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Tutte le promesse elettorali

Il programma · M5S

Movimento 5 Stelle, 2018

Principali partiti: Movimento 5 Stelle

Governi valutati: Governo Conte I, Governo Conte II, Governo Draghi

Il programma era pubblicato in 24 file, uno per capitolo; l'impronta digitale si riferisce all'elenco delle impronte dei singoli file.

  • 65 mantenute
  • 153 in parte
  • 445 non mantenute
  • 0 in corso
  • 9 non valutabili
Leggi le 810 promesse troppo generiche per essere verificate

105 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

445 schede

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

assicurare l’accesso pubblico ai lavori scientifici secondo gli standard di Horizon 2020 per le ricerche sostenute da finanziamenti pubblici.

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che rendano obbligatorio l'accesso pubblico ai lavori scientifici finanziati con fondi pubblici. La norma di riferimento resta l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 91/2013: i soggetti pubblici che finanziano la ricerca devono solo adottare «le misure necessarie per la promozione» dell'accesso aperto, con ripubblicazione in archivi entro 18 mesi (24 per le aree umanistiche e sociali). Il testo è identico al 1° giugno 2018 e al 22 ottobre 2022. Il d.lgs. 200/2021, che recepisce la direttiva europea sui dati aperti, ha introdotto regole sul riutilizzo dei dati della ricerca, con esclusione delle pubblicazioni scientifiche. Il decreto ministeriale 1110/2019 sulla valutazione della ricerca 2015-2019 (art. 1, comma 3) richiede che i prodotti presentati siano accessibili liberamente e gratuitamente in un repertorio, ma vale solo per i prodotti sottoposti a quella valutazione e non è un obbligo generale per le ricerche finanziate con fondi pubblici.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

L’accesso alle informazioni ambientali relative allo stato dell’ambiente e del paesaggio deve essere, a nostro parere, riconosciuto come un diritto fondamentale

Il programma chiedeva di riconoscere l'accesso alle informazioni ambientali come diritto fondamentale. L'articolo 3-sexies del decreto legislativo 152/2006 consente già a chiunque, senza dimostrare un interesse giuridicamente rilevante, di accedere alle informazioni sullo stato dell'ambiente e del paesaggio. Il suo testo vigente al 22 ottobre 2022 è identico a quello del 1° giugno 2018, e la riforma costituzionale del 2022 (legge costituzionale 1/2022, che ha modificato gli articoli 9 e 41) non menziona l'accesso alle informazioni. Non risultano atti del governo o leggi approvate nella legislatura che riconoscano questo diritto come fondamentale.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Infine occorrono sistemi di captazione, filtro e accumulo delle piogge provenienti dai tetti nonché di vasche di invaso

Il programma prevedeva, nei progetti di nuova edificazione e di recupero edilizio, sistemi di captazione, filtro e accumulo delle acque piovane dai tetti e vasche di invaso, con la detrazione fiscale del 65% dell'ecobonus. Tra il 1 giugno 2018 e il 22 ottobre 2022 non risultano atti del governo né leggi che impongano questi sistemi agli edifici o li incentivino con una detrazione. Le proposte di legge su questo tema, presentate da parlamentari del M5S nel 2018 (Camera C. 51 e Senato S. 636, sull'incentivo per le opere di recupero e riutilizzo delle acque meteoriche), non hanno mai iniziato l'esame: la prima è stata assegnata alla commissione Finanze il 26 giugno 2018, la seconda alla commissione competente l'8 novembre 2018. Il decreto ministeriale 23 giugno 2022 sui criteri ambientali minimi per l'edilizia (GU n. 183 del 6 agosto 2022) prevede una rete separata di raccolta delle acque meteoriche, ma solo nei progetti di nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica degli appalti pubblici, per le acque delle superfici scolanti (marciapiedi, aree pedonali, giardini, strade) e non per quelle dei tetti; è entrato in vigore dopo 120 giorni dalla pubblicazione, cioè dopo la fine del periodo valutato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Riteniamo prioritario garantire, a enti e cittadini, la possibilità di esercitare azioni contrarie a provvedimenti già assunti dai soggetti procedenti

Il programma voleva garantire a enti e cittadini la possibilità di agire contro provvedimenti già assunti, chiedendo l'intervento dei poteri pubblici per prevenire pregiudizi all'ambiente. Gli articoli 309 e 310 del decreto legislativo 152/2006 (richiesta di intervento statale e ricorsi in materia di danno ambientale) esistevano già e il loro testo vigente al 22 ottobre 2022 è identico a quello del 1° giugno 2018. Non risultano atti del governo o leggi approvate nella legislatura che introducano un nuovo strumento di azione per enti e cittadini.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Pianura (dichiarato SIN con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 aprile 2008);

Il programma chiedeva di reinserire tra i SIN l'area Pianura (decreto ministeriale 11 aprile 2008), trasferita alle Regioni dal decreto ministeriale dell'11 gennaio 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2013). Nel periodo dal 1° giugno 2018 al 22 ottobre 2022 non risulta alcun atto che la reinserisca: la tabella ISPRA dei riferimenti normativi sui SIN (aggiornata al 31 dicembre 2025) riporta ancora come ultimo atto il trasferimento del 2013, e l'elenco dei SIN in Campania del Ministero comprende solo Napoli Orientale, Napoli Bagnoli-Coroglio e Area vasta di Giugliano. Non risultano atti del governo che la reinseriscano.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Bacino Idrografico del fiume Sarno (dichiarato SIN con legge 23 dicembre 2005, n. 266);

Il programma chiedeva di reinserire tra i SIN l'area Bacino idrografico del fiume Sarno (legge 266/2005), trasferita alle Regioni dal decreto ministeriale dell'11 gennaio 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2013). Nel periodo dal 1° giugno 2018 al 22 ottobre 2022 non risulta alcun atto che la reinserisca: la tabella ISPRA dei riferimenti normativi sui SIN (aggiornata al 31 dicembre 2025) riporta ancora come ultimo atto il trasferimento del 2013, e l'elenco dei SIN in Campania del Ministero comprende solo Napoli Orientale, Napoli Bagnoli-Coroglio e Area vasta di Giugliano. Non risultano atti del governo che la reinseriscano.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Aree del litorale Vesuviano (individuato come SIN dalla legge 31 luglio 2002, n. 179).

Il programma chiedeva di reinserire tra i SIN l'area Aree del litorale vesuviano (legge 179/2002), trasferita alle Regioni dal decreto ministeriale dell'11 gennaio 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2013). Nel periodo dal 1° giugno 2018 al 22 ottobre 2022 non risulta alcun atto che la reinserisca: la tabella ISPRA dei riferimenti normativi sui SIN (aggiornata al 31 dicembre 2025) riporta ancora come ultimo atto il trasferimento del 2013, e l'elenco dei SIN in Campania del Ministero comprende solo Napoli Orientale, Napoli Bagnoli-Coroglio e Area vasta di Giugliano. Non risultano atti del governo che la reinseriscano.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

garantire tempi certi per l’adozione dei medesimi, con eventuale esercizio del potere sostitutivo dello Stato in caso di inerzia delle regioni

Il programma proponeva termini certi per i piani regionali di bonifica delle aree a inquinamento diffuso, con potere sostitutivo dello Stato se le Regioni restano inerti. L'articolo 239, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 affida questi piani alle Regioni e il suo testo vigente al 22 ottobre 2022 è identico a quello del 1° giugno 2018: non fissa termini né prevede un potere sostitutivo dello Stato. Il potere sostitutivo in materia di bonifiche modificato nella legislatura riguarda un altro punto, la certificazione di avvenuta bonifica: l'intervento della Regione se la Provincia non provvede, già previsto dall'articolo 242, è stato spostato nell'articolo 248 e ridefinito dal decreto-legge 77/2021 (articolo 37). Non risultano atti del governo che introducano quanto promesso.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Proponiamo, quindi, di rivedere le definizioni normative [...] Verranno introdotte nuove definizioni relative a contesti [...] (perimetrazione, contaminazioni pregresse, valori di fondo, responsabile della contaminazione

Il programma proponeva di introdurre nuove definizioni nella disciplina delle bonifiche (perimetrazione, contaminazioni pregresse, valori di fondo, responsabile della contaminazione e altre). L'articolo 240 del decreto legislativo 152/2006, che contiene le definizioni, ha nel testo vigente al 22 ottobre 2022 lo stesso contenuto di quello del 1° giugno 2018. Sul solo punto dei valori di fondo ci sono state due novità limitate: il regolamento sulle aree agricole (decreto ministeriale 1° marzo 2019, n. 46) definisce, ai soli propri fini, il «valore di fondo geochimico», e il decreto-legge 77/2021 (articolo 37, integrato in conversione dalla legge 108/2021) ha aggiunto all'articolo 242 una procedura con cui l'ARPA definisce i valori di fondo di un sito (comma 13-ter). Le altre definizioni promesse non sono state introdotte. Non risultano atti del governo che aggiungano al Codice dell'ambiente le definizioni promesse.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

vogliamo eliminare la certificazione di avvenuta bonifica da parte della Provincia e sostituirla con la relazione dell’ARPA.

Il programma voleva eliminare la certificazione di avvenuta bonifica rilasciata dalla Provincia e sostituirla con la relazione dell'ARPA. L'articolo 248, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, nel testo vigente al 22 ottobre 2022, affida ancora alla Provincia la certificazione, sulla base di una relazione tecnica dell'ARPA. Il decreto-legge 77/2021 (articolo 37) ha modificato la disciplina senza toglierla alla Provincia: ha spostato nell'articolo 248 l'intervento sostitutivo della Regione, già previsto dall'articolo 242, con nuovi termini (trenta giorni per la Provincia, poi la Regione entro sessanta giorni previa diffida), e ha introdotto la certificazione limitata a suolo e sottosuolo quando la bonifica della falda non è ancora conclusa. Non risultano atti del governo che abbiano sostituito la certificazione con la relazione dell'ARPA.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Riteniamo di dover sopprimere l’art. 242-bis del TUA

Il programma proponeva di abrogare l'articolo 242-bis del Codice dell'ambiente (procedura semplificata di bonifica). L'articolo non è stato abrogato: il suo testo vigente al 22 ottobre 2022 è identico a quello in vigore il 1° giugno 2018. Non risultano atti del governo o leggi approvate nella legislatura che lo abbiano soppresso.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Nell'ambito del Fondo Unico Giustizia istituire il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia, a destinazione obbligata e vincolante

Non risultano atti del governo che istituiscano un Fondo nazionale ambiente giustizia nell'ambito del Fondo unico giustizia. Al 22 ottobre 2022 l'art. 2, comma 7, del decreto-legge 143/2008 continuava a destinare le risorse del Fondo per almeno un terzo al Ministero dell'interno e per almeno un terzo al Ministero della giustizia, con il resto al bilancio dello Stato, senza alcuna quota vincolata a bonifiche o al ripristino ambientale. La legge di bilancio 2020 (legge 160/2019, commi 428-430) ha modificato il Fondo solo per la gestione delle giacenze in tesoreria.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Il CONAI dovrà essere sostituito da un Agenzia del Riciclo pubblica

Il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) non è stato sostituito da un'agenzia pubblica. Al 22 ottobre 2022 l'art. 224 del d.lgs. 152/2006 lo disciplinava ancora come consorzio con personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro; il d.lgs. 116/2020 e il decreto-legge 36/2022 (art. 25-bis, aggiunto dalla legge di conversione 79/2022) ne hanno modificato alcune regole senza toccarne la natura. Non risultano disegni di legge del governo per istituire un'Agenzia del riciclo pubblica. Un disegno di legge d'iniziativa parlamentare con questo obiettivo (S. 166, presentato al Senato il 27 marzo 2018) non è diventato legge.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

E’ necessario che sia chiarito normativamente il perimetro della c.d. “economia circolare”

Non risultano atti normativi che definiscano il perimetro dell'«economia circolare». Il d.lgs. 116/2020 (Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020) recepisce le direttive europee sui rifiuti e richiama l'economia circolare tra le finalità, ma non la definisce. Nel giugno 2022 il Ministero della transizione ecologica ha pubblicato la Strategia nazionale per l'economia circolare: è un documento programmatico, non una norma.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Fondamentale sarà anche favorire il compostaggio, sia attraverso l’educazione ambientale scolastica sia attraverso sgravi fiscali ad agricoltori

Non risultano sgravi fiscali per gli agricoltori che usano compost né iniziative scolastiche dedicate al compostaggio. L'art. 182-ter del d.lgs. 152/2006, riscritto dal d.lgs. 116/2020, impegna ministeri e regioni a favorire il compostaggio «nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente». Il compostaggio è stato sostenuto per altre vie: la legge di bilancio 2021 (legge 178/2020, commi 770-771) ha finanziato con 5 milioni l'anno le compostiere di comunità dei comuni nelle zone economiche ambientali, e la legge di bilancio 2022 (legge 234/2021, commi 831-833) ha previsto un credito d'imposta per gli impianti di compostaggio dei centri agroalimentari di sei regioni del Sud. I fondi per l'educazione ambientale nelle scuole (decreto-legge 111/2019, art. 1-ter) riguardano i temi ambientali in generale.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Il Piano logistico nazionale deve essere un piano chiaro, pubblico e aggiornato che regoli finalmente i flussi di urbani e speciali da una regione all'altra

Non risulta un piano logistico nazionale che regoli i flussi di rifiuti urbani e speciali da una regione all'altra. Il Programma nazionale di gestione dei rifiuti (decreto del Ministro della transizione ecologica n. 257 del 24 giugno 2022), previsto dal d.lgs. 116/2020, ricostruisce i flussi e gli impianti ma, come dichiara, non reca interventi puntuali. Per i flussi tra regioni si limita a ribadire i principi di autosufficienza e prossimità già in vigore, chiedendo a ogni regione di gestire in proprio i rifiuti urbani indifferenziati e rinviando ad accordi tra regioni; per i rifiuti speciali non fissa regole. La pianificazione resta ai piani regionali.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Per bloccare la costruzione dei nuovi inceneritori e arrivare, entro un ragionevole lasso di tempo, alla chiusura di tutti gli impianti di incenerimento oggi esistenti

Non risultano atti del governo che blocchino la costruzione di nuovi inceneritori. Al 22 ottobre 2022 restava in vigore l'art. 35 del decreto-legge 133/2014, che prevede l'individuazione degli impianti di incenerimento con recupero energetico da realizzare per il fabbisogno residuo (attuata con il decreto del Presidente del Consiglio del 10 agosto 2016) e li qualifica come infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale; non risulta un atto del governo che revochi il decreto del 2016. Il Programma nazionale di gestione dei rifiuti del giugno 2022 chiede di definire il fabbisogno residuo di recupero energetico. Il decreto-legge 50/2022 (art. 13) ha inoltre affidato al Commissario straordinario per il Giubileo, per Roma, il potere di approvare e realizzare nuovi impianti di gestione dei rifiuti.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

L’abolizione degli incentivi, armonizzando la posizione degli imprenditori

Non risultano atti dei governi del periodo che aboliscano gli incentivi agli impianti di incenerimento dei rifiuti. L'articolo 21 della legge 3 maggio 2019, n. 37 (legge europea 2018) ha abrogato i commi 149-151 dell'articolo 1 della legge 208/2015, che estendevano il periodo di incentivazione degli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi: riguarda la bioenergia, non l'incenerimento dei rifiuti. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019 (decreto «FER 1») ha regolato gli incentivi per impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione, senza includere gli impianti a rifiuti, ma non ha revocato gli incentivi già riconosciuti.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Oltre a ridisegnare la mappa degli ATO dovremo determinare anche gli ambiti di raccolta

Non risultano atti dei governi del periodo che ridisegnino la mappa degli ambiti territoriali ottimali (ATO) dei rifiuti o determinino gli ambiti di raccolta. Al 1° ottobre 2022 l'articolo 3-bis del decreto-legge 138/2011 affidava ancora alle regioni la definizione di ambiti e bacini, di norma non inferiori alla provincia. La legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale per la concorrenza 2021) ha delegato il governo a definire, tra l'altro, i criteri per l'organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali, compresi i rifiuti, ma il decreto legislativo attuativo è stato adottato nel dicembre 2022, dopo la fine del periodo valutato.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

la necessità di maggiori forme di controllo finanziario compreso l’obbligo di rendicontazione di contributi elettorali da parte dei gestori ambientali (AC 4786)

Non risultano atti che impongano ai gestori dei servizi ambientali l'obbligo di rendicontare i contributi elettorali. La legge 9 gennaio 2019, n. 3 (legge «spazzacorrotti»), all'articolo 1, comma 11, ha introdotto regole generali di pubblicità per i contributi superiori a 500 euro l'anno a partiti e movimenti politici, valide per qualsiasi erogatore. Non è un obbligo specifico per il settore dei rifiuti e la proposta citata dal programma (AC 4786) era decaduta con la XVII legislatura.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

La nostra proposta prevede la modifica dell'art. 238 del codice ambientale nella direzione di una vera tariffazione commisurata al peso e alla tipologia dei rifiuti

Non risultano atti del governo che modifichino l'articolo 238 del codice dell'ambiente per introdurre una tariffa commisurata al peso e al tipo di rifiuti. Il testo vigente a ottobre 2022 resta basato su quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie. L'unica modifica rilevante è il comma 10, introdotto dal decreto legislativo 116/2020, che esclude dalla parte variabile della tariffa le utenze non domestiche che avviano i rifiuti al recupero fuori dal servizio pubblico.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

libretto dell’amianto”, che obbliga alla mappatura di tutte le eventuali strutture in amianto in caso di vendita di edifici

Non risulta adottato alcun «libretto dell'amianto» che obblighi a mappare le strutture in amianto in caso di vendita di edifici. Il tema è stato ripreso in proposte parlamentari della XVIII legislatura, tra cui l'atto Camera 50 dei deputati M5S presentato il 23 marzo 2018, la cui scheda riporta solo l'assegnazione, senza ulteriori passaggi. Nella legislatura non risultano leggi o decreti che istituiscano questo strumento.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Intendiamo poi procedere all’ottimizzazione della filiera di smaltimento nazionale, con l’individuazione di idonei siti di discarica

Non risultano atti dei governi del periodo che individuino siti di discarica idonei per i rifiuti contenenti amianto. Il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121 ha aggiornato i criteri tecnici per conferire questi rifiuti in discarica, anche in celle dedicate, senza indicare siti. Il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti, approvato con decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 257, conta 19 discariche operative per i rifiuti di amianto e indica la necessità di potenziare gli impianti, ma rinvia alle regioni la stima del fabbisogno di smaltimento e degli impianti necessari.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Si istituisce, inoltre, il Registro economico dell’amianto (REA), presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

Non risulta istituito il Registro economico dell'amianto presso il Ministero dell'ambiente. La proposta è stata ripresentata nella XVIII legislatura come atto Camera 50 dei deputati M5S (23 marzo 2018), la cui scheda riporta solo l'assegnazione del 26 giugno 2018, senza altri passaggi. La pagina del Ministero sull'amianto non cita nel periodo alcun registro di questo tipo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026