Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018
QUOTA 100 senza penalizzazioni (accesso alla pensione al raggiungimento di quota 100 quale somma di età anagrafica + età contributiva)
Il decreto-legge 4/2019 (GU n. 23 del 28 gennaio 2019, convertito dalla legge 26/2019) ha introdotto «quota 100»: pensione anticipata con almeno 62 anni di età e 38 di contributi (art. 14), senza penalizzazioni sull'assegno. Non vale quindi qualsiasi combinazione che dia 100, ma la soglia minima di 62 più 38. La misura era sperimentale per il triennio 2019-2021, con finestre di decorrenza e divieto di cumulo con redditi da lavoro; chi ha maturato i requisiti entro il 2021 conserva il diritto anche dopo. Ha riguardato anche i lavoratori della gestione separata e, con il cumulo, chi ha contributi in più gestioni. Per il 2022 il governo Draghi l'ha sostituita con «quota 102» (64 anni e 38 di contributi).
- Fonte: programma elettorale, sezione "PENSIONI", p. 5
- Prova: Decreto-legge 4/2019 (convertito dalla legge 26/2019), art. 14, testo vigente al 1° aprile 2019: «pensione quota 100» con almeno 62 anni di età e 38 di contributi, in via sperimentale per il triennio 2019-2021; la legge 234/2021 (art. 1, comma 87) porta i requisiti a 64 e 38 per il 2022.
Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026