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Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrodestra

Lega, 2018

Principali partiti: Lega

Governi valutati: Governo Conte I, Governo Draghi

  • 33 mantenute
  • 68 in parte
  • 224 non mantenute
  • 0 in corso
  • 9 non valutabili
Leggi le 283 promesse troppo generiche per essere verificate

57 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

39 schede

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

I Tribunali Tributari dovranno avere sede presso le attuali circoscrizioni dei Tribunali ordinari

La legge 31 agosto 2022, n. 130 ha cambiato il nome degli organi in «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado», non «Tribunali Tributari» e «Corti d'Appello Tributarie». Le sedi non sono state spostate presso le circoscrizioni dei tribunali ordinari e i distretti di Corte d'appello: l'art. 1 del d.lgs. 545/1992 prevede ancora le corti di primo grado nel capoluogo di ogni provincia e quelle di secondo grado nel capoluogo di ogni regione, e la legge 130/2022 non modifica questa disposizione. Nel Conte I non risultano atti in materia.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

tolto il potere di organizzare e gestire le Commissioni Tributarie e le nomine dei giudici al MEF, conferendolo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

La gestione della giustizia tributaria non è passata dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio. La legge 31 agosto 2022, n. 130, sotto il governo Draghi, ha lasciato le funzioni al MEF: la Direzione della giustizia tributaria resta nel Dipartimento delle finanze, le procedure concorsuali per i magistrati tributari sono gestite con personale del MEF e il Ministro dell'economia nomina con decreto i comitati di vigilanza dei concorsi. Anche l'autogoverno resta affidato al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Nel Conte I non risultano atti in materia.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Autorizzazione alle verifiche fiscali amministrative concesse dal magistrato giudicante e non dal magistrato inquirente.

Non risultano atti dei governi Conte I e Draghi che affidino a un giudice l'autorizzazione delle verifiche fiscali. Nel testo in vigore al 22 ottobre 2022 l'art. 52 del DPR 633/1972 prevede che l'accesso sia autorizzato dal capo dell'ufficio; per i locali adibiti anche ad abitazione serve anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica, che è necessaria pure per l'accesso in altri locali, in caso di gravi indizi di violazioni. Il procuratore è un magistrato inquirente: il sistema non è stato modificato nel senso promesso.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Sanzione all’Agenzia delle Entrate in caso di successivo annullamento in contenzioso di accertamento palesemente infondato, applicata dal giudice.

Non risultano atti dei governi Conte I e Draghi che prevedano una sanzione a carico dell'Agenzia delle entrate, applicata dal giudice, quando un accertamento palesemente infondato è annullato in contenzioso. La condanna per lite temeraria del codice di procedura civile (art. 96) si applicava al processo tributario già prima del 2018. La legge 130/2022 del governo Draghi ha riformato la giustizia tributaria e ha previsto che, dopo un reclamo respinto, la parte che perde la causa sia condannata alle spese, con possibili conseguenze per il funzionario che ha respinto il reclamo senza motivo. Si tratta però del rimborso delle spese di giudizio, non di una sanzione per gli accertamenti infondati.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Approvare il DDL 3657/2016 [...] che prevede la cancellazione delle commissioni territoriali e la competenza del Giudice Onorario di Pace

La procedura d'asilo non è stata affidata al giudice onorario di pace e le commissioni territoriali non sono state soppresse. La proposta di legge C. 3657 della XVII legislatura (Fedriga e altri, presentata il 4 marzo 2016) non è mai stata esaminata oltre l'assegnazione alla commissione ed è decaduta con la fine della legislatura; il governo non ha presentato disegni di legge con lo stesso contenuto. Il decreto-legge 113/2018 ha invece mantenuto le commissioni: l'art. 10 ha introdotto un procedimento immediato davanti alla commissione territoriale per i richiedenti sotto procedimento penale o condannati per reati gravi, e l'art. 9 ha consentito di istituire fino a cinque sezioni aggiuntive per le domande presentate alla frontiera o nelle zone di transito.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Prevedere una nuova fattispecie di reato specifica finalizzata a sventare le organizzazioni internazionali per la tratta degli esseri umani

Non risulta che il governo Conte I o il governo Draghi abbiano introdotto una nuova fattispecie di reato specifica contro le organizzazioni internazionali della tratta. Nel Conte I il decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 (convertito dalla legge 77/2019) è intervenuto sulle indagini: con l'articolo 3 ha attribuito alle procure distrettuali anche le indagini sulle associazioni finalizzate al favoreggiamento semplice dell'immigrazione clandestina (art. 12, comma 1, del testo unico), rendendo possibili le intercettazioni preventive. È una modifica di competenza e di strumenti d'indagine, non un nuovo reato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

ampliare la facoltà di utilizzo di prove anche al di fuori di quelle raccolte dalla polizia giudiziaria

Non risultano atti del governo Conte I o del governo Draghi che abbiano ampliato la possibilità di usare nei processi per immigrazione clandestina prove raccolte da soggetti diversi dalla polizia giudiziaria italiana; il programma precisava che si trattava anche delle prove della polizia giudiziaria di altri Paesi europei. La misura più vicina è l'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, che ha stanziato fondi per il concorso di operatori di polizia di Stati esteri, sulla base di accordi, nelle operazioni sotto copertura in Italia, anche contro il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. È però un'autorizzazione di spesa: non cambia le regole sull'uso delle prove.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Modificare la normativa sulle sanzioni per i minori recidivi nel compimento di reati: perdita della potestà ai genitori, affidamento ai servizi sociali

Non risultano atti dei governi Conte I e Draghi che modifichino le sanzioni per i minori recidivi prevedendo la perdita della responsabilità genitoriale e l'affidamento ai servizi sociali. Nel periodo le norme sul processo penale minorile (DPR 448/1988) sono state modificate solo dai decreti legislativi 149 e 150 del 10 ottobre 2022 (riforma Cartabia), che riguardano l'organizzazione dei tribunali, le pene sostitutive e la giustizia riparativa. Il decreto-legge 123/2023 (governo Meloni), intervenuto sulla materia, è successivo al periodo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Introdurre l’art. 600 octies c.p. “Impiego dei minori nell’accattonaggio” fra i delitti per cui è previsto l’arresto facoltativo ex art. 381 c.p.

L'articolo 381 del codice di procedura penale, che elenca i delitti per cui l'arresto in flagranza è facoltativo, non è stato modificato in questo senso: il testo in vigore dal 25 marzo 2016 al 15 giugno 2023 non cita l'art. 600-octies del codice penale. Nemmeno la regola generale dello stesso articolo, che consente l'arresto facoltativo per i delitti puniti con più di tre anni nel massimo, si applica, perché l'impiego di minori nell'accattonaggio è punito con la reclusione fino a tre anni. Il governo Conte I è intervenuto sull'accattonaggio in altro modo: la legge 1° dicembre 2018, n. 132, di conversione del decreto-legge 113/2018 (art. 21-quinquies, in vigore dal 4 dicembre 2018), ha aggiunto all'art. 600-octies il reato di organizzazione dell'accattonaggio altrui, punito con la reclusione da uno a tre anni, senza prevedere l'arresto facoltativo. Una proposta di legge identica alla promessa (C. 23, presentata il 23 marzo 2018) non è stata esaminata.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

preveda la responsabilità del magistrato che prende in carico il fascicolo, se la denuncia viene ignorata

Non risultano atti dei governi Conte I e Draghi che prevedano una responsabilità specifica del magistrato che lascia senza seguito una denuncia. La legge 19 luglio 2019, n. 69 (GU n. 173 del 25 luglio 2019, in vigore dal 9 agosto 2019), art. 2, ha obbligato il pubblico ministero a sentire la persona offesa o chi ha presentato denuncia entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato per maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori, salvo esigenze di tutela dei minori o di riservatezza delle indagini. La legge però non collega al mancato rispetto di quel termine alcuna sanzione o responsabilità del magistrato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

preveda, nelle ipotesi di stalking in cui l’indagato risulti già ammonito dal Questore, la facoltà per il PM di richiedere il giudizio immediato

Non risulta che nei periodi del governo Conte I e del governo Draghi sia stata introdotta la facoltà per il pubblico ministero di richiedere il giudizio immediato nei casi di stalking con indagato già ammonito dal questore. La legge 19 luglio 2019, n. 69 (Codice rosso) non modifica gli articoli sul giudizio immediato, e l'art. 453 del codice di procedura penale è rimasto, nel testo in vigore al 22 ottobre 2022, quello del 2008. Nemmeno la norma sull'ammonimento del questore (art. 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11) è stata modificata nel periodo. Il pubblico ministero poteva già chiedere il giudizio immediato nei casi generali previsti dalla legge.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Castrazione chimica per chi abusa di minori e per chi reitera il reato di violenza sessuale.

Non risultano atti del governo né leggi approvate nei periodi del governo Conte I e del governo Draghi che introducano la castrazione chimica per chi abusa di minori o reitera la violenza sessuale. La legge 19 luglio 2019, n. 69, che ha inasprito le pene per la violenza sessuale, non la prevede. La proposta di legge della Lega (Camera, n. 272, prima firma Molteni, presentata il 23 marzo 2018) sul trattamento farmacologico di blocco androgenico per i condannati per violenza sessuale è stata assegnata alla commissione Giustizia il 26 giugno 2018 e non risulta esaminata né approvata.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Occorre poter consentire al Parlamento e Governo di sollevare davanti alla Corte costituzionale un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato

Il programma chiedeva di consentire a Parlamento e Governo di sollevare un conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale ogni volta che la Cassazione interpreti una legge in modo contrario alla volontà del legislatore. Non risultano atti dei governi Conte I e Draghi né leggi che lo prevedano. Nel testo vigente al 12 ottobre 2022 la legge 11 marzo 1953, n. 87, che all'articolo 37 regola i conflitti tra poteri dello Stato, non reca modifiche approvate nella legislatura. Tra le revisioni costituzionali approvate o esaminate elencate dalla Camera nessuna riguarda i conflitti di attribuzione.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Separazione netta delle carriere dei magistrati, con modalità tali da garantire l’assoluta indipendenza del giudice

La separazione delle carriere dei magistrati non è stata introdotta. La proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare A.C. 14, che la prevedeva, è stata esaminata dalla Commissione Affari costituzionali della Camera dal 20 febbraio 2019. La Commissione ne ha concluso l'esame il 23 luglio 2020 senza votare né gli emendamenti né il mandato al relatore; l'Assemblea l'ha rinviata in Commissione il 30 luglio 2020 e, dopo due ulteriori sedute nel settembre 2021, l'esame non ha avuto seguito. La legge 17 giugno 2022, n. 71 (art. 12) ha solo limitato a una volta nella carriera, con condizioni, il passaggio tra funzioni giudicanti e requirenti, lasciando unici il concorso e il Consiglio superiore della magistratura.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Prevedere due Consigli Superiori della Magistratura (CSM) distinti uno per i pubblici ministeri ed uno per i magistrati giudicanti

Il Consiglio superiore della magistratura è rimasto unico. La proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare A.C. 14 prevedeva due organi di governo distinti, uno per la magistratura requirente e uno per la giudicante, ma non è stata approvata: la Commissione Affari costituzionali della Camera ne ha concluso l'esame il 23 luglio 2020 senza mandato al relatore e, dopo il rinvio in Commissione e due sedute nel settembre 2021, il testo non è andato oltre. La legge 17 giugno 2022, n. 71 (art. 21) ha mantenuto un solo CSM e ne ha aumentato i componenti elettivi: da 16 a 20 quelli eletti dai magistrati e da 8 a 10 quelli eletti dal Parlamento.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Modificare l’attuale responsabilità civile dei magistrati, in modo da poter assicurare una normativa chiara e applicabile

Non risultano atti dei governi Conte I e Draghi né leggi approvate nei loro periodi che abbiano modificato la responsabilità civile dei magistrati. La disciplina è rimasta quella della legge 13 aprile 1988, n. 117, come riformata dalla legge 27 febbraio 2015, n. 18: il testo in vigore il 21 ottobre 2022 coincide con quello del giugno 2018. Le proposte di legge di modifica presentate alla Camera (A.C. 1847 del 2019 e A.C. 3120 del 2021) non sono state esaminate. La legge 71/2022 sull'ordinamento giudiziario interviene sugli illeciti disciplinari, non sulla responsabilità civile.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Determinare da parte del potere legislativo (Parlamento) i criteri per stabilire le priorità dell’azione penale

Il Parlamento non ha fissato con legge i criteri di priorità dell'azione penale. La legge 17 giugno 2022, n. 71 (art. 13) ha previsto che i criteri di priorità per le notizie di reato siano definiti dal procuratore, nel progetto organizzativo dell'ufficio, «nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge». Anche la legge delega sul processo penale (legge 27 settembre 2021, n. 134, art. 1, comma 9, lettera i) e il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (GU del 17 ottobre 2022, art. 41, che introduce l'art. 3-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale) rinviano ai criteri dei progetti organizzativi delle procure. Le proposte di legge presentate nella legislatura per fissare i criteri non sono state approvate e fino alla fine del mandato Draghi nessuna legge li ha indicati.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Revisione delle circoscrizioni giudiziarie, prevendendo una modifica della soppressione avvenuta con i D.lgs. 155 e 156 del 2012 degli oltre 1000 uffici giudiziari

Non risultano atti dei governi Conte I e Draghi che abbiano rivisto la geografia giudiziaria del 2012. I due governi hanno solo rinviato termini già previsti: la legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1139) e il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (art. 8, comma 4-quinquies, inserito in sede di conversione) hanno spostato, prima al 14 settembre 2021 e poi al 1° gennaio 2024, l'efficacia delle modifiche alle circoscrizioni dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, legate al terremoto; il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 ha prorogato le sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio. Le soppressioni disposte dai decreti legislativi 155 e 156 del 2012 non sono state modificate. Una proposta di legge di delega al Governo sulla distribuzione territoriale degli uffici giudiziari (A.C. 2839, presentata il 22 dicembre 2020) era ancora all'esame della Commissione Giustizia il 30 maggio 2022 e non è stata approvata.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Modificare le norme dell’ordinamento penale in modo che si possa procedere sin da subito allo svolgimento delle indagini preliminari da parte della polizia giudiziaria

Non risultano atti dei governi Conte I e Draghi che attribuiscano alla polizia giudiziaria indagini preliminari autonome dal pubblico ministero. Gli articoli 327 e 348 del codice di procedura penale, per cui il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria, sono rimasti nel testo in vigore dal 4 maggio 2001. La legge 19 luglio 2019, n. 69 (Codice rosso, GU n. 173 del 25 luglio 2019) è andata in senso opposto per i reati di violenza domestica e di genere: obbliga la polizia giudiziaria a riferire subito la notizia di reato al pubblico ministero (art. 1) e a compiere senza ritardo gli atti da lui delegati (art. 3).

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Reintrodurre nel TU Stupefacenti la possibilità per spaccio di lieve entità di poter procedere alla custodia cautelare in carcere

Non risultano atti del governo o leggi nei periodi valutati che consentano la custodia cautelare in carcere per lo spaccio di lieve entità. L'art. 73, comma 5, del testo unico stupefacenti (reclusione da sei mesi a quattro anni) è rimasto invariato. L'art. 280, comma 2, c.p.p. ammette la custodia in carcere solo per i delitti con pena massima non inferiore a cinque anni e, nel testo vigente al 20 ottobre 2022, è invariato dal 2013 per questo requisito.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Modificare l’art. 275 c.p.p. (carcerazione preventiva)

Il programma chiedeva di eliminare dall'art. 275 del codice di procedura penale il divieto di custodia cautelare in carcere quando il giudice prevede una pena non superiore a tre anni, ampliando i casi di custodia in carcere. Questo divieto è rimasto. L'unica modifica dell'articolo nei periodi valutati è della legge 19 luglio 2019, n. 69 (Codice rosso, art. 16; in vigore dal 9 agosto 2019, governo Conte I): ha aggiunto alle eccezioni al divieto il nuovo reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter del codice penale), introdotto dalla stessa legge. Non risultano altri atti dei governi Conte I e Draghi che amplino i casi di custodia in carcere.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Procedere alla modifica della legge n. 47 del 2015 per espungere ai fini dell’applicabilità della misura della custodia cautelare [...] l’attualità del pericolo

Non risultano atti del governo o leggi nei periodi valutati che abbiano eliminato il requisito dell'attualità del pericolo per le misure cautelari. L'art. 274 c.p.p., come modificato dalla legge 47/2015, è rimasto invariato (testo in vigore dall'8 maggio 2015) e al 20 ottobre 2022 continua a richiedere il pericolo «concreto e attuale» di commissione di gravi delitti.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Modificare l’attuale normativa non consentendo l’applicazione automatica per determinati reati gravi della diminuzione di pena ex art. 98 c.p. commessi da persona minorenne

Non risultano atti dei governi Conte I e Draghi che modifichino la diminuzione di pena per i minorenni. L'art. 98 del codice penale è rimasto nel testo in vigore dal 7 febbraio 2014: per chi ha tra 14 e 18 anni ed è imputabile la pena è sempre diminuita, senza esclusioni per i reati gravi.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Modifica/abrogazione della legge Mancino affinché sia assicurata la libertà di pensiero e libertà di opinione

Non risultano atti dei governi Conte I e Draghi che abbiano modificato o abrogato la legge Mancino (decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205). Le norme penali sulla discriminazione da essa modificate sono state trasferite negli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale dal decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, in vigore dal 6 aprile 2018, prima dei governi valutati. Entrambi gli articoli sono rimasti invariati per tutto il periodo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026