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Tutte le promesse elettorali

Il programma · M5S

Movimento 5 Stelle, 2018

Principali partiti: Movimento 5 Stelle

Governi valutati: Governo Conte I, Governo Conte II, Governo Draghi

Il programma era pubblicato in 24 file, uno per capitolo; l'impronta digitale si riferisce all'elenco delle impronte dei singoli file.

  • 65 mantenute
  • 153 in parte
  • 445 non mantenute
  • 0 in corso
  • 9 non valutabili
Leggi le 810 promesse troppo generiche per essere verificate

105 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

153 schede

in parteinfrastrutture

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

L'obiettivo è utilizzare tali stanziamenti per assegnare voucher da destinare alle famiglie tramite gli operatori, per favorire l'allaccio e la connessione alla rete super veloce.

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 agosto 2020 (GU n. 243 del 1° ottobre 2020, governo Conte II) ha avviato il Piano voucher per le famiglie meno abbienti: contributo massimo di 500 euro, come sconto, per le famiglie con ISEE inferiore a 20.000 euro, per connessioni a banda ultralarga di almeno 30 Mbit/s e per la fornitura di un tablet o di un computer, offerti dagli operatori iscritti a un elenco gestito da Infratel. Lo strumento previsto dal programma, i voucher alle famiglie tramite gli operatori, è stato quindi attuato, con le risorse indicate dal programma: il decreto richiama la delibera CIPE n. 71 del 7 agosto 2017, che aveva assegnato 1,3 miliardi di euro dal Fondo sviluppo e coesione al Ministero per interventi a sostegno della domanda. La fase I, però, vale al massimo 204 milioni di euro, IVA compresa, circa un sesto dei 1,3 miliardi, e la soglia è di 30 Mbit/s, non necessariamente la rete più veloce. Nella fase I il decreto riguarda solo le famiglie; il piano per le imprese è un atto successivo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteeconomia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

qualificare Internet come servizio universale e indicare la velocità di accesso minimo garantito, elevandola dai 56 kbps attuali [...] a non meno di 20 Mbps

Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 (Codice delle comunicazioni elettroniche, governo Draghi, in vigore dal 24 dicembre 2021) all'art. 94 riconosce a tutti i consumatori il diritto di accedere, a un prezzo accessibile, a un adeguato servizio di accesso a internet a banda larga in postazione fissa, rientrante nel servizio universale. Il decreto non fissa però una velocità minima: l'art. 94, comma 3, affida la definizione del servizio all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La soglia di 20 Mbps è stata fissata da AGCOM con la delibera 309/23/CONS del 5 dicembre 2023, dopo la fine dei governi valutati.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteinfrastrutture

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Definire un piano nazionale per la mobilità collettiva pubblica e privata;

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019 (governo Conte I, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2019) ha approvato il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, che la legge di bilancio 2017 (legge 232/2016, art. 1, commi 613-615) aveva previsto. Il piano riguarda il rinnovo del parco autobus del trasporto pubblico locale e regionale e il miglioramento della qualità dell'aria, e stanzia 3,7 miliardi di euro in quindici anni (2019-2033). Non risulta un piano nazionale che copra anche la mobilità collettiva privata.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteinfrastrutture

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Creare un processo di valutazione delle opere pubbliche trasparente e partecipato;

Il Ministero delle infrastrutture del governo Conte I ha pubblicato integralmente le analisi costi-benefici di grandi opere: per il Terzo Valico il 14 dicembre 2018 e per la Torino-Lione il 12 febbraio 2019. È una valutazione trasparente, ma riferita a singole opere e senza un procedimento di partecipazione. Il dibattito pubblico obbligatorio sulle grandi opere è disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76, emanato dal governo precedente (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2018, in vigore dal 24 agosto 2018): lo si considera contesto e non attuazione. Non è stato istituito un processo unico e permanente di valutazione di tutte le opere, e il decreto-legge 77/2021 (art. 46) ha consentito di abbassare le soglie del dibattito pubblico per le opere del PNRR e ha ridotto della metà i termini per alcuni interventi.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteinfrastrutture

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

presso il Ministero sarà istituita una “task force” sulle concessioni autostradali, per la valutazione degli accordi in essere

Dopo il crollo del ponte Morandi il Ministero delle infrastrutture ha istituito con il decreto ministeriale 14 agosto 2018, n. 386 una commissione ispettiva sulle cause del crollo. Il 29 marzo 2019 il ministro ha nominato un gruppo di cinque giuristi per un parere sulla sussistenza dei presupposti per revocare la concessione ad Autostrade per l'Italia. Nel 2020 un gruppo di lavoro interistituzionale ha fornito, con l'Avvocatura dello Stato, le valutazioni su cui il Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020 ha deciso di rivedere il rapporto convenzionale, poi definito con l'accordo del 14 ottobre 2021. Sono organi e gruppi del Governo sull'accordo di concessione principale: non risulta una struttura denominata «task force» incaricata di valutare tutti gli accordi di concessione autostradale in essere.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partesicurezza

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

la costituzione di un’ Agenzia unica con competenze in materia di attività investigativa sugli incidenti occorsi in ambito nazionale e nel settore del trasporto stradale

Il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (legge 130/2018, governo Conte I) ha istituito l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), che ha assorbito l'agenzia per la sicurezza ferroviaria e svolge ispezioni, vigilanza e sanzioni sui gestori. L'agenzia è diventata pienamente operativa il 30 novembre 2020, e l'attività ispettiva su strade e autostrade è stata rafforzata con la convenzione con il Ministero del 20 luglio 2021. Tra i suoi compiti (art. 12) non figura però l'indagine sulle cause degli incidenti, che il programma indicava come funzione dell'agenzia unica.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partesicurezza

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

di intimare il divieto di circolazione di alcuni veicoli, o su infrastrutture interessate da criticità;

L'art. 12, comma 5, del decreto-legge 109/2018 (governo Conte I, convertito dalla legge 130/2018) consente all'ANSFISA, se il comportamento di un gestore può pregiudicare la sicurezza dell'infrastruttura o della circolazione stradale o autostradale, di imporgli misure cautelative, limitative o interdittive della circolazione dei veicoli fino al venir meno delle condizioni di rischio. Il potere esiste e riguarda anche infrastrutture con criticità, ma è esercitato nei confronti del gestore, in connessione con le sue inadempienze, e spetta all'agenzia per la sicurezza, che non ha compiti di indagine sugli incidenti. L'agenzia è pienamente operativa dal 30 novembre 2020.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteambiente

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Sarà poi rivisto il sistema dei sussidi secondo l'approccio del danno arrecato

La revisione dei sussidi ambientalmente dannosi è stata avviata solo in parte. La legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 98-99) ha previsto presso il Ministero dell'ambiente una Commissione con il compito di elaborare, entro il 31 ottobre 2020, una proposta per ridefinire dal 2021 le esenzioni su trasporto merci, navale e aereo, agricoltura e usi civili. La Commissione si è insediata il 13 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020 il Ministero ha aperto una consultazione pubblica sulle prime proposte, riferite a sette esenzioni sui prodotti energetici. Lo stesso testo (comma 630) ha escluso dal gasolio commerciale i veicoli di categoria Euro 3 o inferiore dal 1° ottobre 2020 e quelli di categoria Euro 4 o inferiore dal 1° gennaio 2021. Le leggi di bilancio 2021 (legge n. 178/2020) e 2022 (legge n. 234/2021), nel testo originario, non contengono norme sui sussidi ambientalmente dannosi: non risulta adottata, entro il 22 ottobre 2022, una ridefinizione complessiva del sistema dei sussidi secondo il criterio del danno ambientale.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partelavoro

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

la visita medica preventiva e periodica dei lavoratori stagionali o a tempo determinato [...] venga effettuata direttamente dai servizi delle ASL territorialmente competenti

Il programma proponeva che la visita medica preventiva e periodica dei lavoratori agricoli stagionali o a tempo determinato fosse effettuata direttamente dalle ASL, senza oneri per lo Stato e per i datori di lavoro. La legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha convertito il decreto-legge 18/2020 (governo Conte II), ha inserito nell'art. 78 i commi da 2-sexies a 2-decies: per i lavoratori a tempo determinato e stagionali addetti a lavorazioni generiche e semplici, gli obblighi di sorveglianza sanitaria si considerano assolti con una visita medica preventiva, senza costi per i lavoratori, effettuata dal medico competente oppure dal dipartimento di prevenzione dell'ASL, a scelta del datore di lavoro o su iniziativa degli enti bilaterali. La visita vale un anno, anche presso altre imprese agricole per lavorazioni con gli stessi rischi. La visita da parte dell'ASL resta però una possibilità e non la regola, e la norma non la rende gratuita per i datori di lavoro: per il resto la sorveglianza sanitaria è ancora affidata al medico competente, a spese del datore di lavoro (decreto legislativo 81/2008, art. 41).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partelavoro

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

la rivalorizzazione dei centri per l'impiego pubblici

Il programma collegava la lotta al caporalato in agricoltura al rafforzamento dei centri per l'impiego pubblici. La legge di bilancio 2019 (legge 145/2018, art. 1, comma 258) ha destinato al loro potenziamento fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e ha autorizzato le Regioni ad assumere fino a 4.000 persone. Il decreto-legge 4/2019 (art. 12) ha poi ridotto quelle risorse a 467,2 milioni di euro per il 2019 e 403,1 milioni per il 2020 (comma 8), ha previsto un piano straordinario di potenziamento con ulteriori 160 milioni per il 2019, 130 per il 2020 e 50 per il 2021 (comma 3) e ha autorizzato altre assunzioni: fino a 3.000 unità dal 2020 e 4.600 dal 2021 (comma 3-bis). Le assunzioni, affidate alle Regioni, sono avvenute in larga parte dopo il 2019. Come nelle schede corrispondenti di «Il conto», l'esito è «in parte».

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteeconomia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

rivedere le politiche di supporto all’autotrasporto con la graduale eliminazione dei sussidi, diretti e indiretti

La legge 160/2019 (comma 630) ha escluso dal rimborso dell'accisa sul gasolio commerciale i veicoli Euro 3 o inferiori dal 1° ottobre 2020 e quelli Euro 4 o inferiori dal 1° gennaio 2021. È una riduzione graduale del sussidio, che però resta per i veicoli più recenti. Nello stesso periodo sono stati introdotti nuovi sostegni: la legge 145/2018 ha previsto un rimborso del 50 per cento dei costi di patente per i giovani conducenti (commi 291-295) e 80 milioni l'anno nel 2019 e 2020 per i maggiori costi dopo il crollo del ponte Morandi (comma 1019).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteeconomia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introdurre misure anti-dumping e regole chiare contro abusi, concorrenza sleale e comportamenti distorsivi nel settore dell’autotrasporto;

Il Ministero delle infrastrutture ha pubblicato, con il decreto direttoriale n. 206 del 27 novembre 2020, i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, in applicazione dell'articolo 1, comma 250, della legge 190/2014. Questa norma aveva sostituito i «costi minimi» vincolanti con valori solo indicativi, e il decreto aggiorna una prima pubblicazione del 2015. È una regola di riferimento sui costi, ma il Ministero ha ribadito che i valori non sono cogenti: non impongono tariffe minime e non costituiscono quindi una misura anti-dumping vincolante. Tra gli atti consultati non risultano altre misure specifiche dei governi valutati.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteinfrastrutture

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

definire un piano infrastrutturale a supporto dell’intermodalità e/o dello shift modale

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza del governo Draghi (2021) dedica la missione 3 alle infrastrutture per una mobilità sostenibile e indica tra gli obiettivi l'intermodalità e il trasferimento modale delle merci dalla strada alla ferrovia. Prevede tra l'altro il potenziamento delle linee ad alta velocità del Nord per garantire il trasferimento modale, collegamenti ferroviari di ultimo miglio con porti e aeroporti del Sud (tra cui Taranto e Augusta) e una componente dedicata a «Intermodalità e logistica integrata» (riforme dei porti, digitalizzazione della logistica). Il piano si dichiara coerente con la strategia «Italia Veloce», allegata al DEF 2020. Non è però un piano dedicato all'intermodalità: gli interventi per lo spostamento modale delle merci sono una parte di un piano più ampio, e l'esecuzione delle opere non è stata verificata.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteinfrastrutture

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

definire un piano di razionalizzazione ed efficientamento dei retroporti e degli interporti

Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 519 del 20 novembre 2020 (governo Conte II) ha approvato il piano di riparto di 45 milioni di euro per il completamento della rete nazionale degli interporti, con particolare attenzione al Mezzogiorno, tra 15 interporti. Gli interventi finanziati servono a eliminare i «colli di bottiglia» e a sviluppare la retroportualità (aree di sosta, adeguamento dei binari di arrivo e partenza, elettrificazione dei raccordi, segnalamento). È un piano di finanziamento per rendere più efficienti interporti e retroporti, non un piano di razionalizzazione della rete: non risultano atti dei governi valutati che riordinino o razionalizzino la rete degli interporti e dei retroporti. Il testo del PNRR non menziona espressamente gli interporti e i retroporti.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partefisco

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Vogliamo ridurre il peso dell’IMU sugli immobili alberghieri nei periodi di bassa stagione

Non è stata introdotta una riduzione stabile dell'IMU sugli immobili alberghieri legata alla bassa stagione o alla chiusura. Sono state però adottate esenzioni temporanee per l'emergenza Covid: il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (articolo 177) ha escluso la prima rata 2020 per gli immobili di categoria D/2 e le altre strutture turistiche i cui proprietari sono anche gestori, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (articolo 78) la seconda rata 2020 e la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (articolo 1, comma 599) la prima rata 2021. L'esenzione vale a prescindere dalla stagione e dal tasso di occupazione.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteambiente

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici anche nel periodo di produzione della melata dei fruttiferi

La legge 313/2004 (art. 4) affida alle Regioni il compito di fissare limiti e divieti, con le relative sanzioni, per i trattamenti con fitosanitari ed erbicidi tossici per le api durante la fioritura. Il decreto-legge 104/2020, all'art. 58-ter inserito dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, ha esteso questi limiti anche al caso di «presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero»: una formula che può comprendere la melata, ma non la nomina. Non è un divieto nazionale diretto: limiti, divieti e sanzioni restano affidati alle Regioni.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteinfrastrutture

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Wi-Fi libero e gratuito a livello nazionale, una piattaforma nazionale unica dedicata al turismo ed al turista

La promessa ha due parti. Sul Wi-Fi: il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 ottobre 2018 ha avviato il progetto «WiFi.Italia.it», una rete nazionale di accesso gratuito a internet che integra reti Wi-Fi pubbliche e private con un'unica app, affidata a Infratel Italia. Le priorità indicate dal decreto sono i territori colpiti dal sisma del 2016 e i comuni con meno di 2.000 abitanti, e i comuni aderiscono su richiesta: la rete è quindi un insieme di punti di accesso federati, non una copertura dell'intero territorio. Sulla piattaforma unica del turismo: il Ministero del turismo ha affidato lo sviluppo del «Tourism Digital Hub» (nuovo portale Italia.it) con un contratto esecutivo nell'ambito di un accordo quadro Consip, e il traguardo PNRR di aggiudicazione degli appalti è stato conseguito nel quarto trimestre 2021. Ma la documentazione della Camera dei deputati dell'aprile 2023 descrive il portale come ancora da pubblicare e da implementare, con la ministra che il 5 aprile 2023 ne annunciava la disponibilità per maggio. Non risulta quindi completata la piattaforma unica entro il 22 ottobre 2022.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partefisco

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Abbiamo intenzione di disciplinare la Sharing Economy [...] le piattaforme, [...] siano collegate con l’Agenzia delle entrate, [...] le transazioni in denaro avvengano solo per vie elettroniche

Nel periodo valutato il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, nel testo convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha aggiunto l'art. 13-quater sulle locazioni brevi e sulle attività ricettive. Se il gestore di un portale non ha nominato un rappresentante fiscale, le società residenti dello stesso gruppo rispondono in solido per la ritenuta del 21% sui canoni. I dati delle comunicazioni sulle presenze alle questure sono forniti in forma aggregata dal Ministero dell'interno all'Agenzia delle entrate, che li usa per l'analisi del rischio fiscale insieme a quelli trasmessi dagli intermediari. È istituita una banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili in locazione breve, con un codice identificativo che titolari, intermediari e gestori di portali devono pubblicare, pena una sanzione da 500 a 5.000 euro. La legge di bilancio 2021 (legge 178/2020, art. 1, commi 595-597) ha limitato il regime fiscale agevolato a chi destina alla locazione breve non più di quattro appartamenti, presumendo imprenditoriale l'attività oltre quel limite, anche se svolta tramite portali, e ha riscritto la norma sulla banca dati. Il regolamento sulla banca dati è il decreto ministeriale 29 settembre 2021, n. 161 (Gazzetta Ufficiale 16 novembre 2021, in vigore dal 1° dicembre 2021). Il regime fiscale degli affitti brevi con obblighi per i portali era già nel decreto-legge 50/2017. Non risultano una disciplina organica della sharing economy né l'obbligo di pagamenti solo elettronici.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partesicurezza

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

velocizzare le pratiche di rimpatrio dei migranti che non hanno diritto alla protezione internazionale

Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (art. 2) ha portato da 90 a 180 giorni la durata massima del trattenimento nei centri per il rimpatrio. Il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (art. 3) l'ha poi riportata a 90 giorni, prorogabili di 30 per i cittadini di Paesi con cui l'Italia ha accordi di rimpatrio. Quanto ai risultati, la ministra dell'Interno ha riferito che al 22 settembre 2019 i rimpatri eseguiti nell'anno erano 5.244 (5.044 forzati). Secondo il Dossier Viminale, i rimpatri sono stati 4.321 tra il 1° agosto 2020 e il 10 agosto 2021 e 3.955 tra il 1° agosto 2021 e il 10 agosto 2022 (dati non consolidati). Sono state adottate misure sul procedimento, ma non risultano dati ufficiali sui tempi delle pratiche né un aumento stabile dei rimpatri.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partefisco

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

tracciabilità della filiera, prevedendo ad esempio l'obbligo per i contribuenti che applicano il regime speciale di annotare in apposito registro gli acquisti

La legge di bilancio 2019 (legge 145/2018, art. 1, commi 692-698) ha introdotto un regime fiscale per i raccoglitori occasionali di funghi, tartufi e altri prodotti selvatici. Chi acquista da loro senza applicare la ritenuta deve emettere un documento d'acquisto con data, nome e codice fiscale del cedente, estremi del versamento dell'imposta sostitutiva, natura e quantità del prodotto e importo (comma 697). La stessa norma rinvia, per la trasmissione dei dati, alla comunicazione trimestrale dei dati delle fatture, che però era stata abolita dal 1° gennaio 2019. Non è previsto un registro degli acquisti per i contribuenti in regime speciale, né una tracciabilità generale della filiera.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Introdurre lo svolgimento obbligatorio di stage e attività laboratoriali nei percorsi di studio che attualmente non lo prevedono;

La legge 8 novembre 2021, n. 163 (in vigore dal 4 dicembre 2021) ha reso abilitanti le lauree magistrali in odontoiatria, farmacia, veterinaria e psicologia e le lauree professionalizzanti per geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale. Per le lauree magistrali richiede almeno 30 crediti di tirocinio pratico-valutativo interno al corso e una prova pratica all'esame finale. La misura riguarda solo alcuni percorsi universitari. Non risulta un obbligo generale di stage e attività laboratoriali nei percorsi che non li prevedono.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

prevedendo una revisione degli istituti AFAM e assicurando il completamento dei processi di statizzazione degli istituti paritari in sofferenza.

Il programma chiede una revisione degli istituti AFAM e il completamento della statizzazione degli istituti non statali in difficoltà. Sulla statizzazione: il decreto interministeriale 22 febbraio 2019, n. 121 (governo Conte I) ha disciplinato il processo previsto dall'art. 22-bis del decreto-legge 50/2017; il DPCM 9 settembre 2021 (Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 settembre 2021) ha fissato i criteri per le dotazioni organiche e per l'inquadramento del personale nei ruoli dello Stato; il 14 ottobre 2022 la ministra dell'università e della ricerca, con il governo in carica per gli affari correnti, ha emanato 21 decreti che statizzano 22 istituti (accademie di belle arti e conservatori), con effetto dal 1° gennaio 2023. Gli effetti decorrono quindi dopo la fine del periodo valutato, e a ottobre 2022 il Ministero riconosceva che il processo non era concluso. Sulla revisione: il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2019, in vigore dal 31 dicembre 2019) ha adottato il regolamento sulla programmazione e il reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo dell'AFAM, un intervento limitato a un aspetto dell'ordinamento. Non risulta una riforma complessiva degli istituti AFAM nel periodo valutato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

reintroducendo il ruolo del ricercatore a tempo indeterminato [...] abrogando la legge 240 sui ricercatori di tipo A e B

La promessa ha due parti: reintrodurre il ricercatore a tempo indeterminato e abrogare i ricercatori di tipo A e B. L'art. 14, comma 6-decies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, aggiunto in sede di conversione dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 in attuazione di una riforma del PNRR, ha riscritto l'art. 24 della legge 240/2010 e ha sostituito i due contratti con un unico contratto di ricercatore a tempo determinato di sei anni, non rinnovabile. Dalla conclusione del terzo anno l'università può valutare, su istanza del titolare con abilitazione scientifica nazionale, la chiamata come professore associato. La figura di ricercatore a tempo indeterminato non è stata reintrodotta.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

semplificare le figure pre-ruolo della docenza eliminando gli assegni di ricerca e creando un'unica figura di post-dottorato

Il decreto-legge 36/2022, nel testo convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2022), ha riscritto l'art. 22 della legge 240/2010 (art. 14, comma 6-septies): gli assegni di ricerca sono sostituiti dal «contratto di ricerca», biennale e rinnovabile una sola volta, riservato a chi ha il dottorato. Gli assegni si potevano bandire ancora per 180 giorni, solo con le risorse già programmate (comma 6-quaterdecies). Lo stesso articolo (comma 6-decies) ha sostituito i due contratti da ricercatore a tempo determinato di tipo a) e b) con un unico contratto di sei anni, non rinnovabile. Le figure pre-ruolo passano così da tre a due: il contratto di ricerca e il contratto da ricercatore a tempo determinato. Gli assegni sono quindi eliminati e le figure semplificate, ma non è stata creata un'unica figura di post-dottorato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026