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Tutte le promesse elettorali

Il programma · M5S

Movimento 5 Stelle, 2018

Principali partiti: Movimento 5 Stelle

Governi valutati: Governo Conte I, Governo Conte II, Governo Draghi

Il programma era pubblicato in 24 file, uno per capitolo; l'impronta digitale si riferisce all'elenco delle impronte dei singoli file.

  • 65 mantenute
  • 153 in parte
  • 445 non mantenute
  • 0 in corso
  • 9 non valutabili
Leggi le 810 promesse troppo generiche per essere verificate

105 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

445 schede

non mantenutaesteri

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

lavorerà prioritariamente al riconoscimento dello Stato di Palestina nei confini stabiliti dalle Nazioni Unite nel 1967

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi con cui l'Italia abbia riconosciuto lo Stato di Palestina. Il 20 maggio 2021 un gruppo di deputati ha presentato alla Camera una mozione (1-00487) che impegnava il governo a riconoscerlo «con effetto immediato» entro i confini del 1967, segno che il riconoscimento non era avvenuto. Nel settembre 2024 un dossier del Servizio studi della Camera dava conto dell'esame, al Senato, di un disegno di legge di iniziativa popolare per il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte dell'Italia.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaesteri

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

all'applicazione dell’embargo totale di armi a tutti quei Paesi sospettati di finanziare, direttamente o indirettamente, il terrorismo internazionale

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che dispongano un embargo totale di armi verso i Paesi sospettati di finanziare il terrorismo internazionale. Le misure adottate riguardano solo alcuni materiali e due Paesi coinvolti nella guerra in Yemen: nel luglio 2019 furono sospese licenze di esportazione di missili e bombe d'aereo verso Arabia Saudita ed Emirati arabi uniti, e nel gennaio 2021 l'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA) revocò le licenze per bombe d'aereo rilasciate tra il 2016 e il 2018. Erano misure motivate dal conflitto in Yemen, non dal finanziamento del terrorismo, e non un embargo totale.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutafisco

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Riduzione carico fiscale complessivo per famiglie e imprese

La promessa si misura sulla pressione fiscale calcolata dall'ISTAT (imposte e contributi sociali in rapporto al Pil). Nella serie attuale, ricostruita dall'ISTAT nel settembre 2026, era 41,9% nel 2017 e 41,7% nel 2018; è salita al 42,4% nel 2019, al 42,8% nel 2020 e al 42,4% nel 2021, ed è tornata al 41,6% nel 2022. A fine periodo il livello è quindi sostanzialmente uguale a quello di partenza. I governi hanno ridotto alcune imposte, come il carico sul lavoro dipendente con il decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, e l'Irpef con la legge di bilancio 2022, ma una riduzione del carico fiscale complessivo non risulta.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutafisco

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

innalzamento fino a 10.000 della no tax area

Nel periodo valutato la no tax area, cioè il reddito fino al quale le detrazioni per lavoro o pensione azzerano l'Irpef, non è stata portata a 10.000 euro. La legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 2) ha modificato queste detrazioni: per i pensionati la detrazione piena di 1.955 euro vale fino a 8.500 euro di reddito (prima 1.880 euro fino a 8.000) e per i lavoratori autonomi quella di 1.265 euro fino a 5.500 euro (prima 1.104 euro fino a 4.800). Per i lavoratori dipendenti la detrazione resta di 1.880 euro e azzera l'imposta fino a poco più di 8.000 euro di reddito, come prima. Nessuna categoria arriva a 10.000 euro.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutafisco

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

il dimezzamento dell’Irap (11-12 miliardi)

L'Irap non è stata dimezzata nel periodo valutato. La legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 8) l'ha eliminata soltanto per le persone fisiche che esercitano attività commerciali, arti e professioni; per società e altri soggetti l'imposta è rimasta. Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (art. 24) aveva cancellato una sola volta il saldo 2019 e la prima rata dell'acconto 2020 per chi aveva ricavi fino a 250 milioni di euro. Il disegno di legge delega sulla riforma fiscale, che prevedeva il superamento dell'Irap, è stato approvato dalla Camera il 22 giugno 2022 ma non ha concluso l'iter per la fine anticipata della legislatura.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutafisco

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introduzione di un regime fiscale con il quale si stabilizza, per un determinato arco temporale (triennio o biennio), il reddito imponibile dichiarato [...]

Nel periodo valutato non risulta un regime fiscale che stabilizzi per due o tre anni il reddito imponibile di imprese e professionisti. Il disegno di legge delega sulla riforma fiscale, approvato dal governo Draghi il 5 ottobre 2021, è stato esaminato dalla Camera fino al 22 giugno 2022 ma non è diventato legge per la fine anticipata della legislatura. Il concordato preventivo biennale è stato introdotto dopo, dal decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 (GU n. 43 del 21 febbraio 2024), e vale solo come contesto.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutafisco

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

sostituzione dei coefficienti di redditività prevedendo la deducibilità analitica di spese, oneri e componenti negativi di reddito, secondo il principio di cassa

Non risultano atti che abbiano sostituito i coefficienti di redditività del regime forfettario con la deduzione analitica delle spese. Nel testo della legge 190/2014 vigente al 1° giugno 2022 il comma 64 prevede ancora che il reddito imponibile si determini applicando ai ricavi o ai compensi il coefficiente di redditività dell'allegato 4, come alla data del voto. La legge di bilancio 2019 (legge 145/2018, art. 1, commi 9-10) ha cambiato la soglia di accesso e sostituito l'allegato con i nuovi coefficienti, senza cambiare il metodo di calcolo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutafisco

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

riduzione al 20% dell'aliquota previdenziale sul reddito calcolato come da punto precedente, senza applicazione di alcun minimale contributivo

Non risultano atti che abbiano portato al 20 per cento l'aliquota previdenziale dei forfettari, senza minimale contributivo. Per chi esercita attività d'impresa è rimasto, nel testo della legge 190/2014 vigente nel 2022 (art. 1, commi 76-77), lo stesso regime facoltativo in vigore alla data del voto: contributi calcolati sul reddito forfettario e ridotti del 35 per cento. Per i professionisti iscritti alla gestione separata dell'INPS l'aliquota non è stata ridotta. La legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 398) l'ha anzi aumentata di 0,26 punti per il 2021 e di 0,51 punti per il 2022 e il 2023, per finanziare la nuova indennità per gli autonomi (ISCRO).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutafisco

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

accessibilità al regime [...] anche se il contribuente gode di un reddito di lavoro dipendente o di pensione purché non eccedente i 60.000 euro lordi l'anno

La promessa era permettere l'accesso al regime forfettario anche a chi ha redditi da lavoro dipendente o da pensione fino a 60.000 euro. Alla data del voto il regime era escluso per chi aveva percepito più di 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente e assimilati, pensioni comprese. La legge di bilancio 2019 (legge 145/2018, art. 1, comma 9) ha tolto questa causa di esclusione, ma solo per il 2019. La legge di bilancio 2020 (legge 160/2019, art. 1, comma 692, lettera d) l'ha reintrodotta con la stessa soglia di 30.000 euro, rimasta fino alla fine del periodo valutato. Una soglia di 60.000 euro non è mai stata adottata, né per i dipendenti né per i pensionati.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

rimuovere l'odioso limite a 5000 euro della compensazione tra crediti IVA e altri imposte e contributi, senza far ricorso al costoso intervento del "visto"

Il limite di 5.000 euro oltre il quale la compensazione dei crediti IVA richiede il visto di conformità non è stato rimosso. Nel testo dell'art. 10 del decreto-legge 78/2009 vigente al 12 ottobre 2022 l'obbligo del visto resta per chi compensa crediti IVA annuali o infrannuali per più di 5.000 euro all'anno, come alla data del voto. Resta anche l'unica eccezione già prevista prima del mandato: l'esonero fino a 50.000 euro per i contribuenti con punteggio alto negli indici sintetici di affidabilità (decreto-legge 50/2017, art. 9-bis, comma 11). Non risultano atti del governo che abbiano eliminato o innalzato il limite generale.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutafisco

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

prevedendo che in caso di mancato versamento delle imposte, quest'ultima inviti il contribuente ad effettuare al più presto il ravvedimento operoso, prima di irrogare sanzioni

Non risultano atti che obblighino l'Agenzia delle entrate a invitare il contribuente al ravvedimento operoso prima di irrogare sanzioni per un mancato versamento. Le comunicazioni con cui l'Agenzia segnala al contribuente gli elementi in suo possesso, per favorire la correzione spontanea, esistevano già prima del voto (legge 190/2014, art. 1, commi 634-636). Nel periodo valutato il ravvedimento è stato reso più ampio, non trasformato in un invito preventivo. Il decreto-legge 34/2019 (art. 4-decies, inserito dalla legge di conversione 58/2019) ha ammesso il ravvedimento parziale. Il decreto-legge 124/2019 (art. 10-bis, inserito dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157) ha esteso a tutti i tributi, compresi quelli locali, i termini più lunghi del ravvedimento, abrogando il comma 1-bis dell'art. 13 del d.lgs. 472/1997.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

eliminazione dell’obbligo del POS

Nel periodo valutato nessun atto ha abolito l'obbligo di accettare pagamenti con carte (art. 15, comma 4, del decreto-legge 179/2012). Il governo Draghi lo ha invece rafforzato. Il decreto-legge 152/2021 (art. 19-ter, inserito dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233) ha introdotto una sanzione per chi rifiuta un pagamento con carta, dal 1° gennaio 2023. Il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (art. 18, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79) ha anticipato la sanzione al 30 giugno 2022 e ha esteso l'obbligo alle carte prepagate.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutafisco

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

reintegrare la dichiarazione IRAP all'interno del modello UNICO

Non risultano atti che abbiano reintegrato la dichiarazione IRAP nel modello unico delle imposte sui redditi. Per il 2022 l'Agenzia delle entrate ha approvato con provvedimento del 31 gennaio 2022 un modello «Irap 2022» autonomo, da presentare per l'anno d'imposta 2021, separato dal modello Redditi 2022. Anche la dichiarazione annuale IVA 2022 ha un modello a sé. Il modello unico che la promessa vuole ripristinare non è stato ricostituito.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutafisco

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

tornando di fatto ad un’unica dichiarazione che comprenda: a) imposte sui redditi [...] b) Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) c) imposte locali quali IMU e TASI

Non risultano atti che abbiano introdotto un'unica dichiarazione per imposte sui redditi, IVA e imposte locali. La dichiarazione annuale IVA è rimasta autonoma, da presentare tra il 1° febbraio e il 30 aprile (art. 8 del d.P.R. 322/1998), e per il 2022 l'Agenzia delle entrate ha approvato modelli distinti Redditi, IVA e Irap. Per le imposte locali la legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1) ha abolito la TASI dal 2020 (comma 738). Ha confermato per l'IMU una dichiarazione separata, su un modello approvato dal Ministero dell'economia, da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo (comma 769).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutafisco

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

l'estensione alle piccole società di capitali delle recenti innovazioni tributarie previste per le società di persone

Il regime di cassa per le imprese minori (art. 66 del Tuir) spetta a chi applica la contabilità semplificata dell'art. 18 del D.P.R. 600/1973, riservata alle società di persone e alle imprese individuali (art. 13, lettere c e d). Il testo vigente al 22 ottobre 2022 è identico a quello vigente al 1° giugno 2018: le società di capitali, soggette a IRES, restano escluse. Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che estendano il regime di cassa alle piccole società di capitali.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Proponiamo la creazione di un portale web facilmente fruibile per l'inserimento o la modifica dei dati fiscalmente rilevanti

Nel periodo 1° giugno 2018 - 22 ottobre 2022 non risultano atti che istituiscano un portale unico in cui il contribuente veda tutte le imposte dovute allo Stato e agli enti territoriali, con la scelta di pagare, rinviare, rateizzare o compensare. Gli interventi adottati riguardano singoli aspetti. Il decreto-legge 119/2018 (art. 15, c. 1-bis) ha previsto che l'Agenzia delle entrate metta a disposizione dei soggetti IVA, nella propria area riservata, le bozze precompilate dei registri, delle liquidazioni e della dichiarazione IVA; dopo vari rinvii il servizio è partito in via sperimentale per le operazioni dal 1° luglio 2021 (decreto-legge 41/2021, art. 1, c. 10), ma riguarda solo l'IVA. La legge 160/2019 (art. 1) ha previsto che i tributi locali possano essere versati tramite la piattaforma dei pagamenti elettronici del Codice dell'amministrazione digitale (c. 786) e, per la sola IMU, un'applicazione informatica sul Portale del federalismo fiscale (c. 766).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Possiamo pertanto assumere l’aliquota del 36%

Non risulta alcun atto che introduca una detrazione del 36% sulle spese documentate per far convenire al cliente l'emissione del documento fiscale. La legge di bilancio 2020 (legge 160/2019, art. 1, commi 679-680) ha invece subordinato la detrazione del 19% al pagamento tracciabile, con esclusione di medicinali, dispositivi medici e prestazioni sanitarie di strutture pubbliche o accreditate. I commi 288-290 della stessa legge hanno previsto un rimborso in denaro per chi paga abitualmente con strumenti elettronici (il cosiddetto cashback): è un rimborso, non una detrazione, e non ha l'aliquota promessa.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

L’obiettivo è quello di arrivare ad una automaticità della detrazione: effettuato l’acquisto nel mese corrente, la detrazione comparirà nella busta paga del mese successivo

Non risulta alcun atto che faccia comparire la detrazione per un acquisto nella busta paga del mese successivo. La legge di bilancio 2020 (legge 160/2019, art. 1, commi 679-680) ha legato la detrazione del 19% al pagamento tracciabile, ma non ne ha anticipato la fruizione né l'ha collegata alla busta paga. Il rimborso previsto dai commi 288-290 è un rimborso in denaro per i pagamenti elettronici, non una detrazione automatica.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

La registrazione dell’acquisto dovrà essere fatta attraverso un documento di riconoscimento, ad esempio strisciando la tessera dei servizi

Non risulta alcun atto che introduca la registrazione degli acquisti con la tessera dei servizi e il caricamento automatico della detrazione nel cassetto fiscale da parte dell'Agenzia delle entrate. Il Sistema tessera sanitaria, richiamato dal programma, riguarda le spese mediche. Le leggi di bilancio 2019-2022 non lo estendono ad altri acquisti: la legge 160/2019 (art. 1, commi 679-680) si limita a richiedere il pagamento tracciabile per la detrazione del 19%.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

vogliamo eliminare gli studi di settore e lo spesometro

Lo spesometro (art. 21 del D.L. 78/2010) è stato abrogato dal 1° gennaio 2019 dalla legge di bilancio 2018 (legge 205/2017, art. 1, c. 916), approvata prima del voto insieme all'obbligo generale di fattura elettronica; i governi valutati ne hanno solo gestito le ultime scadenze (il decreto-legge 87/2018 ha spostato al 28 febbraio 2019 l'invio dei dati del terzo trimestre 2018). Anche gli studi di settore erano stati sostituiti prima del voto dagli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA, art. 9-bis del D.L. 50/2017), che lo stesso programma descrive come studi di settore cambiati «solo nel nome». Gli ISA non sono stati eliminati: il decreto del Ministro dell'economia del 28 dicembre 2018 ne ha approvati altri 106, oltre ai 69 del marzo 2018, e nel testo vigente al 22 ottobre 2022 restano in vigore, anche come base per le strategie di controllo di Agenzia delle entrate e Guardia di finanza. Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che li aboliscano.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

accorpamento delle 16.000 banche dati già in essere, che vogliamo ridurre a 10

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che dispongano l'accorpamento delle banche dati pubbliche in 10, né una ricognizione che attesti la riduzione. Le leggi di bilancio 2019-2022 non lo prevedono. L'intervento più vicino è la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (art. 50-ter del Codice dell'amministrazione digitale), che rende interoperabili i sistemi delle amministrazioni con interfacce informatiche e non li accorpa. La legge 160/2019 (art. 1, c. 682) autorizza l'Agenzia delle entrate a usare le interconnessioni con le altre banche dati per l'analisi del rischio: è un utilizzo, non un accorpamento.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

l'internalizzazione piena ed effettiva della funzione della riscossione direttamente in seno all'Agenzia delle entrate, mediante la costituzione di un dipartimento interno

La riscossione nazionale non è stata internalizzata in un dipartimento dell'Agenzia delle entrate. L'Agenzia delle entrate-Riscossione, istituita dal 1° luglio 2017 dall'art. 1 del D.L. 193/2016, è rimasta un ente pubblico economico con autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile. La legge di bilancio 2022 (legge 234/2021, art. 1, c. 14) ne ha rafforzato il legame con l'Agenzia delle entrate: l'ente è sottoposto all'indirizzo operativo e al controllo dell'Agenzia, il suo direttore è il direttore dell'Agenzia e il comitato di gestione è formato da lui e da due dirigenti dell'Agenzia. Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che sopprimano l'ente o ne cambino la natura giuridica.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

si prevede la revisione della disciplina relativa al contenuto del ruolo con una significativa integrazione del contenuto informativo degli atti della riscossione

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che integrino il contenuto informativo del ruolo e della cartella di pagamento. Gli artt. 12 e 25 del D.P.R. 602/1973 sono uguali, quanto al contenuto di ruolo e cartella, nei testi vigenti al 1° giugno 2018 e al 22 ottobre 2022; all'art. 12 è stato aggiunto solo il comma 4-bis (D.L. 146/2021, art. 3-bis), che rende non impugnabile l'estratto di ruolo. Alcuni dati indicati dal programma erano già previsti: il riferimento all'atto presupposto o la motivazione nel ruolo (art. 12, c. 3) e il responsabile del procedimento nella cartella (D.L. 248/2007, art. 36, c. 4-ter). La legge 234/2021 (art. 1, c. 15) ha abolito, per i carichi affidati dal 2022, gli oneri di riscossione a carico del debitore; il nuovo modello di cartella approvato dall'Agenzia delle entrate il 17 gennaio 2022 è stato adottato per togliere quella voce, non per aggiungere informazioni come il calcolo degli interessi di mora.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaeconomia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

la costituzione obbligatoria di un organismo di gestione della crisi all’interno di ciascun ente locale e ente pubblico, in particolar modo per le amministrazioni centrali

Non risulta alcun obbligo, per gli enti locali e gli enti pubblici, di costituire un organismo di gestione della crisi da sovraindebitamento. Nella legge 3/2012 (art. 15) gli enti pubblici "possono" costituire tali organismi, che si iscrivono in un registro del Ministero della giustizia. Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo 14/2019, GU n. 38 del 14 febbraio 2019, nel testo vigente al 22 ottobre 2022) richiama gli stessi organismi (OCC), disciplinati dal decreto ministeriale 202/2014, senza imporne la costituzione a ogni ente. Il Codice ha ridisegnato le procedure di sovraindebitamento, ma non contiene l'obbligo promesso.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026