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Tutte le promesse elettorali

Il programma · M5S

Movimento 5 Stelle, 2018

Principali partiti: Movimento 5 Stelle

Governi valutati: Governo Conte I, Governo Conte II, Governo Draghi

Il programma era pubblicato in 24 file, uno per capitolo; l'impronta digitale si riferisce all'elenco delle impronte dei singoli file.

  • 65 mantenute
  • 153 in parte
  • 445 non mantenute
  • 0 in corso
  • 9 non valutabili
Leggi le 810 promesse troppo generiche per essere verificate

105 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

153 schede

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

revisione dei settori scientifici disciplinari nell’ottica di una loro semplificazione, adeguamento ai tempi e armonizzazione ai settori della ricerca internazionali

Il decreto-legge 36/2022, nel testo convertito dalla legge 79/2022 (Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2022), ha sostituito l'art. 15 della legge 240/2010 (art. 14, comma 6-bis): i settori scientifico-disciplinari sono ricondotti a gruppi scientifico-disciplinari, da definire con decreto ministeriale su proposta del CUN entro 90 giorni, con aggiornamento ogni tre anni. Anche il decreto-legge 152/2021 (art. 14, comma 2) prevedeva la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori. Entro il 22 ottobre 2022 il decreto con i nuovi gruppi non era stato adottato: è il decreto ministeriale 639 del 2 maggio 2024, dopo la fine dei governi valutati.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

determinare una revisione del sistema di riparto del Fondo di finanziamento ordinario delle Università (FFO) tenendo conto dei seguenti criteri

Il riparto del Fondo di finanziamento ordinario è stato definito ogni anno con decreto ministeriale, ma la sua struttura (quota base, quota premiale, intervento perequativo) esisteva già prima del 2018 (decreto-legge 180/2008, decreto-legge 69/2013, articolo 11 della legge 240/2010) e non è stata riscritta. Nel periodo ci sono state modifiche mirate: la quota ripartita con il costo standard è passata dal 20% del 2017 al 22% del 2018 (decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 585) e al 30% del 2022 (decreto n. 1015 del 4 agosto 2021), con la componente perequativa che il decreto-legge 91/2017 aveva già previsto; il 20% della quota premiale, che nel 2018 si basava su indicatori scelti da ciascun ateneo, è stato ripartito dal 2020 sugli indicatori fissati dai decreti di programmazione (n. 989/2019 e n. 289 del 25 marzo 2021), che comprendono l'accesso alla formazione, la ricerca, i servizi agli studenti, l'internazionalizzazione, i giovani ricercatori e, tra gli indicatori, gli occupati a un anno dal titolo. Il decreto n. 581 del 24 giugno 2022 conserva la spesa storica nella quota base, la valutazione della ricerca (VQR 2015-2019) e delle politiche di reclutamento nella quota premiale e un intervento perequativo con soglia minima e aumento massimo del 6% rispetto al 2021. Non risulta però una revisione complessiva sui dieci criteri indicati dal programma: per esempio non c'è un criterio sui docenti di ruolo improduttivi.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

completare il quadro normativo sulla didattica online con il fine di colmare le attuali lacune legislative e regolamentari;

Il quadro sulla didattica a distanza è stato aggiornato con atti ministeriali, non con una legge, e non risultano interventi legislativi dedicati. Il decreto 7 gennaio 2019, n. 6 (governo Conte I) ha sostituito il decreto 12 dicembre 2016, n. 987 sull'accreditamento di sedi e corsi, rivedendo i requisiti di docenza e di tutorato dei corsi a distanza in attuazione del decreto 2 marzo 2018, n. 196, e le regole per l'accreditamento periodico delle università telematiche. Il decreto 25 marzo 2021, n. 289 (governo Draghi) ha riportato le tipologie di corsi già previste dal decreto 635/2016 (convenzionali, misti, prevalentemente e integralmente a distanza) e ha confermato che le telematiche possono istituire solo i corsi prevalentemente o integralmente a distanza. Il decreto 14 ottobre 2021, n. 1154 ha sostituito il decreto 6/2019 dall'offerta formativa 2022/23 e rinvia a un successivo decreto le modalità di erogazione per ciascuna classe di corsi. Gran parte delle regole (tipologie, soglie minime di docenti e tutor, scala di giudizio per le telematiche) era già in vigore prima del 2018; il programma non indica quali lacune intendesse colmare.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introdurre meccanismi di accreditamento e di controllo più stringenti sui corsi privati online;

L'accreditamento delle università e dei corsi telematici è regolato da decreti ministeriali, in gran parte già in vigore prima del 2018: il decreto 12 dicembre 2016, n. 987 prevedeva già una scala di giudizio propria per le telematiche, requisiti specifici sulla didattica a distanza e soglie minime di docenti e tutor per i corsi a distanza. Nel periodo il decreto 7 gennaio 2019, n. 6 (governo Conte I) ha riscritto la disciplina confermando quelle soglie e aggiungendo, per i corsi a distanza, la regola che triplica le numerosità massime di studenti; il decreto 25 ottobre 2019, n. 989 ha escluso le telematiche dalle nuove istituzioni universitarie non statali proponibili; il decreto 25 marzo 2021, n. 289 (governo Draghi) consente alle telematiche solo corsi prevalentemente o integralmente a distanza, richiede il parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento e, per le sedi distaccate dove si svolgono gli esami, un docente ogni 30 studenti; il decreto 14 ottobre 2021, n. 1154, dalla definizione dell'offerta formativa 2022/23, non riprende il triplicamento e limita i docenti a contratto. Alcune misure sono quindi più restrittive, ma non risulta un inasprimento complessivo dei controlli rispetto al 2016.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Revisionare e semplificare il sistema di valutazione della qualità della ricerca (VQR).

La valutazione della ricerca 2015-2019 (VQR) si è svolta con regole riviste rispetto all'esercizio precedente. Le ha fissate il decreto ministeriale 29 novembre 2019, n. 1110, integrato dal DM 444 dell'11 agosto 2020 e dal DM 289/2021; l'ANVUR le ha attuate con il bando, nella versione aggiornata del 25 settembre 2020. Secondo il rapporto finale dell'ANVUR, rispetto alla VQR 2011-2014 sono cambiati il metodo (peer review «informata» da indicatori bibliometrici), il numero di prodotti per ricercatore (non più fisso: totale pari al triplo dei ricercatori, al massimo quattro prodotti ciascuno) e la valutazione della terza missione, introdotta per la prima volta. Il rapporto non presenta questi cambiamenti come una semplificazione: osserva che serve un numero maggiore di esperti e che l'approccio tra le aree va reso più omogeneo. La revisione c'è, la semplificazione promessa non risulta realizzata.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Prevedere una profonda revisione dei criteri «bibliometrici» (basati sul numero di pubblicazioni e sul numero di citazioni ricevute), e dei parametri stabiliti dall’ANVUR.

Per la valutazione della ricerca 2015-2019 (VQR) i criteri bibliometrici sono stati rivisti. Il decreto ministeriale 29 novembre 2019, n. 1110 (art. 5, comma 1) prevede la peer review «informata» da indici citazionali, che non possono sostituirsi a una valutazione di merito né tradursi nell'assegnazione automatica del prodotto a una categoria. Il rapporto finale dell'ANVUR la presenta come differenza importante rispetto all'esercizio precedente, in cui la valutazione bibliometrica aveva un ruolo centrale. Per l'abilitazione scientifica nazionale, invece, non risultano atti che abbiano sostituito i parametri: i valori-soglia degli indicatori di impatto della produzione scientifica sono quelli fissati con il decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 589. La revisione riguarda quindi la VQR e non tutti gli strumenti di valutazione, e non si può dire «profonda» nel complesso.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

abolire la quota premiale intra-finanziamento ordinario;

La promessa riguarda il fondo ordinario degli enti pubblici di ricerca (FOE), da cui il programma lamenta che fossero sottratte risorse per la quota premiale. Quella quota, non inferiore al 7% del fondo, era già stata soppressa dal d.lgs. 218/2016 (art. 20), prima dei governi valutati. Secondo il dossier della Camera dei deputati sul riparto del FOE 2021, dal 2018 non ci sono risorse specificamente destinate al finanziamento premiale: le somme della «ex premialità» sono confluite nelle assegnazioni ordinarie, e il decreto ministeriale 568 del 26 luglio 2018 sul riparto del FOE 2018 ha ripartito in proporzione all'assegnazione ordinaria 68 milioni per la stabilizzazione del personale. Non c'è però stata un'abolizione: l'art. 19, comma 5, del d.lgs. 218/2016 sul finanziamento premiale è rimasto in vigore e la legge di bilancio 2022 (L. 234/2021, comma 313) ha stanziato 30 milioni per il 2023 per questa finalità, da ripartire tenendo conto anche della VQR.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

creare un'Agenzia unica per la ricerca controllata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

La legge di bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 240-248 e 250-252) ha istituito l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), con autonomia statutaria e gestionale, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'università e della ricerca, con 25 milioni per il 2020, 200 per il 2021 e 300 annui dal 2022. Secondo il dossier della Camera sulla legge di bilancio 2022 nessuno degli atti attuativi è stato adottato (statuto, nomine). Parte delle risorse è stata usata per altri scopi, e i commi 240-248 sono stati abrogati dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (art. 1, comma 314). L'agenzia è stata istituita per legge ma non è mai entrata in funzione.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Reinserire fra i SIN le seguenti aree: - Litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano

Il programma chiedeva di reinserire tra i siti di interesse nazionale (SIN) il Litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano, la cui competenza era passata alla Regione con il decreto ministeriale dell'11 gennaio 2013. Il sito non è stato reinserito nel suo insieme. L'articolo 53, comma 3-bis, del decreto-legge 76/2020, aggiunto in Parlamento durante la conversione (legge 11 settembre 2020, n. 120, Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2020), ha però individuato come SIN l'area con discariche e impianti di trattamento dei rifiuti compresa nel sito dell'Area vasta di Giugliano (Napoli), comune che faceva parte dell'ex SIN. È stata quindi reinserita solo una porzione limitata dell'ex SIN, e la sua perimetrazione è stata fissata con un decreto del 29 luglio 2025, dopo la fine dei governi valutati.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Si stabilisce, inoltre, che lo Stato rediga delle linee guida, dei criteri generali e degli standard per la bonifica dei siti inquinati

Il programma prevedeva che lo Stato redigesse linee guida, criteri generali e standard per la bonifica dei siti inquinati, anche per i piani regionali sull'inquinamento diffuso. Per una categoria di siti questo è avvenuto: il regolamento del Ministero dell'ambiente 1° marzo 2019, n. 46 (Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2019), previsto dall'articolo 241 del decreto legislativo 152/2006, fissa per le aree agricole e di allevamento i criteri generali per la caratterizzazione e per la valutazione del rischio, le concentrazioni soglia di contaminazione dei suoli e le tipologie di intervento. Per gli altri siti non risultano nuove linee guida o standard statali: l'articolo 239 del decreto legislativo 152/2006 ha lo stesso testo nel 2018 e nel 2022, e le altre novità della legislatura (decreti-legge 76/2020 e 77/2021) riguardano soprattutto la semplificazione delle procedure e, per i soli SIN, la previsione di decreti ministeriali sui modelli delle istanze e sulle norme tecniche per la caratterizzazione.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Istituire un tavolo tecnico permanente, che funga da cabina di regia, presso il Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare

Il 19 novembre 2018 il presidente del Consiglio Conte, il ministro dell'ambiente Costa e altri ministri hanno firmato a Caserta con la Regione Campania il protocollo d'intesa sulla Terra dei fuochi. L'art. 2 istituisce un'Unità di coordinamento con compiti di impulso e raccordo tra amministrazioni, ma la colloca presso la Presidenza del Consiglio, non presso il Ministero dell'ambiente. Il protocollo dura 24 mesi (art. 4), prorogabili: non è un tavolo permanente. Un organismo di regia sulla Terra dei fuochi è stato quindi creato, ma con sede e durata diverse da quelle promesse.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

appare necessario procedere all’applicazione dei sistemi di restituzione dei beni già utilizzati a partire dal cd “vuoto a rendere” per specifiche tipologie di imballaggio

Il d.lgs. 116/2020 (Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020) ha riscritto l'art. 219-bis del d.lgs. 152/2006, chiedendo agli operatori di aumentare gli imballaggi riutilizzabili anche con sistemi di restituzione con cauzione. La legge di bilancio 2021 (legge 178/2020, commi 760-766) ha promosso in via sperimentale il vuoto a rendere per gli imballaggi di bevande nelle zone economiche ambientali, con contributi e un credito d'imposta per il 2021 e il 2022. Il decreto-legge 77/2021 (art. 35, comma 1, lettera i-bis, inserita dalla legge di conversione 108/2021) ha reso obbligatori i sistemi di restituzione con cauzione per gli imballaggi in plastica, vetro e metallo di acqua e altre bevande, rinviando a un regolamento ministeriale da adottare entro 120 giorni. Al 22 ottobre 2022 il regolamento non era stato adottato: il Ministero aveva solo avviato, il 28 luglio 2022, una consultazione con le imprese. L'obbligo era quindi previsto per legge ma non ancora applicato.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

si prevede l'esclusione dal calcolo delle percentuali per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata delle quantità residuali eventualmente destinate a [...] smaltimento tramite combustione

Il d.lgs. 116/2020 (Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020, art. 2, comma 4) ha inserito l'art. 205-bis nel d.lgs. 152/2006. Gli obiettivi di riciclaggio si calcolano sul peso dei rifiuti urbani effettivamente immessi nel riciclaggio, al netto degli scarti di selezione, e i materiali destinati a essere bruciati non contano come riciclati (salvo i metalli recuperati dopo l'incenerimento). La norma recepisce regole europee e riguarda gli obiettivi di riciclaggio dell'art. 181. Le percentuali di raccolta differenziata dell'art. 205 non sono state modificate.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Dovrà essere pagato dal produttore per intero e dovrà essere riportato in etichetta

Il d.lgs. 116/2020 (Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020), che recepisce la direttiva (UE) 2018/851, ha riscritto l'art. 178-bis del d.lgs. 152/2006 e ha inserito l'art. 178-ter: nei regimi di responsabilità estesa i produttori versano un contributo che copre i costi di raccolta differenziata, trasporto, cernita e trattamento, di informazione e di raccolta dati. Con autorizzazione ministeriale la copertura può essere ridotta, purché i produttori sostengano almeno l'80% dei costi nei regimi di origine europea. Per gli imballaggi, il decreto-legge 36/2022 (art. 25-bis, aggiunto dalla legge di conversione 79/2022) ha inserito nell'art. 224 il comma 5-ter sulla copertura dei costi di raccolta e gestione. Le norme sull'etichettatura degli imballaggi chiedono di indicare i materiali usati, ma non risulta alcun obbligo di riportare in etichetta il costo ambientale.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

la prima azione sarà mettere a punto un piano nazionale con incentivi per l’estensione della raccolta differenziata domiciliare (cosiddetto ‘porta a porta’) con tariffa puntuale

Non risulta un piano nazionale che incentivi il porta a porta con tariffa puntuale. Il Programma nazionale di gestione dei rifiuti (decreto del Ministro della transizione ecologica n. 257 del 24 giugno 2022) non prevede incentivi alla raccolta domiciliare né alla tariffa puntuale. La legge di bilancio 2021 (legge 178/2020, commi 767-769) ha però istituito in via sperimentale un Fondo per la promozione della tariffazione puntuale, con 5 milioni di euro nel 2021 e nel 2022, riservato ai comuni delle zone economiche ambientali (parchi nazionali). Il decreto n. 396 del 28 settembre 2021, attuativo del PNRR, assegna inoltre 600 milioni di euro al miglioramento e alla meccanizzazione della raccolta differenziata, senza riferimento specifico al porta a porta.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

il M5S propone un piano organico che tenga conto non solo del fabbisogno di inceneritori, ma di tutti i tipi di impianti

Il governo Draghi ha adottato un programma nazionale che considera tutti i tipi di impianti, non solo gli inceneritori: il Programma nazionale di gestione dei rifiuti (decreto del Ministro della transizione ecologica n. 257 del 24 giugno 2022) contiene una ricognizione degli impianti per tipologia e regione e indica per ciascun flusso di rifiuti il fabbisogno impiantistico da definire (organico, scarti, recupero energetico, discarica). Il programma non quantifica però i nuovi impianti: dichiara di non recare interventi puntuali, demandati ai piani regionali da adottare entro 18 mesi. Non risulta un atto del governo che abbia sostituito il decreto del Presidente del Consiglio del 10 agosto 2016 sugli inceneritori.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Riteniamo necessario intervenire in questo settore introducendo degli standard più precisi e stringenti per una maggior tutela dell'ambiente e della salute.

L'articolo 41 del decreto-legge 109/2018, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 (Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 2018), ha fissato limiti più precisi per i fanghi di depurazione usati in agricoltura. Tra questi, 1.000 mg/kg per gli idrocarburi C10-C40 e soglie per IPA, PCB, diossine, toluene, selenio, berillio, arsenico e cromo. La norma vale però «nelle more di una revisione organica» della materia. Non risulta adottata una revisione generale né uno standard di misurazione e tracciabilità dei fanghi nel periodo valutato.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Tale pratica andrà regolamentata, sulla base fra l’altro della necessità di escludere fanghi industriali

L'articolo 37-bis del decreto-legge 77/2021, aggiunto dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, ha vietato l'uso dei fanghi di depurazione come materia di partenza per il «gesso di defecazione» e il «carbonato di calcio di defecazione» elencati nel decreto legislativo 75/2010. La norma va oltre i soli fanghi industriali indicati nel programma. Resta però la voce separata «gesso di defecazione da fanghi», che il D.Lgs. 75/2010 continuava ad ammettere nel 2022, per cui la pratica non è stata del tutto regolamentata.

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in parteambiente

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

È necessaria una rapida bonifica del MCA, partendo dalle scuole (sono oltre 2.400 quelle contaminate da amianto secondo l’ONA) e dagli altri edifici pubblici.

Con decreto del 6 dicembre 2019, n. 467, il Ministero dell'ambiente ha adottato un piano da 385 milioni di euro per rimuovere l'amianto dagli edifici pubblici, con priorità a scuole e ospedali (comunicato del 14 gennaio 2020). Le risorse provengono dal Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, già assegnate con la delibera CIPE n. 11 del 2018, prima dell'insediamento del governo Conte I; sono ripartite tra regioni e province autonome, che scelgono gli interventi da completare entro il 31 dicembre 2025. Le fonti ministeriali non riportano il numero di scuole bonificate entro la fine della legislatura: il piano è stato avviato, ma la bonifica «rapida» non è dimostrata.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Sarà necessaria la costituzione di un apposito Fondo di 500 milioni di euro annui al fine di accelerare gli investimenti nel servizio idrico integrato

Il fondo promesso, da 500 milioni di euro annui, non è stato istituito, ma nel periodo sono state stanziate risorse per gli investimenti idrici. La legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1) ha accelerato il Piano nazionale di interventi nel settore idrico (comma 153) e ha autorizzato 100 milioni di euro annui dal 2019 al 2028 per un primo stralcio del Piano e per la progettazione degli interventi strategici, di cui 60 milioni annui per la sezione «invasi» (comma 155). Il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato dal governo Draghi destina inoltre, con fondi europei, 2 miliardi di euro alle infrastrutture idriche primarie e finanzia la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione e gli interventi su fognature e depurazione. Le risorse nazionali restano ben al di sotto dei 500 milioni annui promessi e non formano un fondo apposito per il servizio idrico integrato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteinfrastrutture

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

L’idea, concretamente parlando, è quella di creare una rete nazionale di mobilità dolce che, in via prioritaria, riguarderà le infrastrutture in disuso.

La rete ciclabile nazionale «Bicitalia» (almeno 20.000 km, individuata anche con il recupero di sedimi ferroviari dismessi e di viabilità dismessa o declassata) è prevista dalla legge 2/2018, approvata prima dell'inizio della legislatura. Il governo l'ha attuata con il Piano generale della mobilità ciclistica 2022-2024, approvato con decreto del 23 agosto 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2022, dieci giorni prima della fine del mandato. Il Piano ne individua le componenti, ma afferma che la rete «non è consolidata» e che si comporrà nel primo anno di attuazione, a partire dai circa 6.000 km delle ciclovie turistiche nazionali. Non risulta una rete nazionale di mobilità dolce che comprenda anche percorsi non ciclabili.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteinfrastrutture

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Sarà poi creato un elenco nazionale per individuare tutte le linee ferroviarie e i percorsi viari.

Non risulta un elenco nazionale unico delle linee ferroviarie e dei percorsi viari della rete di mobilità dolce. Risultano due atti parziali, con finalità in parte diverse. Il decreto interministeriale n. 146 del 17 maggio 2022, registrato dalla Corte dei conti il 28 giugno 2022 e pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture il 5 luglio 2022, classifica ad uso turistico alcune linee ferroviarie, anche dismesse o sospese, in attuazione della legge 128/2017: vi figurano solo le linee per cui erano già disponibili le risorse per la riattivazione, destinate a treni storici e turistici. Il Piano generale della mobilità ciclistica 2022-2024 (Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2022) individua le componenti della rete ciclabile nazionale, che però, dice il Piano, non è ancora consolidata.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteambiente

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

il M5S dice stop a nuove autorizzazioni per trivellazioni in terra e in mare

L'art. 11-ter del decreto-legge 135/2018 (legge 12/2019, governo Conte I) ha sospeso i procedimenti per nuovi permessi di prospezione e ricerca di idrocarburi, ha vietato nuove istanze di concessione di coltivazione e ha sospeso i permessi di ricerca già rilasciati, fino all'approvazione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI). Sono rimaste salve le concessioni in essere e le istanze di concessione già pendenti. Il termine per il piano è stato prorogato più volte. Il PiTESAI è stato approvato con decreto del 28 dicembre 2021 (avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2022, governo Draghi) e individua le aree dove prospezione, ricerca e coltivazione restano possibili; con l'art. 16 del decreto-legge 17/2022 lo stesso governo ha poi promosso l'aumento della produzione di gas dalle concessioni in quelle aree. Lo stop è stato quindi temporaneo e non è diventato un divieto definitivo, in linea con la scheda corrispondente di «Il conto» sul governo Conte II.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Vogliamo rafforzare gli obblighi relativi alla dismissione e alla messa in sicurezza delle piattaforme attraverso la predisposizione di un apposito documento

Il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 15 febbraio 2019 (Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2019, governo Conte I), adottato in attuazione del decreto legislativo 104/2017, ha approvato le linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per idrocarburi in mare. Vieta l'abbandono delle piattaforme (salvo riuso o rimozione parziale autorizzati, con garanzie), disciplina la procedura di rimozione e prevede la messa in sicurezza dei siti. Il ripristino ambientale è però richiesto solo «laddove necessario» in base ai monitoraggi e non sono fissati livelli di bonifica da raggiungere, come chiedeva la promessa.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026