328 (governo Amato II) ha previsto una quota annuale del Fondo nazionale per le politiche sociali per i servizi agli anziani non autosufficienti, per favorirne l'autonomia e sostenere la famiglia nell'assistenza domiciliare (art. 15). Ha inoltre dato priorità a prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici economici, per le famiglie che curano anziani (art. 16). La legge 21 novembre 2000, n. 342 (art. 30) ha reso deducibili, fino a 3 milioni di lire, i contributi versati per gli addetti all'assistenza personale o familiare, una misura non riservata agli anziani. Il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003, adottato con DPR 3 maggio 2001, ha fissato come obiettivo la permanenza degli anziani a casa. L'attuazione concreta dei benefici economici è però rimessa a regioni ed enti locali, e non risultano incentivi nazionali specifici per le famiglie che tengono l'anziano in casa.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partewelfare

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

istituire una funzione di osservazione a livello nazionale collegata a osservatori territoriali sulla condizione degli anziani e sulle politiche sociali

La promessa era istituire a livello nazionale una funzione di osservazione, collegata a osservatori territoriali, sulla condizione degli anziani e sulle politiche sociali, per il monitoraggio necessario a programmare gli interventi. La legge 8 novembre 2000, n. 328, legge quadro sui servizi sociali, prevede all'art. 21 un sistema informativo dei servizi sociali istituito da Stato, Regioni, Province e Comuni, per conoscere i bisogni sociali e disporre dei dati necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, e una commissione tecnica nominata dal Ministro per la solidarietà sociale per definirne il modello. Il sistema riguarda le politiche sociali in generale: non risultano atti dei governi valutati che abbiano istituito un osservatorio dedicato alla condizione degli anziani.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partewelfare

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Estendere a tutti i cittadini (non solo ai lavoratori dipendenti) l'assegno al nucleo familiare (con corrispettivi contributi)

La legge 27 dicembre 1997, n. 449 (art. 59, comma 16) ha esteso l'assegno per il nucleo familiare agli iscritti alla gestione separata dell'INPS, cioè collaboratori e professionisti senza una propria cassa, finanziandolo con un contributo aggiuntivo dello 0,5 per cento. Il decreto interministeriale 27 maggio 1998 (G.U. n. 171 del 24 luglio 1998) ne ha dato attuazione, e la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 80, comma 12) ha stabilito che l'assegno spetti nelle forme previste per i lavoratori dipendenti. Non risulta invece un'estensione agli altri lavoratori autonomi né a tutti i cittadini. La legge 23 dicembre 1998, n. 448 (art. 65) ha introdotto anche un assegno comunale per i nuclei con almeno tre figli minori e risorse sotto una soglia ISE, che è però una prestazione assistenziale senza contributi.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partewelfare

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Bisogna ora operare per realizzare la riforma, la cui applicazione concreta è affidata al varo dei decreti attuativi di undici deleghe

La promessa chiedeva di attuare la riforma pensionistica del 1995 con i decreti delle deleghe previste dalla legge 8 agosto 1995, n. 335. Due deleghe erano già state esercitate prima del mandato (decreti legislativi 10 febbraio 1996, n. 103, sui liberi professionisti, e 16 febbraio 1996, n. 104, sul patrimonio immobiliare degli enti). Con il termine prorogato al 30 aprile 1997 dalla legge 8 agosto 1996, n. 417, il governo Prodi I ha esercitato gran parte delle altre, tra l'altro con i decreti legislativi 16 settembre 1996, n. 564 (contribuzione figurativa) e n. 565 (Mutualità pensioni), 16 aprile 1997, n. 146 (previdenza agricola), 24 aprile 1997, n. 181 (dirigenti industriali) e 30 aprile 1997, n. 165 (militari e forze di polizia), n. 180 (opzione per il sistema contributivo) e n. 184 (ricongiunzione e riscatto). Il riordino delle prestazioni di invalidità e inabilità è stato attuato solo per la parte sui controlli (decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157), e non risulta adottato il riordino in un solo provvedimento delle norme su contribuzione e procedure previsto dall'art. 3, comma 21. L'attuazione è quindi ampia ma non completa.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partewelfare

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

la copertura degli intervalli tra periodi di lavoro e di non lavoro specie quando essi siano impiegati in attività formative

La promessa era la copertura previdenziale degli intervalli tra periodi di lavoro e di non lavoro, specie quando dedicati alla formazione. Il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 ha permesso di riscattare, per i periodi successivi al 1996, le interruzioni o sospensioni del rapporto di lavoro (art. 5), i periodi di formazione professionale, studio o ricerca (art. 6) e quelli tra un lavoro e l'altro per chi lavora in modo stagionale, temporaneo o discontinuo (art. 7), oppure di coprirli con versamenti volontari. La legge 8 marzo 2000, n. 53 (art. 5) ha poi istituito i congedi per la formazione, anch'essi riscattabili o coperti con versamenti volontari. La copertura è dunque prevista, ma a carico del lavoratore, che paga la riserva matematica o i contributi volontari: non risulta per questi periodi una copertura senza oneri per il lavoratore.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026