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Tutte le promesse elettorali

Il programma · M5S

Movimento 5 Stelle, 2018

Principali partiti: Movimento 5 Stelle

Governi valutati: Governo Conte I, Governo Conte II, Governo Draghi

Il programma era pubblicato in 24 file, uno per capitolo; l'impronta digitale si riferisce all'elenco delle impronte dei singoli file.

  • 65 mantenute
  • 153 in parte
  • 445 non mantenute
  • 0 in corso
  • 9 non valutabili
Leggi le 810 promesse troppo generiche per essere verificate

105 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

445 schede

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introdurre sistemi di controllo regionale della qualità dell’insegnamento universitario basati sul coinvolgimento diretto degli specializzandi

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che introducano nuovi sistemi regionali di controllo della qualità dell'insegnamento nella formazione specialistica, basati sugli specializzandi e accompagnati da sanzioni per gli atenei. L'assetto è rimasto quello del decreto legislativo 368/1999. L'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica fissa gli standard e monitora i risultati (art. 43). In ogni Regione con scuole di specializzazione opera già dal 1999 un osservatorio regionale, con tre rappresentanti dei medici in formazione, che verifica le attività assistenziali degli specializzandi (art. 44). Le leggi di bilancio del periodo non hanno modificato queste norme.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

rompere il legame esistente tra aziende produttrici di prodotti e servizi della salute e i professionisti che vi operano, vietando ogni legame promozionale diretto

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che vietino i legami promozionali diretti tra aziende produttrici e professionisti che operano nel pubblico. La legge 31 maggio 2022, n. 62 (Sunshine Act, di iniziativa parlamentare, in vigore dal 26 giugno 2022) impone invece la pubblicità delle erogazioni e degli accordi delle imprese verso operatori e organizzazioni sanitarie. È una norma di trasparenza, che fa salve le regole già esistenti sulla pubblicità dei farmaci (titolo VIII del decreto legislativo 219/2006) e non introduce divieti nuovi.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaambiente

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

[...] che la tossicità di un prodotto fitosanitario, sia calcolata non solo in base al principio attivo, ma anche [...] della formulazione del prodotto

Non risultano atti del governo che prevedano di calcolare la tossicità di un prodotto fitosanitario sulla formulazione completa e non solo sul principio attivo. La valutazione dei prodotti segue il regolamento (CE) 1107/2009, di competenza dell'Unione europea, e nel periodo non risulta alcun atto nazionale su questo punto. Il Piano d'azione nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari resta quello del decreto interministeriale del 22 gennaio 2014: una bozza di aggiornamento è stata messa in consultazione dal 31 luglio al 15 ottobre 2019, ma non risulta adottata entro la fine del periodo valutato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

estendendo la tracciabilità dei flussi finanziari, previste dall’art. 3 della legge 136 del 2010, anche ai servizi sanitari e sociali erogati da strutture private accreditate

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che estendano la tracciabilità dei flussi finanziari della legge 136/2010 ai servizi sanitari e sociali erogati da strutture private accreditate. L'articolo 3 della legge, nel testo vigente al 22 ottobre 2022, riguarda appaltatori, subappaltatori e concessionari di finanziamenti pubblici legati a lavori, servizi e forniture pubblici, e non cita le strutture accreditate. Le leggi di bilancio 2019-2022 non contengono modifiche in questo senso.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Rivedere la tecnica di finanziamento dell’edilizia sanitaria ammettendo il project financing solo se sussistono gli elementi e/o le condizioni giustappunto rilevate dalla Corte dei Conti

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che rivedano il finanziamento dell'edilizia sanitaria limitando la finanza di progetto alle condizioni indicate dalla Corte dei conti. Le leggi di bilancio 2019, 2020, 2021 e 2022 non contengono norme sulla finanza di progetto in sanità. Le regole generali restano quelle dell'art. 180 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 50/2016), già in vigore prima del 2018 e non modificate su questi punti nel periodo. Il contributo pubblico non può superare il 49% del costo dell'investimento e il rischio di costruzione passa al privato. Gli interventi del periodo sull'edilizia ospedaliera riguardano il finanziamento degli investimenti, non le condizioni per usare la finanza di progetto.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

riformare e riordinare gli ordini professionali della sanità, in un’ottica di diffuso e rilevante accorpamento per area

Il riordino degli ordini sanitari è stato fatto con la legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2018, in vigore dal 15 febbraio 2018), cioè prima del programma (21 febbraio 2018) e prima dell'inizio del governo Conte I (1 giugno 2018). L'articolo 4 della legge ha riscritto la disciplina degli ordini: elenca gli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; gli ordini delle professioni infermieristiche e dei tecnici sanitari comprendono più professioni, ciascuna con il proprio albo. Nel periodo 1 giugno 2018 - 22 ottobre 2022 non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che abbiano proseguito il riordino con ulteriori accorpamenti per area. Risultano solo decreti attuativi della legge 3/2018, come il decreto del Ministro della salute dell'11 giugno 2019 sulla composizione del consiglio direttivo degli Ordini delle professioni infermieristiche, che applicano l'assetto già stabilito dalla legge.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

riduzione del 50% della tassa dovuta dagli iscritti

Il riordino degli ordini sanitari è stato fatto con la legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2018, in vigore dal 15 febbraio 2018), cioè prima del programma (21 febbraio 2018) e prima dell'inizio del governo Conte I (1 giugno 2018). La legge lascia agli ordini la proposta della tassa annuale, da approvare in assemblea, e stabilisce che sono finanziati solo con i contributi degli iscritti. Non risultano atti, nel periodo 1 giugno 2018 - 22 ottobre 2022, che abbiano imposto una riduzione del 50% della tassa.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

assoggettamento alla tesoreria unica e al controllo della Corte dei Conti

Il riordino degli ordini sanitari è stato fatto con la legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2018, in vigore dal 15 febbraio 2018), cioè prima del programma (21 febbraio 2018) e prima dell'inizio del governo Conte I (1 giugno 2018). Gli ordini sono definiti enti dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute e finanziati solo dai contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica. La legge non li assoggetta alla tesoreria unica né a un controllo della Corte dei conti. Nel periodo 1 giugno 2018 - 22 ottobre 2022 non risultano atti che l'abbiano fatto.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

obbligo di iscrizione e di versamento della tassa d’iscrizione solo per chi fattivamente lavori

Il riordino degli ordini sanitari è stato fatto con la legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2018, in vigore dal 15 febbraio 2018), cioè prima del programma (21 febbraio 2018) e prima dell'inizio del governo Conte I (1 giugno 2018). La legge richiede l'iscrizione all'albo per esercitare ciascuna professione sanitaria e lascia agli ordini la proposta della tassa annuale, approvata dall'assemblea degli iscritti, che può essere diversificata tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti. Non prevede però che l'obbligo di iscrizione e di versamento della tassa valga solo per chi lavora effettivamente: la cancellazione dall'albo avviene per i casi elencati dalla legge, tra cui la rinunzia e la morosità nel pagamento dei contributi. Nel periodo 1 giugno 2018 - 22 ottobre 2022 non risultano atti dei governi valutati che abbiano introdotto questa limitazione.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

riduzione del numero dei componenti dei consigli

Il riordino degli ordini sanitari è stato fatto con la legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2018, in vigore dal 15 febbraio 2018), cioè prima del programma (21 febbraio 2018) e prima dell'inizio del governo Conte I (1 giugno 2018). La legge fissa il consiglio direttivo di ogni ordine a sette, nove o quindici componenti secondo il numero di iscritti, salvo il rinvio a un decreto del Ministro della salute per i tecnici sanitari e per le professioni infermieristiche. Il decreto dell'11 giugno 2019 sulle professioni infermieristiche ha mantenuto le stesse tre fasce. Nel periodo 1 giugno 2018 - 22 ottobre 2022 non risultano atti dei governi valutati che abbiano ridotto ulteriormente i componenti dei consigli.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

eliminare i ticket sui farmaci senza che ciò pesi sulle tasche dei cittadini italiani

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che abbiano eliminato i ticket sui farmaci. L'unica abolizione di una quota di compartecipazione è quella sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale (il cosiddetto superticket), disposta dalla legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 446) con effetto dal 1° settembre 2020: riguarda visite ed esami, non i medicinali.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

avviando un processo di riordino della governance politica e dirigenziale dell’AIFA affinché sia garantita trasparenza, separazione di funzioni

Nel periodo 1 giugno 2018 - 22 ottobre 2022 non risulta un riordino della governance dell'Aifa orientato a trasparenza, separazione delle funzioni e decisioni collegiali. Risultano solo due interventi: l'art. 13, comma 1-bis, del decreto-legge 35/2019 (introdotto dalla legge 25 giugno 2019, n. 60), che ha istituito i posti di direttore amministrativo e di direttore tecnico-scientifico a supporto del direttore generale, al fine di monitorare le carenze di medicinali, rinviando a un decreto l'adeguamento dell'organizzazione; e il Patto per la salute 2019-2021 (18 dicembre 2019), che prevede soltanto di definire una strategia di riordino di Aifa, Istituto superiore di sanità e Agenas per superare frammentazione e duplicazioni. Le funzioni e le modalità di nomina dei due direttori sono state disciplinate solo dal decreto del Ministro della salute 8 gennaio 2024, n. 3, successivo al periodo valutato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introdurre un nuovo aggiornamento del prontuario farmaceutico nazionale (che dovrebbe avere cadenza annuale)

Non risultano atti dei governi valutati che abbiano disposto un nuovo aggiornamento del prontuario farmaceutico nazionale con la rinegoziazione di tutte le categorie terapeutiche di farmaci, come chiedeva il programma. La legge di bilancio 2019 (legge 145/2018, art. 1, commi 553-554) ha disciplinato i criteri della negoziazione dei prezzi e la possibilità per l'Aifa di riavviare le trattative sugli accordi in essere, citando il prontuario solo come termine di confronto. L'obbligo per l'Aifa di rivedere e aggiornare ogni anno il prontuario è stato introdotto solo dalla legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 376), fuori dal periodo valutato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

assicurare la liberalizzazione della vendita dei medicinali di fascia C presso le parafarmacie

Non risultano atti del governo che consentano la vendita in parafarmacia dei medicinali di fascia C soggetti a ricetta medica. Le leggi di bilancio 2019, 2020, 2021 e 2022 (leggi 145/2018, 160/2019, 178/2020 e 234/2021) e la legge annuale sulla concorrenza 2021 (legge 118/2022) non contengono disposizioni in tal senso. Restano le regole precedenti: le parafarmacie vendono i farmaci senza obbligo di ricetta (decreto-legge 223/2006, art. 5) e, dal 2011, i farmaci di fascia C venduti senza ricetta, esclusi quelli di un elenco del Ministero della salute per cui l'obbligo di ricetta permane (decreto-legge 201/2011, art. 32).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introdurre disposizioni normative efficaci rispetto all'importazione di medicinali che, sebbene registrati anche in Italia, sono di fatto indisponibili

Non risultano atti del governo che introducano nuove norme sull'importazione di medicinali registrati in Italia ma di fatto indisponibili. Le leggi di bilancio 2019-2022 e la legge sulla concorrenza (legge 118/2022) non contengono disposizioni di questo tipo. Nel periodo il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (art. 13, convertito dalla legge 60/2019) è intervenuto sulle carenze per un'altra via: consente all'AIFA di bloccare temporaneamente le esportazioni dei farmaci a rischio di carenza o indisponibilità e allunga a quattro mesi il preavviso che le aziende devono dare quando interrompono la vendita di un medicinale. L'importazione dei medicinali indisponibili è rimasta regolata dalle procedure già esistenti.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

identificazione di un ente terzo, pubblico, che effettui la sperimentazione indipendente

Non risultano atti del governo che individuino un ente pubblico terzo incaricato della sperimentazione indipendente sui prodotti fitosanitari. Il Piano d'azione nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari resta quello del decreto interministeriale del 22 gennaio 2014: una bozza di aggiornamento è stata messa in consultazione dal 31 luglio al 15 ottobre 2019, ma non risulta adottata entro la fine del periodo valutato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introdurre un assegno per l’assistenza personale per la vita indipendente e autodeterminata delle persone con handicap grave

Nel periodo non è stato introdotto un assegno per l'assistenza personale delle persone con disabilità grave. La legge 22 dicembre 2021, n. 227 (Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021) ha delegato il governo a riformare la disciplina della disabilità, prevedendo anche modelli di assistenza personale autogestita per la vita indipendente, con un termine di venti mesi: i decreti legislativi sono arrivati dopo la fine del governo Draghi. La legge di bilancio 2022 (legge 234/2021, art. 1, comma 170) ha inserito fra i primi livelli essenziali dei servizi sociali i progetti per la vita indipendente e il «dopo di noi». La legge di bilancio 2020 ha istituito il Fondo per la disabilità e la non autosufficienza e quella del 2022 ha aumentato il Fondo per le non autosufficienze, senza però creare un assegno.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutawelfare

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Stanziare fondi per retribuire i disability manager.

Non risultano atti del governo che stanzino fondi per retribuire i disability manager. La figura del responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità esiste dal 2017 (articolo 39-ter del decreto legislativo 165/2001, per le amministrazioni con più di 200 dipendenti) ed è prevista «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». Né le leggi di bilancio 2019-2022 né il decreto-legge 80/2021 contengono stanziamenti dedicati.

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non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

potenziamento e capillare diffusione dei consultori

Il decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77 (Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 2022), sull'assistenza territoriale, indica come standard un consultorio familiare ogni 20.000 abitanti, con possibilità di uno ogni 10.000 nelle aree interne e rurali, e prevede che l'attività consultoriale possa svolgersi nelle Case della Comunità. Lo standard di un consultorio ogni 20.000 abitanti è già attribuito alla legge 34/1996 dall'Istituto superiore di sanità. Il decreto non stanzia risorse dedicate ai consultori né prevede l'apertura di nuove sedi (parla di consultori «ove presenti»). Nelle leggi di bilancio 2019, 2021 e 2022 non risultano stanziamenti specifici per i consultori. Non risultano quindi atti del governo che abbiano potenziato o diffuso i consultori.

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non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Consentire alle donne di scegliere le indagini prenatali ritenute necessarie, ivi incluse le indagini di tipo invasivo come l’amniocentesi e la villocentesi

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che ampliano l'accesso a carico del Servizio sanitario nazionale alle indagini prenatali, comprese amniocentesi e villocentesi, per scelta della donna. Il decreto sui livelli essenziali di assistenza (DPCM 12 gennaio 2017, art. 59 e allegato 10C) esclude dalla partecipazione al costo la diagnosi prenatale invasiva solo a condizioni di rischio indicate nell'allegato, per esempio una probabilità di anomalia cromosomica pari o superiore a 1/300 nel primo trimestre o la presenza di un genitore portatore di alterazioni genetiche. Quel decreto è anteriore al periodo valutato e nel periodo non risulta un atto che ne abbia ampliato le condizioni.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

anche mediante un incremento della spesa pubblica per l'istruzione, elevata agli standard europei

Secondo i conti delle amministrazioni pubbliche per funzione dell'ISTAT (spesa per l'istruzione in percentuale del PIL), l'Italia ha speso il 4,0% nel 2018 e nel 2019, il 4,3% nel 2020, il 4,2% nel 2021 e il 4,0% nel 2022; la serie coincide con quella pubblicata da Eurostat, che consente il confronto con la media dell'Unione europea: 4,6% nel 2018 e nel 2019, 4,9% nel 2020, 4,7% nel 2021 e 4,6% nel 2022. In valore assoluto la spesa è passata da 70,3 miliardi di euro nel 2018 a 80,1 nel 2022, ma il divario in rapporto al PIL non si è chiuso entro la fine della legislatura e non risulta un atto che abbia portato la spesa alla media europea.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

la limitazione del numero di alunni per classe (massimo 20/22)

Non risultano atti che abbiano limitato a 20 o 22 il numero di alunni per classe. Il regolamento sulla formazione delle classi (decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81), nel testo vigente a ottobre 2022, prevede ancora classi di scuola primaria di norma da 15 a 26 alunni (fino a 27 con i resti), classi prime della secondaria di primo grado da 18 a 27 alunni e classi iniziali della secondaria di secondo grado di norma con almeno 27 alunni. Il tetto di 20 alunni, di norma, riguarda le classi iniziali con alunni con disabilità ed era già previsto. Il decreto-legge 34/2020 (art. 231-bis) ha previsto che, solo per l'anno scolastico 2020/2021, con ordinanza ministeriale fosse possibile derogare, nei casi necessari per le misure anti-Covid, ai limiti minimo e massimo di alunni per classe: una misura temporanea, non una riduzione generale.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

l’assunzione del numero dei dirigenti scolastici necessari eliminando le reggenze

Non risultano atti del governo che prevedano l'assunzione di tutti i dirigenti scolastici necessari per eliminare le reggenze. La legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 978-979) ha stabilito che, per l'anno scolastico 2021/2022, alle scuole con meno di 500 alunni (300 in piccole isole, comuni montani e aree con specificità linguistiche) non possono essere assegnati dirigenti con incarico a tempo indeterminato e che esse siano conferite in reggenza, autorizzando una spesa di 13,61 milioni di euro nel 2021 e di 27,23 milioni nel 2022. Un regime di reggenza per le scuole sotto una soglia di alunni era già previsto dal decreto-legge 98/2011 (art. 19, comma 5).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

l’estensione dei processi decisionali a strutture intermedie competenti periodicamente elette dal collegio docenti

Non risultano atti che estendano i processi decisionali a strutture intermedie elette periodicamente dal collegio dei docenti. La legge 107/2015, art. 1, comma 83, nel testo vigente a ottobre 2022, prevede che sia il dirigente scolastico a individuare fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano. Nel periodo valutato non risultano modifiche in questo senso.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026