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Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrosinistra

L'Ulivo, 1996

Principali partiti: Partito Democratico della Sinistra, Partito Popolare Italiano, Rinnovamento Italiano, Federazione dei Verdi, Socialisti Italiani

Governi valutati: Governo Prodi I, Governo D'Alema I, Governo D'Alema II, Governo Amato II

La copia d'archivio è del 1998; il testo porta la data del 6 dicembre 1995.

  • 82 mantenute
  • 79 in parte
  • 88 non mantenute
  • 0 in corso
  • 1 non valutabile
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Le schede

Promessa per promessa

4 schede

in parteeconomia

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

una chiara definizione dei doveri di responsabilità degli amministratori e sull'effettiva possibilità di accesso degli azionisti al giudizio dei tribunali

Il testo unico della finanza (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in vigore dal 1° luglio 1998) ha dato agli azionisti di minoranza delle società quotate due strumenti per rivolgersi ai tribunali: la denuncia al tribunale per gravi irregolarità di amministratori e sindaci, con almeno il 5% del capitale (art. 128), e l'azione sociale di responsabilità contro amministratori, sindaci e direttori generali, esercitabile da soci iscritti da almeno sei mesi che rappresentino almeno il 5% del capitale o la minor quota fissata dall'atto costitutivo (art. 129). Non risultano invece atti adottati nel mandato che abbiano ridefinito in modo organico i doveri degli amministratori: il disegno di legge delega sulla riforma del diritto societario, presentato dal governo alla Camera il 20 giugno 2000, non è stato approvato entro la fine della legislatura.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in parteeconomia

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

assegnandole tutte le competenze antitrust (quelle sui media e il credito [...]) ed estendendo la sua sfera di azione anche ai settori soggetti a regolazione

La legge 31 luglio 1997, n. 249 (governo Prodi I) ha abrogato la norma che affidava al Garante per la radiodiffusione e l'editoria l'applicazione delle regole antitrust nei settori della radiodiffusione e dell'editoria: da allora le applica l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con il parere obbligatorio della nuova Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che ha assorbito le altre funzioni del Garante e vigila sulle posizioni dominanti nel settore. Nel credito, invece, la tutela della concorrenza è rimasta alla Banca d'Italia: è passata all'Autorità garante solo con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo la fine dei governi valutati.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in parteeconomia

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Governare con gli incentivi [...] favorendo, in particolare: - l'adeguamento dimensionale, la riconversione aziendale e la mobilità sul territorio delle imprese commerciali

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, di riforma del commercio, ha previsto un indennizzo per i titolari di piccoli esercizi che cessano l'attività, per favorirne la ricollocazione professionale (art. 25, commi 7-9: 20 miliardi di lire per il 1998 e 40 per ciascuno degli anni 1999 e 2000), finanziamenti alle società dei consorzi di garanzia fidi, anche per favorirne le fusioni (art. 24, fino a 80 miliardi nel 1998), e centri di assistenza tecnica per l'ammodernamento della rete distributiva (art. 23). La legge 7 agosto 1997, n. 266 (art. 16) aveva istituito un fondo per cofinanziare interventi regionali nel commercio e nel turismo e aumentato il fondo per il credito agevolato al commercio. Sono stati quindi introdotti incentivi alla riconversione e all'ammodernamento. Il decreto favorisce anche le concentrazioni di esercizi, ma con regole sulle autorizzazioni e non con incentivi, e non risultano incentivi dedicati alla mobilità sul territorio delle imprese commerciali.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Modificare la politica di concessione delle licenze per grandi superfici, che devono procedere sulla base della presentazione di un progetto di impatto urbanistico ed economico

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1998, in vigore dal 9 maggio 1998) ha cambiato il regime delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita. L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento richiedono un'autorizzazione del comune, decisa da una conferenza di servizi con rappresentanti di regione, provincia e comune, con il parere favorevole necessario del rappresentante della regione. La decisione si basa sulla conformità ai criteri di programmazione regionali, che comprendono la compatibilità dell'impatto territoriale e ambientale (mobilità, traffico, inquinamento), i criteri urbanistici e la salvaguardia della rete distributiva esistente. La domanda dell'impresa, però, indica solo i requisiti, i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita: la legge non richiede la presentazione di un progetto di impatto urbanistico ed economico.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026