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Tutte le promesse elettorali

Il programma · M5S

Movimento 5 Stelle, 2018

Principali partiti: Movimento 5 Stelle

Governi valutati: Governo Conte I, Governo Conte II, Governo Draghi

Il programma era pubblicato in 24 file, uno per capitolo; l'impronta digitale si riferisce all'elenco delle impronte dei singoli file.

  • 65 mantenute
  • 153 in parte
  • 445 non mantenute
  • 0 in corso
  • 9 non valutabili
Leggi le 810 promesse troppo generiche per essere verificate

105 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

445 schede

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

I compiti di Vigilanza Bancaria verranno affidati anche alla Guardia di Finanza e alla Magistratura

Non risultano atti del governo né leggi che abbiano affidato la vigilanza bancaria alla Guardia di Finanza o alla magistratura. Nel testo unico bancario, in vigore a ottobre 2022, la vigilanza resta alla Banca d'Italia, che opera come parte del meccanismo di vigilanza unico europeo (articoli 4, 6 e 7). L'articolo 7 prevede che le informazioni della vigilanza siano coperte da segreto d'ufficio e che l'autorità giudiziaria possa averle solo se servono a indagini su violazioni penali. La parte dell'articolo 7 che riguarda questo punto è rimasta uguale tra il 2018 e il 2022.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

estendendo inoltre i poteri della Guardia di Finanza al controllo su insider trading ora svolto da Consob

Non risultano atti del governo né leggi che abbiano tolto alla Consob il controllo sull'insider trading per affidarlo alla Guardia di Finanza. Al contrario, il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 107 (Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2018), con cui il governo ha adeguato le norme italiane al regolamento europeo sugli abusi di mercato, ha riscritto l'articolo 187-octies del testo unico della finanza indicando la Consob come autorità nazionale competente. In quel testo, in vigore dal 29 settembre 2018 e ancora a ottobre 2022, la Guardia di Finanza ha solo un ruolo di supporto: la Consob può avvalersene per eseguire gli accertamenti (comma 12) e le informazioni raccolte vanno comunicate esclusivamente alla Consob (comma 13).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Desideriamo introdurre l’obbligo di presenza delle associazioni di consumatori all’interno di Banca d'Italia, con funzioni consultive vincolanti su tutela del risparmio.

Non risultano atti del governo né leggi che abbiano reso obbligatoria la presenza delle associazioni dei consumatori in Banca d'Italia con funzioni consultive vincolanti. Nel 2022 il governo ha proposto e il Presidente della Repubblica ha approvato un nuovo Statuto della Banca d'Italia (decreto del 27 giugno 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 agosto 2022). Gli organi centrali restano l'Assemblea dei partecipanti, il Consiglio superiore, il Collegio sindacale, il Direttorio, il Governatore, il Direttore generale e i Vice Direttori generali; il Consiglio superiore è composto dal Governatore e da tredici consiglieri nominati dall'assemblea dei partecipanti. Lo Statuto non prevede alcun ruolo per le associazioni dei consumatori. Nessuno dei disegni di legge sulla Banca d'Italia presentati nella legislatura, tutti di iniziativa parlamentare, è stato approvato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

limitare il segreto d’ufficio sulle ispezioni svolte da Banca d’Italia, rendendo obbligatoria per tutti gli ispettori, la comunicazione all’autorità giudiziaria in caso di reato sospetto

Non risultano atti del governo né leggi che abbiano esteso la comunicazione obbligatoria all'autorità giudiziaria per gli ispettori della Banca d'Italia. L'articolo 7, comma 2, del testo unico bancario dice che i dipendenti della Banca d'Italia, quando esercitano la vigilanza, hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Direttorio le irregolarità constatate, anche quando sono reati. Questa regola è identica nel testo in vigore tra il 2016 e il 2021 e in quello in vigore dal 1° febbraio 2022. Il comma 1 consente di opporre il segreto d'ufficio all'autorità giudiziaria, salvo che le informazioni servano a indagini su violazioni penali.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Creeremo sezioni specializzate nei tribunali civili in sede distrettuale per contenzioso in materia bancaria

Non risultano atti del governo né leggi che abbiano creato sezioni specializzate nei tribunali civili per il contenzioso bancario. Le sezioni specializzate esistenti sono quelle in materia di impresa (decreto legislativo 168/2003). Nel testo in vigore a ottobre 2022, l'articolo 3 le rende competenti su proprietà industriale, diritto d'autore, antitrust, rapporti societari e, dal 19 maggio 2021, anche sulle azioni di classe. Non prevede una competenza specifica per le controversie bancarie. Neppure la legge delega per la riforma del processo civile (legge 26 novembre 2021, n. 206) prevede sezioni dedicate al contenzioso bancario.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Introdurremo la separazione bancaria [...] la raccolta dei depositi venga permessa in via esclusiva alle “banche commerciali”.

Non risultano atti del governo né leggi che abbiano introdotto la separazione tra banche commerciali e banche d'affari. Il 1° febbraio 2019 il vicepremier Di Maio annunciò norme in questo senso, da presentare nei mesi successivi e non incluse nel decreto su Banca Carige, ma il governo non ha presentato disegni di legge sul tema. Le proposte di legge sulla separazione presentate nella legislatura (Senato n. 78 e n. 343, Camera n. 311 e n. 1574) erano di iniziativa parlamentare e sono rimaste in commissione senza che l'esame iniziasse. L'articolo 10 del testo unico bancario, nel testo in vigore a ottobre 2022 e invariato dal 1994, lascia alle banche la raccolta del risparmio e ogni altra attività finanziaria. Non riserva i depositi alle sole banche commerciali.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Le proposte commerciali di “prodotti finanziari strutturati” non potranno più essere effettuate dalle banche commerciali

Non risultano atti del governo né leggi che abbiano vietato alle banche commerciali di proporre prodotti finanziari strutturati. Le banche possono svolgere, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria (articolo 10 del testo unico bancario). La vendita di questi prodotti ai clienti al dettaglio resta regolata dalle norme europee su servizi di investimento e informativa (MiFID II, MiFIR, regolamento PRIIPs). Con l'avviso del 3 febbraio 2022 la Consob ha anzi revocato le proprie comunicazioni del 2009 e del 2014 sui prodotti illiquidi e complessi, perché assorbite da quelle norme europee.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Pensioni e stipendi potranno essere accreditati direttamente sul nuovo conto di pagamento, mentre i costi per le transazioni saranno pari allo 0,008%

Non risultano atti del governo né leggi che abbiano creato un nuovo conto di pagamento pubblico su cui accreditare pensioni e stipendi con costi di transazione dello 0,008%. Il Codice dell'amministrazione digitale, nel testo in vigore a ottobre 2022, disciplina i pagamenti verso la pubblica amministrazione tramite la piattaforma pagoPA. Non fissa alcun costo dello 0,008% e non prevede un conto dedicato per l'accredito di pensioni e stipendi.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

sarà il sistema a inviare automaticamente le segnalazioni sospette “SOS”

Non risultano atti del governo né leggi che abbiano reso automatico l'invio delle segnalazioni di operazioni sospette. L'articolo 35 del decreto legislativo 231/2007, nel testo in vigore dal 4 luglio 2017 e ancora a ottobre 2022, affida la segnalazione ai soggetti obbligati, che la inviano alla UIF quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare operazioni di riciclaggio. Sono loro a descrivere le operazioni e i motivi del sospetto. La decisione di segnalare resta quindi a una valutazione umana e non a un sistema che invia in automatico.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Introdurremo il blocco dello short selling naked (intraday e overnight proveniente sia dall’Italia che dall’estero) su tutti i mercati regolamentati

Il regolamento (UE) 236/2012, in vigore dal 1° novembre 2012, vietava già le vendite allo scoperto «nude» su azioni e titoli di Stato. Tra il 1° giugno 2018 e il 22 ottobre 2022 non risultano atti del governo o leggi che estendano il divieto agli altri strumenti negoziati su tutti i mercati regolamentati. Nel marzo 2020, in base al regolamento europeo, la Consob (autorità indipendente, non il governo) ha vietato per un periodo limitato le vendite allo scoperto su alcune azioni (delibere n. 21301 e 21302) e poi le posizioni nette corte su tutte le azioni del mercato italiano MTA (delibera n. 21303). Quest'ultimo divieto è cessato il 18 maggio 2020 (delibera n. 21367).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Divieto RELATIVO per la contrattazione in prodotti “derivati” per la P.A, limitato a pochissimi strumenti di copertura del rischio.

Il divieto di stipulare contratti derivati, salvo poche eccezioni, valeva solo per regioni, province autonome ed enti locali (articolo 62 del decreto-legge 112/2008, nel testo della legge 147/2013, rimasto invariato nel periodo); non si estendeva allo Stato e agli altri enti pubblici. Tra il 1° giugno 2018 e il 22 ottobre 2022 non risultano atti del governo o leggi che lo abbiano esteso a tutta la pubblica amministrazione. Le leggi di bilancio 2019-2022 non contengono un divieto generale; quella per il 2021 (legge 178/2020, art. 1, comma 787) interviene solo sulle regole contabili di regioni ed enti locali per i derivati estinti.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

La nostra proposta pone l'obiettivo di ridurre i crediti deteriorati, prevedendo una via privilegiata per il debitore in sofferenza per il riscatto del proprio debito.

Non risultano atti del governo né leggi approvate tra il 1° giugno 2018 e il 22 ottobre 2022 che diano al debitore in sofferenza un diritto di riscatto o di prelazione sul proprio credito deteriorato. Il governo ha seguito un'altra strada per ridurre i crediti deteriorati delle banche: con il decreto-legge 22/2019 ha riaperto la garanzia dello Stato sulle cartolarizzazioni delle sofferenze (GACS), che ne favorisce la cessione a terzi. Le leggi di bilancio 2019, 2020, 2021 e 2022 (leggi 145/2018, 160/2019, 178/2020 e 234/2021) non contengono norme sul riscatto da parte del debitore, e le proposte di legge parlamentari sul tema presentate nella legislatura non sono state approvate.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

il creditore sarà tenuto ad accettare tale offerta accedendo al tempo stesso ad un super-regime fiscale di favore

Non risultano atti del governo né leggi approvate tra il 1° giugno 2018 e il 22 ottobre 2022 che obblighino il creditore ad accettare l'offerta di riscatto del debitore pari al valore netto di bilancio. Le leggi di bilancio 2019-2022 non lo prevedono. Il vantaggio fiscale introdotto nel periodo (decreto-legge 18/2020, art. 55: imposte anticipate trasformabili in credito d'imposta) riguardava la cessione a terzi dei crediti verso debitori inadempienti, non l'accettazione di un'offerta del debitore.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

le maggiori perdite saranno interamente deducibili con una maggiorazione del 20 per cento, in quote costanti

Non risultano atti del governo né leggi approvate tra il 1° giugno 2018 e il 22 ottobre 2022 che rendano deducibili, con maggiorazione del 20 per cento in quote costanti, le perdite del creditore su un credito transatto. Le leggi di bilancio 2019-2022 non prevedono questa maggiorazione.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

qualora il creditore rifiuti l'accordo transattivo, le eventuali svalutazioni e perdite registrate nei quattro anni successivi sui relativi crediti non saranno fiscalmente deducibili

Non risultano atti del governo né leggi approvate tra il 1° giugno 2018 e il 22 ottobre 2022 che rendano non deducibili, per quattro anni, svalutazioni e perdite del creditore che rifiuta l'accordo con il debitore. Le leggi di bilancio 2019-2022 non contengono questa sanzione fiscale.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

sanzioni amministrative pecuniarie pari ad un minimo di 300.000 euro fino a un massimo del 10 per cento del fatturato

Non risultano atti del governo né leggi approvate tra il 1° giugno 2018 e il 22 ottobre 2022 che prevedano sanzioni amministrative da 300.000 euro fino al 10 per cento del fatturato per chi non rispetta un piano di ammortamento concordato con il debitore. Il meccanismo di accordo a cui la sanzione era legata non è stato introdotto.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

è vietata la cessione a terzi del credito transatto con il debitore a valori inferiori al valore netto iscritto a bilancio al 31 dicembre 2016

Non risultano atti del governo né leggi approvate tra il 1° giugno 2018 e il 22 ottobre 2022 che vietino la cessione a terzi del credito transatto a un valore inferiore al valore netto di bilancio al 31 dicembre 2016. Il meccanismo di riscatto da parte del debitore, a cui il divieto era collegato, non è stato introdotto.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

False comunicazioni sociali: da 3 a 6 anni di reclusione

Il reato di false comunicazioni sociali (art. 2621 del codice civile) è punito con la reclusione da uno a cinque anni, dalla riforma della legge 69/2015, in vigore dal 14 giugno 2015. Tra il 1° giugno 2018 e il 22 ottobre 2022 la pena non è stata modificata e non risulta nessun atto che la porti a un intervallo da tre a sei anni.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

False comunicazioni sociali per quotata: da 5 a 10 anni di reclusione

Le false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 del codice civile) sono punite con la reclusione da tre a otto anni, dalla legge 69/2015, in vigore dal 14 giugno 2015. Tra il 1° giugno 2018 e il 22 ottobre 2022 la pena non è stata modificata e non risulta nessun atto che la porti a un intervallo da cinque a dieci anni.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Aggiotaggio: da 3 a 6 anni di reclusione

L'aggiotaggio (art. 2637 del codice civile) è punito con la reclusione da uno a cinque anni, pena in vigore dal 12 maggio 2005. Tra il 1° giugno 2018 e il 22 ottobre 2022 non risulta nessun atto che la porti a un intervallo da tre a sei anni.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Manipolazione del mercato: da 6 a 12 anni di reclusione

La manipolazione del mercato (art. 185 del testo unico della finanza) era punita con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da 20.000 a 5 milioni di euro: il testo dell'articolo indica da uno a sei anni, ma la legge 262/2005 (art. 39) ha raddoppiato le pene del testo unico. Il decreto legislativo 107/2018, che ha adeguato la norma al regolamento europeo sugli abusi di mercato, e la legge 238/2021 hanno modificato altre parti dell'articolo lasciando la pena invariata. Tra il 1° giugno 2018 e il 22 ottobre 2022 non risulta nessun atto che la porti a un intervallo da sei a dodici anni.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Illecita influenza sull’assemblea e infedeltà patrimoniale: da 3 a 6 anni

Nel periodo valutato le pene per queste due fattispecie non sono state cambiate. Secondo il testo del Codice civile vigente al 21 ottobre 2022, l'illecita influenza sull'assemblea (art. 2636) e l'infedeltà patrimoniale (art. 2634) restano punite con la reclusione da sei mesi a tre anni, come dal 2002. Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che le portino da 3 a 6 anni.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Formazione fittizia del capitale: da 3 a sei anni, raddoppiati in caso di società quotata.

Nel periodo valutato la pena per la formazione fittizia del capitale non è stata cambiata. Secondo il testo del Codice civile vigente al 21 ottobre 2022, l'art. 2632 punisce il reato con la reclusione fino a un anno, nel testo in vigore dal 1° gennaio 2004, senza raddoppio per le società quotate. Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che portino la pena da 3 a 6 anni.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve: da 3 a sei anni

Nel periodo valutato la pena per questo reato non è stata cambiata. Secondo il testo del Codice civile vigente al 21 ottobre 2022, l'art. 2627 punisce l'illegale ripartizione degli utili e delle riserve con l'arresto fino a un anno, nel testo in vigore dal 16 aprile 2002. Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che portino la pena da 3 a 6 anni.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026