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Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrosinistra

L'Ulivo, 1996

Principali partiti: Partito Democratico della Sinistra, Partito Popolare Italiano, Rinnovamento Italiano, Federazione dei Verdi, Socialisti Italiani

Governi valutati: Governo Prodi I, Governo D'Alema I, Governo D'Alema II, Governo Amato II

La copia d'archivio è del 1998; il testo porta la data del 6 dicembre 1995.

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Le schede

Promessa per promessa

9 schede

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Istituzione di agenzie indipendenti e rafforzamento degli strumenti legislativi esistenti per lo sviluppo e la valutazione della qualità del sistema formativo

Il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258 (governo D'Alema I) ha trasformato il Centro europeo dell'educazione nell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INValSI), con compiti di valutazione di efficienza ed efficacia del sistema scolastico. La legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 2, ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, con autonomia operativa. L'INValSI è vigilato dal Ministero e il Comitato opera con autonomia operativa: non sono agenzie indipendenti in senso pieno.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in parteistruzione

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

innalzamento a 10 anni della durata dell'obbligo scolastico, rispetto agli attuali 8 anni, con diritto formativo fino a 18 anni

La legge 20 gennaio 1999, n. 9 (governo D'Alema I) ha elevato l'obbligo di istruzione da otto a dieci anni dall'anno scolastico 1999-2000, ma in prima applicazione, fino a un riordino generale del sistema scolastico, ne ha fissato la durata a nove anni. La legge 10 febbraio 2000, n. 30, che ha riordinato i cicli, ha poi fissato l'obbligo scolastico dal sesto al quindicesimo anno di età, cioè sempre nove anni. Il diritto-dovere alla formazione fino a 18 anni è stato introdotto dall'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, in modo progressivo dal 1999-2000. Nel mandato l'obbligo di istruzione è dunque salito a nove anni, non a dieci.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Correzione e miglioramento della riforma della scuola elementare (Legge 148/90). In particolare, un impegno a realizzare l'unitarietà dell'insegnamento

La promessa era correggere e migliorare la riforma della scuola elementare della legge 5 giugno 1990, n. 148, in particolare realizzando l'unitarietà dell'insegnamento. Il regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche (d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275) ha abrogato dal 1° settembre 2000 le norme del testo unico della scuola (d.lgs. 297/1994) che riprendevano la legge del 1990 sui moduli organizzativi di tre docenti su due classi (art. 121) e buona parte delle regole sulla programmazione didattica (art. 128), lasciando l'organizzazione alle scuole. È rimasta la contitolarità della classe tra i docenti del modulo (art. 128, c. 4). Non risultano atti dei governi valutati che abbiano disciplinato in modo specifico l'unitarietà dell'insegnamento. La legge 10 febbraio 2000, n. 30 sul riordino dei cicli, in vigore dal 9 marzo 2000, prevedeva una scuola di base di sette anni con un «percorso educativo unitario», ma ne affidava l'attuazione a un programma quinquennale e a regolamenti successivi; è stata abrogata dalla legge 28 marzo 2003, n. 53.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

istituire un sistema di valutazione dei risultati delle strutture, gestito da una Agenzia che sia soggetto terzo rispetto a governo e autonomie universitarie

La promessa chiedeva un sistema di valutazione delle università gestito da un'agenzia terza rispetto a governo e atenei. La legge 19 ottobre 1999, n. 370 ha riordinato la valutazione: nuclei di valutazione obbligatori in ogni ateneo (art. 1) e un Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario di nove membri, al posto del precedente Osservatorio (art. 2). Il Comitato ha autonomia operativa e i suoi membri sono nominati sentite le Commissioni parlamentari, ma la nomina spetta al ministro, il programma annuale di valutazioni esterne è approvato dal ministro e il Comitato svolge anche compiti consultivi su sua richiesta. Non è dunque l'agenzia terza promessa.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

il legislatore delibera il principio del numero programmato per tutta l'istituzione universitaria

La promessa chiedeva che il legislatore adottasse il principio del numero programmato per l'intero sistema universitario. La legge 2 agosto 1999, n. 264 (G.U. n. 183 del 6 agosto 1999) programma a livello nazionale gli accessi a medicina e chirurgia, veterinaria, odontoiatria, architettura, alle professioni sanitarie, a scienze della formazione primaria e ad alcune scuole di specializzazione, oltre che ai corsi di nuova istituzione (art. 1). Prevede inoltre che le università programmino gli accessi ai corsi che richiedono laboratori ad alta specializzazione, sistemi informatici o posti-studio personalizzati, o con tirocinio obbligatorio (art. 2). La stessa legge vieta di introdurre altri corsi ad accesso programmato oltre a quelli previsti (art. 4, comma 2): la programmazione riguarda quindi solo i corsi elencati e non tutta l'istituzione universitaria.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Riformare le modalità di selezione dei docenti, separando i posti (lasciati alle decisioni autonome delle università) dalla certificazione delle capacità dei candidati

La legge 3 luglio 1998, n. 210 (Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 1998) ha trasferito alle università le procedure per coprire i posti di professore e di ricercatore e le nomine; le modalità sono state fissate dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390. Per i professori la commissione di ogni valutazione comparativa propone fino a due idonei per posto: l'università che ha bandito il posto può nominarne uno o nessuno, e gli idonei possono essere chiamati anche da altre università entro tre anni. La legge ha quindi lasciato agli atenei la scelta dei posti e ha in parte distinto il giudizio di idoneità dal singolo posto, ma l'idoneità resta legata a una procedura bandita per un posto e limitata a due candidati: non è stata istituita una certificazione delle capacità separata dai posti.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

facendo in modo che le risorse finanziarie dello Stato siano distribuite tra gli atenei [...] sulla base di criteri di produttività scientifica e didattica

La promessa era che le risorse dello Stato fossero distribuite tra gli atenei in base a produttività scientifica e didattica, qualità dei servizi ed efficienza. Il fondo di finanziamento ordinario aveva già una quota di riequilibrio dalla legge 537/1993. Durante i governi valutati la quota è stata ripartita con decreti ministeriali annuali e, dal 1998, con un nuovo modello dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario: 55% sulla domanda di formazione, 20% sui risultati della formazione e 25% su quelli della ricerca. La componente di ricerca non è mai stata applicata per mancanza di indicatori, e il riparto si è basato per il 70% sugli studenti e per il 30% sui risultati della didattica. Inoltre la quota di riequilibrio valeva solo tra il 7,0% (1997) e l'8,5% (2001) del fondo: il resto restava ripartito sulla spesa storica.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Va inoltre riformato l'attuale finanziamento pubblico per lo spettacolo, prevedendo un sistema misto Stato-Regioni

La promessa era di riformare il finanziamento pubblico dello spettacolo con un sistema misto Stato-Regioni. Il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 ha trasformato gli enti lirici in fondazioni di diritto privato a cui possono concorrere, oltre allo Stato, altri soggetti pubblici e privati, con un rappresentante della regione nel consiglio di amministrazione e criteri di riparto della quota statale fissati sentita la Conferenza Stato-regioni. Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (art. 156) ha lasciato allo Stato i compiti di rilievo nazionale e ha previsto che lo Stato programmi e promuova, insieme a regioni ed enti locali, la presenza di teatro, musica e danza sul territorio, con i fondi della legge 163 del 1985. Il Fondo unico per lo spettacolo è però rimasto un fondo statale ripartito dal Ministero, senza quote affidate alle regioni: non risulta una riforma complessiva del finanziamento.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Irrobustire e ampliare i poteri delle soprintendenze

Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (GU n. 250 del 26 ottobre 1998), che ha istituito il Ministero per i beni e le attività culturali, ha previsto che le soprintendenze competenti su complessi di beni di eccezionale valore possano diventare autonome sul piano scientifico, finanziario, organizzativo e contabile (art. 8). Ha inoltre istituito il soprintendente regionale, che coordina le soprintendenze della regione e ne programma la spesa (art. 7). In precedenza la legge 8 ottobre 1997, n. 352 (art. 9) aveva dato autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria alla soprintendenza archeologica di Pompei. Sono interventi sull'organizzazione e sull'autonomia; non risultano invece atti del governo che abbiano ampliato in modo generale i poteri di tutela delle soprintendenze.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026