Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995
una chiara definizione dei doveri di responsabilità degli amministratori e sull'effettiva possibilità di accesso degli azionisti al giudizio dei tribunali
Il testo unico della finanza (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in vigore dal 1° luglio 1998) ha dato agli azionisti di minoranza delle società quotate due strumenti per rivolgersi ai tribunali: la denuncia al tribunale per gravi irregolarità di amministratori e sindaci, con almeno il 5% del capitale (art. 128), e l'azione sociale di responsabilità contro amministratori, sindaci e direttori generali, esercitabile da soci iscritti da almeno sei mesi che rappresentino almeno il 5% del capitale o la minor quota fissata dall'atto costitutivo (art. 129). Non risultano invece atti adottati nel mandato che abbiano ridefinito in modo organico i doveri degli amministratori: il disegno di legge delega sulla riforma del diritto societario, presentato dal governo alla Camera il 20 giugno 2000, non è stato approvato entro la fine della legislatura.
- Fonte: programma elettorale, Tesi n. 47 "Aprire il mercato dei capitali"
- Prova: D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), art. 129, testo originario in vigore dal 1° luglio 1998 (Normattiva): azione sociale di responsabilità esercitabile dai soci iscritti da almeno sei mesi che rappresentano almeno il 5% del capitale. Art. 128: denuncia al tribunale con il 5% del capitale.
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