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Tutte le promesse elettorali

Il programma · M5S

Movimento 5 Stelle, 2018

Principali partiti: Movimento 5 Stelle

Governi valutati: Governo Conte I, Governo Conte II, Governo Draghi

Il programma era pubblicato in 24 file, uno per capitolo; l'impronta digitale si riferisce all'elenco delle impronte dei singoli file.

  • 65 mantenute
  • 153 in parte
  • 445 non mantenute
  • 0 in corso
  • 9 non valutabili
Leggi le 810 promesse troppo generiche per essere verificate

105 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

445 schede

non mantenutaesteri

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Chiediamo l’immediata sospensione di tutti gli accordi e dei rimpatri verso i Paesi extra UE che violano i diritti umani

Il programma chiede l'immediata sospensione degli accordi e dei rimpatri verso Paesi extra UE che violano i diritti umani. Non risultano atti del governo di sospensione. Per la Libia, il memorandum del 2 febbraio 2017 prevede (art. 8) un rinnovo tacito triennale salvo disdetta almeno tre mesi prima della scadenza: secondo la stampa specializzata è stato rinnovato senza modifiche il 2 febbraio 2020, e la ministra dell'Interno ne aveva annunciato il rinnovo nel novembre 2019. Il governo ha poi avviato un negoziato di revisione e non una sospensione: in audizione alla Camera il 5 agosto 2020 la viceministra degli Esteri ha riferito di una riunione del Comitato misto italo-libico il 2 luglio 2020 e di una nuova bozza da sottoporre alle autorità libiche. I rimpatri sono proseguiti: il decreto-legge 130/2020 (art. 3) ha ridotto la durata del trattenimento nei centri per il rimpatrio a 90 giorni, prorogabili di 30 per i cittadini di Paesi con cui l'Italia ha accordi di rimpatrio.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaeconomia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

piano per il recupero e la gestione dei cavalli a fine carriera o infortunati

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi (leggi, decreti, piani) che adottino un piano per il recupero e la gestione dei cavalli a fine carriera o infortunati: non ve ne sono nelle leggi di bilancio dal 2019 al 2022 né tra i disegni di legge del governo. La riforma dell'ippica è stata proposta nella legislatura con un disegno di legge di iniziativa parlamentare (Senato, atto 2189, presentato il 26 aprile 2021), che si occupa soprattutto del governo del settore e non è stato approvato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaeconomia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

stop alle scommesse virtuali all'interno degli ippodromi

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che vietino le scommesse virtuali all'interno degli ippodromi. La legge di bilancio 2019 (legge 145/2018, art. 1, comma 1052) ha fissato l'imposta sulle scommesse su eventi simulati, senza vietarle. Un disegno di legge di iniziativa parlamentare sulla riforma dell'ippica (Senato, atto 2189, presentato il 26 aprile 2021) prevedeva solo che le scommesse su eventi virtuali simili alle corse ippiche si potessero giocare fuori dall'orario delle corse reali e che una quota delle relative imposte andasse all'ippica. Il disegno di legge non è stato approvato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introdurre un sistema di programmazione statale per garantire una selezione nazionale di ricercatori sulla base delle esigenze didattiche e di ricerca ipotizzate preventivamente dagli atenei

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che introducano una selezione nazionale dei ricercatori fondata su una programmazione statale dei fabbisogni degli atenei. Il reclutamento è rimasto in capo alle singole università: negli articoli 18 e 24 della legge 240/2010, anche dopo le modifiche del 2022, è l'ateneo a bandire la procedura e a deliberare la chiamata. Lo Stato è intervenuto solo con risorse aggiuntive ripartite tra gli atenei per assumere ricercatori di tipo b (legge 145/2018, art. 1, comma 400; decreto-legge 34/2020, art. 238, 200 milioni annui dal 2021). Sono finanziamenti, non un sistema nazionale di selezione. Nell'elenco dei disegni di legge del governo della Camera non c'è alcun testo sul tema.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

modificare il sistema di programmazione del fabbisogno del personale docente e amministrativo e, contestualmente, abolire i punti organico

Non risultano atti che abbiano abolito i punti organico o sostituito il sistema di programmazione del personale universitario. Il d.lgs. 49/2012 (artt. 4-7) continua a regolare la programmazione triennale dei fabbisogni di ogni ateneo. Il contingente delle assunzioni è ancora espresso in punti organico: il decreto ministeriale n. 1106 del 24 settembre 2022 attribuisce a ciascuna università statale i «Punti Organico 2022». Le modifiche alla programmazione dei fabbisogni introdotte dal decreto-legge 36/2022 (art. 14) riguardano solo le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaambiente

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

È necessario sanzionare chi non fornisce i dati senza adeguata motivazione.

Il programma chiedeva di sanzionare chi non fornisce dati ambientali senza adeguata motivazione. L'accesso all'informazione ambientale è disciplinato dal decreto legislativo 195/2005, il cui testo, nella versione vigente al 21 ottobre 2022, non è stato modificato dopo il 2010 e non prevede sanzioni per le autorità che negano o omettono l'informazione. Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che introducano una sanzione di questo tipo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

revisionare l'Abilitazione Scientifica Nazionale: introduzione di un meccanismo neutrale e oggettivo con l’accertamento del possesso di predeterminati requisiti

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che abbiano riformato il meccanismo dell'abilitazione scientifica nazionale. Il quadro della legge 240/2010 (art. 16) e del regolamento di cui al d.P.R. 95/2016 è rimasto lo stesso. Gli interventi del periodo sono stati proroghe: durata dei titoli portata da sei a nove anni (decreto-legge 126/2019, art. 5, comma 2) e poi a dieci (decreto-legge 228/2021), commissioni prorogate (decreti-legge 18/2020 e 22/2020), e valori-soglia della tornata 2018-2020 (decreto ministeriale 589/2018). Il decreto-legge 36/2022 ha lasciato la tornata 2021-2023 con le regole previgenti.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introduzione tra i criteri necessari a conseguire l'abilitazione, anche le attività della docenza

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che abbiano introdotto l'attività di docenza tra i criteri necessari per conseguire l'abilitazione scientifica nazionale. Il regolamento sui criteri (decreto ministeriale 120/2016, con testo identico tra il 2018 e il 2022) rende obbligatoria solo la valutazione dell'impatto della produzione scientifica e richiede almeno tre titoli scelti dalla commissione tra quelli dell'allegato A; tra questi figurano già, come titoli facoltativi, gli incarichi di insegnamento nei dottorati accreditati e presso atenei esteri. Nel periodo ci sono solo proroghe di durata e di commissioni (art. 16 della legge 240/2010) e i valori-soglia della tornata 2018-2020 (decreto ministeriale 589/2018), che riguardano gli indicatori della produzione scientifica. Il decreto-legge 36/2022 ha lasciato la tornata 2021-2023 con le regole previgenti.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introdurre una norma ad hoc sui diritti, doveri e incompatibilità dei docenti universitari con meccanismi che limitino i ruoli professionali extra accademici

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che introducano una norma ad hoc sui diritti, doveri e incompatibilità dei docenti universitari con limiti agli incarichi extra accademici. L'art. 6 della legge 240/2010, che disciplina il regime di impegno e le incompatibilità, è rimasto invariato nella sostanza tra il 2018 e il 2022: l'unico ritocco del periodo precisa che le ore di impegno si quantificano su base mensile quando non diversamente richiesto dai finanziatori. Nell'elenco dei disegni di legge del governo della Camera non risulta alcun testo sullo stato giuridico dei docenti.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

sistema di verifica sullo svolgimento effettivo, [...] timbratura obbligatoria e che preveda, in caso di assenza, sanzioni pecuniarie e disciplinari

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che impongano ai docenti universitari la timbratura obbligatoria con sanzioni. La legge 56/2019 (art. 2) aveva introdotto nelle pubbliche amministrazioni sistemi biometrici di verifica dell'orario, ma ne escludeva i dipendenti di cui all'art. 3 del d.lgs. 165/2001, categoria che comprende professori e ricercatori universitari. I commi da 1 a 4 di quell'articolo sono poi stati abrogati dalla legge di bilancio 2021 (legge 178/2020, art. 1, comma 958). Per i docenti restano i registri dell'attività e il regime di impegno della legge 240/2010.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

riformare il sistema di reclutamento dei docenti eliminando le procedure comparative locali e introducendo un meccanismo nazionale di assegnazione dei docenti

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che eliminino le procedure comparative locali o introducano un'assegnazione nazionale dei docenti. Le procedure di chiamata sono rimaste delle singole università: negli artt. 18 e 24 della legge 240/2010, anche dopo la riforma del 2022, l'abilitazione scientifica nazionale è requisito di accesso, ma bando, valutazione e chiamata restano all'ateneo (art. 24, comma 2, lettera d, nel testo del decreto-legge 36/2022). Nell'elenco dei disegni di legge del governo della Camera non c'è alcun testo sul reclutamento universitario.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaambiente

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Intendiamo introdurre il principio di sostenibilità ambientale in luogo di sviluppo sostenibile

Il programma proponeva di introdurre il principio di sostenibilità ambientale al posto di quello di sviluppo sostenibile nel codice dell'ambiente. L'art. 3-quater del decreto legislativo 152/2006, nel testo vigente al 21 ottobre 2022, continua a prevedere il «principio dello sviluppo sostenibile». Non risultano disegni di legge del governo né atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che sostituiscano il principio.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

riformare il sistema del numero chiuso e ad accesso programmato;

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che abbiano riformato il numero chiuso e l'accesso programmato ai corsi universitari. La legge 264/1999, che lo disciplina, ha lo stesso testo alla data del 1° giugno 2018 e al 22 ottobre 2022. Restano affidati a decreti ministeriali annuali, previsti dalla stessa legge, il numero dei posti (per Medicina e Chirurgia aumentato nel periodo) e, per i corsi di Medicina, le modalità e i contenuti della prova (art. 4, comma 1): sono adeguamenti dentro lo stesso sistema, non una sua riforma. Le leggi del periodo sul tema degli accessi, come la legge 163/2021 sui titoli universitari abilitanti, riguardano l'abilitazione alle professioni, non l'ingresso ai corsi. Negli elenchi dei disegni di legge del governo di Camera e Senato non c'è alcun testo sull'accesso programmato. L'abolizione del test di Medicina con il «semestre filtro» è successiva (governo Meloni).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

raddoppiare il numero di studenti stranieri in Italia, portandoli a 100 mila, incentivando la loro presenza presso le Università del Mezzogiorno;

Il programma chiedeva di portare a 100 mila gli studenti stranieri nelle università italiane. Secondo l'Anagrafe nazionale degli studenti del Ministero dell'università e della ricerca, gli studenti internazionali (con diploma di scuola superiore conseguito all'estero) erano 46.924 nell'anno accademico 2017/18 e 70.428 nel 2021/22, l'ultimo intero anno accademico del periodo valutato. La legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 307) ha autorizzato 2 milioni di euro l'anno per il 2022 e il 2023 e 1 milione per il 2024 a favore di Uni-Italia per promuovere la frequenza in Italia di studenti stranieri. Non risultano misure specifiche per le università del Mezzogiorno, e la soglia di 100 mila non è stata raggiunta entro la fine dei governi valutati.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

modificando il recente meccanismo basato sul potenziamento dell'incidenza del costo standard

Il meccanismo che il programma definisce «recente» è quello dell'articolo 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123): il costo standard per studente è il parametro per ripartire una quota crescente del Fondo di finanziamento ordinario, aumentata ogni anno tra 2 e 5 punti percentuali fino a un massimo del 70%, con un importo perequativo per gli atenei di territori con minore capacità contributiva e accessibilità. Nel 2017 la quota era il 20% (decreto ministeriale 9 agosto 2017, n. 610). Il testo dell'articolo 12 è identico al 1° giugno 2018 e al 22 ottobre 2022: nessuna legge del periodo lo ha modificato. Il decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 585 (governo Conte I, Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2018) ha applicato la norma, compresa la componente perequativa, e ha fissato la quota del fondo ripartita con il costo standard al 22% per il 2018, al 24% per il 2019 e al 26% per il 2020. Il decreto 4 agosto 2021, n. 1015 (governo Draghi) ha confermato il modello e ha portato la quota al 28% per il 2021 e al 30% per il 2022. Il peso del costo standard è quindi cresciuto ogni anno: il meccanismo non è stato modificato né ridotto.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaambiente

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Il primo principio introdotto è quello della separazione della tutela predisposta in favore delle risorse naturali, dalla tutela della salute umana

Il programma proponeva di introdurre nel Codice dell'ambiente il principio della tutela delle risorse naturali separata da quella della salute umana. Nel testo vigente al 22 ottobre 2022 gli articoli da 3-bis a 3-sexies del decreto legislativo 152/2006 (principi generali) sono identici a quelli in vigore il 1° giugno 2018. La legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 (Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2022, in vigore dal 9 marzo 2022) ha aggiunto all'articolo 9 della Costituzione il comma «Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni». La norma non enuncia però il principio promesso né rende giuridicamente rilevante ogni pregiudizio alle risorse naturali a prescindere da un danno alla salute. Non risultano atti del governo o leggi approvate nella legislatura che introducano quel principio.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introdurre un testo unico per l'Università;

Non risultano atti del governo che abbiano introdotto un testo unico per l'Università. Il 19 giugno 2019 il governo Conte I ha presentato al Senato un disegno di legge di delega per la semplificazione e la codificazione in materia di istruzione, università, alta formazione artistica musicale e coreutica e di ricerca (Atto Senato 1349); il disegno di legge è stato assegnato alla commissione il 10 luglio 2019 e l'esame non è mai iniziato. Nel periodo sono stati adottati solo interventi settoriali (decreti-legge 126/2019 e 1/2020, leggi di bilancio, decreti ministeriali su accreditamento e fondo di finanziamento), senza un riordino organico della normativa universitaria. Tra gli altri disegni di legge di iniziativa del governo della XVIII legislatura, presentati alla Camera o al Senato, nessuno ha per oggetto un testo unico o un riordino dell'università. La legge 30 dicembre 2010, n. 240 è rimasta la base dell'ordinamento universitario.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

ridisegnare il ruolo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), del CUN e del CNSU;

Non risultano atti del governo che abbiano ridisegnato il ruolo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU). Il governo Conte I ha presentato il 19 giugno 2019 al Senato la delega sulla codificazione in materia di istruzione, università e ricerca (Atto Senato 1349), che prevedeva tra i criteri di razionalizzare, anche con fusioni o soppressioni, gli enti preposti alla valutazione di scuola e università e di ridurre i componenti degli organi collegiali degli enti vigilati dal ministero; il disegno di legge non è stato esaminato. Le leggi di bilancio 2019-2022 non modificano compiti o composizione dei tre organi; il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, nel testo convertito, ha soltanto aumentato di dieci unità l'organico dell'ANVUR (art. 2, comma 1-bis), e il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (art. 14, comma 4-bis) ha portato da quattro a sei anni il mandato del consiglio direttivo dell'ANVUR. L'Agenzia nazionale per la ricerca, istituita dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (art. 1, commi 240-248 e 250-252), non ha ridefinito l'ANVUR e i commi 240-248 sono stati abrogati dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (art. 1, comma 314). I tre organi sono rimasti coinvolti nei decreti di riparto del fondo, come nel decreto n. 581/2022 (pareri di CUN, CNSU e ANVUR).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

stabilire che il Rettore non sia il rappresentante della sola comunità scientifica, [...] eletto obbligatoriamente anche con voto del personale amministrativo e degli studenti

Non risultano atti del governo che abbiano stabilito che il Rettore sia eletto anche con il voto obbligatorio del personale amministrativo e degli studenti. L'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 rimette agli statuti le modalità di elezione del rettore, scelto tra i professori ordinari, senza imporre il voto del personale e degli studenti: il testo dell'articolo 2 è identico al 1° giugno 2018 e al 22 ottobre 2022. Nella XVIII legislatura nessun disegno di legge di iniziativa del governo, alla Camera o al Senato, riguarda la governance universitaria o l'elezione del rettore.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

bilanciare i poteri e le competenze del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, con un ridimensionamento delle funzioni di quest’ultimo

Non risultano atti del governo che abbiano riequilibrato i poteri di Senato accademico e Consiglio di amministrazione ridimensionando quest'ultimo. L'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (lettere e-i) attribuisce al Consiglio di amministrazione l'indirizzo strategico, la programmazione finanziaria e del personale e l'approvazione del bilancio, e al Senato accademico proposte e pareri obbligatori su didattica, ricerca e servizi agli studenti e l'approvazione dei regolamenti: il testo dell'articolo 2 è identico al 1° giugno 2018 e al 22 ottobre 2022. Le leggi di bilancio 2019-2022 e i decreti-legge sul settore universitario non toccano la governance degli atenei, e nella XVIII legislatura nessun disegno di legge di iniziativa del governo, alla Camera o al Senato, la riguarda.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

prevedere che la composizione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione siano elettive e rappresentative dell’intera comunità universitaria

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che cambino la composizione del senato accademico e del consiglio di amministrazione degli atenei. L'articolo 2, comma 1, della legge 240/2010 già prevedeva un senato accademico su base elettiva, con rappresentanza elettiva degli studenti, e un consiglio di amministrazione di al massimo undici membri, con almeno tre esterni all'ateneo e gli altri scelti secondo lo statuto. Il testo dell'articolo è identico al 1° giugno 2018 e al 22 ottobre 2022. Nell'elenco dei disegni di legge del governo della XVIII legislatura non c'è alcun testo sulla governance universitaria e le leggi di bilancio 2019-2022 non contengono norme in materia. Gli statuti dei singoli atenei, che applicano questi principi, sono atti autonomi degli atenei e non sono valutati qui.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introdurre il limite di mandato di ogni carica elettiva (rettore, direttori di dipartimento) prevedendo la non rieleggibilità di queste cariche

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che introducano un limite di mandato per le cariche elettive universitarie. Per il rettore il mandato unico di sei anni, non rinnovabile, era già previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 240/2010 e non è stato modificato. Per i direttori di dipartimento la legge nazionale non fissa limiti di mandato, e l'articolo 2 è rimasto identico dal 1° giugno 2018 al 22 ottobre 2022. Nessun disegno di legge del governo sul tema risulta tra quelli della XVIII legislatura. Eventuali limiti previsti dagli statuti dei singoli atenei sono atti autonomi degli atenei e non sono valutati qui.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Ridimensionare le competenze, le funzioni e i costi dell’Agenzia Nazionale Valutazione Università e Ricerca.

Gli atti del periodo vanno in direzione opposta. La legge di conversione 5 marzo 2020, n. 12, del decreto-legge 1/2020 ha inserito nel decreto (art. 2, comma 1-bis) un aumento di dieci unità della dotazione organica dell'ANVUR, a carico del bilancio dell'Agenzia (250.000 euro nel 2020, 500.000 annui dal 2021). Il decreto-legge 36/2022, convertito dalla legge 79/2022, ha poi portato da quattro a sei anni la durata del mandato dei componenti del consiglio direttivo (art. 14, comma 4-bis). Il disegno di legge governativo S.1349 del giugno 2019, che avrebbe consentito di razionalizzare o fondere anche gli enti di valutazione, è rimasto assegnato senza che ne iniziasse l'esame.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Stabilire la rappresentatività territoriale e disciplinare nel consiglio direttivo del'ANVUR.

Non risultano atti che impongano una rappresentatività territoriale o disciplinare nel consiglio direttivo dell'ANVUR. La composizione resta quella del DPR 76/2010 (art. 8): sette componenti scelti tra personalità provenienti da una pluralità di ambiti professionali e disciplinari, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su un elenco definito da un comitato di selezione, con almeno due uomini e due donne. Fra il 1° giugno 2018 e il 22 ottobre 2022 l'unica modifica del regolamento riguarda la durata dei mandati, portata da quattro a sei anni dal decreto-legge 36/2022 (legge 79/2022).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026