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Tutte le promesse elettorali

Il programma · M5S

Movimento 5 Stelle, 2018

Principali partiti: Movimento 5 Stelle

Governi valutati: Governo Conte I, Governo Conte II, Governo Draghi

Il programma era pubblicato in 24 file, uno per capitolo; l'impronta digitale si riferisce all'elenco delle impronte dei singoli file.

  • 65 mantenute
  • 153 in parte
  • 445 non mantenute
  • 0 in corso
  • 9 non valutabili
Leggi le 810 promesse troppo generiche per essere verificate

105 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

153 schede

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Con la condanna al lavoro di pubblica utilità obbligatorio chi ha commesso un reato dovrà intraprendere un percorso per risarcire la collettività

Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma del processo penale, GU 17 ottobre 2022) ha introdotto il lavoro di pubblica utilità sostitutivo tra le pene sostitutive delle pene detentive brevi (art. 20-bis del codice penale; artt. 53 e 56-bis della legge 689/1981), applicabile alle condanne fino a tre anni. Non è però obbligatorio: il giudice «può» sostituire la pena (art. 53) e, per le pene sostitutive diverse da quella pecuniaria, serve il consenso dell'imputato (art. 545-bis del codice di procedura penale). Alla fine del mandato il decreto non era ancora in vigore: il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, del governo successivo, ne ha fissato l'entrata in vigore al 30 dicembre 2022. Non risultano atti che abbiano reso obbligatoria questa pena.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

si propone una diminuzione drastica dei riti a due/tre modelli processuali, corrispondenti agli attuali riti del lavoro e ordinario

Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, attuativo della legge 206/2021 (Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022), ha ridotto i riti civili, ma non a due o tre modelli. Il rito sommario di cognizione è sostituito dal procedimento semplificato di cognizione, introdotto con ricorso (artt. 281-decies e seguenti c.p.c.); per le persone, i minori e le famiglie è creato un rito unificato (artt. 473-bis e seguenti); è abrogato il rito speciale per i licenziamenti della legge 92/2012. Restano però il rito ordinario introdotto con citazione, il rito del lavoro e numerosi riti speciali. Le nuove regole si applicano ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023 (inizialmente dopo il 30 giugno 2023), quindi dopo la fine del governo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

estendendolo anche al Giudice di Pace con una uniformazione tra PCT e PAT

Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022, ha esteso l'obbligo del deposito telematico degli atti anche ai procedimenti davanti al giudice di pace (art. 196-quater delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile). Per il giudice di pace, però, l'obbligo si applica dal 30 giugno 2023 (art. 35, comma 3): fino al 22 ottobre 2022 il deposito telematico obbligatorio riguardava solo tribunali e corti d'appello. Non risultano atti che realizzino la «uniformazione» tra processo civile e amministrativo telematico.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteeconomia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

prevenzione della crisi [...] sul modello della cosiddetta riforma Rordorf (compresa procedura d’allerta), da estendersi anche alle grandi società ed a quelle quotate in borsa

Il Codice della crisi d'impresa (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) ha escluso dalle procedure di allerta le grandi imprese, i gruppi di rilevante dimensione e le società quotate (art. 12, comma 4), cioè l'opposto di quanto promesso; la procedura di allerta non è mai entrata in vigore ed è stata soppressa dal decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83. Restano però strumenti di prevenzione validi anche per le grandi società e le quotate: l'obbligo di assetti adeguati a rilevare tempestivamente la crisi (art. 2086 c.c., come modificato dal d.lgs. 14/2019) e la composizione negoziata della crisi, aperta a ogni imprenditore commerciale (decreto-legge 118/2021 e d.lgs. 83/2022).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

aumento delle pene per tutti i reati contro la Pubblica amministrazione, riallineando le fattispecie e recuperando la logica delle sanzioni nel codice

La legge 9 gennaio 2019, n. 3 (in vigore dal 31 gennaio 2019) ha aumentato le pene di alcuni reati contro la pubblica amministrazione: la corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) passa dalla reclusione da uno a sei anni a quella da tre a otto; il traffico di influenze illecite (art. 346-bis) è punito con la reclusione da uno a quattro anni e sei mesi; l'indebita percezione di erogazioni (art. 316-ter) ha una pena da uno a quattro anni se commessa da un pubblico ufficiale. Il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75 ha aumentato le pene di alcuni reati (artt. 316, 316-ter e 319-quater) solo quando ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea per più di 100.000 euro. Le pene di peculato, concussione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari non sono cambiate, le fattispecie non sono state riordinate e il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (art. 23) ha ristretto l'abuso d'ufficio. La scheda corrispondente di «Il conto», che riguarda la promessa generica di aumentare le pene, è «mantenuta»; il programma prometteva invece l'aumento per tutti i reati contro la pubblica amministrazione.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introduzione per i reati contro la P.A. della figura dell’ “agente sotto copertura” e dell’ “agente provocatore”

La legge 9 gennaio 2019, n. 3 (in vigore dal 31 gennaio 2019), art. 1, comma 8, ha riscritto l'art. 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146 sulle operazioni sotto copertura. Gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate non sono punibili per le condotte svolte, al solo fine di acquisire prove, anche per i delitti di concussione, corruzione, induzione indebita e traffico di influenze illecite (artt. 317-322-bis e 346-bis c.p.); tra le condotte ammesse c'è promettere o dare denaro richiesto da un pubblico ufficiale. La figura dell'agente sotto copertura è quindi stata introdotta per questi reati. Non lo è quella dell'agente provocatore: la legge non consente di indurre altri a commettere il reato. La scheda corrispondente di «Il conto», che riguarda solo gli agenti sotto copertura, è «mantenuta».

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteistituzioni

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

potenziamento dell’Autorità Nazionale Anti-corruzione e del piano di prevenzione anticorruzione

La legge 23 dicembre 2021, n. 238 (legge europea 2019-2020; GU n. 12 del 17 gennaio 2022, in vigore dal 1 febbraio 2022), art. 45, ha autorizzato l'ANAC ad assumere a tempo indeterminato fino a 28 persone (25 funzionari e 3 impiegati), con modifica della dotazione organica. Il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, art. 6, ha inserito gli obiettivi anticorruzione delle amministrazioni nel nuovo Piano integrato di attività e organizzazione, secondo gli indirizzi del Piano nazionale anticorruzione dell'ANAC. In senso opposto, il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55), art. 1, ha previsto che molte linee guida dell'ANAC sui contratti pubblici fossero sostituite da un regolamento del governo e ha sospeso fino al 31 dicembre 2020 l'obbligo di scegliere i commissari di gara dall'albo dell'ANAC. Le leggi di bilancio dal 2019 al 2022 non contengono misure per l'ANAC.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

ripristinare le soglie di punibilità, soppresse dal Governo Renzi, per i reati fiscali

Il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, art. 39, comma 1, lettere e) ed f), convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (GU n. 301 del 24 dicembre 2019) e in vigore su questo punto dal 25 dicembre 2019, ha abbassato le soglie di punibilità della dichiarazione infedele (art. 4 del d.lgs. 74/2000): l'imposta evasa da 150.000 a 100.000 euro e gli elementi attivi sottratti da 3 a 2 milioni di euro. Prima del decreto legislativo 158/2015 le soglie erano 50.000 euro e 2 milioni. Il decreto abbassava anche le soglie dell'omesso versamento di ritenute e di IVA, ma la legge di conversione ha soppresso quelle modifiche. Le altre soglie innalzate nel 2015 sono rimaste invariate: 50.000 euro per l'omessa dichiarazione (30.000 prima del 2015), 1,5 milioni di elementi attivi sottratti per la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (1 milione), 150.000 euro per l'omesso versamento di ritenute e 250.000 per l'omesso versamento di IVA (50.000). Nessuna di queste è tornata al valore precedente al 2015.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

inasprimento del reato di violenza sessuale tramite la creazione di una fattispecie aggravata che prevede pene più severe nel caso di penetrazione

La legge 19 luglio 2019, n. 69 (GU n. 173 del 25 luglio 2019, in vigore dal 9 agosto 2019), art. 13, ha alzato la pena base per la violenza sessuale (art. 609-bis del codice penale) da cinque-dieci a sei-dodici anni e quella per la violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies) da sei-dodici a otto-quattordici anni. Ha inoltre previsto aumenti di pena per i fatti commessi su minori: aumento della metà sotto i quattordici anni, pena raddoppiata sotto i dieci. Non è stata invece creata la fattispecie aggravata legata alla penetrazione indicata nel programma.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

sarà quindi necessario rivedere le condotte di furto, rapina e truffa in modo da potenziarle e renderle adeguate a scoraggiare questo tipo di odiosi reati

La legge 26 aprile 2019, n. 36 (GU n. 102 del 3 maggio 2019, in vigore dal 18 maggio 2019), approvata su iniziativa parlamentare, ha aumentato le pene del furto in abitazione e con strappo (art. 624-bis del codice penale: reclusione da quattro a sette anni, prima da tre a sei; da cinque a dieci anni nelle ipotesi aggravate, prima da quattro a dieci) e della rapina (art. 628: da cinque a dieci anni, prima da quattro a dieci; da sei a venti anni nelle ipotesi aggravate, prima da cinque a venti). Le pene della truffa (art. 640) e del furto semplice e aggravato (artt. 624 e 625) non sono state aumentate: per la truffa il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75 ha solo esteso l'aggravante del danno allo Stato ai fatti a danno dell'Unione europea. Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma del processo penale, GU n. 243 del 17 ottobre 2022, in vigore dal 30 dicembre 2022) ha poi reso procedibili a querela della persona offesa, salvo eccezioni, anche il furto aggravato e la truffa con danno di rilevante gravità.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

punire chi introduce e libera animali che possono danneggiare la nostra flora e fauna, punire che vende o utilizza collari che portano sofferenze agli animali

Il governo Draghi, con il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135 (GU n. 213 del 12 settembre 2022, in vigore dal 27 settembre 2022), ha vietato di importare, detenere e commerciare animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati in natura (art. 3) e di detenere specie pericolose anche per la biodiversità, da elencare con decreto ministeriale (art. 4), punendo le violazioni con l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda da 20.000 a 150.000 euro (art. 14). Già prima del periodo il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 (in vigore dal 14 febbraio 2018) puniva con l'arresto fino a tre anni o l'ammenda chi rilascia nell'ambiente, vende o alleva specie esotiche invasive (art. 25), mentre la loro introduzione è sanzionata in via amministrativa; nel periodo non è stato modificato. Non risulta invece alcuna norma statale che punisca chi vende o usa collari che provocano sofferenza agli animali.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

inasprimento sanzionatorio, con l’introduzione di profili penali, nei confronti di diverse categorie di soggetti abusivi a partire dai venditori, parcheggiatori

Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, ha inserito l'articolo 21-sexies, che riscrive l'articolo 7, comma 15-bis, del codice della strada. Per i parcheggiatori abusivi la sanzione amministrativa è di 771-3.101 euro e, se impiegano minori o sono già stati sanzionati in via definitiva, scatta l'arresto da sei mesi a un anno con ammenda da 2.000 a 7.000 euro. L'articolo 21-ter ha previsto l'arresto per chi viola il divieto di accesso a determinate aree urbane disposto dal questore dopo condotte reiterate, tra cui il commercio e il parcheggio abusivi. Per la vendita abusiva in sé la sanzione resta amministrativa (articolo 29 del decreto legislativo 114/1998, testo identico nel 2018 e nel 2022): un profilo penale diretto è stato introdotto solo per i parcheggiatori.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

concorsi straordinari per ulteriori 500 posti all’anno fino a colmare la scopertura organica che oggi presenta 1300 posti vacanti

Il programma chiedeva concorsi straordinari per altri 500 magistrati l'anno finché non si fosse colmata la scopertura di 1.300 posti. La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 1, commi 377-380) ha autorizzato l'assunzione dei vincitori dei concorsi già banditi, ha aumentato l'organico dei magistrati ordinari di 600 unità e ha consentito di assumere in più fino a 200 magistrati l'anno nel triennio 2020-2022. Le leggi di bilancio per il 2020, il 2021 e il 2022 hanno autorizzato altre assunzioni di vincitori di concorsi già banditi, e la legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha aumentato l'organico di altri 82 posti. Nel periodo sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale concorsi ordinari da 330 posti (novembre 2018), 310 (novembre 2019), 500 (dicembre 2021) e 400 (21 ottobre 2022). Non c'è stato però un piano di concorsi straordinari per 500 magistrati in più ogni anno, e l'aumento dell'organico ha ampliato i posti da coprire.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

con l’ingresso di circa ulteriori 3000 unità fino al completamento, entro la prossima legislatura dell’intera pianta organica

Il programma chiedeva circa 3.000 nuovi amministrativi nella giustizia e la copertura dell'intera pianta organica entro la legislatura. La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 1, comma 307) ha autorizzato fino a 3.000 assunzioni di personale amministrativo non dirigenziale nel triennio 2019-2021, in aggiunta alle assunzioni ordinarie. La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (art. 1, comma 858) ne ha autorizzate altre 3.000 dal 1° gennaio 2023, poi ridotte a 1.820 dalla legge 134/2021 per finanziare 1.000 funzionari, anch'essi dal 2023. Secondo il Piano dei fabbisogni 2023-2025 del Ministero della giustizia, i funzionari del concorso RIPAM in servizio al 31 dicembre 2022 erano 1.636, e con le facoltà ordinarie del triennio 2019-2021 erano state assunte altre 2.767 unità. La pianta organica non è stata completata: al 31 dicembre 2022, poco dopo la fine del periodo, i posti vacanti erano 10.623, circa il 24% dei 43.468 previsti. L'esito è lo stesso della scheda corrispondente di «Il conto» sul personale amministrativo del governo Draghi.

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in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

è necessaria l’assunzione staordinaria di ulteriori 4.000 agenti di polizia penitenziaria

Gli atti del periodo hanno autorizzato assunzioni straordinarie nel Corpo di polizia penitenziaria, in aggiunta alle facoltà ordinarie, per circa 3.170 unità, meno delle 4.000 promesse. La legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 381 e 382) ne ha previste 362 dal 2019, 277 nel 2020 e 100 l'anno dal 2021 al 2023; il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (art. 19) altre 294 tra il 2021 e il 2025; la legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 984) altre 1.935 tra il 2021 e il 2025. Circa 1.900 di queste assunzioni sono autorizzate per gli anni dal 2023 al 2025, dopo la fine del periodo valutato. La legge di bilancio 2022 (legge 234/2021, art. 1, comma 961) ha poi istituito un fondo per assunzioni in deroga nelle Forze di polizia, senza fissare un numero per la polizia penitenziaria.

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in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

l’assunzione di 500 tra operatori socio-pedagogici e psicologi e operatori amministrativi

La legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 301, lettera c) ha autorizzato assunzioni a tempo indeterminato di personale civile per il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, fissando un limite di spesa ma non il numero. Secondo la relazione del Ministero della giustizia sul 2019, quella norma e il DPCM del 20 giugno 2019 hanno autorizzato concorsi e assunzioni per 506 unità di vari profili; a novembre 2019 avevano preso servizio 189 funzionari contabili. Altre assunzioni sono state autorizzate dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (art. 1, comma 422: 50 funzionari giuridico-pedagogici e mediatori culturali) e dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (art. 1, commi 861 e 865: 300 unità). Il concorso per funzionari giuridico-pedagogici del Dipartimento è stato però bandito solo il 18 ottobre 2022 e i vincitori hanno preso servizio dal 4 marzo 2024; tra i profili non compaiono psicologi. Le autorizzazioni superano le 500 unità, ma le assunzioni effettive documentate nel periodo riguardano personale amministrativo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Introduzione della specializzazione di "Esecuzione penale esterna" nel Corpo di Polizia Penitenziaria per i controlli sulle misure alternative

Non è stata istituita una specializzazione «Esecuzione penale esterna» nel Corpo di polizia penitenziaria, ma i suoi compiti di controllo sulle misure alternative sono stati rafforzati. Il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123 ha previsto che la polizia penitenziaria partecipi, su richiesta e secondo le indicazioni del direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, ai controlli sulle prescrizioni relative a dimora, libertà di movimento, frequentazioni e armi (art. 8), e ha aggiunto tra i compiti del Corpo quello di contribuire a verificare il rispetto delle prescrizioni della magistratura di sorveglianza (art. 10). Secondo la relazione del Ministero della giustizia sul 2019, presso gli uffici di esecuzione penale esterna sono stati costituiti nuclei di polizia penitenziaria per questi controlli, in attuazione di un decreto ministeriale del 1° dicembre 2017, adottato dal governo precedente.

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in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Abrogazione del Decreto Legislativo Orlando sulla riforma dell’ordinamento penitenziario (in discussione ora).

Il decreto Orlando non è mai entrato in vigore e il governo Conte I ne ha bloccato la parte centrale. Sullo schema del governo Gentiloni (A.G. 17), che eliminava automatismi e preclusioni e ampliava le misure alternative, le commissioni Giustizia di Camera e Senato espressero parere contrario nel luglio 2018. Il 3 agosto 2018 il governo trasmise un nuovo schema (A.G. 39) e adottò il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123, senza dare attuazione alla delega su misure alternative e preclusioni. Furono però adottati anche i decreti legislativi 121 e 124 del 2018 (pene dei minorenni, lavoro e vita detentiva), di attuazione della stessa delega.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partesicurezza

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Le Commissioni territoriali che esaminano le domande di asilo devono essere potenziate e messe nella condizione di lavorare al meglio

Le commissioni territoriali per l'asilo sono state rafforzate nel mandato del governo Conte I, ma in modo limitato. Dal 9 luglio 2018 e poi dal 4 febbraio 2019 sono entrati in servizio 250 e 162 funzionari, assunti con il concorso previsto dal decreto-legge 13/2017 del governo precedente. Il decreto-legge 113/2018 (art. 9, come convertito) ha consentito di istituire sezioni aggiuntive: dal 4 marzo 2019 cinque sezioni temporanee a Milano, Genova, Bologna, Firenze e Roma, in funzione fino al 3 novembre 2019. Il Ministero dell'interno riferisce che le domande pendenti sono scese da 147.873 (gennaio 2018) a 64.216 (31 maggio 2019). Dopo il 2019 non risultano altri interventi sulle commissioni.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partelavoro

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

l'estensione delle tutele anche agli artigiani e commercianti

Le tutele della legge 22 maggio 2017, n. 81, sul lavoro autonomo non sono state estese ad artigiani e commercianti: l'art. 1, comma 2, esclude ancora gli imprenditori, compresi i piccoli imprenditori, che restano fuori per esempio dalla sospensione dei contributi in caso di malattia o infortunio grave (art. 14). Su maternità e congedi alcune tutele sono state invece ampliate anche per loro. La legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 239) ha concesso tre mesi in più di indennità di maternità alle lavoratrici autonome, comprese artigiane e commercianti, con reddito inferiore a 8.145 euro. Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, in vigore dal 13 agosto 2022, ha riconosciuto ad artigiane e commercianti l'indennità anche prima dei due mesi che precedono il parto in caso di gravidanza a rischio e ha esteso ai padri lavoratori autonomi il congedo parentale prima previsto solo per le madri.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partelavoro

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

verrà definito un quadro normativo unitario da applicare ai dipendenti dalle piattaforme digitali o ai lavoratori della gig-economy

Il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 (GU n. 207 del 4 settembre 2019), convertito dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 (GU n. 257 del 2 novembre 2019), ha introdotto due tutele diverse, non un quadro unitario. Ha esteso la disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni organizzate dal committente anche quando l'organizzazione passa da piattaforme digitali (art. 2, comma 1, del d.lgs. 81/2015). Ha poi inserito nel d.lgs. 81/2015 il capo V-bis (artt. 47-bis e seguenti), con livelli minimi di tutela solo per i lavoratori autonomi che consegnano beni in ambito urbano tramite piattaforme: contratto scritto e informazioni, compenso minimo orario in assenza di contratti collettivi (applicato dopo dodici mesi), divieto di discriminazione e di esclusione per il rifiuto delle consegne, assicurazione INAIL. Il d.lgs. 27 giugno 2022, n. 104 ha aggiornato gli obblighi informativi richiamati. Non risulta una disciplina unitaria per tutti i lavoratori delle piattaforme e della gig economy.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partelavoro

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

la previsione di sistemi di audit interni per prevenire e contrastare le disparità di genere

Non è stato introdotto un obbligo generale di sistemi di audit interni, ma la legge 5 novembre 2021, n. 162 (GU n. 275 del 18 novembre 2021, in vigore dal 3 dicembre 2021) ha rafforzato i controlli sulla parità di genere in azienda. L'obbligo del rapporto biennale sulla situazione del personale (art. 46 del codice delle pari opportunità) è esteso dalle aziende con oltre 100 dipendenti a quelle con oltre 50; il rapporto va redatto in modalità telematica, con dati su retribuzioni per sesso, assunzioni, selezione, carriere e conciliazione, e l'Ispettorato del lavoro ne verifica la veridicità. Dal 1° gennaio 2022 la legge ha istituito la certificazione della parità di genere (art. 46-bis), volontaria, i cui parametri sono stati fissati con il decreto del 29 aprile 2022 (GU n. 152 del 1° luglio 2022). La legge è il testo unificato di più proposte parlamentari, la prima delle quali è la C. 522 (prima firmataria Ciprini, M5S), ed è stata approvata durante il governo Draghi, che rientra nel periodo valutato per questo programma.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

L’ammontare è attualmente fissato sui 780€ mensili per persona singola e parametrato sulla base della scala OCSE modificata per nuclei familiari più numerosi.

Il reddito di cittadinanza è stato istituito dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (GU n. 23 del 28 gennaio 2019), convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con erogazioni dall'aprile 2019. La cifra promessa è stata raggiunta solo come tetto. Per un single il beneficio è formato da un'integrazione del reddito fino a 6.000 euro l'anno (500 al mese), più, per chi paga un affitto, fino a 3.360 euro l'anno (280 al mese), per un massimo di 9.360 euro l'anno, cioè 780 al mese. Chi ha un mutuo sulla casa riceve al massimo 1.800 euro l'anno in più (150 al mese), chi vive in casa di proprietà senza mutuo resta a 500 euro, e l'importo scende con gli altri redditi. Per i nuclei più numerosi non è stata adottata la scala OCSE modificata promessa, ma una scala propria: 1 per il primo componente, più 0,4 per ogni altro adulto e 0,2 per ogni minore, fino a un massimo di 2,1 (2,2 con persone con disabilità grave o non autosufficienti). Gli importi sono rimasti invariati fino alla fine del periodo.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

propone un superamento della cosiddetta "riforma Fornero" attraverso la messa a regime dei parametri di "quota 41" e "quota 100"

Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (art. 14) ha introdotto «quota 100»: pensione anticipata con 62 anni di età e 38 di contributi, ma solo in via sperimentale per il triennio 2019-2021, non a regime. Per il 2022 la legge di bilancio (legge 234/2021, art. 1, comma 87) l'ha sostituita con requisiti di 64 anni e 38 di contributi (la cosiddetta quota 102). «Quota 41» per tutti non è stata adottata: l'accesso con 41 anni di contributi resta limitato ai lavoratori precoci, per i quali lo stesso decreto (art. 17) ha escluso fino al 2026 gli adeguamenti alla speranza di vita. La riforma Fornero non è stata superata in modo stabile.

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