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Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrosinistra

L'Ulivo, 1996

Principali partiti: Partito Democratico della Sinistra, Partito Popolare Italiano, Rinnovamento Italiano, Federazione dei Verdi, Socialisti Italiani

Governi valutati: Governo Prodi I, Governo D'Alema I, Governo D'Alema II, Governo Amato II

La copia d'archivio è del 1998; il testo porta la data del 6 dicembre 1995.

  • 82 mantenute
  • 79 in parte
  • 88 non mantenute
  • 0 in corso
  • 1 non valutabile
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59 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

5 schede

in partelavoro

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

l'istituzione di una Agenzia pubblica, che sostituisca le attuali strutture del collocamento

Il programma prometteva un'Agenzia pubblica, con statuto autonomo dalla pubblica amministrazione, al posto delle strutture del collocamento. Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (GU n. 5 dell'8 gennaio 1998) ha trasferito il collocamento a Regioni e Province: i servizi sono gestiti dalle Province tramite «centri per l'impiego», da organizzare entro il 31 dicembre 1998, e ogni Regione affida assistenza tecnica e monitoraggio a una propria struttura con personalità giuridica (art. 4). L'art. 8 sopprime, dalla costituzione dei centri e comunque non oltre il 1° gennaio 1999, gli uffici periferici del Ministero del lavoro, tra cui le sezioni circoscrizionali per l'impiego. Le vecchie strutture sono state quindi sostituite, ma da uffici provinciali e non da un'Agenzia autonoma come indicava il programma.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partelavoro

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

L'introduzione di un moderno sistema di apprendistato (da costruirsi ex-novo rispetto all'attuale istituto)

La legge 24 giugno 1997, n. 196 (art. 16) ha riformato l'apprendistato: consentito in tutti i settori ai giovani dai 16 ai 24 anni (26 nelle aree degli obiettivi 1 e 2 dei fondi strutturali europei), con durata da 18 mesi a 4 anni, formazione esterna all'azienda obbligatoria per ottenere gli sgravi contributivi (normalmente almeno 120 ore medie l'anno) e agevolazioni sperimentali per i tutori. La legge 17 maggio 1999, n. 144 (art. 68) ha inserito l'apprendistato tra i canali per assolvere l'obbligo formativo fino ai 18 anni. L'istituto non è stato però costruito ex novo: l'art. 16 modifica la legge 25/1955, abrogandone solo due norme, e non estende l'apprendistato ai livelli professionali medio-alti né prevede diplomi come indicato dal programma.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partelavoro

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

rimuovere i vincoli all'esercizio in forma associata delle professioni e alla mobilità sia nazionale che internazionale

L'art. 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (governo Prodi I) ha abrogato l'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, che vietava di costituire società di assistenza e consulenza professionale in forma diversa dallo studio associato. Il decreto che doveva fissare i requisiti per l'esercizio in forma societaria non è stato emanato, dopo il parere negativo del Consiglio di Stato. Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (governo Amato II) ha disciplinato lo stabilimento in Italia degli avvocati di altri Paesi dell'Unione europea e ha istituito la società tra avvocati, ma solo per quella professione. Per le altre professioni la rimozione dei vincoli è rimasta incompiuta: la legge del 1939 è stata abrogata del tutto solo nel 2011.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partelavoro

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

la flessibilità intertemporale dei tempi di lavoro, prevedendo a tale scopo un Fondo Nazionale per la riorganizzazione degli orari di lavoro

La legge 24 giugno 1997, n. 196 (art. 13) ha permesso ai contratti collettivi di calcolare l'orario normale come media su un periodo fino a un anno e ha previsto incentivi contributivi alla riduzione e rimodulazione degli orari, nei limiti delle risorse del Fondo per l'occupazione. La legge 8 marzo 2000, n. 53 (art. 9) ha destinato, nello stesso Fondo, fino a 40 miliardi di lire l'anno dal 2000 a contributi per le aziende che applicano accordi sulla flessibilità degli orari a favore dei genitori; per l'annualità 2001 sono stati approvati i primi 13 progetti. Non è stato però istituito un fondo nazionale autonomo per la riorganizzazione degli orari di lavoro: si tratta di quote di un fondo esistente, con finalità più ristrette. La promessa è attuata in parte.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partelavoro

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

specifiche incentivazioni per favorire il reingresso al lavoro delle persone ultraquarantenni e in particolare delle donne con figli

La legge 24 giugno 1997, n. 196 (art. 13, comma 4, governo Prodi I) ha previsto uno sgravio contributivo maggiorato per i contratti a tempo parziale con lavoratrici che rientrano nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività, da definire con decreto ministeriale. Il decreto interministeriale 12 aprile 2000 ha concesso sgravi per le assunzioni a tempo parziale e indeterminato, considerando a parte le donne con figli minori. La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 7, governo Amato II) ha introdotto un credito d'imposta per l'assunzione stabile di persone con almeno 25 anni senza lavoro a tempo indeterminato da almeno due anni. Non risultano invece incentivi riservati alle persone sopra i quarant'anni.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026