Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018
la deducibilità spese per iscrizione ad associazioni e per attestazioni di qualificazione ai sensi della L. 4/2013
Non risultano atti del periodo valutato che abbiano introdotto una deduzione specifica per le spese di iscrizione alle associazioni professionali e per le attestazioni di qualificazione previste dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4. L'art. 54, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, riscritto dall'art. 9 della legge 22 maggio 2017, n. 81, elenca le spese di formazione e aggiornamento, convegni, certificazione delle competenze e garanzia contro il mancato pagamento che i professionisti possono dedurre per intero entro limiti annui. Il testo in vigore il 21 ottobre 2022 è identico a quello del 1° giugno 2018 e non nomina le quote associative né le attestazioni della legge 4/2013.
- Fonte: programma elettorale, capitolo "Lavoro", 1. Lavoro Autonomo, p. 3
- Prova: Testo del Testo unico delle imposte sui redditi (d.P.R. 917/1986) vigente il 21 ottobre 2022, art. 54, comma 5: spese deducibili dai professionisti (formazione, aggiornamento, convegni, certificazione delle competenze, garanzia sul mancato pagamento), identico al testo vigente il 1° giugno 2018; non contiene le quote di iscrizione ad associazioni né le attestazioni di qualificazione della legge 4/2013.
Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026