Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018
I Tribunali Tributari dovranno avere sede presso le attuali circoscrizioni dei Tribunali ordinari
La legge 31 agosto 2022, n. 130 ha cambiato il nome degli organi in «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado», non «Tribunali Tributari» e «Corti d'Appello Tributarie». Le sedi non sono state spostate presso le circoscrizioni dei tribunali ordinari e i distretti di Corte d'appello: l'art. 1 del d.lgs. 545/1992 prevede ancora le corti di primo grado nel capoluogo di ogni provincia e quelle di secondo grado nel capoluogo di ogni regione, e la legge 130/2022 non modifica questa disposizione. Nel Conte I non risultano atti in materia.
- Fonte: programma elettorale, sezione "TASSE", paragrafo "CONTENZIOSO TRIBUTARIO", p. 4
- Prova: Decreto legislativo 545/1992, art. 1 (Normattiva): corti di giustizia tributaria di primo grado «aventi sede nel capoluogo di ogni provincia», di secondo grado «nel capoluogo di ogni regione».
Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026