Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018
prolungare il termine per il trattenimento almeno sino a 6 mesi
Il decreto-legge 113/2018 (GU n. 231 del 4 ottobre 2018, convertito dalla legge 132/2018), art. 2, ha portato da 90 a 180 giorni, cioè circa sei mesi, la durata massima del trattenimento nei centri per i rimpatri. Il decreto-legge 130/2020 (GU n. 261 del 21 ottobre 2020), adottato dal governo Conte II, ha poi ridotto il limite a 90 giorni, prorogabili di 30 per i cittadini di Paesi con accordi di rimpatrio. Durante il governo Draghi il limite era quindi già tornato a 90 giorni.
- Fonte: programma elettorale, sezione "IMMIGRAZIONE", paragrafo "REGOLAMENTAZIONE DELL’IMMIGRAZIONE E RIMPATRI", p. 6
- Prova: Decreto-legge 113/2018, art. 2, comma 1: nel testo unico sull'immigrazione (art. 14, comma 5) «novanta» è sostituito da «centottanta».
Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026