Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018
assicurare l’accesso pubblico ai lavori scientifici secondo gli standard di Horizon 2020 per le ricerche sostenute da finanziamenti pubblici.
Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che rendano obbligatorio l'accesso pubblico ai lavori scientifici finanziati con fondi pubblici. La norma di riferimento resta l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 91/2013: i soggetti pubblici che finanziano la ricerca devono solo adottare «le misure necessarie per la promozione» dell'accesso aperto, con ripubblicazione in archivi entro 18 mesi (24 per le aree umanistiche e sociali). Il testo è identico al 1° giugno 2018 e al 22 ottobre 2022. Il d.lgs. 200/2021, che recepisce la direttiva europea sui dati aperti, ha introdotto regole sul riutilizzo dei dati della ricerca, con esclusione delle pubblicazioni scientifiche. Il decreto ministeriale 1110/2019 sulla valutazione della ricerca 2015-2019 (art. 1, comma 3) richiede che i prodotti presentati siano accessibili liberamente e gratuitamente in un repertorio, ma vale solo per i prodotti sottoposti a quella valutazione e non è un obbligo generale per le ricerche finanziate con fondi pubblici.
- Fonte: programma elettorale, capitolo "Universita-e-Ricerca", Proposte - Ricerca, p. 9
- Prova: Decreto-legge 91/2013, art. 4, comma 2: promozione dell'accesso aperto, ripubblicazione entro 18/24 mesi; il testo non cambia tra le versioni vigenti al 2018 e al 2022.
Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026