Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995
semplificare le procedure nei cambiamenti di destinazione d'uso, negli accorpamenti e nei frazionamenti
La legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 2, comma 60), in vigore dal 1° gennaio 1997, ha esteso la denuncia di inizio attività a una serie di interventi edilizi, tra cui la manutenzione straordinaria e le opere interne alle singole unità immobiliari, e ha affidato alle leggi regionali la scelta di quali mutamenti d'uso subordinare a concessione e quali ad autorizzazione. Per gli accorpamenti e i frazionamenti non è stata introdotta una procedura semplificata specifica: la definizione di manutenzione straordinaria (art. 31 della legge 457/1978, rimasta invariata nel periodo e ripresa nel testo unico dell'edilizia del 6 giugno 2001) escludeva gli interventi che alterano le superfici delle singole unità immobiliari o ne cambiano la destinazione d'uso. La semplificazione è quindi parziale.
- Fonte: programma elettorale, Tesi n. 57 "La questione delle abitazioni"
- Prova: Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, testo originario (Normattiva): comma 60, nuovo art. 4 del d.l. 398/1993, con la denuncia di inizio attività per gli interventi elencati al comma 7 e, al comma 20, la competenza delle leggi regionali sui mutamenti d'uso. Definizione di manutenzione straordinaria: legge 457/1978, art. 31, lett. b (testo in vigore dal 1978 al 2001).
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