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Tutte le promesse elettorali

Il programma · M5S

Movimento 5 Stelle, 2018

Principali partiti: Movimento 5 Stelle

Governi valutati: Governo Conte I, Governo Conte II, Governo Draghi

Il programma era pubblicato in 24 file, uno per capitolo; l'impronta digitale si riferisce all'elenco delle impronte dei singoli file.

  • 65 mantenute
  • 153 in parte
  • 445 non mantenute
  • 0 in corso
  • 9 non valutabili
Leggi le 810 promesse troppo generiche per essere verificate

105 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

445 schede

non mantenutafisco

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

l’introduzione di un risarcimento/indennizzo in via diretta ed automatica in favore del contribuente leso da un atto o attività illegittima dell’amministrazione finanziaria

Non risulta che nel mandato sia stato introdotto un risarcimento o indennizzo automatico per il contribuente colpito da un atto illegittimo dell'amministrazione finanziaria. Lo Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000), nel testo vigente al 22 ottobre 2022, non prevede indennizzi automatici. Restano le norme del processo tributario (art. 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 546/1992, che richiama l'art. 96 del codice di procedura civile), che prevedono una condanna decisa dal giudice e non un indennizzo automatico.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutafisco

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

ampliamento delle condizioni di acceso alla procedura speciale di sospensione amministrativa dei ruoli [...] a tutti i casi di illegittimità del ruoli e degli atti successivi

Non risulta alcun ampliamento della sospensione legale della riscossione prevista dalla legge 228/2012 (art. 1, commi 537-543). Nel testo vigente al 22 ottobre 2022 il comma 538 elenca ancora soltanto cinque casi in cui il debitore può presentare la dichiarazione al concessionario: prescrizione o decadenza, sgravio, sospensione amministrativa, sospensione o sentenza di annullamento in un giudizio senza il concessionario, pagamento anteriore al ruolo. Non è prevista una clausola generale di illegittimità del ruolo o degli atti successivi.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutafisco

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

istituzione di organismi di mediazione anche attraverso l’impiego del Garante del contribuente

Non risulta l'istituzione di organismi di mediazione tributaria con l'impiego del Garante del contribuente. La mediazione tributaria esisteva già prima del periodo valutato: l'art. 17-bis del decreto legislativo 546/1992 (reclamo e mediazione per le liti fino a 50.000 euro) la affida, per le Agenzie fiscali, a strutture diverse e autonome da quelle che hanno curato l'atto. Il Garante del contribuente (art. 13 della legge 212/2000) ha compiti di segnalazione, di richiesta di chiarimenti e di avvio dell'autotutela, ma non di mediazione. La legge 130/2022 sulla giustizia tributaria non gli ha attribuito funzioni di mediazione.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutafisco

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

obbligo di risposta alle istanze di autotutela amministrativa con estensione del principio del silenzio assenso per i casi di vizi formali dell’atto [...]

Nel periodo valutato non è stato introdotto un obbligo per l'amministrazione finanziaria di rispondere alle istanze di autotutela, né il silenzio-assenso per i vizi formali. Lo Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000), nel testo vigente al 22 ottobre 2022, cita l'autotutela solo nell'obbligo di indicare l'organo a cui chiedere il riesame (art. 7) e tra i compiti del Garante (art. 13). L'articolo 10-quater sull'autotutela obbligatoria risulta non ancora esistente a quella data: è stato aggiunto dopo la fine del mandato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaambiente

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

La proposta consiste nell’introduzione di un’imposta ambientale calibrata sull’impronta ecologica di beni e servizi immessi sul mercato nazionale

L'imposta ambientale calibrata sull'impronta ecologica di beni e servizi non è stata introdotta. Nel periodo sono state istituite due imposte ambientali più limitate. La legge di bilancio 2019 (legge 145/2018, art. 1, commi 1042-1047) ha introdotto dal 1° marzo 2019 un'imposta sull'acquisto di auto nuove che superano una soglia di emissioni di CO2. La legge di bilancio 2020 (legge 160/2019, art. 1, commi 634-658) ha istituito l'imposta sui manufatti di plastica monouso, ma la sua applicazione è stata più volte rinviata: al 22 ottobre 2022 la decorrenza era fissata al 1° gennaio 2023. Nessun atto del periodo introduce un'imposta sull'impronta ecologica di tutti i beni e servizi.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaambiente

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

rendere la certificazione LCA uno strumento volontario, facile, economico e quindi “di massa” prevedendo agevolazioni fiscali per chi decide di farsi valutare

Non risultano atti del governo che rendano la certificazione del ciclo di vita (LCA) uno strumento di massa con agevolazioni fiscali per chi si fa valutare. La legge di bilancio 2019 (legge 145/2018, art. 1, commi 73-77) ha dato un credito d'imposta del 36% per chi acquista imballaggi riciclati o compostabili, ma incentiva l'acquisto di prodotti e non la certificazione. La legge di bilancio 2021 (legge 178/2020, commi 743-745) ha istituito un sistema volontario di certificazione ambientale per la finanza sostenibile, che riguarda progetti di investimento e non la valutazione del ciclo di vita dei prodotti.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutafisco

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Reintroduzione delle Black list dei paradisi fiscali, ricomprendendovi tutti i Paese di fatto non collaborativi

Non risultano atti del governo che reintroducano black list dei paradisi fiscali estese a tutti i Paesi non collaborativi. Nel testo unico delle imposte sui redditi vigente al 22 ottobre 2022 i commi 10-12-bis dell'art. 110, che regolavano l'indeducibilità dei costi verso Stati a fiscalità privilegiata, restano abrogati dalla legge 208/2015. Il decreto legislativo 142/2018 (GU n. 300 del 28 dicembre 2018) ha introdotto l'art. 47-bis, che individua i regimi privilegiati con criteri generali, cioè un livello di tassazione inferiore alla metà di quello italiano, e non con un elenco di Paesi. Un elenco, quello dell'Unione europea dei Paesi non cooperativi, è stato richiamato nel 2020 solo per escludere alcune società dalle garanzie SACE del decreto-legge 23/2020.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutafisco

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

esclusione delle società aventi rapporti stabili con i paradisi fiscali dagli appalti pubblici e dall’accesso ai fondi ed agevolazioni statali e regionali

Non risulta un'esclusione generale dagli appalti pubblici e da fondi e agevolazioni statali e regionali delle società con rapporti stabili con i paradisi fiscali. Il Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 50/2016) non prevede cause di esclusione legate ai paradisi fiscali. L'unica misura del periodo riguarda un solo strumento: la legge 40/2020 (GU n. 143 del 6 giugno 2020), convertendo il decreto-legge 23/2020, ha escluso dalle garanzie SACE sui prestiti alle imprese, concedibili fino al 30 giugno 2022, le società che controllano o sono controllate da società residenti in Paesi dell'elenco UE dei non cooperativi a fini fiscali, salvo prova di un'attività economica effettiva. La stessa esclusione non è stata prevista per il Fondo di garanzia per le PMI né per altre agevolazioni.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutafisco

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

ripristinando la vigenza della norma che prevede l’indeducibilità integrale (salvo prova contraria) dei costi provenienti da operazioni poste in essere con stati a fiscalità privilegiata

L'indeducibilità integrale dei costi da operazioni con Stati a fiscalità privilegiata non è stata ripristinata. L'art. 110, comma 10, del testo unico delle imposte sui redditi (con i commi 11, 12 e 12-bis) è stato abrogato dalla legge 208/2015 e, nel testo vigente al 22 ottobre 2022, risulta ancora abrogato. Non c'è un atto del periodo che lo reintroduca: il decreto legislativo 142/2018 ha modificato altre norme sui regimi fiscali privilegiati (art. 47-bis) senza ripristinare l'indeducibilità dei costi.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutafisco

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

l’aumento della tassazione in materia di società di comodo

La tassazione delle società di comodo non è stata aumentata. L'art. 30 della legge 724/1994 (soglie di operatività e coefficienti di reddito minimo) ha lo stesso testo al 1° giugno 2018 e al 22 ottobre 2022, e la maggiorazione di 10,5 punti dell'aliquota Ires (decreto-legge 138/2011, art. 2, comma 36-quinquies) è rimasta invariata. Il decreto-legge 73/2022 (GU n. 143 del 21 giugno 2022, art. 9) ha invece abrogato, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, la disciplina delle società in perdita sistematica (art. 2, commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies del decreto-legge 138/2011), che le equiparava alle società non operative. È un intervento nel senso opposto a quello promesso.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

riteniamo che sia indispensabile in questo momento introdurre lo strumento delle videoriprese

Non risultano atti del governo o del Parlamento che nel periodo 2018-2022 abbiano disciplinato le videoriprese investigative. Gli interventi sulle intercettazioni del periodo (legge 3/2019, decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7) riguardano intercettazioni telefoniche, ambientali e captatore informatico, non le videoriprese; lo stesso vale per le riforme penali del 2021 e del 2022 (legge 134/2021 e decreto legislativo 150/2022), nei cui testi il termine non compare.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

il MoVimento 5 Stelle vuole prevedere un premio per chi denuncia fatti illeciti. Un premio ed un fondo che permetta di pagare le spese legali

Non risultano atti del governo o del Parlamento che nel periodo 2018-2022 abbiano introdotto un premio per chi segnala illeciti o un fondo per le sue spese legali. La legge sul whistleblowing, la 179 del 30 novembre 2017, è precedente e prevede tutele nel rapporto di lavoro, non premi. La legge di delegazione europea 4 agosto 2022, n. 127 (GU 26 agosto 2022), all'art. 13 ha delegato il governo ad attuare la direttiva europea 2019/1937 sulla protezione dei segnalanti senza prevedere premi o fondi tra i criteri. Il decreto attuativo, decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, è successivo alla fine del mandato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Con l’abolizione del “divieto di reformatio in peius” verrebbero scoraggiati appelli strumentali

Il divieto di reformatio in peius in appello è rimasto in vigore. L'art. 597, comma 3, del codice di procedura penale, secondo cui il giudice non può irrogare una pena più grave quando l'appellante è il solo imputato, ha lo stesso testo del 1989 anche alla data del 21 ottobre 2022. Le riforme penali del periodo (legge 134/2021, decreto legislativo 150/2022) non toccano l'articolo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

vogliamo prevedere che i processi legati ai reati di competenza delle Direzioni Distrettuali Antimafia, si celebrino tutti nelle 26 sedi di Corte d’Appello

Non risultano atti del governo o del Parlamento che nel periodo 2018-2022 abbiano portato nelle sedi delle Corti d'appello i processi per i reati di competenza delle Direzioni distrettuali antimafia. Nel testo in vigore alla fine del mandato, l'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale affida le indagini alla procura del tribunale del capoluogo del distretto, e l'art. 328, comma 1-bis, affida a un magistrato dello stesso tribunale le funzioni di giudice per le indagini preliminari e, per l'interpretazione fissata dal decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, anche quelle dell'udienza preliminare: questa parte era già in vigore prima del 2018. Il dibattimento resta invece davanti al giudice competente per territorio (art. 51, comma 3-ter), e nessuna norma lo ha spostato nelle sedi di Corte d'appello.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

è indispensabile eliminare l’aumento del contributo unificato in Appello imposto dai Governi nel corso dell’ultima Legislatura

L'aumento del contributo unificato per i giudizi di impugnazione non è stato eliminato. L'art. 13, comma 1-bis, del DPR 115/2002 prevede che il contributo sia aumentato della metà per i giudizi di impugnazione e raddoppiato per la Cassazione, e ha lo stesso testo sia nella versione in vigore a marzo 2018 sia in quella vigente al 21 ottobre 2022. Anche il comma 1-quater (ulteriore importo se l'impugnazione è respinta) è rimasto.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

il pagamento del Contributo Unificato, sia per metà all’inizio ed altra metà al momento della decisione del giudice

Il pagamento a metà non è stato introdotto. L'art. 14, comma 1, del DPR 115/2002, nel testo in vigore dal 1° gennaio 2016 e ancora vigente al 21 ottobre 2022, prevede che la parte che si costituisce per prima o deposita il ricorso paghi il contributo unificato per intero e contestualmente. Non risultano atti del periodo 2018-2022 che prevedano il versamento della seconda metà al momento della decisione.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

il costo della registrazione della sentenza sia a carico direttamente della parte soccombente, senza alcun vincolo di solidarietà

Non risultano atti del governo che pongano a carico della sola parte soccombente l'imposta di registro della sentenza. L'art. 57 del DPR 131/1986 (testo unico sull'imposta di registro) obbliga ancora in solido al pagamento le «parti in causa», senza distinguere tra vincitore e soccombente. Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 sul processo civile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022, interviene sull'imposta di registro solo per esentare l'accordo di conciliazione in mediazione.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

prevedere l'eliminazione ad una autonoma condanna al pagamento del contributo unificato in caso di soccombenza

Il programma non precisa a quale condanna si riferisca: la previsione più vicina è il cosiddetto doppio contributo unificato. L'art. 13, comma 1-quater, del DPR 115/2002, in vigore dal 2013, obbliga chi vede respinta integralmente, o dichiarata inammissibile o improcedibile, la propria impugnazione a versare un ulteriore importo pari al contributo dovuto; il giudice ne dà atto nel provvedimento. Tra il 2018 e il 2022 la norma non è stata abrogata. Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 vi ha aggiunto una sola eccezione, con effetto dal 2023: il doppio contributo non è dovuto quando il ricorso per cassazione si estingue perché la parte non chiede la decisione dopo la proposta di definizione accelerata. Non risultano altri atti dei governi che abbiano eliminato obblighi di pagamento del contributo unificato legati alla soccombenza.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

i difensori, in caso di vittoria, riceveranno la parcella in base ai parametri previsti dal DM, senza alcuna diminuzione, ma con condanna direttamente della controparte

Non risultano atti del governo che abbiano introdotto la liquidazione piena della parcella al difensore del non abbiente vincitore, con condanna diretta della controparte. L'art. 130 del DPR 115/2002 continua a ridurre della metà gli importi spettanti al difensore nel patrocinio a spese dello Stato. L'art. 133 prevede che la rifusione delle spese a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio sia pagata a favore dello Stato, non del difensore. Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 ha esteso il patrocinio a spese dello Stato a mediazione e negoziazione assistita, ma non ha cambiato questi compensi.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

se la causa risultasse totalmente infondata, riceveranno la metà dei parametri minimi

Non risultano atti del governo che prevedano il compenso ridotto alla metà dei parametri minimi per le sole cause totalmente infondate. Nel patrocinio a spese dello Stato resta in vigore la regola generale dell'art. 130 del DPR 115/2002: gli importi spettanti al difensore sono ridotti della metà in ogni caso, e non solo per le cause infondate. Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 non ha modificato questa disciplina.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

propone di rendere alternative tra loro (e non entrambe esperibili), anche se obbligatorie, la mediazione e la negoziazione assistita per tutte le materie

Non risultano atti del governo che rendano mediazione e negoziazione assistita alternative tra loro. Fino al 21 ottobre 2022 l'art. 3 del decreto-legge 132/2014 imponeva la negoziazione assistita per i risarcimenti da circolazione di veicoli e per le domande di pagamento fino a 50.000 euro, fuori dai casi di mediazione obbligatoria: due ambiti distinti, non interscambiabili. Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 ha mantenuto la mediazione obbligatoria per l'elenco di materie dell'art. 5 del decreto legislativo 28/2010 (ampliato ad altri contratti) e non ha previsto la scelta tra i due strumenti, salvo i sistemi di risoluzione di settore (ad esempio l'arbitro bancario e finanziario).

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

mediazione delegata [...] possa avvenire solo su richiesta concorde delle parti e non sia dunque obbligatoria

Per tutto il periodo 2018-2022 l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 28/2010 ha consentito al giudice, anche in appello, di disporre la mediazione senza bisogno dell'accordo delle parti, come condizione di procedibilità della domanda. Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022) non l'ha subordinata alla richiesta concorde delle parti, ma l'ha rafforzata: il nuovo art. 5-quater, applicabile dal 2023, permette al giudice di disporla con ordinanza motivata fino alla precisazione delle conclusioni, anche in appello, e se la mediazione non è esperita il giudice dichiara improcedibile la domanda. Il testo va in senso contrario alla proposta.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

per le questioni in cui sono coinvolti figli minorenni, si ritiene sia necessaria l’obbligatorietà della mediazione civile

Non risultano atti del governo che rendano obbligatoria la mediazione civile nelle questioni con figli minorenni. L'elenco delle materie in cui la mediazione è condizione di procedibilità (art. 5 del decreto legislativo 28/2010, come riscritto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149) non comprende i procedimenti di famiglia o minorili. Il nuovo art. 473-bis.10 del codice di procedura civile, inserito dallo stesso decreto, prevede solo che il giudice possa informare le parti della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore, e che possa rinviare i provvedimenti con il loro consenso.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

tutte le cause di valore inferiore di a 50mila euro siano trattate innanzi al giudice monocratico

Non risultano atti del governo che affidino al giudice monocratico le cause d'appello di valore inferiore a 50.000 euro. Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 ha riscritto l'art. 350 del codice di procedura civile, con effetto dal 2023: davanti alla corte di appello la trattazione può essere affidata a un istruttore, ma la decisione resta collegiale; davanti al tribunale l'appello è deciso dal giudice monocratico, come prevedeva già il testo precedente. Il testo non prevede alcuna soglia di valore.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026