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Tutte le promesse elettorali

Il programma · M5S

Movimento 5 Stelle, 2018

Principali partiti: Movimento 5 Stelle

Governi valutati: Governo Conte I, Governo Conte II, Governo Draghi

Il programma era pubblicato in 24 file, uno per capitolo; l'impronta digitale si riferisce all'elenco delle impronte dei singoli file.

  • 65 mantenute
  • 153 in parte
  • 445 non mantenute
  • 0 in corso
  • 9 non valutabili
Leggi le 810 promesse troppo generiche per essere verificate

105 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

65 schede

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Si intende modificare l’articolo 403 c.c. che consente l’allontanamento del minore dalla casa familiare in determinati casi.

La legge 26 novembre 2021, n. 206 (art. 1, comma 27) ha riscritto l'art. 403 del codice civile: l'intervento della pubblica autorità è ora limitato ai casi di abbandono o di grave pregiudizio e pericolo per l'incolumità psico-fisica del minore con «emergenza di provvedere», e il provvedimento è sottoposto a convalida del pubblico ministero e del tribunale per i minorenni entro termini brevi. La legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 9 dicembre 2021, è in vigore dal 24 dicembre 2021 e le nuove norme valgono per i procedimenti instaurati dal 22 giugno 2022.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

il procuratore presso il Tribunale dei minorenni sia informato entro le ventiquattro ore dall’allontanamento del provvedimento preso

Nel nuovo art. 403 del codice civile (legge 26 novembre 2021, n. 206, art. 1, comma 27) la pubblica autorità che dispone l'allontanamento del minore ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni e, entro ventiquattro ore dal collocamento in sicurezza, gli trasmette il provvedimento con una relazione sui motivi. La norma si applica ai procedimenti instaurati dal 22 giugno 2022.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione perpetue per chi è stato condannato definitivamente per un reato contro la P.A.

La legge 9 gennaio 2019, n. 3 (GU n. 13 del 16 gennaio 2019, in vigore dal 31 gennaio 2019), art. 1, comma 1, lettera m), ha sostituito l'art. 317-bis del codice penale. Prima la condanna comportava l'interdizione perpetua dai pubblici uffici solo per peculato, concussione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari. Ora la condanna per i principali reati contro la pubblica amministrazione (tra cui anche corruzione per l'esercizio della funzione, induzione indebita e traffico di influenze illecite) comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Le due sanzioni sono temporanee se la reclusione non supera due anni o se il fatto è di particolare tenuità (da cinque a sette anni) e per chi collabora (da uno a cinque anni). Non tutti i reati contro la pubblica amministrazione sono elencati (non c'è, per esempio, l'abuso d'ufficio).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

proponiamo la revisione dell’errata tipizzazione del 416-ter del codice penale, così da poter finalmente punire lo scambio elettorale politico-mafioso

La legge 21 maggio 2019, n. 43 (GU n. 122 del 27 maggio 2019, in vigore dall'11 giugno 2019) ha sostituito l'art. 416-ter del codice penale sullo scambio elettorale politico-mafioso. Ora punisce con la reclusione prevista per l'associazione mafiosa (da dieci a quindici anni) chi accetta, anche tramite intermediari, la promessa di voti da appartenenti ad associazioni mafiose o con metodo mafioso, in cambio di denaro, altra utilità o disponibilità a soddisfare gli interessi del sodalizio. La pena è aumentata della metà se il politico è eletto. La legge è nata da un disegno di legge di iniziativa parlamentare (A.S. 510, primo firmatario il senatore Giarrusso, del M5S).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

mantenutasicurezza

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

spetta al Governo sopperire al deficit di agenti, strutture e risorse alle forze dell’ordine a cui mancano migliaia di unità

La legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145, GU n. 302 del 31 dicembre 2018, art. 1, commi 381-385) ha autorizzato l'assunzione straordinaria, in aggiunta al turn over, di un contingente massimo di 6.150 unità delle Forze di polizia tra il 2019 e il 2023, comprese 362 unità della Polizia penitenziaria da assumere non prima del 1° marzo 2019; le altre assunzioni non potevano partire prima del 1° ottobre di ogni anno. La legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 984-985) ne ha autorizzate altre 4.535 tra il 2021 e il 2025 e la legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 961) ha istituito un fondo per ulteriori assunzioni in deroga. Per strutture e dotazioni, il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (art. 22) ha autorizzato 15 milioni di euro per il 2018 e 49,15 milioni l'anno dal 2019 al 2025, di cui 36,65 milioni l'anno alla Polizia di Stato, per i sistemi informativi contro il terrorismo e la manutenzione straordinaria di strutture e impianti; la legge di conversione (legge 1° dicembre 2018, n. 132) ha aggiunto fondi per beni strumentali ed edifici della Polizia penitenziaria (art. 22-bis). Non ci sono dati pubblici che dicano se la carenza di organico sia stata colmata.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

la colpa dell'agente (cittadino che si difende) sarà sempre esclusa quando l’entità dell’offesa non sia, per condizioni di tempo o luogo, [...] immediatamente percepibile dall’agente

La legge 26 aprile 2019, n. 36 (GU n. 102 del 3 maggio 2019, in vigore dal 18 maggio 2019), art. 2, ha aggiunto all'art. 55 del codice penale (eccesso colposo) che nei casi di legittima difesa nel domicilio e nei luoghi di lavoro la punibilità è esclusa se chi si difende ha agito nelle condizioni di minorata difesa dovute a circostanze di tempo, di luogo o di persona (art. 61, n. 5) oppure in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo. La norma interviene sulla zona d'ombra indicata dal programma, l'intrusione in casa quando non si può prevedere l'offesa, ma con una formula diversa: non usa il criterio della percepibilità dell'entità dell'offesa. La stessa legge ha stabilito che chi respinge un'intrusione con violenza o minaccia agisce «sempre» in legittima difesa (art. 1, che modifica l'art. 52) e ha posto a carico dello Stato le spese di difesa di chi è archiviato o prosciolto per legittima difesa nel domicilio, salvo successiva condanna (art. 8).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Proponiamo che lo Stato [...] dovrà concedere la detraibilità fiscale delle spese legali sostenute per la difesa, in tre quote annuali di pari importo

La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (bilancio 2021), articolo 1, commi 1015-1022, riconosce all'imputato assolto con sentenza irrevocabile (il fatto non sussiste, non l'ha commesso, non costituisce reato o non è previsto come reato) il rimborso delle spese legali fino a 10.500 euro. Il rimborso è ripartito in tre quote annuali di pari importo dall'anno successivo all'irrevocabilità, non è tassato, richiede la fattura del difensore e il parere di congruità, ed è escluso in caso di condanna per altri capi, amnistia, prescrizione o depenalizzazione. Vale per le assoluzioni divenute irrevocabili dopo il 1° gennaio 2021, nei limiti di un fondo di 8 milioni di euro l'anno. Lo strumento è un rimborso e non una detrazione fiscale, ma condizioni e tempi ricalcano la proposta. Il decreto interministeriale del 20 dicembre 2021 (Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2022) ha fissato criteri e modalità.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

prevedendo un servizio di assistenza psicologica per aiutare gli agenti in difficoltà

Nel 2022 il Ministero della giustizia ha istituito il supporto psicologico per il personale della polizia penitenziaria. L'atto di indirizzo della ministra Cartabia per il 2022 e il documento di programmazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria dell'11 gennaio 2022 hanno destinato circa un milione di euro a progetti di sostegno psicologico agli agenti, con una voce di bilancio dedicata. La direttiva del capo del Dipartimento del 4 febbraio 2022 ha fissato le linee guida: i provveditorati regionali individuano gli psicologi e, con gli istituti, elaborano gli interventi. I progetti sono partiti nel 2022, per esempio in Sicilia con una convenzione tra il provveditorato regionale, l'Università di Palermo e l'Ordine degli psicologi.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

l'esclusione dei professionisti dal pagamento dell'Irap

La legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 8) ha stabilito che l'IRAP non è dovuta dalle persone fisiche che esercitano attività commerciali, arti e professioni, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge, cioè dal 2022. Il comma 9 ha istituito un fondo di 192,252 milioni di euro l'anno dal 2022 per compensare le Regioni della parte di minori entrate non coperta nel finanziamento della sanità. L'esenzione riguarda le persone fisiche: società e associazioni tra professionisti restano soggette all'imposta.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

mantenutalavoro

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

la reintroduzione della causalità per i contratti a tempo determinato

Il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (GU n. 161 del 13 luglio 2018), convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (GU n. 186 dell'11 agosto 2018), ha riscritto l'art. 19 del d.lgs. 81/2015. Il contratto a termine può durare fino a 12 mesi senza motivazione; oltre i 12 mesi, e fino a un massimo di 24, serve una causale (esigenze temporanee e oggettive estranee all'attività ordinaria o sostitutive di altri lavoratori, oppure incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria). La causale è richiesta anche per i rinnovi, e la legge di conversione ha previsto che un contratto oltre i 12 mesi senza causale diventi a tempo indeterminato. Le norme valgono per i contratti stipulati dal 14 luglio 2018 e per rinnovi e proroghe successivi al 31 ottobre 2018; non si applicano alle pubbliche amministrazioni. Nel periodo la regola è stata attenuata ma non abolita: per l'emergenza Covid-19 un rinnovo o una proroga, una sola volta e per al massimo 12 mesi, è stato ammesso senza causale fino al 31 dicembre 2021 (decreti-legge 104/2020, art. 8, e 41/2021, art. 17), e il decreto-legge 73/2021 (art. 41-bis, inserito dalla legge 106/2021) ha aggiunto alle causali le specifiche esigenze previste dai contratti collettivi.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

mantenutalavoro

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

l’implementazione di misure premiali per le aziende che rimuovono le discriminazioni

La legge 5 novembre 2021, n. 162 (art. 5, «Premialità di parità»), in vigore dal 3 dicembre 2021, ha previsto premi per le aziende private con la certificazione della parità di genere. Per il 2022 ha concesso un esonero dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino all'1% e a un massimo di 50.000 euro l'anno per azienda, nel limite di 50 milioni di euro; ha inoltre dato un punteggio premiale nella valutazione di progetti per aiuti di Stato e nei bandi di gara pubblici. La legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 138) ha destinato alla certificazione e ai relativi benefici contributivi il Fondo per la parità salariale di genere, portato a 52 milioni di euro l'anno dal 2023. I parametri della certificazione sono stati fissati con il decreto del 29 aprile 2022 e le regole dell'esonero con il decreto interministeriale firmato il 20 ottobre 2022, due giorni prima della fine del governo Draghi. La legge è il testo unificato di più proposte parlamentari, la prima delle quali è la C. 522 (prima firmataria Ciprini, M5S).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

il rifinanziamento del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per realizzare asili nido pubblici

Il Piano straordinario per i servizi socio-educativi non è stato rifinanziato con questo nome, ma nel periodo sono state stanziate nuove risorse statali per costruire e ampliare asili nido pubblici. La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (art. 1, commi 59-60) ha istituito il fondo «Asili nido e scuole dell'infanzia» per costruire e riqualificare edifici dei comuni: 100 milioni di euro l'anno dal 2021 al 2023 e 200 milioni dal 2024 al 2034. La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (art. 1, comma 791) ha aumentato il fondo di solidarietà comunale per il potenziamento degli asili nido (100 milioni per il 2022, fino a 300 milioni l'anno dal 2026) e la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (art. 1, comma 172) ha portato queste risorse a 120 milioni per il 2022, fino a 1.100 milioni l'anno dal 2027, per arrivare a posti per il 33% dei bambini di 3-36 mesi. Con il PNRR il Ministero dell'istruzione ha pubblicato il 2 dicembre 2021 un avviso da 3 miliardi di euro per nuove strutture di asili nido e scuole dell'infanzia.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

mantenutalavoro

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Investimento di 2 miliardi di euro.

Il programma prometteva 2 miliardi di euro per le politiche attive del lavoro, senza indicare in quanti anni. La legge di bilancio 2019 (legge 145/2018, art. 1, comma 258) ha destinato ai centri per l'impiego fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha portato questa somma a 467,2 milioni per il 2019 e 403,1 milioni per il 2020, ma ha finanziato a parte le 4.000 assunzioni già previste (120 milioni nel 2019 e 160 milioni l'anno dal 2020) e ha aggiunto un piano straordinario di potenziamento (160 milioni nel 2019, 130 nel 2020 e 50 nel 2021, art. 12, comma 3) e altre assunzioni nei centri per l'impiego (120 milioni nel 2020 e 304 milioni l'anno dal 2021, art. 12, comma 3-bis). Per il triennio 2019-2021 queste autorizzazioni di spesa nazionali superano insieme i 2 miliardi. Il governo Draghi ha poi adottato il programma GOL (Garanzia di occupabilità dei lavoratori) con il decreto del ministro del Lavoro del 5 novembre 2021, con 4,4 miliardi di euro del PNRR per il 2021-2025. Si tratta di stanziamenti, cioè limiti massimi di spesa, non di somme effettivamente spese.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

la creazione di un Osservatorio nazionale del Mercato del Lavoro che colleghi l’offerta formativa alle esigenze dei settori produttivi

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (art. 99, GU n. 128 del 19 maggio 2020), confermato nella conversione, ha istituito presso il Ministero del lavoro l'Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro. Tra i suoi compiti: studiare i dati sull'occupazione, individuare i fabbisogni generati dai cambiamenti del mercato e sostenere l'individuazione dell'offerta formativa, tecnica e scolastica professionale, in base ai nuovi profili richiesti. L'articolo affida all'Osservatorio anche il compito di promuovere osservatori regionali e consente al ministro di avvalersi di un comitato scientifico. Il comitato è stato istituito con un decreto ministeriale del dicembre 2021 (n. 250) e la sua composizione, con rappresentanti di ISTAT, INPS, INAIL, ANPAL, INAPP, regioni e Banca d'Italia, è stata fissata con il decreto ministeriale n. 30 del 23 febbraio 2022. L'organismo nasce nel quadro dell'emergenza Covid, ma la norma non ne fissa una scadenza.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

un allargamento della possibilità di usufruire della cosiddetta "opzione donna"

L'«opzione donna», la pensione anticipata calcolata interamente con il sistema contributivo prevista dalla legge 243/2004 (art. 1, comma 9), era riservata alle lavoratrici che avevano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2015. L'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26) l'ha riaperta alle lavoratrici con almeno 35 anni di contributi e 58 anni di età (59 per le autonome) maturati entro il 31 dicembre 2018, senza adeguamento alla speranza di vita. Le leggi di bilancio successive hanno spostato il termine di un anno ogni volta: al 31 dicembre 2019 (legge 160/2019, art. 1, comma 476), al 31 dicembre 2020 (legge 178/2020, art. 1, comma 336) e al 31 dicembre 2021 (legge 234/2021, art. 1, comma 94). La possibilità di usarla è stata così estesa a quattro nuove leve di lavoratrici, con un'età minima più alta di quella originaria della legge 243/2004 (57 anni per le dipendenti e 58 per le autonome, poi adeguati alla speranza di vita).

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introdurre campagne istituzionali di informazione e di educazione sanitaria sull’uso appropriato degli antibiotici

L'Agenzia italiana del farmaco, che aveva già svolto campagne sull'uso degli antibiotici fino al 2014, ne ha realizzate di nuove nel periodo. Nel 2020 ha diffuso la campagna «Meno antibiotici più efficaci». Nel 2022 la campagna sull'uso consapevole degli antibiotici, promossa da AIFA in collaborazione con il Ministero della salute, ha avuto uno spot televisivo diffuso sulle reti Rai, oltre che su web e social. Questa campagna è censita dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria tra le campagne di comunicazione istituzionale della XVIII legislatura (scheda del 24 marzo 2022).

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mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

divieto assoluto di pubblicità e sponsorizzazioni

L'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (decreto dignità, GU n. 161 del 13 luglio 2018) vieta dal 14 luglio 2018 qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, di giochi e scommesse con vincite in denaro, su ogni mezzo; la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96 ha precisato che il divieto vale anche per i canali digitali e i social media. Dal 1° gennaio 2019 il divieto si applica anche alle sponsorizzazioni. Le violazioni sono punite dall'AGCOM con una sanzione pari al 20% del valore della pubblicità o della sponsorizzazione (5% nel testo originario del decreto), non inferiore a 50.000 euro. Restano esclusi le lotterie nazionali a estrazione differita, le manifestazioni di sorte locali e i loghi sul gioco responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e i contratti già in corso sono rimasti validi al massimo per un anno.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026