Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018
Con la condanna al lavoro di pubblica utilità obbligatorio chi ha commesso un reato dovrà intraprendere un percorso per risarcire la collettività
Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma del processo penale, GU 17 ottobre 2022) ha introdotto il lavoro di pubblica utilità sostitutivo tra le pene sostitutive delle pene detentive brevi (art. 20-bis del codice penale; artt. 53 e 56-bis della legge 689/1981), applicabile alle condanne fino a tre anni. Non è però obbligatorio: il giudice «può» sostituire la pena (art. 53) e, per le pene sostitutive diverse da quella pecuniaria, serve il consenso dell'imputato (art. 545-bis del codice di procedura penale). Alla fine del mandato il decreto non era ancora in vigore: il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, del governo successivo, ne ha fissato l'entrata in vigore al 30 dicembre 2022. Non risultano atti che abbiano reso obbligatoria questa pena.
- Fonte: programma elettorale, capitolo "Giustizia", "Condanna a lavori di pubblica utilità", p. 5
- Prova: Testo del d.lgs. 150/2022: art. 1 (art. 20-bis del codice penale, pene sostitutive tra cui il lavoro di pubblica utilità), art. 31 (art. 545-bis del codice di procedura penale, consenso dell'imputato), art. 71 (artt. 53 e 56-bis della legge 689/1981) e art. 99-bis sull'entrata in vigore, aggiunto dal decreto-legge 162/2022.
Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026